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IL LIBRO UNICO DEL LAVORO E LA VIDIMAZIONE IN FASE DI STAMPA LASER DA PARTE DELL’INAILLE ULTIME ISTRUZIONI.

(Dott.ssa Silvana Toriello)

PREMESSA

I datori di lavoro privati, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, devono istituire e tenere il Libro unico del lavoro, sul quale devono essere iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il Libro unico del lavoro, com’è noto, ha la funzione essenziale di documentare a ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. Esso è tenuto e conservato, in alternativa, presso: la sede legale dell'Impresa, lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato,i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.Le modalità di tenuta del Libro unico sono:

1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili, preventivamente rispetto alla messa in uso numerati in ogni pagina e vidimati dall'INAIL o da soggetti abilitati

2. a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell'INAIL alla stampa e alla generazione della numerazione automatica

3. modalità informatica su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, oppure con sistemi di elaborazione automatica dei dati che garantiscano la consultabilità dei dati in ogni momento, l'inalterabilità e l'integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal Codice dell'Amministrazione digitale.

Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'INAIL. Prima della messa in uso, deve essere fatta comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro.

Dopo la pubblicazione da parte del Ministero del lavoro del ben noto «Vademecum» in data 5 dicembre 2008 ed i chiarimenti ivi previsti e relativi alla gestione del libro unico, anche l’Inail, in qualità di unico ente preposto alla vidimazione, ha dettato, con la nota del 9 dicembre 2008, gli adempimenti e le procedure da seguirsi da parte dei datori di lavoro e dei professionisti per la gestione del libro unico del lavoro.

DATORI DI LAVORO NON PRESENTI NEGLI ARCHIVI INAIL

All’Inail è stata attribuita la funzione di vidimare il libro unico di tutti i datori di lavoro, anche di quelli che, non essendo assoggettati all’obbligo assicurativo Inail ovvero, pur essendo ad esso assoggettati, ma gestiti poi sotto il profilo del rapporto assicurativo da altri enti, come nel caso degli agricoli,non sono presenti negli archivi dell’Istituto. Tali datori di lavoro devono dunque registrarsi attraverso il sito dell’Istituto seguendo il percorso nella nota citata individuato. Questi clienti nel linguaggio usuale e comune utilizzato all’interno dell’Istituto vengono definiti “clienti light”. Per essi la registrazione può essere effettuata anche dall’intermediario di riferimento.La prima conseguenza che ne è scaturita è stata che la vidimazione non è stata più effettuata all’interno degli archivi con riferimento alla Posizione assicurativa territoriale ( sede lavori) bensì con riferimento al cliente.

STAMPA LASER

Le disposizioni che disciplinano l’utilizzo della vidimazione dei libri obbligatori in fase di stampa laser prevedono che l’Inail rilasci preventivamente una autorizzazione in relazione al tracciato presentato dal datore di lavoro. L’autorizzazione deve essere nuovamente richiesta ogni qualvolta lo stesso tracciato viene cambiato (con riferimento ai contenuti).

Poiché i contenuti del libro unico sono comunque diversi da quelli dei vecchi libri paga e che quindi i tracciati non potevano essere gli stessi, l’Inail, con la nota del 10 settembre 2008 aveva comunicato che tutti i datori di lavoro, anche quelli che avevano già ottenuto una autorizzazione, avrebbero dovuto procedere ad una nuova richiesta.

Tuttavia per evitare un sovraccarico di adempimenti anche alle sedi Inail, si decise di rilasciare una autorizzazione preventiva ai tracciati prodotti dalle società di software che avrebbe esteso i propri effetti indirettamente anche agli utenti che li avrebbero utilizzati.

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO E DEI PROFESSIONISTI

Tali adempimenti sono diversificati in relazione alla situazione in cui precedentemente versava sotto il profilo dell’autorizzazione il soggetto di che trattasi.

a) Datori di lavoro e professionisti che sono già stati autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser e che utilizzano un tracciato prodotto da società di software «preautorizzato »: non devono richiedere alcuna autorizzazione né presentare alcuna comunicazione;

b) Datori di lavoro e professionisti che intendono utilizzare un tracciato prodotto da società di software «preautorizzato », ma che ancora non sono stati autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser: devono presentare una comunicazione nella quale indicheranno il codice del tracciato «preautorizzato »;

c) Datori di lavoro e professionisti che non utilizzano tracciati «preautorizzati»; sia chi è già stato autorizzato, sia quelli che intendono adottare la vidimazione in fase di stampa laser per la prima volta: prima dell’avvio del libro unico devono richiedere l’autorizzazione tramite il modello comunicato dall’Inail con la citata nota del 10 settembre del 2008 allegando allo stesso una copia del libro unico che sarà utilizzato, con il logo Inail.

Si è quindi creata una differenziazione di competenze tra la Direzione centrale Rischi dell’Inail e le Sedi territoriali : la Direzione Centrale Rischi autorizza il tracciato del Libro Unico alle case di Software, nel mentre le Sedi territoriali autorizzano gli Utenti che utilizzano tracciati non preventivamente autorizzati dalla Direzione Centrale Rischi e ricevono le comunicazioni degli Utenti che utilizzano tracciati pre-autorizzati dalla Direzione Centrale Rischi inserendo l’informazione in GRA

CARATTERISTICHE RICHIESTE PER LA VIDIMAZIONE IN FASE DI STAMPA LASER

Nella già richiamata nota del 10 settembre 2008, l’Istituto ricordava le caratteristiche richieste per procedere alla vidimazione in fase di stampa laser e cioè:

• la stampa del tracciato deve essere conforme al facsimile autorizzato;

• il programma di elaborazione deve prevedere la data e l’ora di stampa di ogni foglio;

• su ogni foglio devono, inoltre, essere riportati il numero progressivo della pagina, il numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione e il codice della Sede Inail che ha rilasciato l’autorizzazione.

Veniva meno l’obbligo di produrre il prospetto riepilogativo mensile delle retribuzioni, nonché l’obbligo di inoltrare alla Sede Inail, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, detto prospetto riepilogativo.

NUMERAZIONE UNICA

L’articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 stabilisce che i consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:

a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;

b) inviare, in via telematica, all’Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;

c) dare comunicazione, in via telematica, all’Inail, entro 30 giorni dall’evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).

L’Inail, con le istruzioni operative del dicembre 2008, nel richiamare le disposizioni sopra esposte, dopo aver ricordato che tutte le procedure eventualmente previste devono svolgersi in via telematica, chiarisce che:

1) Soggetti già autorizzati alla numerazione unica

Non devono richiedere alcuna nuova autorizzazione; sono tenuti soltanto a comunicare all’Inail l’elenco dei clienti assistiti. Al termine della procedura di comunicazione, l’Istituto rilascerà una nuova autorizzazione valida a livello nazionale, che sostituirà tutte le altre autorizzazioni rilasciate a livello territoriale.Qualora debba essere inserita la delega di un’azienda non presente nella Banca dati Inail (ad esempio: datore di lavoro agricolo), l’azienda (o il professionista per suo conto) deve preventivamente eseguire la procedura di registrazione indicata precedentemente fino all’attribuzione del numero di Codice Cliente e del Pin.

2) Soggetti che intendono richiedere una nuova autorizzazione alla numerazione unica

Deve ovviamente essere richiesta l’autorizzazione ed anche in questo caso l’Istituto nelle nuove istruzioni operative in commento indica il percorso che deve essere eseguito all’interno del sito Inail. L’accesso viene effettuato con nome utente e password sul punto cliente. I soggetti che non sono autorizzati all’accesso su «Punto Cliente» debbono, preventivamente, recarsi ad una Sede Inail al fine di fornire le proprie credenziali e farsi assegnare il pin e la password utili per accedere ai Servizi online.

A questo punto, devono collegarsi al sito Inail, entrare in «Punto Cliente» e terminare così la registrazione. Anche in questo caso, qualora debba essere inserita la delega di un’azienda non presente nella Banca dati Inail (ad esempio: datore di lavoro agricolo), l’azienda (o il professionista per suo conto) deve preventivamente eseguire la procedura di registrazione indicata nel precedente paragrafo «Datori di lavoro non presenti nella Banca dati Inail» fino all’attribuzione del numero di Codice Cliente e del Pin.

Effettuato tutto il percorso, viene visualizzata l’autorizzazione alla numerazione unitaria firmata dal

Direttore Centrale Rischi con indicato il codice di autorizzazione. L’autorizzazione può essere stampata dall’Utente e visualizzata anche in seguito nel sito su «Punto Cliente».

******

Questo il quadro della disciplina dettata al fine di gestire nella fase di avvio del libro unico del lavoro nella maniera meno traumatica possibile sia per le sedi dell’Istituto che per le aziende la pluralità di adempimenti che derivavano dalla introduzione del libro unico del lavoro.

LE ISTRUZIONI DI CUI ALLA NOTA DEL 15/01/2010 NUMERO 0000335.

Di recente è stato fatto notare all’Istituto che i datori di lavoro che utilizzano un tracciato prodotto da società di software «preautorizzato », ma che non sono stati mai autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser e che si sono limitati a presentare una comunicazione nella quale indicano il codice del tracciato «preautorizzato » si trovano in una condizione non del tutto regolare in quanto se anche sono in grado di giovarsi di un tracciato legittimamente preautorizzato, necessitano di una sanatoria in quanto essi non risultano mai autorizzati alla gestione della numerazione automatica in quanto mai autorizzati in realtà alla vidimazione in fase di stampa laser. In definitiva è come se essi avessero sin qui usufruito di una autorizzazione parziale e limitata al solo tracciato senza essere in possesso dell’altro pezzo fondamentale dell’autorizzazione relativo alla generazione della numerazione automatica. La circostanza non riguarda gli intermediari che per essere destinatari dell’autorizzazione alla numerazione unitaria restano estranei allo specifico meccanismo.

Anche in questa circostanza comunque, al fine di evitare un sovraccarico di adempimenti per gli utenti sarà l’Istituto a provvedere in merito estraendo le liste dai propri archivi dei soggetti interessati e trasferendo loro l’autorizzazione di che trattasi. Ad oggi è stato già estratto un elenco di trecento utenti cui verrà trasmessa l’autorizzazione a ratifica e sanatoria. Il numero che detta autorizzazione riporterà e la data dovranno essere registrati sul layout ed affiancare il numero di autorizzazione al layout che identifica l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Centrale Rischi. In prosieguo man mano che le Sedi inseriranno a sistema le comunicazioni pregresse mancanti il quadro si completerà del tutto.

Allo stesso modo gli intermediari dovranno inserire sul layout il numero della autorizzazione alla numerazione unitaria nel mentre i restanti soggetti già per il passato regolarmente autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser ed estranei, pertanto, alla casistica appena individuata dovranno preoccuparsi anch’essi di registrare sul layout preautorizzato il numero della propria autorizzazione ove mancante. Per tale ultima operazione non sono stati previsti termini ma è evidente che prima si provvede e prima si è del tutto in regola.

Per l’avvenire chi per la prima volta chiederà di essere autorizzato alla vidimazione in sede di stampa laser rappresentando che utilizza un layout preautorizzato, dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione ad una Sede dell'Istituto. Detta richiesta può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata. Nella richiesta dovranno essere indicati i dati identificativi del soggetto che chiede l'autorizzazione, nonché il numero e la data di autorizzazione che identificano il

layout pre-autorizzato che si intende utilizzare ( v. Allegato - Modello richiesta autorizzazione stampa laser).

La Sede che ha ricevuto la richiesta provvederà ad inserire l'informazione in procedura GRA ed a rilasciare - tramite la procedura GRA WEB "Vidimazione libri" sezione "Libro unico" "Laser autorizzazione" - un numero di autorizzazione. Consegnerà o inoltrerà all'Utente la relativa stampa dell'autorizzazione.

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