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La performance delle amministrazioni pubbliche nell’attività della Commissione per la valutazione di cui all’art 13 del D.lgs n°150/2009. “I primi standard di qualità dei servizi pubblici, le graduatoria di performance, i tempi di applicazione.

di Maurizio Danza Arbitro pubblico impiego Lazio

Appare evidente come a seguito della nuova riforma del sistema del pubblico impiego dovuto al decreto legislativo n°150 del 27 ottobre 2009 in attuazione della L.n°15 del 4 marzo 2009, e cioè a far data dal 15 novembre 2009 si sia provveduto ad una prima attività volta alla esecuzione, di quella parte del decreto, che riguarda il processo di misurazione e valutazione degli enti della pubblica amministrazione. A ben vedere,se un ruolo più diretto è affidato ai Dirigenti dei singoli enti e a quelli che saranno i prossimi organismi indipendenti di valutazione dell’art 14 ,diverso ma di primaria importanza appare nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale delle amministrazioni pubbliche, quello svolto dalla Commissione per la valutazione,la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’art 13 del decreto medesimo. A tal proposito e subito dopo l’ entrata in vigore del decreto , la Commissione ha provveduto a compiere i primi passi finalizzati a concretizzare l’assetto riformatore della pubblica amministrazione. Di particolare importanza a tal proposito,la prima delibera emanata in merito alla “individuazione in via provvisoria degli standard di qualità dei servizi pubblici” nell’esercizio dei poteri di proposta al Governo .A tal proposito giova rilevare che l’art. 11, 2° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall’art. 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,( recante disposizioni in tema di qualità dei servizi pubblici), dispone che “le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità, sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche” , Inoltre ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009,n. 150, la Commissione esercita altresì i poteri in materia di adozione delle “Linee guida per la definizione degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici” anche attraverso il“potere di coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle attività di cui al sopra richiamato art. 11, 2° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, Ebbene proprio in virtù di detti poteri la medesima Commissione con delibera di particolare importanza per tutta la pubblica amministrazione italiana, ritenendo sussistere l’urgenza e la necessità di provvedere nelle more della definizione degli standard , “ha assunto a parametro di riferimento, in sede di prima applicazione e fatta salva ogni diversa determinazione di standard temporali o qualitativi ed economici secondo le modalità previste dall’ordinamento, sia le previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti, che le carte dei servizi esistenti, e gli eventuali ulteriori provvedimenti in materia adottati dalle singole amministrazioni. Tale decisione assume un ruolo di fondamentale importanza nella misurazione dei processi di conseguimento degli obiettivi della performance delle strutture pubbliche,atteso che traccia un primo criterio di tipo cronologico o temporale a cui le pubbliche amministrazioni dovranno necessariamente adeguarsi .Si pensi ad esempio ai tempi finali stabiliti dai singoli procedimenti amministrativi ma soprattutto al termine generale di cui all’art 2 della L.241/90 ri portato a quello primigenio dei 30 giorni, dalla Legge n°69/2009 c.d. legge sulla competitività .

Di particolare interesse poi la Delibera n.3 del 2010 di attuazione dell’art. 10 del decreto legislativo 150/2009 nella quale la Commissione ha operato una prima ricostruzione interpretativa di alcune norme del decreto legislativo n°150/2009. A tal proposito la medesima ha ritenuto che l’art. 10, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevede la redazione del documento di programmazione triennale denominato Piano della performance, entro il 31 gennaio di ciascun anno, non può che riferirsi, pur in mancanza di espressa norma transitoria, al 2011, attesa la necessità che la Commissione, preventivamente, definisca la struttura e le modalità di redazione del suddetto piano ai sensi del successivo art.13, comma 6, lett. b).

Infine non va sottovalutata la recente delibera del 18 febbraio 2010, emanata in occasione della predisposizione del programma delle attività, nella quale la Commissione nel prendere atto che” la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali”, da trasmettere all’Aran per la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata, potrà essere deliberata soltanto nel maggio 2013”,non potrà che trovare,quindi, applicazione soltanto con riferimento ai contratti collettivi successivi e cioè relativamente al triennio 2013-2015. Conseguentemente le prime Relazioni sulla performance, sulla base delle quali formulare la graduatoria, dovranno essere adottate nel giugno 2012.

Cfr. “per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche”;

così come modificato dall’art. 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;ai sensi del l’art. 13, comma 7, del decreto legislativo ,

In vigore dal 4 luglio 2009

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