L’”odiosità”
delle molestie sessuali del datore di lavoro
La
Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 12318/2010
del 19 maggio 2010 sancisce, per l’ennesima volta, la gravità:
le molestie sessuali sul luogo di lavoro e la risarcibilità
del danno non patrimoniale.
Non va
per il sottile la Corte di Cassazione contro coloro che si rendono
artefici di molestie sul lavoro. La vittima di cotante molestie ha
diritto ad un maxi risarcimento. Nello specifico, la decisione
riguarda “le molestie” subite da una dipendente di una
concessionaria di automobili cui è stato riscontrato , come
conseguenza delle molestie sessuali perpetrate dal capo, un danno
biologico e danno non patrimoniale - quantificato nella misura di
30.000 euro..
La
difesa dell’azienda durante il giudizio tendeva al
ridimensionamento dei fatti, ma la sezione Lavoro della Corte ha
confermato il maxi risarcimento stabilito dai Supremi Giudici di
merito per l’ "odiosità” del comportamento
lesivo dovuto “dallo stato di soggezione economica della
vittima".
Il
danno non patrimoniale, spiegano i Giudici, è inerente al
"clima di intimidazione creato nell'ambiente lavorativo dal
comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni
interne al nucleo familiare della dipendente in conseguenza di esso".
L'importanza
della Sentenza è che riconosce l’entità del danno
non solo sotto il profilo lavorativo ma anche come ripercussione
nella vita sociale della lavoratrice vittima di abusi.
Già
aveva, abbondantemente, spiegato la Cassazione (sez. V pen. sentenza
n. 9225/2010) nel caso di un Direttore dell’ASL che aveva
inflitto sanzioni in caso di rifiuto delle donne.
Anche
in quel caso la difesa dell’accusato aveva spiegato agli
Ermellini che non c’era alcun collegamento tra i comportamenti
persecutori e lo stato di “soggezione” delle dipendenti,
dal momento che «persecuzioni e minacce non precedevano le
richieste di disponibilità sessuale ma seguivano i rifiuti in
guisa di reazione sanzionatoria». Ma i Supremi Giudici sono
stati di diversa opinione: «si trattava – hanno
esplicitato nella sentenza- di un sistematico atteggiamento,
protratto nel tempo per durata significativa, costituito da richieste
indecenti, lusinghe e minacce, di modo che il solo costringere le
vittime a patirne l’impatto costituiva di per sé
violenza». Era la stessa natura rovinata e travisata del
rapporto di lavoro a costituire violenza privata.
Nelle
disposizioni comunitarie per molestie sessuali si intende "ogni
comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro
comportamento basato sul sesso che offenda la dignità delle
donne e degli uomini nel mondo del lavoro ivi inclusi atteggiamenti
male accetti di tipo fisico, verbale o non verbale "la
caratteristica essenziale sta nel fatto che si tratta di un atto
indesiderato da parte di chi lo subisce e che spetta al singolo
individuo stabilire quale comportamento egli possa tollerare e quale
sia da considerarsi offensivo. E' un fenomeno che colpisce di
preferenza le donne e il molestatore non è un individuo
socialmente deviato".
Ai
giorni nostri l'importanza che la violenza ha raggiunto nella
quotidianità, nei vari settori sociali, dobbiamo considerarla
come una delle espressioni, purtroppo sempre più numerose,
dell'interazione sociale. Sebbene sia un’espressione di
un'interazione disturbata e deviante, come lo è quella forma
di violenza che spesso non trova spazio tra la cronaca nera
quotidiana, ma si riscontra in tante storie di quotidiana
sopportazione che rimangono relegate nei meandri della psiche
femminile: la molestia sessuale.
E’
una violenza psicologica, insidiosa, subdola, sempre più
diffusa e sempre più sommersa che intacca la dignità
personale dei soggetti socialmente più vulnerabili.
La
varietà dei casi di molestia sessuale, che inducono la vittima
ad un logoramento psicologico progressivo, è diversificata: si
va dalla battuta con doppio senso alla volgarità, dal
complimento “audace” alla proposta “indecente”,
dai doppi sensi minacciosi ed imbarazzanti replicata in più
occasioni sino a giungere al gesto osceno o alle avances più
meschine, al ricatto e all'intimidazione sul posto di lavoro.
Attraverso
la presentazione di una querela di parte che in tali casi, non può
più essere revocata, l'interessata inizia così il suo
atto difensivo con facoltà di essere pure risarcita di danni
psicologici (biologici e morali) inerenti alla molestia subìta.
In ausilio è possibile reperire il modulo di richiesta di
ammonimento da presentare in Questura sul sito della Pubblica
Sicurezza.
Art.
610 Violenza privata
“Chiunque,
con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od
omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro
anni. La pena é aumentata se concorrono le condizioni previste
dall'articolo 339”.
.Nella
casistica ricordiamo:
1)
"Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed
insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona
destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente
caratterizzato da petulanza." Cassazione penale, sezione I,
sentenza18 maggio 2007, n. 19438;
2) "La
pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento
costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può,
quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato".
Cassazione penale, sezione I, sentenza 24 marzo 2004, n. 14512.
Mariagabriella
CORBI
Dottoressa
in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare -
Mediatrice Familiare