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Partita di calcio in oratorio, infortunio per contrasto di gioco, nessun risarcimento.

Cassazione civile, 28 settembre 2009, n.20743    -  Avv. Valter Marchetti

Fatto.

Durante una partita di calcio organizzata sui campi sportivi di un oratorio cittadino, a causa di un contrasto di gioco irregolare, un ragazzo subisce un grave infortunio.

I genitori pongono in essere una azione di risarcimento contro l’oratorio in cui si è verificato l’infortunio del figlio minorenne.

Responsabilità degli organizzatori.

Gli organizzatori della partita di calcio, afferma la Cassazione nella sentenza n.20743 del 2009, non hanno alcuna responsabilità in ordine all’evento verificatosi  in oratorio in quanto ai fini della sussistenza della responsabilità ex art.2048 c.c. è necessario provare che il danno causato sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, ad esempio perché  non sono state predisposte tutte le misure idonee ad evitare i danni eventualmente verificati.

Nel caso concreto l’infortunio è avvenuto  in modo fortuito durante una normale azione di gioco, anche se irregolare e non a causa di un comportamento colposo di altro ragazzo partecipante alla partita in questione.

Inoltre, evidenziano i Giudici di legittimità,  i  soggetti che hanno organizzato e sorvegliato la partita oratoriana non hanno commesso alcuna specifica violazione in quanto il sinistro si è verificato per un normale contrasto di gioco e nessuna colpa può essere loro ascritta.

Avv. Valter Marchetti

 

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