Di
particolare interesse la sentenza del TAR Lazio che si è
espresso a seguito di un ricorso avverso il Ministero
dell’Interno in merito alle procedure di valutazione di un
candidato per la promozione alla qualifica di Vice Prefetto e sulla
esclusione del medesimo dalla relativa procedura di ammissione al
corso di formazione per l’accesso alla qualifica superiore di
Vice Prefetto . Nel caso di specie i Giudici amministrativi all’uopo
richiamando consolidata giurisprudenza della Sezione( cfr. in senso
conforme Tar Lazio, I^ ter, numero 9801/2003)., hanno stabilito che
“tra il
punteggio attribuito per valutare l’attitudine allo svolgimento
di funzioni superiori, e quello attribuito per valutare gli altri
aspetti della vita lavorativa degli aspiranti alla promozione, non
deve sussistere un rapporto di necessaria proporzionalità. E’
pertanto possibile che a valutazioni sostanzialmente omogenee nei
punteggi riferiti al merito individuale di ciascun candidato,
corrispondano punteggi differenziati nella valutazione della voce
attitudinale, concretizzandosi quest’ultima in un giudizio di
sintesi di carattere finale, che pur derivando, quanto alle fonti,
dai dati rilevabili dallo stato di servizio, è in un certo
senso individuativo di una capacità che trascende i dati
stessi”
Secondo il Collegio infattiӏ fuor di dubbio che tra il
punteggio attribuito nella valutazione dell’attitudine allo
svolgimento delle funzioni superiori (il quale non può certo
costituire, pena la sua completa inutilità, una mera
sommatoria dei punteggi degli altri titoli di servizio) e quello
attribuito nella valutazione degli altri aspetti della “vita
lavorativa” degli aspiranti alla promozione non deve sussistere
un rapporto di necessaria proporzionalità (cfr.,in tal senso
Tar Lazio, I^ ter, n.9801/2003: che ha riaffermato “l’autonoma
valenza sostanziale” della valutazione attitudinale).
Avv.Maurizio
Danza