MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE,
CIRCOLARE 2 maggio 2008, n. 13
Ministero del lavoro e previdenza Sociale
Direzione generale per l'attività ispettiva
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Circolare n. 13/2008
Oggetto: Art.1,
Commi da 39 a 43 della l. n. 247/2007-modifiche alla disciplina
sul contratto a tempo determinato
Facendo seguito alle
indicazioni fornite con la circolare n 7/2008- in cui si è
affrontata la problematica legata all’abrogazione di
alcune tipologie contrattuali da parte della L. 247/2007, con
particolare riferimento al contratto di lavoro intermittente ed
alla somministrazione del lavoro a tempo indeterminato, nonché
alla disciplina in maniera di clausole elastiche e flessibili
nel part-time- si ritiene opportuno, anche a seguito di un
confronto con le parti sociali, fornire alcuni chiarimenti
interpretativi sulle novità che interessano il contratto
a tempo determinato.
Come noto,infatti,
l’art 1., commi da 39 a 43, della L. n. 247/2007 ha
modificato la disciplina contenuta nel D.LLGS.n386/2001,
prevedendo sia dei limiti alla reiterazione dei contratti , sia
delle forme di precedenza nella stipula di contratti a tempo
indeterminato o di nuovi contratti a termine nelle attività
stagionali in favore di particolari categorie di lavoratori,.
E altresì da
rilevare l’introduzione di un Comma 01 all’Art1 del
D.LGS n. 386/2001 secondo il quale "il contratto di lavoro
subordinato e stipulato di regola a tempo indeterminato";
previsione che, pur non reintroducendo una presunzione legale a
favore del contratto a tempo indeterminato, esprime l’intento
del Legislatore di ribadire che tale tipologia contrattuale
rappresenta la fattispecie" ordinaria" di costituzione
dei posti di lavoro.
Campo di
applicazione
Va innanzitutto
chiarito che le nuove disposizioni introdotte dalle L. n.
247/2007 ("Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire
l'equità e la crescita sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"),
con riferimento sia ai limiti temporali legati alle reiterazione
dei contratti a termine, sia i citati diritti di precedenza,
sembrano potersi riferire esclusivamente ai rapporti di lavoro
instaurati ex D.LGS o ex L.n. 230/1962, senza dunque interessare
i rapporti di lavoro che, pur rinviando per alcuni profili della
propria disciplina le predette normative, sono legate a logica e
finalità diverse.
In tal senso, a mero
titolo esemplificativo, le nuove disposizioni non sembrano
incidere né sul contratto di inserimento, in quanto
finalizzato ad un "adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto
lavorativo", né sui contratti stipulati ai sensi
dell'art 8 n. 223/1991 con i lavoratori scritti nelle liste di
mobilità.
Limiti temporali
L’art.5, comma
4bis, del D.lgs n. 368/2001 prevede che "qualora per
effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento
di mansioni equivalenti in rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente
superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (…)
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato".
Il limite generale di durata massima in caso di reiterazione di
contratti a tempo determinato richiede l'identità delle
parti del rapporto di lavoro e l'equivalenza delle mansioni.
Secondo i principi giurisprudenziali in materia, l'equivalenza
non deve essere intesa in termini di corrispondenza del livello
di inquadramento contrattuale tra le mansioni svolte
precedentemente in quelle contentate nel nuovo contratto, ma
occorre verificare i contenuti concreti delle attività
espletate (ex plurimis, Cass. 425 del 12 gennaio 2006, 7453 del
12 aprile 2005, 7351 del 11 aprile 2005 ); in particolare
"l'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti
deve essere intesa non solo nel senso di pari valore
professionale delle mansioni, considerate nella loro
oggettività, ma anche come attitudine delle nuove
mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche
l'arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore
acquisito nella finestra anche del rapporto" (Cass, Sez.
Un., 24 novembre 2006 n. 25033). Sul punto va peraltro
sottolineato che tale ultima sentenza attribuisce alla
contrattazione collettiva anche il potere di individuare la
nozione di "equivalenza" attraverso le c.d. clausole
di fungibilità, volte a consentire un impiego più
flessibile del lavoratore almeno per "sopperire a
contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la
valorizzazione delle professionalità potenziale di tutti
i lavoratori inquadrati nella qualifica senza incorrere nella
sanzione della nullità comminata dal secondo comma della
citata disposizione [art.2013 C.C.]". Va ulteriormente
sottolineando che, secondo il dettato normativo, ai fini del
superamento del periodo di 36 mesi, devono essere conteggiati
tutti i periodi di lavoro effettivo svolti dalle e prescindendo,
quindi, dai periodi di interruzione intercorsi tra cessazione
precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione di quello
successivo. Ciò in quanto la finalità perseguita
dal Legislatore è quella di impedire che le interruzioni
possano produrre l'effetto di "azzerare" il conteggio
dei periodi di attività rilevanti per l'individuazione
della durata massima di più rapporti di lavoro a termine.
Peraltro nel caso di
raggiungimento del limite dei 36 mesi per effetto di successione
di diversi contratti, non si determina l'automatismo
dell'immediata collezione, ma il rapporto si potrà
protrarre per ulteriori venti giorni (art. 5, comma 2, D.Lgs
36/2001 ) che dovranno essere tuttavia compensati con le
maggiorazioni previste dallo stesso art. 4 comma 1 del D.Lgs
386/2001.
Altra questione
riguarda il computo effettivo del periodo le 36 mesi. Per quanto
riguarda tali periodi si ritiene che possa essere adottato il
criterio comune, adoperato anche in altri ambiti (si pensi alla
disciplina contrattuale in materia di periodi di comporto )
secondo il quale, considerato che la durata media dei mesi
durante l'anno è pari a 30 giorni, 30 giorni potranno
considerarsi l'equivalente di un mese. A titolo esemplificativo,
pertanto, considerando due contratti a termine di cui il primo
di durata 1° gennaio-20 febbraio e il secondo 1°
maggio-20 giugno sia avrà un totale di periodi lavorati
pari a tre mesi ( gennaio, maggio e 30 giorni equivalenti ad un
mese) e 10 giorni (residuo di giorni lavorati oltre i 30 ).
Deroghe alla
sommatoria dei periodi
Va poi ricordato che
la disciplina sul limite massimo e 36 mesi sull'eventuale "
ulteriore contratto" concluso presso la DPL con
l'assistenza sindacale ( vedi infra) – fermo restando
quanto chiarito circa il campo di applicazione della nuova
disciplina - subisce alcuna deroghe:
l'art.1, comma 41
lettera c), della L. 247/2007, modificando l'art. 10 comma 4 del
D.Lgs 386/2001, stabilisce che il nuovo limite generale non
operato per i rapporti di lavoro dei dirigenti, per i quali vige
ancora il termine di durata massima quinquennale;
l'art. 1 comma 42
della L. n. 247/2007 modifica l'art. 22 del D.Lgs 276/2003
prevedendo in caso di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, il rapporto di lavoro a termine Agenzia di
somministrazione e lavoratore non è soggetto ai limiti di
cui all'art. 5 comma 3 e ss, del D.Lgs. n. 368/2001. Ciò
non solo conferma la precedente esclusione della
somministrazione a tempo determinato dalle norme che prevedono
una trasformazione del rapporto in casa di successive assunzioni
a termine senza soluzione di continuità, ma sottrae detto
istituto anche dalle novità introdotte dai commi da 4 bis
e 4 sexies dello stesso art. 5;
l'art.1 comma 40
della L. n. 247/2007, introduce l'art. 5 comma, 4 ter, del
D.Lgs. n. 368/2001 che esclude le attività stagionali,
come individuate dal D.P.R. n. 1525/1963, dal limite dei e 36
mesi nonché le altre attività stagionali
appositamente individuate dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle e intrattiene lavoratori
dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative.
Ulteriore
contratti stipulato presso la DPL
In ordine al divieto
di superamento del limite e 36 mesi in un caso di successione di
contratti a termine, si ricorda che il secondo periodo del comma
4 bis dell'art.5 del D.Lgs. n. 368/2001 concede alle parti la
facoltà di stipulare un solo ulteriore contratto in
deroga al predetto limite, purché lo stesso sia stipulato
presso la Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio alla presenza di un rappresentante di una delle
ordinazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale cui lavoratore sia iscritto
o conferisca mandato.
Al riguardo occorre
sottolineare che l'intervento della Direzione provinciale del
lavoro è finalizzato esclusivamente alla verifica circa
la completezza e la correttezza "formale" del
contenuto del contratto a tempo determinato e la genuinità
del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso,
senza che tale intervento possa determinare effetti
certificativi in ordine alle effettiva sussistenza dei
presupposti giustificativi richiesti dalla legge.
Diritto di
precedenza
La L.n.247/2007 gli
introduce, nell'ambito dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001,
alcuni diritti di precedenza in caso di nuovo assunzioni. In
particolare si prevede che:
1) il lavoratore che,
nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso
la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro
entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione rapporti a termine;
2) il lavoratore
assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni
a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime
attività stagionali.
I diritti di
precedenza così individuati possono essere esercitate a
condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, sei
mesi o tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
e si estinguono entro un anno dalla stessa data . Occorre
inoltre evidenziare che il diritto di precedenza trova
applicazione, per espressa previsione normativa, con riferimento
alle "mansioni già espletate" e non, come
avviene per il computo del periodo massimo dei 36 mesi, con
riferimento a "mansioni equivalenti". Peraltro, ferma
restando l'identità di mansioni nell'ambito delle
attività stagionali il diritto di precedenza trova
applicazione qualora il medesimo datore di lavoro ponga in
essere la medesima "attività stagionale".
Si ritiene utile
infine rappresentare la problematica legata alla conciliabilità
del diritto di precedenza introdotto nel 2007 con eventuali
altre forme di precedenza introdotte sulla base della disciplina
legale e contrattuale previgente. Va infatti ricordato che
l'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 368/2001 – ora abrogato
dalla stessa L.n. 247/2007- stabiliva che: "è
affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro (...) la
individuazione di un diritto di precedenza nell'assunzione
presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, e
esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato
attività lavorativa con contratto a termini determinato
delle ipotesi già previste dall'arte. 23, comma 2, della
L.n. 56/1987". Sebbene tale disposizione sia stata abrogata
e la nuova disciplina non specifici alcunché in materia,
non sembra ragionevole sostenere che diritti già
acquisiti lavoratori in base alle clausole collettive poste in
esso in essere siano vanificati.
Si ritiene pertanto
che forme di integrazione fra vecchi nuovi diritti di precedenza
non possano che essere individuate dalla contrattazione
collettiva che aveva già disciplinate criteri di
elaborazione nelle in grado di e delle graduatorie ai sensi
dell'art.10.comma, del D.Lgs.n.368 /2001.
Disciplina
transitoria
L'art 1, comma 43,
della L. n. 247/2007 prevede un regime transitorio in relazione
all'applicazione del "tetto" dei 36 mesi, quale limite
di durata dei rapporti di lavoro in caso di successione ai
contratti a tempo determinato. La previsione, evidentemente,
viole introdurre dei criteri di gradualità in ordine alla
applicazione del predetto limite che interessa, secondo quanto
di seguito chiarita, anche a rapporti di lavoro posti in essere
in essere sino a tutto il 2007.
Anzitutto, secondo
quanto previsto dalla lett. a) dell'art.1, comma 43,della
L.n.247/2007, i contratti a termine in corso alla data del 1°
gennaio del 2008 esplicano i loro effetti fino alla scadenza in
essi prevista, anche in deroga al limite temporale dei 36 mesi.
Pertanto, i contratti
a tempo determinato stipulati prima dell'entrare in vigore della
norma (1° gennaio 2008 ) ed in corso alla data stessa
continuano fino alla loro naturale scadenza, senza conseguenze
legate ad un eventuale superamento dei 36 mesi. Tale previsioni
intende evidentemente salvaguardare i diritti delle parti del
rapporto di lavoro sorti sotto la vigenza della precedente
normativa.
La lettera b) del
medesimo comma, che interessa la diversa ipotesi di periodo di
lavoro svolti in forza di contratti cessati dalla data 31
dicembre 2007, stabilisce che "il periodo di lavoro già
effettuato alla data di entrata in vigore della legge si
computa, insieme ai periodi successivi attività ai fini
della determinazione del periodo massimo di cui ha citato comma
4-bis" solo una volta decorsi 15 mesi dal 1° gennaio
2008.
A tal proposito si
ritiene che la disposizione voglia introdurre, come accennato,
un regime di graduale efficacia del nuovo limite temporale,
spostando in avanti -a far dalla data dal 1° aprile 2009-
ogni sommatoria dei periodi di lavoro effettuati.
Pertanto, l'attività
lavorativa svolta durante il periodo transitorio di 15 mesi -
pur rientrando nel computo dei 36 mesi e pur potendo comportare
il superamento di tale limite - potrà continuare sino
alla data del 31 marzo 2009, senza che ciò dia luogo ad
eventuali conseguenze sul piano della conversione del rapporto a
tempo determinato.
In altri termini i
datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti a far data
dal 1° gennaio del 2008 rimangono " indenni"
dall'effetto trasformativo qualora cessino comunque il rapporto
entro il 31 marzo 2009. A diverse conseguenze, evidentemente,
deve giungersi nell'ipotesi in cui lo stesso rapporto ecceda il
precedette limite di 36 mesi proseguendo anche oltre il 31 marzo
2009, senza che qui trovi peraltro applicazione-considerata la
specifica disciplina del periodo transitorio- la citata
previsione di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 368/2001,
relativa anche al decorso dei 20 geni tempo al della
trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Operai agricoli a
tempo determinato
Appare infine utile
ricordare che già ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
D.Lgs. n.368/2001, dalla disciplina dello stesso D.lsg-e quindi
dalle novità introdotte dalla L.n.247/2007-"sono
esclusi(...) i rapporti di lavoratori di lavoro dell'agricoltura
degli operai a tempo determinato così come definiti
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto
1990 e 375." Resta viceversa interessata dalla citata
disciplina il personale impiegatizio, ferme restando le deroghe
illustrate con riferimento all'attività stagionali.