INPDAP
Ufficio III- Prestazioni
Previdenziali
Nota Operativa
18/02/2010 n. 7
Personale ISPRA (ex
A.P.A.T.-Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i
servizi tecnici)
Il
D.Lgs. 30-7-1999, n. 300 all’art. 38 ha istituito l’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(A.P.A.T.).
All’A.P.A.T.
sono state trasferite le competenze dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente (A.N.P.A.) e quelle dei Servizi
tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
Fino
al completamento delle procedure di inquadramento ed alla
stipulazione del primo contratto integrativo collettivo
dell’A.P.A.T., al personale trasferito è stato mantenuto
il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti.
Il
trasferimento nei ruoli dell’A.P.A.T. del personale in servizio
presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi
Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
avvenuto il 6-10-2002, data di entrata in vigore del D.P.R. 8-8-2002
n. 207, con il quale è stato approvato lo Statuto della citata
Agenzia.
Successivamente
l’art. 28 del D.L.25/06/2008, n.112, convertito con
modificazioni nella legge 06/08/2008, n.133, ha istituito l’Istituto
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che
svolge tra l’altro le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, dell’A.P.A.T. la quale
a decorrere dall’insediamento del commissario di cui al comma 5
del citato articolo 28 è stata soppressa.
L’INPDAP,
di conseguenza, è tenuto a trasferire all’ISPRA le somme
costituite dai TFS o i TFR maturati alla data del 05/10/2002 dai
propri iscritti trasferiti all’A.P.A.T., sulla base dei
progetti di liquidazione predisposti e inviati dall’ISPRA.
L’apposito
Accordo -che si allega –sottoscritto dall’INPDAP e
dall’ISPRA ha fissato i criteri di trasferimento di tali somme.
In
particolare, l’art.3 dell’Accordo stabilisce che le somme
maturate alla data del 05/10/2002 a titolo di TFS o TFR dai propri
iscritti trasferiti all’A.P.A.T. costituisce un debito
dell’Istituto nei confronti dell’ISPRA che sarà
pagato in numero di due rate di 4.500.000 (quattromilioni
cinquecentomila/00) euro, senza interessi entro il 31 dicembre di
ogni anno, con accredito sul c/c:
IT67PO100503382000000218550
acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro e intestato all’ISPRA.
Per
quanto sopra specificato, a decorrere dalla data della presente Nota
Operativa le Sedi provinciali e territoriali dovranno limitare la
loro attività alla quantificazione dell’importo dovuto
per ciascun dipendente attraverso l’inserimento dei dati nel
Sistema Informativo, con l’emissione del “mandato
virtuale” entro novanta giorni dalla data di ricezione dei
progetti di liquidazione che saranno trasmessi a cura dell’Ufficio
III di questa Direzione.
A tal
fine, si allegano le “Norme procedurali” concordate con
l’Ufficio della D.C.S.I.-Sviluppo e manutenzione procedure
istituzionali- e con la Direzione Centrale di Ragioneria e Finanze.
Sarà
compito dell’Ufficio III della scrivente Direzione effettuare
il pagamento all’ISPRA dei relativi importi.
Si
rappresenta che gli adempimenti richiesti a codeste Sedi sono
obbligatori, in quanto concordati tra le parti interessate.
Le
Sedi che avessero già proceduto al pagamento di pratiche di
TFS e/o TFR a favore dell’ISPRA o a favore dell’ex
iscritto dovranno darne comunicazione a questa Direzione che ne dovrà
tenere conto all’atto del pagamento all’ISPRA degli
importi in questione.
Si
resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
Il
Dirigente Generale
Dott.
Costanzo Gala