La performance delle
amministrazioni pubbliche nell’attività della
Commissione per la valutazione di cui all’art 13 del D.lgs
n°150/2009. “I primi standard di qualità dei
servizi pubblici, le graduatoria di performance, i tempi di
applicazione.
di Maurizio Danza
Arbitro pubblico impiego Lazio
Appare
evidente come a seguito della nuova riforma del sistema del pubblico
impiego dovuto al decreto legislativo n°150 del 27 ottobre 2009
in attuazione della L.n°15 del 4 marzo 2009, e cioè a far
data dal 15 novembre 2009 si sia provveduto ad una prima attività
volta alla esecuzione, di quella parte del decreto, che riguarda il
processo di misurazione e valutazione degli enti della pubblica
amministrazione. A ben vedere,se un ruolo più diretto è
affidato ai Dirigenti dei singoli enti e a quelli che saranno i
prossimi organismi indipendenti di valutazione dell’art 14
,diverso ma di primaria importanza appare nel processo di
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale delle amministrazioni pubbliche, quello svolto dalla
Commissione per la valutazione,la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art 13 del decreto
medesimo. A tal proposito e subito dopo l’ entrata in vigore
del decreto , la Commissione ha provveduto a compiere i primi passi
finalizzati a concretizzare l’assetto riformatore della
pubblica amministrazione. Di particolare importanza a tal
proposito,la prima delibera emanata in merito alla “individuazione
in via provvisoria degli standard di qualità dei servizi
pubblici” nell’esercizio dei poteri di proposta al
Governo .A tal proposito giova rilevare che l’art. 11, 2°
comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come
modificato dall’art. 28 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150,( recante disposizioni in tema di qualità dei
servizi pubblici), dispone che “le modalità di
definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità,
i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i
criteri di misurazione della qualità dei servizi, le
condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità
di indennizzo automatico e forfetario all’utenza per mancato
rispetto degli standard di qualità, sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni
pubbliche” , Inoltre ai sensi dell’art. 13, comma 6,
lett. f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009,n. 150, la
Commissione esercita altresì i poteri in materia di adozione
delle “Linee guida per la definizione degli strumenti per la
qualità dei servizi pubblici” anche attraverso il“potere
di coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle
attività di cui al sopra richiamato art. 11, 2° comma, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, Ebbene proprio in virtù
di detti poteri la medesima Commissione con delibera di particolare
importanza per tutta la pubblica amministrazione italiana, ritenendo
sussistere l’urgenza e la necessità di provvedere nelle
more della definizione degli standard , “ha assunto a
parametro di riferimento, in sede di prima applicazione e fatta salva
ogni diversa determinazione di standard temporali o qualitativi ed
economici secondo le modalità previste dall’ordinamento,
sia le previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti, che le
carte dei servizi esistenti, e gli eventuali ulteriori provvedimenti
in materia adottati dalle singole amministrazioni. Tale decisione
assume un ruolo di fondamentale importanza nella misurazione dei
processi di conseguimento degli obiettivi della performance delle
strutture pubbliche,atteso che traccia un primo criterio di tipo
cronologico o temporale a cui le pubbliche amministrazioni dovranno
necessariamente adeguarsi .Si pensi ad esempio ai tempi finali
stabiliti dai singoli procedimenti amministrativi ma soprattutto al
termine generale di cui all’art 2 della L.241/90 ri portato a
quello primigenio dei 30 giorni, dalla Legge n°69/2009 c.d. legge
sulla competitività .
Di
particolare interesse poi la Delibera n.3 del 2010 di attuazione
dell’art. 10 del decreto legislativo 150/2009 nella quale la
Commissione ha operato una prima ricostruzione interpretativa di
alcune norme del decreto legislativo n°150/2009. A tal proposito
la medesima ha ritenuto che l’art. 10, comma 1, lett. a), nella
parte in cui prevede la redazione del documento di programmazione
triennale denominato Piano della performance, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, non può che riferirsi, pur in mancanza di
espressa norma transitoria, al 2011, attesa la necessità che
la Commissione, preventivamente, definisca la struttura e le modalità
di redazione del suddetto piano ai sensi del successivo art.13, comma
6, lett. b).
Infine
non va sottovalutata la recente delibera del 18 febbraio 2010,
emanata in occasione della predisposizione del programma delle
attività, nella quale la Commissione nel prendere atto che”
la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali”, da trasmettere all’Aran per la
definizione delle modalità di ripartizione delle risorse per
la contrattazione decentrata, potrà essere deliberata soltanto
nel maggio 2013”,non potrà che trovare,quindi,
applicazione soltanto con riferimento ai contratti collettivi
successivi e cioè relativamente al triennio 2013-2015.
Conseguentemente le prime Relazioni sulla performance, sulla base
delle quali formulare la graduatoria, dovranno essere adottate nel
giugno 2012.
Cfr.
“per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o
indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con
atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche”;
così come modificato dall’art. 28 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;ai sensi del l’art. 13,
comma 7, del decreto legislativo ,
In
vigore dal 4 luglio 2009