LA RICONOSCIBILITA’
DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DA COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVA E
LA RECENTE SENTENZA N. 1576/2009 DEL CONSIGLIO DI STATO.
(D.ssa Silvana
Toriello)
PREMESSA
Si
palesa di estremo interesse la recente sentenza di Palazzo Spada
n.1576 del 2009 non tanto per gli effetti della stessa , in realtà
scarsamente tangibili nell’immediato, quanto soprattutto per la
peculiarità delle sue statuizioni ove confrontate con la
evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione in tema di
“occasione di lavoro” ed anche con la stessa attuale
evoluzione del complessivo quadro normativo.
1 - LE
MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON.
Secondo
il Testo Unico che disciplina l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro sono malattie professionali quelle
contratte nell’esercizio e a causa del lavoro e più
nello specifico delle lavorazioni cd. tabellate, in quanto tali
lavorazioni rientrino tra quelle previste all’art. 1 e cioè
siano ricomprese tra le attività protette.
La
Corte Costituzionale, con sentenza n.179 del 18 febbraio 1988 ha
dichiarato illegittimo l’art. 3 del T.U. nella parte in cui
limita la tutela alle sole malattie tassativamente elencate nelle
tabelle.
In
base a tale sentenza è stato introdotto di fatto il sistema
misto per effetto del quale sono tutelate sia le malattie cd
tabellate che quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in
grado di dimostrare l’origine lavorativa.
Per le
prime opera la cosiddetta presunzione legale di origine cioè
si presume iuris et de iure che siano state proprio quelle
lavorazioni a provocare la malattia denunciata dal lavoratore. Per le
altre invece la dimostrazione del nesso eziologico tra lavorazione e
patologia denunciata è a carico del lavoratore.
In
realtà le patologie denunciate all’Istituto come
malattie professionali dotate di una patognomicità che
consenta una attribuzione con criteri di assoluta certezza
scientifica di una eziologia professionale costituiscono, ormai, una
limitata casistica. Attualmente prevalgono, infatti, malattie
croniche rigenerative e malattie neo plastiche e,più in
generale, a genesi multifattoriale riconducibili a fattori di
nocività ubiquitari ai quali si può essere esposti
anche al difuori degli ambienti di lavoro od a fattori genetici.
Il
mutamento delle malattie professionali ha indotto quindi la
giurisprudenza ad indicare principi interpretativi ed applicativi
adeguati alla nuova realtà che si è andata profilando e
con specifico riferimento al nesso causale la stessa Corte di
Cassazione ha ritenuto sufficiente, al fine del riconoscimento della
sussistenza del medesimo, la ragionevole certezza della genesi
professionale della malattia.
Per la
elaborazione e la revisione periodica delle tabelle contenenti
l’elenco della malattie professionali per le quali vige
l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art 139 del TU
1124/1965, è stata prevista la costituzione di una
Commissione scientifica composta da non più di 15 componenti
in rappresentanza di vari Ministeri ed Enti. Questo elenco è
stato predisposto per la prima volta con DM 27 aprile 2004 poi
aggiornato con DM 14 gennaio 2008 pubblicato sulla GU 22 marzo 2008
n. 70.
La
Commissione, ha ritenuto che, in base alle attuali conoscenze,
l’assoluta certezza di origine non può più essere
attribuita ad alcuna malattia professionale per il cambiamento delle
esposizioni lavorative.
Pertanto,
ha valutato l’opportunità di ricorrere al concetto di
«elevata probabilità», oltre che a quelli di
«limitata probabilità» e di «possibilità».
L’elenco
delle malattie soggette all’obbligo della comunicazione è
ripartito in tre liste: lista I, malattie la cui origine lavorativa è
di limitata probabilità; lista II, malattie la cui origine
lavorativa è di limitata probabilità; lista III,
malattie la cui origine lavorativa è «possibile».
A
queste ultime appartiene il gruppo 7: malattie psichiche e
psicosomatiche, derivanti da disfunzioni dell’organizzazione
del lavoro (costrittività organizzative).
Le
malattie possono essere il disturbo all’adattamento cronico
(con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta
e/o dell’emotività, disturbi somatiformi) o il disturbo
post-traumatico cronico da stress.
L’Inail
con circolare 71\2003 calava nei meccanismi propri della malattia
professionale non tabellata le malattie da costrittività
organizzativa.
2 –
LA CIRCOLARE INAIL N. 71/2003.
Con
delibera 473 del 26 luglio 2001 il Consiglio di Amministrazione
dell’Inail approvò l’iniziativa tesa a definire
percorsi metodologici per la diagnosi eziologica delle patologie
psichiche e psicosomatiche da stress nell’ambiente di lavoro
compreso il cosiddetto mobbing.
Con
lettera del 12 settembre 2001 l’Istituto dettò le prime
istruzioni per la trattazione delle denunce di disturbi psichici
determinati dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro e
dispose che, al fine di acquisire un adeguato patrimonio di
informazioni e conoscenze sulla materia, tutte le fattispecie con
documentazione completa e probante fossero inviate all’esame
centrale.
Come
esplicitato nella circolare 71/2003 l’esame degli oltre 200
casi pervenuti (denunciati all’Inail quasi sempre dopo
accertamenti e trattamenti terapeutici) consentì di monitorare
il fenomeno e di conoscere l’approccio diagnostico dei vari
centri specialistici nazionali che fanno capo a Cattedre
Universitarie, Ospedali, Ambulatori e Centri di Salute Mentale delle
AA.SS.LL. operanti sul territorio.
L‘accertamento
del rischio, effettuato sulla base della denuncia di malattia
professionale - integrata ove necessario da richieste specifiche ai
datori di lavoro e dai risultati di incarichi ispettivi mirati -
nonché le ulteriori indagini cliniche specialistiche eseguite,
condussero al riconoscimento della natura professionale della
patologia diagnosticata nel 15 per cento circa dei casi esaminati.
Completata
questa propedeutica fase di studio e monitoraggio, con la circolare
di che trattasi vennero fornite nuove e più articolate
istruzioni sulle modalità di trattazione di questi casi. Nella
circolare vennero convogliate le conclusioni cui, dopo aver
approfondito gli aspetti più complessi e controversi del
problema, era pervenuto il Comitato scientifico appositamente
costituito.
In
tale sede si precisava, pertanto, che la posizione assunta
dall’Istituto sul tema delle patologie psichiche determinate
dalle condizioni organizzativo/ambientali di lavoro trovava il suo
fondamento giuridico nella Sentenza della Corte Costituzionale n.
179/1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/2000 (art. 10, comma 4), in
base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle elencate
nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre non
tabellate di cui sia dimostrata la causa lavorativa.
Si
sottolineava altresì che, “secondo un’interpretazione
aderente all’evoluzione delle forme di organizzazione dei
processi produttivi ed alla crescente attenzione ai profili di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa
lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività
delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale
(siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile
all’organizzazione aziendale delle attività lavorative.
I
disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine
professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente,
da specifiche e particolari condizioni dell’attività e
della organizzazione del lavoro.
Tali
condizioni ricorrono esclusivamente in presenza di situazioni di
incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, situazioni
definibili con l’espressione “costrittività
organizzativa”.
Le
situazioni di “costrittività organizzativa” più
ricorrenti sono declinate nell’ambito della circolare, in un
elenco che riveste un imprescindibile valore orientativo per
eventuali situazioni assimilabili.
Nel
rischio tutelato veniva compreso anche il cosiddetto “mobbing
strategico” specificamente ricollegabile a finalità
lavorative. Si ribadisce tuttavia che le azioni finalizzate ad
allontanare o emarginare il lavoratore rivestono rilevanza
assicurativa solo se si concretizzano in una delle situazioni di
“costrittività organizzativa” di cui all’elenco
sopra riportato o in altre ad esse assimilabili.
Come
per tutte le altre malattie non tabellate, in capo all’assicurato
veniva posto l’obbligo di produrre la documentazione idonea a
supportare la propria richiesta per quanto concerne sia il rischio
sia la malattia nel mentre per l’istituto era previsto il
potere-dovere di verificare l’esistenza dei presupposti
dell’asserito diritto, anche mediante l’impegno
partecipativo nella ricostruzione degli elementi probatori del nesso
eziologico.
Venivano
esclusi dalla tutela i fattori organizzativo/gestionali legati al
normale svolgimento del rapporto di lavoro (nuova assegnazione,
trasferimento, licenziamento) nonché le situazioni indotte
dalle dinamiche psicologico-relazionali comuni sia agli ambienti di
lavoro che a quelli di vita (conflittualità interpersonali,
difficoltà relazionali o condotte comunque riconducibili a
comportamenti puramente soggettivi che, in quanto tali, si prestano
inevitabilmente a discrezionalità interpretative).
IL
RICORSO AL TAR DEL LAZIO
Con
due distinti ricorsi alcune associazioni datoriali ed alcuni datori
di lavoro impugnarono tanto la circolare quanto il DM 27 aprile 2004
,
I
ricorrenti sostenevano che la circolare, aldilà del suo nomen
juris, dettava prescrizioni sulla definizione e la diagnosi del
mobbing, di fatto elevandolo a vera e propria malattia professionale
tipizzata. Sicché essa esulava dalla natura meramente
ricognitiva ed esplicativa propria delle circolari, assumendo
statuizioni conformative, ad effetto immediato, nei confronti dei
poteri degli ispettori dell’ente medesimo e contro la sfera
giuridica degli imprenditori, così da renderla immediatamente
impugnabile.
Veniva
altresì impugnato in parte qua il DM 27 aprile 2004 del
Ministero del lavoro (in G.U. n. 139 del 10 giugno 2004), in cui sono
contemplate le «Malattie psichiche e psicosomatiche da
disfunzioni dell’organizzazione del lavoro», ossia quelle
generatrici del mobbing di cui alla circ. INAIL n. 71/2003, per le
quali si sosteneva dai ricorrenti che non vi sono serie evidenze
scientifiche che ne giustifichino la presa in considerazione ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, ai fini
dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie ex art. 139
del DPR 1124/1965.
Come
si vede, in entrambi i casi, la res controversa si incentra
sull’opposizione a che il c.d. mobbing, attraverso vari mezzi,
assurga a malattia tipizzata indennizzabile in assenza di definizioni
scientifiche o normative e di univoci indirizzi della giurisprudenza.
LA
SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO DEL 4 LUGLIO 2005 SEZ. ROMA, N. 5454.
ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 71/2003.
Secondo
il TAR "il mobbing non può essere considerato in via
automatica come una malattia professionale e in quanto tale
indennizzabile dall’INAIL, dovendo sempre essere provata
l'esistenza della causa di lavoro. In assenza non solo di un'esatta
definizione normativa e di univoci indirizzi della giurisprudenza, ma
soprattutto del doveroso approfondimento scientifico-medico al
riguardo, non è configurabile quale pratica morbigena
indennizzabile.”
”Invero,
precisava tra l’altro il giudice di prime cure, ad una serena
lettura della circolare e, in particolare, della parte relativa alla
necessità d’adeguarsi alle nuove forme d’organizzazione
dei processi produttivi, questa si basa su un’erronea lettura
del sistema c.d. “misto” della tutela del lavoratore
dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali. Detto
sistema, per vero, si basa sì sull’indennizzo sia delle
malattie c.d. “tabellate”, sia delle patologie non
predefinite, ma solo nel senso che la malattia professionale è
indennizzata, indipendentemente dalla sua inclusione nelle tabelle
allegate al DPR 1124/1965, se ne sia accertata la sua derivazione
causale dall’esercizio d’una delle lavorazioni di cui al
precedente art. 1. Non v’è, quindi, indennizzo se non
per il rischio lavorativo specifico, onde non basta affermare la
rilevanza in sé delle malattie non “tabellate”,
occorrendo verificare se esse diano luogo all’esposizione del
lavoratore ad una specifica lavorazione morbigena, ossia assunta come
in sé pericolosa direttamente dal legislatore.”
“Per
cui ferma restando la possibilità di integrare le tabelle
delle patologie con le modalità di cui all’art. 10 del
D. Lgs. 30/2000 l’Inail con la citata circolare ha
surrettiziamente integrato il complesso delle malattie tabellate
violando il disposto dell’art. 10 del D. Lgs 38/2000 in quanto
siffatta integrazione deriva non già dal rigoroso accertamento
da parte della Commissione scientifica per la elaborazione e la
revisione periodica delle tabelle ex artt 3 e 11 del DPR 1124/1965 ,
bensì da un comitato interno all’ente e senza le
garanzie partecipative recate dal citato D. Lgs. 38/2000. L’Inail
con la circolare impugnata ha individuato l’obbligo di
accertare i presupposti oggettivi della costrittività
organizzativa al fine di integrare gli elementi probatori offerti
dal lavoratore in ordine all’esistenza delle condizioni
indicate quali forme di siffatta costrittività.”
Sulla
base di dette argomentazioni il TAR del LAZIO annullava la circolare
ma non il Decreto Ministeriale ritenuto coerente con il disposto
dell’art. 10 del D.Lgs. 38/2000.
L’APPELLO
DELL’INAIL.
Con un
articolato appello, i cui passaggi fondamentali sono desumibili dalla
stessa decisione del Supremo Consesso, l’Avvocatura dell’
Inail opponeva che la sentenza del Tar “non sembrava aver colto
i punti fondamentali della circolare INAIL, travisandola e affermando
tra l’altro che l'INAIL avrebbe trasformato le patologie
psichiche determinate da costrittività organizzativa sul
lavoro in malattie tabellate.
Il Tar
del Lazio ha fondamentalmente assimilato le patologie oggetto della
circolare al mobbing, confondendo due ambiti radicalmente diversi tra
di loro e confondendo pertanto funzione di indennizzo sociale e
funzione risarcitoria.
La
tutela delle malattie professionali causate da disfunzioni
organizzative del lavoro costituisce attuazione di diritti
costituzionalmente protetti indipendentemente da qualsiasi
responsabilità del datore di lavoro.
Il
mobbing invece – che come è noto si manifesta con un
ripetuto comportamento persecutorio – determina l’obbligo
di risarcire il danno ingiustamente causato al lavoratore anche se
quest’ultimo non abbia contratto alcuna malattia per effetto
del mobbing.”
Va
sottolineata in merito la netta distinzione tra il “risarcimento”
proprio del diritto comune e l’ ”indennizzo”,
proprio di quello previdenziale. Il primo fonda, quantomeno per il
danno alla persona, il diritto per il danneggiato al risarcimento
“integrale” , cioè in tutti gli aspetti, statici e
di relazione , del bene tutelato. Il secondo, viceversa, si ispira a
una logica di tipo assicurativo tendente ad equilibrare, a livello
generale, le uscite con le entrate e, in particolare i premi con i
rischi assicurati. In sostanza il responsabile è obbligato al
risarcimento integrale ; l’assicurazione garantisce per conto
dell’assicurato, l’indennizzo legislativamente ( per le
assicurazioni sociali ) o contrattualmente ( per le assicurazioni
private ) pattuito, che può anche essere inferiore al
risarcimento.
Inoltre
la tutela indennitaria dell’Inail, come ben rilevato dalla
Corte Costituzionale con decisione n. 350/1997, non ha una finalità
risarcitoria essendo invece orientata alla rapida liberazione del
lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all’infortunio od
alla malattia.” Il diritto all’indennizzo previdenziale,
quindi è dovuto per il semplice fatto obiettivo che il
lavoratore abbia subito un pregiudizio causato dall’attività
lavorativa e deriva dall’inderogabile dovere di protezione
sociale che incombe sull’intera collettività e per essa
sullo Stato” . La tutela sociale garantisce esclusivamente un
equo ristoro del danno , dovuto “ indipendentemente dal
risarcimento in senso proprio che potrà eventualmente essere
richiesto dall’interessato, ove ricorrano le condizioni
previste dall’articolo 2043 del codice civile”
Ne
deriva che “nessuna coincidenza può ravvisarsi tra la
tutela risarcitoria delle conseguenze del mobbing e la tutela sociale
delle malattie professionali dallo stesso causate, stante la radicale
differenza dei due sistemi di tutela e dei presupposti richiesti per
il riconoscimento dei diritti del soggetto leso”
LA
SENTENZA 1576 /2009 DEL CONSIGLIO DI STATO
Nonostante
l’articolato appello dell’Istituto assicuratore, il
Supremo Consesso ha condiviso l’affermazione del Tar per cui il
sistema misto, introdotto dalla decisione della Corte Costituzionale,
opera nel senso che la malattia professionale è indennizzata,
indipendentemente dalla sua inclusione nelle tabelle allegate al DPR
30 giugno 1965, n.1124, se trova la sua derivazione causale
nell’esercizio di una delle lavorazioni di cui all’art.1
dello stesso DPR.
L’art.1
citato ha condizionato l’intervento dell’assicurazione
obbligatoria per le malattie professionali, anche non tabellate, alla
sussistenza di un “rischio specifico” (e non già
comune), cui è esposto il lavoratore addetto a determinare
lavorazioni, presuntivamente e preventivamente valutate pericolose
dal legislatore stesso, mediante, appunto, l’espressa
previsione delle “attività protette” di cui allo
stesso art.1.
Dunque,
“il criterio determinativo del rischio rimane pur sempre
connesso alla enucleabilità di un segmento del ciclo
produttivo e non anche ad una fase dell’iniziativa
imprenditoriale che costituisce il presupposto immanente e generale
dell’intera attività produttiva, qual è
l’organizzazione del lavoro, la quale, quindi, rimane
concettualmente disomogenea rispetto all’attuale criterio
legale di determinazione del rischio e, dunque, al di fuori della
possibilità di integrazione analogica consentita dal criterio
di cui al citato art.1, pur assunto nell’interezza delle sue
previsioni.”
Soltanto
il legislatore può ampliare l’ambito del rischio
assicurato e considerare malattie professionali le patologie
collegate alla generale organizzazione aziendale del lavoro.
Il
Consiglio di Stato accoglie anche l’appello incidentale
relativo al capo di sentenza con cui è stato respinto il
ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento del decreto
del Ministero del lavoro 27 aprile 2004, relativo all’individuazione
delle “malattie per le quali è obbligatoria la denuncia
ai sensi e per gli effetti dell’art.139 del DPR 30 giugno 1965,
n.1124”, nella parte in cui, approvando la lista II, contenente
“le malattie la cui origine lavorativa è di limitata
probabilità”, vi ha inserito il gruppo 7 “malattie
psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro”.
In
effetti tali malattie, inerendo per definizione alla “organizzazione
del lavoro”, e non connettendosi al presupposto legale del
“rischio specifico”, costituito dall’essere addetti
alle “lavorazioni protette”, elencate nel già
citato art.1 del DPR n.1124\1965, per gli stessi motivi dianzi
illustrati, non risultano a priori suscettibili di dare luogo ad
indennizzo.
Ne
discende che le stesse patologie, in quanto caratterizzate da tale
eziologia legata non all’esecuzione delle lavorazioni protette
ma al fattore “ambientale-organizzativo”, non sono
legittimamente inseribili, neppure in prospettiva, allo stato della
legislazione vigente, tra le malattie di cui alla tabella
costantemente aggiornata ai sensi dell’art.3 del citato DPR,
aggiornamento a cui è volto il potere esercitato con il DM
impugnato ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 23 febbraio 2000,
n.38.
GLI
EFFETTI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.
Secondo
l’Inail , nel breve comunicato pubblicato sul proprio sito, la
decisione del Consiglio di Stato “non potrà avere
effetti diretti per quanto riguarda il riconoscimento della malattia
professionale: valutazione che è rimessa alla competenza del
giudice ordinario, in particolare quello del lavoro. Resta da
osservare, tuttavia, come il giudice ordinario sia tenuto a
rispettare i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione
che - in materia di occasioni di lavoro e nesso di causalità -
ha manifestato nel corso degli anni un orientamento decisamente
diverso rispetto a quanto stabilito adesso da Palazzo Spada. La
Suprema Corte, infatti, nel corso di questi ultimi anni, ha invece
progressivamente allargato il concetto di "occasione di lavoro e
nesso di causalità", riconducendo questo rapporto non
solo ai rischi specifici di alcune lavorazioni, ma a tutti i rischi
del lavoro considerato in sé e per sé. Contestualmente
è stato ridefinito, sulla base degli stessi principi
evolutivi, il concetto di occasione di lavoro, sicché mentre
in passato l'evento lesivo era tutelato soltanto in quanto correlato
ad uno specifico e tipico rischio professionale , oggi la tutela è
riconosciuta per gli infortuni che siano collegati al rischio
generalmente insito nel lavoro .Non solo ma con specifico riferimento
al riconoscimento della malattia professionale e del relativo nesso
eziologico, ha anche fatto rinvio al concetto di ragionevole
certezza della genesi professionale della malattia.
Non è
escluso, pertanto che questa sentenza del Consiglio di Stato possa
riaprire un nuovo dibattito in materia e ingenerare future incertezze
interpretative.”
GLI
ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE ED IL CD. RISCHIO AMBIENTALE.
In
particolare già dal 1994 la Cassazione SU affermava che la
seconda parte del I comma dell'art. 1 T.U. rende obbligatoria
l'assicurazione contro gli infortuni anche nei confronti "delle
persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti
organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego
di tali macchine, apparecchi o impianti". Qui non si tratta più
del rischio diretto derivante dalla singola macchina nei confronti
del proprio operatore, ma del diverso rischio (cosiddetto ambientale)
che deriva dalla presenza delle predette macchine negli stabilimenti
e nei laboratori, dove, oltre gli operatori delle macchine medesime,
vi sono lavoratori addetti ad altre operazioni. Come è stato
autorevolmente rilevato, questa norma tutela il lavoro in sè e
per sè considerato e non soltanto quello, che viene eseguito
presso le macchine. In questo caso la pericolosità è
data dallo spazio delimitato, dal complesso dei lavoratori in esso
operanti e dalla presenza di macchine.
Da
allora la nozione di rischio ambientale ha finito con il non avere
più pareti ed ha addirittura superato il limite dell’”ambiente
organizzato” inteso tradizionalmente come ambiente chiuso di un
opificio o azienda essendo stato riconosciuto anche nell’ipotesi
del ferimento di un lavoratore italiano in Libia nel tragitto
aeroporto – campo di lavoro a causa dei sentimenti anti
italiani ivi presenti ( Cass, 2 ottobre 1998 n. 9801)
L'
evolversi della giurisprudenza del giudice del lavoro, nel suo
complesso, è connotato da una tendenza improntata al
progressivo superamento degli originari limiti della tutela, sia
sotto il profilo soggettivo ( rapporto di lavoro) che sotto quello
oggettivo (attività rischiose).Ciò, essenzialmente,
ridefinendo i concetti di "manualità" e di
"occasione di lavoro".
Il
rinvio al rischio specifico operato nella propria decisione dal
Consiglio di Stato inevitabilmente fa fare passi indietro all’ambito
della tutela e nettamente ignora l’evoluzione interpretativa
propria del giudice ordinario nella specifica materia.
L’EVOLUZIONE
NORMATIVA
Già
nel 2002 l’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza (OSHA)
nell’ambito della Settimana europea per la salute e la
sicurezza del lavoro aveva pubblicato un opuscolo concernente le
prevenzione pratica dei rischi psicosociali e dello stress da
lavoro.
Secondo
le stime fatte dall’Agenzia , lo stress legato all’attività
lavorativa è il secondo problema di salute più comune
nel mondo del lavoro, dopo i dolori alla schiena, che colpisce quasi
un lavoratore su tre e che in Europa arriva a fare ben 40 milioni di
vittime. Si è stimato che lo stress da lavoro causa agli Stati
membri costi quantificabili in almeno 20 miliardi di euro ogni anno.
Il costo non va considerato solo in termini di effettiva perdita
economica da parte delle organizzazioni. I costi socioeconomici sono
considerevoli; i rischi psicosociali nuocciono alla società ed
agli individui.
Negli
Stati membri viene applicato un insieme di direttive europee mirate
alla prevenzione dei rischi legati alla salute ed alla sicurezza sul
posto di lavoro. In base a tali direttive, i datori di lavoro devono
garantire che i lavoratori non siano danneggiati dal lavoro, né
tantomeno dall’esposizione a rischi psicosociali e dallo stress
da lavoro.
Nell’ottobre
del 2004 è intervenuto l’Accordo europeo stress lavoro
correlato cui ha fatto seguito l’accordo interconfederale del 9
giugno 2008 che ha recepito le istanze presenti sul tema nell’accordo
ed è stato sottoscritto da Associazioni di categoria comprese
quelle che avevano proposto ricorso al TAR avverso la circolare Inail
e OOSS.
Il
Testo Unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (D.lgs.
n. 81/2008) introduce, tra i rischi particolari che il datore di
lavoro deve valutare e prevenire per tutelare la salute dei
lavoratori, lo stress.
Lo
stesso D. Lgs. 81/2008 all’articolo 28 (oggetto della
valutazione dei rischi) fa rinvio per la valutazione dei rischi
collegati allo stress lavoro – correlato al contenuto dell’
accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
I
contenuti di tale tipologia di stress in ambito lavorativo secondo
l’accordo di che trattasi possono essere individuate in : a)
quantità di lavoro eccessiva o insufficiente; b) tempo
insufficiente per portare a termine il proprio lavoro; c) mancanza di
una chiara descrizione del lavoro da svolgere; d) precarietà
del posto di lavoro, incertezza della posizione occupata; e)
impossibilità di esprimere lamentele .L’individuazione
di tale elemento di rischio potrebbe avvenire attraverso
un’approfondita analisi di fattori, quali l’organizzazione
e i processi di lavoro (per esempio, l’orario e il carico di
lavoro), le condizioni e l’ambiente di lavoro (per esempio,
l’esposizione a rumore, calore, ecc.), la comunicazione (per
esempio, le aspettative riguardo a possibili cambiamenti, ecc.).
Le
modifiche apportate all’articolo 28 nel provvedimento di
recente varato ed avente ad oggetto il D. Lgs. 81/2008 procrastinano
l’adozione di concrete misure volte alla valutazione di questo
particolare rischio alle indicazioni che fornirà la
Commissione permanente per la salute e al sicurezza sul lavoro di cui
all’art. art. 6 del medesimo decreto.
I
contenuti concreti dello stress lavoro correlato richiamano alla
mente l’elenco delle costrittività organizzative
individuate dall’Inail nella citata circolare.
La
persona vittima di mobbing è esposta a rischio di stress. I
processi eziologici che sono a monte del mobbing sono, però,
diversi in quanto all’origine del mobbing, ad esempio, c’è
un aspetto di intenzionalità che non è presente nello
stress lavoro correlato.
L’inserimento
del mobbing tra i rischi psicosociali è suggerito dal
programma del Modulo C di formazione degli RSPP definito dalla
Conferenza Stato – Regioni con l’accordo del 26 gennaio
2006 che distingue tra mobbing, stress e burnout.
Si
sottolinea la necessità di sviluppo ed accreditamento presso
la comunità scientifica di nuovi ed affidabili strumenti
diagnostici e prognostici che insistano sulla natura del fenomeno
mobbing.
Gli
episodi legislativi in tema di mobbing in Italia sono soprattutto
regionali (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte nel mentre la
legge della Regione Lazio è stata ritenuta incostituzionale)
in attesa di una legge quadro che finalmente e con l’avallo
della più attenta comunità scientifica, introduca nel
sistema modalità di disciplina e di riconoscimento di questa
delicata realtà utili a superare le difficoltà ed i
limiti dell’approccio finora evidenti.
Dunque,
se per lo stress lavoro correlato si attende l’insediamento
dell’apposita Commissione, per il mobbing è auspicabile
un intervento normativo di tipizzazione, secondo quanto già
fatto in Francia per esempio nel 2002 o nei Paesi scandinavi che sono
stati i pionieri del pieno riconoscimento normativo del mobbing
grazie al fondamentale contributo fornito dagli studi del Prof. Heinz
Leymann negli anni '80 e comunque anche in altri Paesi europei come
Austria e Germania.
E’
auspicabile che l’Istituto assicuratore proprio per garantire
la massima estensione della tutela e facendo tesoro dell’esperienza
vissuta si renda promotore di concrete proposte sul punto
adoperandosi, innanzitutto, nell’ambito della Comunità
scientifica e con lo sguardo rivolto anche alle esperienze europee,
al fine di definire e proporre un progetto che detti le linee
portanti delle caratteristiche del mobbing per la sua piena
conseguente riconoscibilità in quanto malattia professionale
tale da determinare non solo una inabilità temporanea totale o
una riduzione permanente della attitudine al lavoro (o, come definita
da autorevole dottrina, della capacità biologica al guadagno)
ma in casi estremi la stessa morte del lavoratore (suicidio) con
applicabilità della azione di rivalsa.