Partita di calcio in oratorio, infortunio per contrasto di
gioco, nessun risarcimento.
Cassazione civile, 28 settembre 2009, n.20743 - Avv.
Valter Marchetti
Fatto.
Durante una partita di calcio organizzata sui campi sportivi
di un oratorio cittadino, a causa di un contrasto di gioco irregolare, un
ragazzo subisce un grave infortunio.
I genitori pongono in essere una azione di risarcimento
contro l’oratorio in cui si è verificato l’infortunio del figlio minorenne.
Responsabilità degli organizzatori.
Gli organizzatori della partita di calcio, afferma la
Cassazione nella sentenza n.20743 del 2009, non hanno alcuna responsabilità in
ordine all’evento verificatosi in oratorio in quanto ai fini della sussistenza
della responsabilità ex art.2048 c.c. è necessario provare che il danno causato
sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, ad
esempio perché non sono state predisposte tutte le misure idonee ad evitare i
danni eventualmente verificati.
Nel caso concreto l’infortunio è avvenuto in modo fortuito
durante una normale azione di gioco, anche se irregolare e non a causa di un
comportamento colposo di altro ragazzo partecipante alla partita in questione.
Inoltre, evidenziano i Giudici di legittimità, i soggetti
che hanno organizzato e sorvegliato la partita oratoriana non hanno commesso
alcuna specifica violazione in quanto il sinistro si è verificato per un
normale contrasto di gioco e nessuna colpa può essere loro ascritta.
Avv. Valter Marchetti