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Di particolare interesse la sentenza del TAR Lazio che si è espresso  a seguito di un ricorso avverso il Ministero dell’Interno in merito alle procedure di valutazione di un candidato per la promozione alla qualifica di Vice Prefetto e sulla esclusione del medesimo dalla relativa procedura di ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica superiore di Vice Prefetto . Nel caso di specie i Giudici amministrativi all’uopo richiamando consolidata giurisprudenza della Sezione( cfr. in senso conforme Tar Lazio, I^ ter, numero 9801/2003)., hanno stabilito che “tra il punteggio attribuito per valutare l’attitudine allo svolgimento di funzioni superiori, e quello attribuito per valutare gli altri aspetti della vita lavorativa degli aspiranti alla promozione, non deve sussistere un rapporto di necessaria proporzionalità. E’ pertanto possibile che a valutazioni sostanzialmente omogenee nei punteggi riferiti al merito individuale di ciascun candidato, corrispondano punteggi differenziati nella valutazione della voce attitudinale, concretizzandosi quest’ultima in un giudizio di sintesi di carattere finale, che pur derivando, quanto alle fonti, dai dati rilevabili dallo stato di servizio, è in un certo senso individuativo di una capacità che trascende i dati stessi” Secondo il Collegio infatti”è fuor di dubbio che tra il punteggio attribuito nella valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori (il quale non può certo costituire, pena la sua completa inutilità, una mera sommatoria dei punteggi degli altri titoli di servizio) e quello attribuito nella valutazione degli altri aspetti della “vita lavorativa” degli aspiranti alla promozione non deve sussistere un rapporto di necessaria proporzionalità (cfr.,in tal senso Tar Lazio, I^ ter, n.9801/2003: che ha riaffermato “l’autonoma valenza sostanziale” della valutazione attitudinale).

Avv.Maurizio Danza

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