LA NUOVA DISCIPLINA IN
MATERIA DI RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE NEL PUBBLICO IMPIEGO
CONTRATTUALIZZATO ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 19 DEL CCNQ 7/8/98
(Avv. Maurizio
Danza)
1)
LA RIFORMA DELL’INTERO SISTEMA DELLA RAPPRESENTATIVITA’
SINDACALE NEL PUBBLICO IMPIEGO AD OPERA DEL CCNQ 24/7/07
Con il
contratto collettivo quadro d’integrazione del CCNQ 7/8/98
sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali firmato il
giorno 24 luglio 2007, la contrattazione collettiva sindacale è
intervenuta modificando sostanzialmente le norme in materia di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nei
comparti di legislazione contrattata del pubblico impiego. In
particolare l’art. 6 dell’accordo quadro, nel sostituire
integralmente l’art. 19 del C.C.N.Q. 7/8/98 (disposizioni
particolari), ha regolamentato la figura giuridica delle aggregazioni
associative tra sigle sindacali abolendo il principio della
imputazione della delega sindacale tra organizzazioni sindacali,
recependo altresì la disciplina codicistica in tema di fusione
ed incorporazione di società. Appare evidente come la
disposizione operi una vera e propria rivoluzione del sistema di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nel
pubblico impiego, atteso che nella regolamentazione previgente la
singola associazione, grazie ad un c.d. patto di affiliazione, poteva
liberamente imputare il proprio dato associativo ad altra
organizzazione senza dover trasferire la titolarità della
delega a quest’ultima (1).
Tale organizzazione definita affiliante rispetto a quella imputante
il dato associativo - affiliata, se rappresentativa secondo legge,(2)
usufruiva delle prerogative sindacali tra cui aspettative e distacchi
nonché dell’ammissione alla contrattazione collettiva
nazionale di comparto. Ora con la nuova disciplina tutti gli accordi
di imputazione tra sigle sindacali non sono più validi ai fini
della rappresentatività, dovendo obbligatoriamente la sigla
sindacale trasferire la titolarità della delega o fondersi per
incorporazione nell’aggregazione associativa sindacale.
2)
I SOGGETTI SINDACALI OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO DI
RAPPRESENTATIVITA’: LA AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA TRA SIGLE
SINDACALI NEL C. 1 DELL’ART. 19 DEL CCNQ 7/8/98
Particolarmente
innovativo il nuovo art. 19 c.13 che, in forma di interpretazione
autentica dell’art. 43 del D.Lgs, n. 165/01, adotta
definitivamente, in riferimento ai soggetti sindacali, la figura
delle aggregazioni associative tra sigle sindacali accanto a quella
delle associazioni sindacali, ai fini della imputazione della delega
per il riconoscimento della rappresentatività prevista
dall’art. 43 del D.Lgs. n. 165/01 4. In realtà già
l’art. 19 c.2 del C.C.N.Q. 7/8/98, nella sua originaria
formulazione, aveva utilizzato il concetto di aggregazione
associativa per le sole forme associative tra sindacati non ritenute
conformi al principio di imputazione al nuovo soggetto sindacale
delle deleghe di cui all’art. 44 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n.
80/1998
.
3)
ABOLIZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IMPUTAZIONE DELLA DELEGA AI FINI DELLA
RAPPRESENTATIVITA’: ADOZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TITOLARITA’
REALE
Ad
ogni buon conto appare evidente come allo stato attuale l’accordo,
nell’interpretare l’art. 43, abbia ritenuto che il dato
associativo indispensabile al raggiungimento della soglia del 5% per
la rappresentatività sindacale, nel caso di “forme di
adesione o affiliazione tra più organizzazioni sindacali”,
non possa più essere imputato sic et simpliciter alla
organizzazione sindacale affiliante o capofila, come era avvenuto
fino a prima della modifica dell’art. 19 del C.C.N.Q. 7/8/98,
occorrendo invece obbligatoriamente una reale dimostrazione della
titolarità della delega in capo alla aggregazione sindacale
nuova o da costituire, nei confronti della quale si provvede ad
accertare la rappresentatività. Non può negarsi però
che all’orientamento interpretativo evincibile dalla norma, in
base al quale la nuova disciplina appare coerente con il principio di
libertà sindacale, essendo limitata ai soli fini
dell’accertamento della rappresentatività, si opponga
quello che ritiene un tale sistema contrario al divieto di
imposizione di obblighi in capo ai sindacati e quindi lesivo della
libertà sindacale sulla base dell’art. 39 della
Costituzione.
4)
LE MODIFICHE ASSOCIATIVE TRA SINDACATI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DELL’AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA RAPPRESENTATIVA: LA FUSIONE E LE
AFFILIAZIONI
Venendo
al merito si rileva dall’esame del c.1 della norma pattizia7
che la “aggregazione associativa” possa non solo essere
già stata istituita dalle organizzazioni sindacali, ma anche
essere creata ex novo da più soggetti sindacali mediante
fusione8, affiliazione o in altra forma, altresì indicando la
norma talune modalità ritenute tassative onde consentire
l’attribuzione delle deleghe ai fini della rappresentatività.
Si fa rilevare altresì che la nuova disciplina non consente
più l’affiliazione sic et simpliciter tra sigle
sindacali, come nella formulazione della norma previgente9, ma
occorra invece ora che le affiliazioni diano luogo alla creazione di
una nuova aggregazione associativa sindacale, in caso contrario
prevedendosi l’esclusione dall’attribuzione delle deleghe
dall’affiliato all’affiliante.
5)
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA TITOLARITA’ DELLE DELEGHE
AI FINI DELLA RAPPRESENTATIVITA’: SUCCESSIONE O CONFERMA
A tal
proposito la disposizione del c. 1 infatti prevede che “la
aggregazione associativa debba essere effetto di successione nella
titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate” e
che appartenevano ai soggetti prima denominati affiliati o aderenti;
alternativamente la norma consente, sempre ai fini della attribuzione
delle deleghe in capo alla sola aggregazione sindacale, che “le
deleghe prima intestate alle affiliate vengano confermate
espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto”,
presumibilmente riferendosi in forma non proprio chiara ad una nuova
sottoscrizione di delega a favore del soggetto sindacale, c.d.
aggregazione associativa. Dunque la norma, nell’adottare il
principio della traditio rei (trasferimento reale) della delega ed
escludendo quello della sola imputazione (attribuzione) della
medesima ai fini della rappresentatività10, non consente più
altre modalità di imputazione del dato associativo tra
associazioni sindacali, obliando in maniera inequivocabile quanto
avvenuto in passato circa la imputabilità in capo al soggetto
affiliante di tutte le deleghe dei soggetti affiliati o aderenti,
senza rinunciare alla titolarità della delega del lavoratore
per fini diversi dall’accertamento della rappresentatività.
6)
LA SANZIONE NEI CONFRONTI DELL’AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA:
PERDITA DELLA RAPPRESENTATIVITA’ E DELLA AMMISSIONE ALLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
La
norma poi rafforza il principio innovativo introdotto prevedendo “la
espressa sanzionabilità della mancata dimostrazione della
avvenuta successione del soggetto affiliato o della conferma delle
deleghe in capo alla aggregazione sindacale, con il mancato
riconoscimento della rappresentatività di legge in capo a
quest’ultima e conseguente non ammissione alla contrattazione
collettiva”11. Tutta la disposizione peraltro si regge, come
detto, sul principio di libertà delle associazioni sindacali,
evincibile secondo i firmatari dell’accordo sia dalla
circostanza che trattasi di disciplina relativa alla sola
rappresentatività12, che dalla biennalità dell’
accertamento, in funzione del quale i sindacati restano liberi di
aggregarsi ai fini del raggiungimento della rappresentatività
e delle prerogative che la legge fa discendere. Il secondo comma, con
disposizione precettiva, sancisce come già anticipato (13)
“la esclusione dell’attribuzione del dato associativo
dell'affiliato all'affiliante” nel vecchio sistema invece
consentita, ritenendo dunque non utili ai soli fini della
rappresentatività quelle forme di aggregazione che non diano
luogo alla creazione di soggetti nuovi e dunque escludendo
categoricamente ogni forma di accordo di mera imputazione del dato
associativo, senza un reale trasferimento della titolarità, e
cioè della proprietà della delega, tra associazioni
sindacali legate a vario titolo e l’aggregazione associativa.
La stessa disposizione infine chiarisce inequivocabilmente che
“l’attribuzione delle deleghe è invece pienamente
valida nei casi di fusione e incorporazione del soggetto sindacale in
altro già esistente”, che non danno però
evidentemente luogo alla nascita di un nuovo soggetto, trattandosi di
successione universale che comporta, come è noto, un
trasferimento dell’intero patrimonio e dunque anche di quello
associativo di una sigla in altra.
7)
DISPOSIZIONI SPECIALI IN MERITO ALL’ACCERTAMENTO DELLA
RAPPRESENTATIVITA’ PER IL BIENNIO 2008-2009: LA DEROGA AL
31/12/2007 A FAVORE DELLE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE
Dal
successivo c. 314 invece si ricava una disciplina specifica riferita
al prossimo accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali per il biennio contrattuale 2008-2009, che
verterà, come è noto, sul dato associativo relativo al
2006 (cfr. nota A.R.A.N. 3 novembre 2006 - prot.9339) e su quello
elettorale delle RSU, che si svolgeranno entro la fine del 2007. Ed
infatti la disposizione prevede innanzitutto un termine per
l’adeguamento di cui al c. 1: “le aggregazioni
associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 e cioè
che non sono ancora titolari delle deleghe da trasferire dai
sindacati oggetto della affiliazione/fusione, possano provvedervi
entro la data ultima del 31 dicembre 2007”.
8)
LA DOCUMENTAZIONE IDONEA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA
RAPPRESENTATIVITA’ E LE SANZIONI IN CASO DI INOTTEMPERANZA
Infine
lo stesso comma introduce il concetto di “idonea
documentazione”, indispensabile per dimostrare la
rappresentatività dell’aggregazione associativa,
rinviando però al c. 5 per quanto concerne contenuto e
modalità della consegna di detta documentazione all’A.R.A.N.
Il successivo c. 415 stabilisce inoltre “la sanzione del
mancato riconoscimento della rappresentatività in capo alle
aggregazioni associative che, non fornendo la documentazione di cui
al c. 5, non presentano le garanzie sulla effettività della
delega entro la data del 31 dicembre 2007”: in tal caso
l’A.R.A.N. provvede ad accertare la rappresentatività
dei singoli soggetti sindacali sulla base della intestazione diretta
delle deleghe.
9)
L’ULTERIORE MOTIVO DI DEROGA ALLA DATA PREVISTA PER IL
TRASFERIMENTO DELLE DELEGHE: L’ ASSENZA DI RATIFICA
CONGRESSUALE
Infine
la norma, sempre in ordine all’accertamento per il biennio
contrattuale 2008-2009, prevede un’ulteriore deroga al 31 marzo
2008, ma solo in mancanza di intervenuta ratifica congressuale se
statutariamente prevista. Il c. 516 invece rappresenta la
disposizione di carattere sostanziale da cui si evince sia la
caratteristica della documentazione ritenuta idonea ai fini
dell’attestazione della regolarità sostanziale, di cui
ai precedenti c. 1, 2, 3, che delle modalità di consegna della
stessa all’A.R.A.N. Ed infatti in primo luogo, nel disporre che
“la documentazione idonea è quella che viene adottata
dai competenti organi statutari e che deve essere a firma del legale
rappresentante del soggetto sindacale interessato”, chiarisce
altresì che “non sono ritenute valide mere note di
comunicazione non corredate da modificazioni statutarie”, prive
di elementi circa la effettività necessari per la successione
nella titolarità della deleghe al nuovo soggetto e che ad esso
vengano imputate. La norma stabilisce altresì quale forma di
comunicazione all’A.R.A.N. “la trasmissione con lettera
raccomandata la cui data di ricezione è quella risultante
dall’avviso di ricevimento della medesima”.
10)
LE PREROGATIVE SINDACALI SECONDO LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE:
TITOLARITA' IN TEMA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Il
successivo c. 6, 17nel contemplare le prerogative sindacali effetto
principale della rappresentatività prevista dall’art. 43
del D.Lgs. n. 165/01, precisa che “le prerogative sindacali
sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo e che i poteri e
le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei
soggetti sindacali rappresentativi sono esercitati in nome e per
conto degli stessi”; medesimi gli effetti in sede di
contrattazione integrativa, atteso che “la sottoscrizione
avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione
sindacale rappresentativa”. In ordine a distacchi e permessi
infine la norma aggiunge che “l’organizzazione sindacale
affiliante, se rappresentativa è unica titolare delle
prerogative”.
11)
REGOLAMENTAZIONE DEI MUTAMENTI ALL'INTERNO DELLA AGGREGAZIONE
ASSOCIATIVA SINDACALE E ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
Per
quanto concerne il successivo c. 718, che disciplina i mutamenti
associativi all’interno di una aggregazione associativa, tra
cui anche il mero cambio di denominazione nella nuova formulazione
dell’articolo 19, l’accordo precisa che “il
mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico
accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8.
Questa ultima disposizione
(19) infatti prevede poi l’accertamento della
rappresentatività in concomitanza di eventi di legislazione
contrattata di particolare rilievo e cioè l’inizio della
stagione contrattuale e del biennio economico”.
12)
IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DELLA DELEGA :RILEVANZA DELLA TRATTENUTA
SINDACALE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA'
Di
notevole contenuto innovativo il c. 920 che, nel formulare una
interpretazione dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/01, stabilisce
inequivocabilmente che “ai fini della rappresentatività
dei sindacati non conta il numero dei lavoratori associati al
sindacato, ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali
effettivamente operata in busta paga tramite delega di cui è
titolare il sindacato”. Dunque in tal modo la norma, la cui
ratio è evidentemente la scissione del momento di conferimento
della delega da quello della trattenuta del contributo economico,
adotta il principio in base al quale la delega è effettiva
solo all’atto del contributo economico versato, diventando così
quest’ultimo condizione indispensabile per il conteggio del
dato associativo in capo alla aggregazione sindacale. Il comma
introduce inoltre la definizione di “delega fittizia”,
riferita a quelle che “eventualmente rilasciate dai lavoratori
negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi mesi
di gennaio e che non diventerebbero mai effettive pur se rilasciate
dai lavoratori”.
13)
ISTITUZIONE DEL GEDAP PER LA RILEVAZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI
Il
successivo c. 1221 istituisce nel Dipartimento della Funzione
Pubblica un nuovo sistema informatizzato su sito web, denominato
Gedap, per la rilevazione di distacchi e permessi sindacali,
stabilendo “a far data dall’anno 2007 il divieto di
compensazione delle aspettative sindacali godute dalle aggregazioni e
organizzazioni sindacali negli anni passati”.
14)
LA INTRASFERIBILITA' DEL DATO ELETTORALE NELLE RSU
Infine
il c. 1422, contemplando il dato elettorale, che come è noto
contribuisce insieme al dato associativo alla rappresentatività
prevista nell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/01, stabilisce che “i
voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU
non sono mai sommabili o trasferibili”, diversamente dunque
dalla disciplina prevista in merito alle deleghe nei c. 1, 2, 3 della
norma.
_______________________
pubblicato su www.altalex.com il 21 settembre 2007
1 Art.
19 c.1 CCNQ 7/8/98 ante modifica 1. Le parti si danno atto che, in
caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla
creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative
sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla
organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle
vigenti disposizioni.
2 Cfr.
Art. 43. Rappresentatività sindacale ai fini della
contrattazione collettiva. (Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993,
aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396 del 1997, modificato dall'art.
44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n.
80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387
del 1998)1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a
tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il
dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle
deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è
espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti
espressi nell'ambito considerato.
3 In
tal senso dispone il c.1 nuovo art. 19 CCNQ 7/8/98, come modificato
dal CCNQ 24/7/2007: “Ai soli fini dell’accertamento della
rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato
o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una
nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto
sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il
nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle
deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano,
comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo
soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà
sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico
accertamento della rappresentatività può tradursi nel
riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà
di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le
aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva
ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è
possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto
sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il
rinnovo dei CCNL”.
4
Cfr.nota 2 pg.1
5 Cfr.
letteralmente art.19 c. 2 previgente: “Ai fini
dell’accertamento della rappresentatività , con la
rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le
organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano
vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova
aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai
requisiti previsti dall’art. 44 c. 1 lett. c) del D. lgs.
80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle
quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe
siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del
nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva
ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà
possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto
sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il
rinnovo dei CCNL e si darà luogo all’applicazione di
quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall’entrata in
vigore del presente accordo”.
6
Riconducibile a tali ragioni il dissenso in forme diverse delle
Confederazioni USAE, RDB CUB ,CSE, CGU, CIDA,CONFEDIR, che non hanno
firmato l’accordo.
7
Cfr.nota 1 a pg.1
8 Si
noti a tal proposito come la disciplina specifica introdotta in tema
di rappresentatività sindacale adotti il concetto di fusione
di cui all’art. 2501 (forme di fusione) c.1 del codice civile:
“La fusione di più società può eseguirsi
mediante la costituzione di una una nuova società,o mediante
l’incorporazione in una società di una o più
altre”.
9
Cfr.nota 1 pg.1
10
Art. 19 c. 2 CCNQ 7/8/98 modificato: “In caso di affiliazione o
altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla
creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l’attribuzione
delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diverso è
il caso di incorporazione/ fusione di una organizzazione sindacale in
un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece,
di successione a titolo universale”.
11
Cfr. ultima parte c.1 art. 19 CCNQ 7/8/98 modificato sub nota 1: “Le
aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva
ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è
possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto
sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il
rinnovo dei CCNL”.
12
Cfr. prima parte art 19 CCNQ 7/8/98 sub nota 1
13
Cfr. nota sub 6
14
Cfr. c. 3 art. 19 CCNQ 7/8/98: “Ai fini dell’accertamento
della rappresentatività del biennio contrattuale 2008 -2009,
allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale
con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
rappresentatività sindacale, le aggregazioni associative che
non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi
entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro tale data le
organizzazioni sindacali interessate hanno l’onere di fornire
all’Aran “idonea documentazione” di cui al comma 5,
che dimostri che il soggetto sindacale in capo al quale si deve
accertare la rappresentatività è titolare in proprio di
delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso
sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali
risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per
fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque
denominate”.
15
Cfr. c. 4 art. 19 CCNQ 7/8/98 nuova formulazione: “Qualora,
entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la
documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla
effettività della delega, non sarà possibile
riconoscere in capo agli stessi la rappresentatività per il
biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione sindacale sarà
misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, sulla base
delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al
momento in cui interviene da parte dell’Aran la rilevazione del
dato. Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia
siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la
relativa documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la
ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in
via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 31 marzo
2008”.
16 C.
5 CCNQ 7/8/98: “L’idonea documentazione da fornire
all’Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli
atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui
si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai
competenti organi statutari e trasmessa all’Aran con lettera
Raccomandata AR a firma del legale rappresentante del soggetto
sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non
corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli
elementi di effettività necessari per la successione nella
titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso
vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante
sull’avviso di ricevimento della Raccomandata”.
17 C.
6 CCNQ 7/8/98: “Le prerogative sindacali sono assegnate al
soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze
contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali
rappresentativi in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area
dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto
1998 per la costituzione delle RSU - sono esercitati in nome e per
conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la
sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della
organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o
altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla
creazione di un nuovo soggetto, l’organizzazione sindacale
affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è
unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative
sindacali di cui al presente contratto”.
18 C.
7 CCNQ 7/8/98 e la diversa formulazione del previgente c.4 in materia
di mutamento associativo: “Allo scopo di garantire la certezza
e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del
comma 1, e per gli effetti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001,
qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si
verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di
denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo
periodico accertamento della rappresentatività previsto dal
comma 8”.
19 C.
8: “L’ARAN procede all’accertamento della
rappresentatività delle associazioni sindacali, come
normativamente predeterminata, in corrispondenza dell’inizio di
ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché
all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale
scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi
alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico
impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede
alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi
alle elezioni delle RSU”.
20 C.
9: “Ai sensi dell’art. 43 del D. lgs. 165/2001, comma 1,
il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle
deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine non
conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero
delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in
busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per
tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla
busta paga del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo
versato la delega diviene effettiva. ( Adozione del principio della
trattenuta del contributo sindacale e non del mandato del lavoratore
che sembra assumere ora un valore meno rilevante Al fine di contare
anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di
riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla
busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto,
solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate
entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo
delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo
sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio
della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di
dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di
gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della
rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione.
Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi,
anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31
dicembre 2006, evita di considerare, ai fini della rappresentatività,
deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate
dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate
nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la
delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo
delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta
trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la
responsabilità del dirigente competente che risulti
inadempiente. E’ demandato alla deliberazione del Comitato
Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del
d.lgs. 165/2001 la risoluzione dei casi controversi imputabili alla
inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni”.
21 C.
12. Come norma transitoria, in via eccezionale e con esclusione della
ripetibilità, per gli anni pregressi a decorrere dal 1998 e
sino al 31 dicembre 2006, tenuto conto che, dall’anno 2007 il
Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato un nuovo sistema
informatizzato di rilevazione - sito web dedicato a Gedap - è
consentita la compensazione tra il periodo di superamento del
contingente dei distacchi e quello di sott’utilizzazione dello
stesso, purché avvenuti nello stesso anno, nonché tra i
permessi degli artt. 8 e 11. In questo ultimo caso, nel limite dei
contingenti complessivamente distribuiti dai periodici biennali CCNQ
alle associazioni sindacali rappresentative di comparto e di area,
ove si sia verificato il superamento del contingente dei permessi
dell’art. 8 e il parziale utilizzo di quello dell’art. 11
(di spettanza sia delle confederazioni che delle organizzazioni di
categoria) e viceversa, è permessa la compensazione tra detti
contingenti. A decorrere dall’1 gennaio 2007 la predetta
compensazione è esclusa.
22 C.
14. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni
delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.