La
Legge finanziaria 2005 e l’intervento in giudizio dell’ARAN
nelle controversie di relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
della pubblica amministrazione
(Maurizio
Danza)
E’
noto come la Legge n°311 del 30 dicembre 2004 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
conosciuta come Legge finanziaria 2005, contenga, in materia di
personale delle amministrazioni pubbliche, talune disposizioni in
parte già riproposte nelle finanziarie precedenti, tra cui il
divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare
provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato o comunque esecutive, anche se in questa
finanziaria esso appare particolarmente rigoroso, riguardando il
triennio 2005-2007 (cfr. art.1 c.132 Legge finanziaria). Altre
disposizioni invece, pur rispondendo alla ratio della legge tesa ad
evitare spese impreviste a carico del bilancio dello Stato per
soccombenza in giudizio delle pubbliche amministrazioni, si
caratterizzano anche per la novità di introdurre nuove
fattispecie di intervento in giudizio sia della Presidenza del
Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione (in tal senso il c.133 che ha inserito dopo l’art.61
del D.Lgs n°165/01 il comma 1-bis e il c.134), che dell’ARAN
(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni), le cui funzioni sono disciplinate nell’art.46
del medesimo D.Lgs. n°165/01. Per quanto concerne l’ARAN la
legge finanziaria, con disposizione di cui all’art.1 c.134,
recita testualmente che essa “può intervenire nei
giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di Giudice del
lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze della P.a. di cui agli artt. 1 c.2 e 70 c.4,
al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme
applicazione dei contratti collettivi”. Trattasi in buona
sostanza della possibilità di intervento nelle controversie
aventi ad oggetto norme afferenti al sistema di contrattazione
collettiva del pubblico impiego privatizzato. Va a tale proposito
fatto notare che in realtà la novità non è certo
rappresentata dalle ipotesi di intervento nel processo del lavoro da
parte dell’ARAN. Difatti già nel 1998, con l’art.30
del D.Lgs. n°80/98, il legislatore, nell’aggiungere nel
corpo del D.Lgs n°29/93 l’art.68 bis (attuale art.64 del
D.Lgs. n°165/01), aveva previsto un particolare intervento
dell’ARAN nel giudizio del lavoro in merito alle sole questioni
pregiudiziali, caratterizzato però, a differenza di quello in
esame, dalla previsione di una pari facoltà riconosciuta alle
O.O.S.S. firmatarie del CCNL. Ed infatti, grazie a questo strumento
processuale innovativo, era stata garantita ad entrambi i soggetti
protagonisti della legislazione contrattata e cioè ARAN ed
O.O.S.S., firmatarie di un contratto collettivo nazionale, la
legittimazione ad intervenire per presentare memorie nel giudizio di
merito ed in quello per cassazione anche se non intervenute
precedentemente (cfr. c.5 art.64). Giova osservare infatti come, fino
a questo momento, la scelta del legislatore aveva attribuito all’ARAN
una prevalente funzione di negoziatore in nome e per conto delle
amministrazioni dello Stato, (cfr. art 46 del D.Lgs.n°29/93 e
attuale art.50 del D.Lgs n°165/01.). E in realtà solo
nell’ipotesi limite dell’art.64 c.5 aveva previsto
un’esplicita possibilità di intervenire nel processo del
lavoro sia nel merito che nel giudizio di cassazione, limitatamente
ad una questione pregiudiziale afferente ad una norma della
contrattazione collettiva; intervento questo comunque funzionale
all’assolvimento del suo ruolo di negoziatore già svolto
in relazione al contratto collettivo già sottoscritto con le
parti sociali. La norma aveva previsto però un eguale diritto
di intervento delle O.O.S.S. firmatarie, anche oltre il termine
previsto dall’art.419 c.p.c. (cfr.lett.te art.64 c.5 D.Lgs.
n°165/01), ossia quello stabilito per la costituzione del
convenuto. Peraltro il ruolo prevalente di negoziatore dell’ARAN
si evince altresì dallo strumento di interpretazione autentica
delle norme di contrattazione collettiva che, all’art.64 del
c.1,c.2,c.3 del D.Lgs. n°165/01, prevede la remissione da parte
del Giudice del Lavoro, previa sospensione del giudizio, ai soggetti
sindacali della contrattazione collettiva firmatari, convocati
dall’ARAN medesima in rappresentanza delle amministrazioni
pubbliche e fisiologicamente, almeno nelle intenzioni del legislatore
del 1998, finalizzato ad un accordo di interpretazione autentica con
gli effetti di cui all’art.49 del D.Lgs n°165/01. Dunque
prima della introduzione dell’art.63 bis ad opera della legge
finanziaria n° 311/2004, il Decreto legislativo “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” non conteneva una previsione quale
quella attuale, consistente in un potere di intervento in giudizio
dell’ARAN così ampio (in relazione a tutte le
controversie di lavoro), senza un corrispondente ed analogo diritto
riconosciuto in capo alle O.O.S.S. firmatarie. Appare evidente allora
che la ratio del legislatore, prima della finanziaria suindicata,
avesse privilegiato il ruolo di negoziatore dell’ARAN,
prediligendo una concezione paritaria dei soggetti coinvolti nel
processo di contrattazione sindacale; ciò peraltro
coerentemente al principio ispiratore della riserva di legislazione
contrattata in materia di rapporto di lavoro e delle relazioni
sindacali, espresso nell’art.40 del decreto legislativo
medesimo. Ma se dunque la ratio ispiratrice di tutto il sistema di
legislazione contrattata appare una concezione di pari dignità
tra negoziatore pubblico e soggetti sindacali firmatari, è
giocoforza che detta novità ad una prima valutazione si palesi
come una modifica del quadro della legislazione contrattata nel
pubblico impiego, come disegnato dal legislatore del ‘1993 ed
accentuato in senso privatistico con le riforme degli anni 1997/98
(c.d. seconda riforma del pubblico impiego), che avevano appunto
previsto ed accentuato il principio di pari dignità tra il
soggetto negoziatore pubblico ARAN e le O.O.S.S. Ed infatti nella
norma attuale introduttiva della nuova disposizione nel D.Lgs.
n°165/01(appunto l’art. 63 bis) non è stata
prevista, accanto all’intervento dell’ARAN, analoga
possibilità di intervento in giudizio a quelle O.O.S.S.
firmatarie del CCNL. Si potrebbe quindi affermare che l’alterazione
del quadro di pari dignità dei soggetti negoziali da parte del
legislatore non sta tanto nell’aver previsto l’intervento
dell’ARAN in tutte le controversie di lavoro, ma nel non averlo
riconosciuto alle O.O.S.S. firmatarie, introducendo un indubbio
vantaggio comparativo a favore del negoziatore pubblico ARAN. In
realtà, proprio dalla valutazione della reale incidenza del
favor per l’ARAN, si coglie evidentemente la ragione
dell’intervento legislativo, che appare un tentativo di dare
una risposta a taluni strumenti tipici del sistema di contrattazione
collettiva del pubblico impiego privatizzato, che sicuramente non
hanno dato prova di funzionamento, quali ad esempio quello
dell’interpretazione autentica previsto dall’art. 64
c.1,c2,c3 del D.Lgs. n°165/01. Ad un primo esame la norma
dell’art.63 bis, ora dalla finanziaria inserito nel corpo del
D.Lgs. n°165/01, introduce una fattispecie tipicizzata di
intervento in giudizio di non facile riconducibilità alle
categorie elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Ed infatti
dall’esame letterale della disposizione si ricava una
possibilità di intervento dell’ARAN in tutti i giudizi
del lavoro “al fine di garantire la corretta interpretazione e
l’uniforme applicazione dei contratti collettivi”.
Soffermandosi sul senso letterale delle parole adoprate, onde
individuare la natura dell’intervento in giudizio dell’ARAN,
esse sembrano riferirsi a finalità che già appartengono
alla funzione tipica del Giudice del Lavoro e cioè “di
garanzia della corretta interpretazione e di uniforme applicazione
dei contratti collettivi”. In realtà almeno in parte il
testo è ripreso dall’art.46 c.1 del D.Lgs. n°165/01
che, dopo aver indicato le funzioni dell’ARAN di legale
rappresentante delle pubbliche amministrazioni, agli effetti della
contrattazione collettiva (di qui la funzione di negoziatore),
aggiunge che l’ARAN esercita a livello nazionale ogni attività
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni “ai
fini della uniforme applicazione dei contratti collettivi”. Ciò
detto appare illogico che il legislatore abbia voluto prevedere un
intervento in giudizio dell’ARAN quale consulente esperto di
legislazione contrattata, al fine di adiuvare il giudice nella
funzione giudicante; appare più probabile che la ratio della
norma, contenuta nella legge finanziaria, sia stata quella di
ricomprendere l’intervento della medesima tra le tipologie
degli interventi adesivi dipendenti a favore delle amministrazioni
assistite, di cui all’art.105 c.2 del c.p.c. Tale ricostruzione
peraltro appare coerente con la funzione di legale rappresentante
delle amministrazioni pubbliche attribuitagli proprio dall’art.46
del D.Lgs. n°165/01. Quale che sia la soluzione dottrinaria in
ordine alla natura dell’intervento appare in questa sede utile
valutare se non fosse invece più opportuno prevedere
l’estensione del giudizio anche ai soggetti sindacali
negoziali, con l’indubbio vantaggio di evitare sia il
proliferarsi di contenziosi sulle medesime questioni nonché di
giudicati contrastanti. A tal proposito non bisogna trascurare le
implicazioni di economia processuale nonché il rischio,
all’indomani della modifica, di un ulteriore squilibrio nella
difesa processuale delle parti, dovuto ad un indubbio rafforzamento
delle amministrazioni pubbliche, che godranno di fatto di una doppia
rappresentanza processuale, oggi già affidata all’Avvocatura
Generale dello Stato e da ora anche all’ARAN.
Ne
conseguirà che le O.O.S.S. firmatarie dei contratti collettivi
nazionali, per poter avere ingresso nel processo del lavoro al fine
di rendere la loro interpretazione della norma, peraltro posta in
essere proprio insieme all’ARAN, dovranno essere assoggettate
di volta in volta alla preventiva valutazione del Giudice del Lavoro,
onde verificare la sussistenza dell’interesse ad intervenire
secondo i criteri di cui all’art.105 c.2 del c.p.c. .Tale
alterazione del quadro di pari dignità nei diritti dei
soggetti protagonisti della legislazione contrattata potrebbe essere
risolta con la modifica dell’art. 63 bis, prevedendo pari
facoltà di intervento in capo alle O.O.S.S., con indubbi
effetti positivi, processuali e di gestione delle relazioni
sindacali. Va poi aggiunto che, non avendo la legge finanziaria 2005,
in relazione alla detta facoltà di costituzione dell’ARAN
in giudizio, previsto alcuna copertura finanziaria, appare difficile
comprendere il reale onere economico a carico dello Stato, che non
potrà che essere soddisfatto esclusivamente con le risorse
messe a disposizione dalle singole amministrazioni, come previsto
dall’art.46 c.8 del D.Lgs. n°165/01, in relazione alla
funzione dell’ARAN di assistenza delle pubbliche
amministrazioni in sede negoziale.
(Avv.
Maurizio Danza - Gennaio 2005)