MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 aprile 2010
Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158,
recante «Regolamento relativo all’istituzione del Fondo
di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese di credito».
(Decreto n. 51635). (10A05610)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in
attesa di un’organica riforma degli ammortizzatori sociali,
vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu’ decreti,
misure di politiche attive di sostegno del reddito e
dell’occupazione nell’ambito dei processi di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997; Visto il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n.
477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro,
propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali;
Visto l’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi
di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino
esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28
febbraio 1998, con cui in attuazione delle disposizioni di legge
sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso
l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il
«Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il regolamento recante l’istituzione del «Fondo
di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del credito», approvato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del 28 aprile 2000, n.158;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in
data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28
febbraio 1998, concernente l’istituzione del «Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale del credito»; Visto il regolamento concernente
modifiche al regolamento recante l’istituzione del «Fondo
di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione
e della riconversione e riqualificazione professionale
del personale del credito», approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n.
226; Visto il protocollo in tema di «Mercato del lavoro e
occupazione», stipulato in data 16 dicembre 2009 tra
l’Associazione bancaria italiana (ABI) e le organizzazioni
sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti
firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5
maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al
regolamento istitutivo del fondo;
Visto l’art. 1-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3
agosto 2009, n. 102, in base al quale «con decreto di natura
non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate,
per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei
regolamenti previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997,
n. 477. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Considerata l’esigenza di provvedere, ai sensi dell’art.
1-bis di cui al capoverso precedente, ad apportare le predette
modifiche al regolamento istitutivo del fondo;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto 28
aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 4,
lettera b) dopo le parole «di cui all’art. 9» sono
inserite le seguenti: «e deliberare, sentite le parti
firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di
precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da
parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui
all’art. 11-bis del presente decreto»;
b) all’art. 4,
lettera c) dopo le parole «all’art. 6, comma 3»
sono inserite le seguenti: «Il Comitato fissa la quota del
contributo ordinario di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), da
destinare alla sezione emergenziale di cui all’art. 11-bis
del presente decreto»;
c) all’art. 4,
la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e)
vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle
prestazioni nonché sull’andamento della gestione,
studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior
funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima
economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse
eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all’art.
5, lettere a) e c)».
Art. 2
1. Al decreto 28
aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 5,
comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) in via emergenziale: all’erogazione, nei confronti
dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso
alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del
presente articolo, dei trattamenti di cui all’art. 11-bis
del presente decreto.».
Art. 3
1. Al decreto 28
aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 6,
comma 1, l’alinea è sostituita dalla seguente: «Per
le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e c), è
dovuto al Fondo:».
Art. 4
1. Al decreto 28
aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 7,
comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«per le prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettere
b) e c), all’espletamento delle procedure contrattuali
preventive e di legge previste per i processi che determinano
la riduzione dei livelli occupazionali.»;
b) all’art. 7,
il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alle
prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto
2), e lettere b) e c), nell’ambito dei processi di cui
all’art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando
le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria».
Art. 5
1. Al decreto 28
aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art.10,
il comma 2 è sostituito dal seguente: «Nei casi di
riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione
temporanea dell’attività lavorativa di cui all’art.
5, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai
lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno
del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli
appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione
vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa
integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili»;
b) all’art.
10, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei casi di
sospensione temporanea dell’attività di lavoro,
l’assegno ordinario è calcolato nella misura del
60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un
massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili,
se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è
inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la
retribuzione lorda mensile dell’interessato è
compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi
mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è
superiore a detto ultimo limite.».
Art. 6
1. Al decreto 28
aprile 2000, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’art.
11 è aggiunto il seguente:
«Art. 11-bis (Sezione emergenziale). - 1.
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’art.
2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero
non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni
straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b):
a) all’erogazione,
per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del
reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
b) al finanziamento,
per un massimo di dodici mesi, a favore dei predetti lavoratori e su
loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione
professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli
appositi fondi nazionali e comunitari.
2. L’accesso
alle predette prestazioni è condizionato
all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di
legge previste per i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione
che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo
aziendale.
3. Nel caso di cui
alla lettera a) che precede il Fondo provvede al riconoscimento, ad
integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finchè
permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una
somma, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi strumenti
di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al
raggiungimento delle seguenti misure:
a) 80% dell’ultima
retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un
massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per
retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
b) 70% dell’ultima
retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un
massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per
retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
c) 60% dell’ultima
retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un
massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per
retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
4. Il Fondo provvede
anche al versamento della contribuzione correlata calcolata
sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al
lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria.
5. Per le prestazioni
di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è
dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui
ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate
dal Fondo.
6. Le domande di
accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono
prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in
ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle
disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza
le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di
fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell’attività
non sia stata disposta o sia cessata.
7. Nei casi in cui la
misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai
limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle
risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato
amministratore ai sensi dell’art. 4, lettera b), la
differenza resta a carico del datore di lavoro.
8. Qualora un’azienda
destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito
assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo
stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4
andrà a favore dell’azienda stessa fino al termine dei
24 mesi di cui alla lettera a).
Art. 7
L’efficacia del presente decreto è
limitata al 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 26 aprile 2010
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti