La tutela della maternità nell'ambito delle
libere professioni
(D.ssa Mariagabriella Corbi **)
L’attività lavorativa, che sia essa di
natura autonoma o professionale, hanno indotto la giurisprudenza
all’adozione di regole diverse da quelle poste in essere nel
mondo dell’attività dipendente, In primis l’astensione
dal lavoro, per le lavoratrici dipendenti si attua 3 mesi ante e due
post-parto, per le lavoratrici autonome questo obbligo non sussiste,
infatti esse possono continuare ad esplicare la loro attività
anche durante il periodo di “congedo di maternità”,
e nel contempo percepire dall’Inps o dalla Cassa Professionale,
cui appartengono, l’indennità di maternità motivo
specifico per cui versano annualmente una quota contestualmente agli
altri contributi previdenziali.
E’ doveroso annoverare una storica sentenza
che attribuisce la validità dell’indennità di
maternità ad una lavoratrice autonoma, nel periodo di congedo,
perché la stessa avrà minor tempo da dedicare al suo
lavoro, ed è proprio per questo motivo si inserisce
l’indennità di maternità. Infatti la Corte
costituzionale, chiamata a valutare un caso relativo ad una notaia,
(sentenza n.3 del 1998) stabilisce testualmente che l’indennità
di maternità “serve ad assicurare alla madre lavoratrice
la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza
una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro la ha
consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla maternità
si ricolleghi uno stato di bisogno economico”.
Bisogna attendere sino al decreto interministeriale
del 12 luglio 2007, che si rifà all’articolo 80 comma 12
della legge 388/2000, che sancisce la tutela prevista per la
maternità e gli assegni al nucleo familiare per le lavoratrici
iscritte ai fondi separati e stabilisce che essa deve avvenire con
medesime modalità previste per il lavoro dipendente,
considerando che i versamenti effettuati sono per maternità e
CUAF(contributo unificato assegni familiari) come in atto per i
lavoratori dipendenti.
Al fine di tutelare in maniera ampia la maternità
ricordiamo:
art. 1 del decreto: allarga l’astensione dal
lavoro alle donne durante il congedo anche “ai committenti di
lavoratrici a progetto e categorie assimilate (co.co.co.) nonché
agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in
partecipazione iscritte alla gestione separata”.
Questa direttiva trova la sua applicazione nei campi
delle collaborazioni che in realtà celano veri e propri
rapporti lavorativi. La non osservanza di tale obbligo avrebbe
invalidato per il settore rosa dei professionisti o autonomi,
l’obiettivo raggiunto dalle lavoratrici dipendenti. Tale
precisazione è specifica per la condizione di vulnerabilità
della lavoratrice autonoma rispetto a coloro che sono tutelate da
contratti di lavoro subordinato;
art 2 del decreto, considera le lavoratrici con
partita IVA.
In maniera blanda si potrebbe asserire che sia
analogo discorso ma da un’accurata visura si evidenzia che
l’articolo 2 consente alle libere lavoratrici, iscritte alla
gestione separata, l’accesso all’indennità di
maternità a patto che l’astensione effettiva
dall’attività lavorativa venga attestata mediante
certificazione. Tale possibilità non obbliga all’astensione
ma relega la corresponsione dell’indennità all’effettiva
sospensione lavorativa.
Riepilogando:
alle libere professioniste iscritte alle casse
previdenziali spetta l’indennità di maternità per
i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi dopo, a
prescindere dall’effettiva astensione dall’attività,
a condizione che vi sia l’inesistenza del diritto a indennità
di maternità per qualsiasi altro titolo.
PER ADOZIONE E/O AFFIDAMENTO
L’indennità di maternità
compete, sia alla lavoratrice professionista che al lavoratore
professionista (sent. C.C. n. 385/2005) anche in presenza di adozione
o affidamento a patto che il bambino non abbia superato i sei anni di
età al momento dell’inserimento nel nucleo familiare.
Nel caso di adozioni internazionali il diritto (tre
mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore adottato o
affidato) può essere esercitato anche per i bambini di età
compresa tra i sei anni e il compimento della maggiore età..(sent.
C.C. n. 371/2003).
PER INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
Qualora si dovesse verificare interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, non prima del terzo mese di
gravidanza, spetta l’indennità di maternità per
una mensilità.
Qualora l’interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, avvenisse dopo il compimento del sesto mese,
compete l’indennità di maternità per intero.
IL TRATTAMENTO AMMINISTRATIVO
L’indennità di maternità viene
assegnata in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del solo
reddito professionale denunciato ai fini fiscali come reddito da
lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno
antecedente a quello dell’evento.
LA SCADENZA E LE MODALITA’ DELLA DOMANDA
La domanda finalizzata all’indennità di
maternità deve essere presentata, su apposito modulo
predisposto dalla cassa, a decorrere dal compimento del sesto mese di
gravidanza ed entro e non oltre il termine categorico di 180 giorni
dal parto.
Stesso termine per interruzione della gravidanza,
la domanda per avere la prestazione è da presentarsi entro i
180 giorni dalla data dell’evento.
** Dottoressa in Scienze dell’educazione –
Consulente dell’educazione familiare – Mediatrice
Familiare