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Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante:

«Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,

lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili,

nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale», corredata

delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie

generale - n. 301 del 29 dicembre 2007).

(GU n. 14 del 17-1-2008- Suppl. Ordinario n.15)


Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre
2007,  n.  247,  corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3,   del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               

Art. 1.

     Finanziaria I^ parte	

     Finanziaria II^ parte

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota all'art. 1, comma 2:
              - Si  riparta  il  testo  dell'art.  1, commi 6, 8 e 19
          della  legge  23 agosto  2004,  n.  243  (Norme  in materia
          pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
          previdenza   pubblica,  per  il  sostegno  alla  previdenza
          complementare  e  all'occupazione stabile e per il riordino
          degli  enti  di  previdenza  ed  assistenza  obbligatoria),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n.
          222, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 1 - (Omissis).
              6.  Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del  sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
          relativa   spesa   sul  prodotto  interno  lordo,  mediante
          l'elevazione  dell'eta'  media di accesso al pensionamento,
          con  effetto  dal  1°  gennaio  2008 e con esclusione delle
          forme  pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
          di  cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
                a)   il   diritto   per   l'accesso   al  trattamento
          pensionistico  di anzianita' per i lavoratori dipendenti ed
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle  forme  di  essa sostitutive ed esclusive si consegue,
          fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
          inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
          requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
          restando   il  requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella  B  allegata  alla  presente  legge.  Il diritto al
          pensionamento  si consegue, indipendentemente dall'eta', in
          presenza  di  un  requisito  di anzianita' contributiva non
          inferiore a quaranta anni;
                b)  per  i  lavoratori  la  cui pensione e' liquidata
          esclusivamente  con  il  sistema contributivo, il requisito
          anagrafico  di  cui  all'art.  1,  comma 20, primo periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le  donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
          accedere al pensionamento:
                  1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
          presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
          almeno quaranta anni;
                  2)  con  un'anzianita'  contributiva pari ad almeno
          trentacinque  anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
          anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
          30  giugno  2009,  nella  Tabella  A allegata alla presente
          legge  e,  per  il  periodo  successivo,  fermo restando il
          requisito   di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          trentacinque  anni,  dei requisiti indicati nella Tabella B
          allegata alla presente legge;
                c)  i  lavoratori  di  cui  alle lettere a) e b), che
          accedono  al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni  a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
          dipendenti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  secondo  trimestre dell'anno, possono
          accedere   al   pensionamento   dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo,  se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
          risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il
          quarto  trimestre,  possono  accedere  al pensionamento dal
          1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono
          il  trattamento  di  pensione, con eta' inferiore a 65 anni
          per  gli  uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni
          per  gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
          qualora  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  entro  il  secondo trimestre dell'anno,
          possono  accedere  al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
          successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
          pensionamento  dal  1°  gennaio del secondo anno successivo
          alla  data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi. Le
          disposizioni  di cui alla presente lettera non si applicano
          ai  lavoratori  di  cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
          del  comparto  scuola  resta fermo, ai fini dell'accesso al
          trattamento  pensionistico,  che la cessazione dal servizio
          ha  effetto  dalla  data  di  inizio dell'anno scolastico e
          accademico,  con  decorrenza dalla stessa data del relativo
          trattamento  economico nel caso di prevista maturazione dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento  per  l'anno  2009  i requisiti previsti per il
          primo semestre dell'anno;
                d)  per  i  lavoratori  assicurati presso la gestione
          speciale  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  non  iscritti ad altre forme di previdenza
          obbligatoria,  si  applicano  le  disposizioni  riferite ai
          lavoratori  dipendenti  di  cui  al  presente  comma  e  al
          comma 7.».
              (Omissis).
              8.  Le  disposizioni  in  materia  di  pensionamenti di
          anzianita'  vigenti  prima  della data di entrata in vigore
          della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori
          che,  antecedentemente  alla data del 20 luglio 2007, siano
          stati   autorizzati   alla  prosecuzione  volontaria  della
          contribuzione.  Il  trattamento previdenziale del personale
          di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
          personale  di  cui  alla  legge  27 dicembre 1941, n. 1570,
          nonche'   dei   rispettivi  dirigenti  continua  ad  essere
          disciplinato dalla normativa speciale vigente.
              (Omissis).
              19.   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS)   provvede   al   monitoraggio   delle   domande  di
          pensionamento  presentate dai lavoratori di cui al comma 18
          che  intendono  avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
          dei  requisiti previsti dalla normativa vigente prima della
          data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
          predetto  monitoraggio risulti il raggiungimento del numero
          di  15.000  domande  di  pensione, il predetto Istituto non
          prendera'  in  esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate   ad  usufruire  dei  benefici  previsti  dalle
          disposizioni di cui ai commi 18 e 18-bis.».
          Note all'art. 1, comma 3:
              - Per  il  testo  dell'art. 1, comma 6, lettere c) e d)
          della  legge  n.  243  del 2004 si vede la nota all'art. 1,
          comma 2.
              - Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  19 maggio 1999
          (Criteri  per l'individuazione delle mansioni usuranti), e'
          il seguente:
              «Art.    2.    -   1.   Nell'ambito   delle   attivita'
          particolarmente   usuranti  individuate  nella  tabella  A,
          allegata  al  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 374,
          sono  considerate  mansioni  particolarmente  usuranti,  in
          ragione   delle   caratteristiche   di   maggiore  gravita'
          dell'usura  che  esse  presentano  anche  sotto  il profilo
          dell'incidenza  della  stessa  sulle  aspettative  di vita,
          dell'esposizione  al  rischio  professionale di particolare
          intensita',  delle peculiari caratteristiche dei rispettivi
          ambiti   di  attivita'  con  riferimento  particolare  alle
          componenti  socio-economiche che le connotano, le seguenti,
          svolte nei vari settori di attivita' economica:
                "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte
          in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';
                "lavori  nelle  cave"  mansioni  svolte dagli addetti
          alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
                "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti
          al  fronte  di  avanzamento  con  carattere di prevalenza e
          continuita';
                "lavori in cassoni ad aria compressa";
                "lavori svolti dai palombari";
                "lavori  ad alte temperature»: mansioni che espongono
          ad  alte  temperature,  quando  non  sia possibile adottare
          misure  di  prevenzione,  quali,  a titolo esemplificativo,
          quelle  degli  addetti  alle  fonderie  di  2ª fusione, non
          comandata  a  distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad
          operazioni di colata manuale;
                "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori
          nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
                "lavori  espletati in spazi ristretti", con carattere
          di   prevalenza  e  continuita'  ed  in  particolare  delle
          attivita'   di   costruzione,  riparazione  e  manutenzione
          navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di
          spazi   ristretti,  quali  intercapedini,  pozzetti,  doppi
          fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
                "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte
          con carattere di prevalenza e continuita'.
              2.  Viene  riconosciuto,  per  le mansioni elencate nel
          comma  1, un concorso dello Stato, che non puo' superare il
          20%  del  corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito
          delle  risorse  preordinate a tale scopo ai sensi dell'art.
          3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
          come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto
          1995, n. 335.
              3. Le  organizzazioni  sindacali,  di  cui  all'art. 1,
          comma   1,  dovranno  congiuntamente  formulare,  entro  il
          medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte
          per la determinazione delle aliquote contributive, relative
          alle  mansioni  individuate nel comma 1, tenuto conto delle
          previsioni  di  cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il
          predetto  termine,  si  applicano  le  disposizioni  di cui
          all'art.  3,  comma  3,  del  decreto legislativo 11 agosto
          1993,  n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335.».
              - Il   decreto   legislativo   8  aprile  2003,  n.  66
          (Attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva
          2000/34/CE  concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione
          dell'orario   di  lavoro),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
              - Il  testo  dell'art.  484  del  codice  penale, e' il
          seguente:
              «Art.  484  (Falsita'  in  registri e notificazioni). -
          Chiunque,  essendo per legge obbligato a fare registrazioni
          soggette    all'ispezione    dell'autorita'   di   pubblica
          sicurezza,  o  a  fare  notificazioni  all'autorita' stessa
          circa  le  proprie  operazioni  industriali,  commerciali o
          professionali,  scrive  o lascia scrivere false indicazioni
          e'  punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
          fino a euro 309.».
              - Il  testo  dell'art.  11-ter,  comma 7, della legge 5
          agosto   1978,   n.   468   (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' il seguente:
              «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
          (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
          Note all'art. 1, comma 5:
              - Il  testo dell'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente:
              «Art.  1  (Principi  generali;  sistema  di calcolo dei
          trattamenti   pensionistici   obbligatori  e  requisiti  di
          accesso; regime dei cumuli). - (Omissis).
              29.  I lavoratori, che risultano essere in possesso dei
          requisiti  di  cui  ai  commi 25, 26, 27, lettera a), e 28:
          entro  il  primo  trimestre  dell'anno, possono accedere al
          pensionamento di anzianita' al 1° luglio dello stesso anno,
          se  di  eta'  pari  o superiore a 57 anni; entro il secondo
          trimestre,  possono accedere al pensionamento al 1° ottobre
          dello  stesso  anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
          entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento
          al   1°  gennaio  dell'anno  successivo;  entro  il  quarto
          trimestre,  possono  accedere al pensionamento al 1° aprile
          dell'anno  successivo.  In  fase  di prima applicazione, la
          decorrenza  delle  pensioni  e'  fissata con riferimento ai
          requisiti  di  cui alla allegata tabella E per i lavoratori
          dipendenti  e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
          Per    i    lavoratori   iscritti   ai   regimi   esclusivi
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria, che accedono al
          pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera
          b),  la  decorrenza della pensione e' fissata al 1° gennaio
          dell'anno  successivo a quello di maturazione del requisito
          di anzianita' contributiva.».
              - Il  testo  dell'art.  59,  comma  9,  della  legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «Art.   59  (Disposizioni  in  materia  di  previdenza,
          assistenza, solidarieta' sociale e sanita). - (Omissis).
              9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai
          fini  dell'accesso  al  trattamento  pensionistico,  che la
          cessazione  dal  servizio  ha  effetto dalla data di inizio
          dell'anno  scolastico  e  accademico,  con decorrenza dalla
          stessa  data del relativo trattamento economico nel caso di
          prevista  maturazione  del  requisito  entro il 31 dicembre
          dell'anno.  Il personale del comparto scuola la cui domanda
          di  dimissione,  presentata  entro il 15 marzo 1997, non e'
          stata  accolta per effetto delle disposizioni contenute nel
          decreto-legge  19  maggio  1997,  n.  129,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  18  luglio  1997,  n. 229, e'
          collocato  a  riposo in due scaglioni, equamente ripartiti,
          rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999
          e  in  quello  1999-2000,  con  priorita' per i soggetti in
          possesso   dei   requisiti  per  l'accesso  al  trattamento
          pensionistico  richiesti  al personale del pubblico impiego
          nel  1998  e  per quelli con maggiore eta' anagrafica. Sono
          fatte  salve  comunque  le  cessazioni  dal servizio di cui
          all'art.  1,  comma  3, del citato decreto-legge n. 129 del
          1997,  nonche'  quelle del personale appartenente ai ruoli,
          classi  di  concorso  a  cattedre e posti di insegnamento e
          profili  professionali  nei  quali  vi  siano situazioni di
          esubero  rispetto  alle  esigenze  di  organico e fino alla
          concorrenza  del  relativo  soprannumero.  Ai  fini  di cui
          sopra,  relativamente  agli  anni  scolastici ed accademici
          1998,  1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione
          e'  accertato  al termine delle operazioni di movimento del
          personale.».
          Note all'art. 1, comma 6:
              - Il  testo  dell'art.  2,  commi 22 e 23, della citata
          legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
              22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sentite  le  organizzazioni  maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale,  uno o piu' decreti
          legislativi    intesi    all'armonizzazione    dei   regimi
          pensionistici   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria  operanti  presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei
          regimi  pensionistici  operanti  presso l'Ente nazionale di
          previdenza  ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
          (ENPALS)   ed   altresi'   con   riferimento   alle   forme
          pensionistiche  a  carico  del  bilancio dello Stato per le
          categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo
          periodo,  con  l'osservanza dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a)   determinazione   delle   basi   contributive   e
          pensionabili  con  riferimento  all'art.  12 della legge 30
          aprile   1969,   n.  153,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  con contestuale ridefinizione delle aliquote
          contributive  tenendo  conto, anche in attuazione di quanto
          previsto  nella  lettera  b),  delle esigenze di equilibrio
          delle   gestioni  previdenziali,  di  commisurazione  delle
          prestazioni    pensionistiche   agli   oneri   contributivi
          sostenuti    e    alla   salvaguardia   delle   prestazioni
          previdenziali   in   rapporto   con  quelle  assicurate  in
          applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
                b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
          secondo  i  principi  di  cui  ai  citati  commi  da 6 a 16
          dell'art. 1;
                c)   revisione   dei   requisiti   di   accesso  alle
          prestazioni   secondo  criteri  di  flessibilita'  omogenei
          rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
                d)  armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con
          riferimento   alle  discipline  vigenti  nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate    da    effettive    e   rilevanti   peculiarita'
          professionali    e    lavorative   presenti   nei   settori
          interessati.
              23. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, norme intese a:
                a)  prevedere,  per  i  lavoratori di cui all'art. 5,
          commi  2  e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel
          rispetto  del  principio  di  flessibilita'  come affermato
          dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali
          alle  obiettive  peculiarita'  ed  esigenze  dei rispettivi
          settori   di   attivita'   dei   lavoratori  medesimi,  con
          applicazione  della  disciplina  in  materia di computo dei
          trattamenti  pensionistici  secondo il sistema contributivo
          in   modo   da   determinare  effetti  compatibili  con  le
          specificita' dei settori delle attivita';
                b)  armonizzare ai principi ispiratori della presente
          legge  i  trattamenti  pensionistici  del  personale di cui
          all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive modificazioni e integrazioni,
          tenendo   conto,   a   tal   fine,  in  particolare,  della
          peculiarita'   dei  rispettivi  rapporti  di  impiego,  dei
          differenti  limiti  di  eta' previsti per il collocamento a
          riposo,  con riferimento al criterio della residua speranza
          di   vita   anche   in  funzione  di  valorizzazione  della
          conseguente  determinazione  dei trattamenti medesimi. Fino
          all'emanazione   delle   norme   delegate   l'accesso  alle
          prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
          trattamenti  e'  regolato secondo quando previsto dall'art.
          18,  comma  8-quinquies,  del decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  introdotto  dall'art.  15,  comma 5, della
          presente legge.».
              - Il  testo  dell'art.  78,  comma  23,  della legge 23
          dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
              «Art.    78   (Interventi   urgenti   in   materia   di
          ammortizzatori   sociali,   di   previdenza   e  di  lavori
          socialmente utili). - (Omissis).
              23.  Per  i  lavoratori  gia'  impegnati  in  lavori di
          sottosuolo   presso   miniere,  cave  e  torbiere,  la  cui
          attivita'  e'  venuta  a  cessare  a causa della definitiva
          chiusura  delle stesse, e che non hanno maturato i benefici
          previsti  dall'art.  18 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
          il   numero   delle   settimane  coperto  da  contribuzione
          obbligatoria  relativa ai periodi di prestazione lavorativa
          ai  fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche
          e'   moltiplicato   per  un  coefficiente  pari  a  1,2  se
          l'attivita'  si  e'  protratta  per  meno di cinque anni, a
          1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni
          e a 1,25 se superiore a tale limite.».
              - Il   decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195
          (Attuazione  dell'art.  2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
          materia  di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, S.O.
              - La  legge  27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per
          l'organizzazione  dei  servizi  antincendi),  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1942, n. 27.
          Note all'art. 1, comma 10:
              - Il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n.
          335 del 1995, e' il seguente:
              «26.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996, sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
          Note all'art. 1, comma 12:
              - Il  testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge n.
          335 del 1995, e' il seguente:
              «6.  L'importo  della pensione annua nell'assicurazione
          generale   obbligatoria   e   nelle  forme  sostitutive  ed
          esclusive  della  stessa, e' determinato secondo il sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi  per  il  coefficiente  di trasformazione di cui
          all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
          momento  del  pensionamento. Per tener conto delle frazioni
          di  anno  rispetto  all'eta' dell'assicurato al momento del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato   con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra  un
          dodicesimo   della   differenza   tra  il  coefficiente  di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente  dell'eta'  inferiore a quella dell'assicurato
          ed  il  numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
          cadenza   annuale,   un   estratto  conto  che  indichi  le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo   e   le   notizie   relative  alla  posizione
          assicurativa  nonche'  l'ammontare  dei  redditi  di lavoro
          dipendente   e   delle  relative  ritenute  indicati  nelle
          dichiarazioni dei sostituti d'imposta.».
          Note all'art. 1, comma 14:
              - Per il testo dell'art. 1, comma 6, della legge n. 335
          del 1995 si veda la nota all'art. 1, comma 12.
              -  Per  il  testo dell'art. 1, comma 11, della legge n.
          335 del 1995 si veda la nota all'art. 1, comma 15.
          Note all'art. 1, comma 15:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 11, della
          citata  legge  n.  335  del  1995,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «11.   Sulla  base  delle  rilevazioni  demografiche  e
          dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
          lungo  periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti
          a  contribuzione  previdenziale,  rilevati  dall'ISTAT, con
          decreto   del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
          trasformazione previsto al comma 6.».
          Note all'art. 1, comma 18:
              -  La  legge  8 agosto 1995, n. 335 e' pubblicata nella
          G.U. 16 agosto 1995, n. 190, S.O.
          Note all'art. 1, comma 19:
              - Il   testo   dell'art.   34,   comma 1,  della  legge
          23 dicembre  n.  448  (Misure  di  finanza  pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
              «Art.     34 (Trattamenti     pensionistici     e    di
          disoccupazione).  -  1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il
          meccanismo  di  rivalutazione delle pensioni si applica per
          ogni   singolo   beneficiario   in   funzione  dell'importo
          complessivo    dei   trattamenti   corrisposti   a   carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria e delle relative
          gestioni  per  i  lavoratori  autonomi,  nonche'  dei fondi
          sostitutivi,  esclusivi ed esonerativi della medesima e dei
          fondi   integrativi  ed  aggiuntivi  di  cui  all'art.  59,
          comma 3,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento
          della  rivalutazione  automatica dovuto in applicazione del
          presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
          misura   proporzionale  all'ammontare  del  trattamento  da
          rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.».
          Nota all'art. 1, commi 20 e 21:
              - Il  testo dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo
          1992,  n.  257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego
          dell'amianto), e' il seguente:
              «Art.  13 (Trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e pensionamento anticipato). - (Omissis).
              8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
          per  un  periodo  superiore  a dieci anni, l'intero periodo
          lavorativo  soggetto  all'assicurazione obbligatoria contro
          le   malattie   professionali   derivanti  dall'esposizione
          all'amianto,  gestita  dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
          delle  prestazioni  pensionistiche,  per il coefficiente di
          1,25.».
          Note all'art. 1, comma 23:
              - Il  testo  dell'art.  13,  comma 2,  lettera a),  del
          decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni
          in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
          e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
          della L. 17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente:
              «Art.13 (Danno biologico). - (Omissis).
              2.  In  caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
          infortuni  sul  lavoro  verificatisi,  nonche'  a  malattie
          professionali  denunciate a decorrere dalla data di entrata
          in  vigore  del  decreto  ministeriale  di  cui al comma 3,
          l'INAIL  nell'ambito  del  sistema  d'indennizzo e sostegno
          sociale,  in  luogo  della  prestazione di cui all'art. 66,
          primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo
          previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
                a) le    menomazioni    conseguenti    alle   lesioni
          dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
          in   base   a   specifica   «tabella   delle  menomazioni»,
          comprensiva     degli     aspetti     dinamico-relazionali.
          L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al
          6  per  cento  ed  inferiore  al 16 per cento e' erogato in
          capitale,  dal  16  per  cento e' erogato in rendita, nella
          misura  indicata  nell'apposita  «tabella  indennizzo danno
          biologico».  Per  l'applicazione  di  tale  tabella  si  fa
          riferimento   all'eta'  dell'assicurato  al  momento  della
          guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91
          del testo unico.».
              - Il   testo   dell'art.   1,  comma 780,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2007), e' il seguente:
              «780.  Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera
          del  consiglio  di amministrazione dell'INAIL, e' stabilita
          con  riferimento  alla gestione di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera b),  del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n.
          38,  la  riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, nel
          limite   complessivo   di  un  importo  pari  alle  risorse
          originate   da   un   tasso   di   incremento  del  gettito
          contributivo  complessivo  relativo  alla gestione unitaria
          dell'ente  accertato  in  sede  di  bilancio consuntivo per
          l'anno  2007  superiore al tasso di variazione nominale del
          prodotto  interno lordo indicato per il medesimo anno nella
          Relazione  previsionale  e programmatica per l'anno 2007 e,
          comunque,  per  un  importo  non superiore a 300 milioni di
          euro.».
          Note all'art. 1, commi 25 e 26:
              - Il   testo  dell'art.  19,  primo  comma,  del  regio
          decreto-legge  14 aprile  1939, n. 636 (Modificazioni delle
          disposizioni    sulle    assicurazioni   obbligatorie   per
          l'invalidita'  e  la vecchiaia, per la tubercolosi e per la
          disoccupazione       involontaria,      e      sostituzione
          dell'assicurazione  per  la  maternita' con l'assicurazione
          obbligatoria  per la nuzialita' e la natalita), convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e'
          il seguente:
              «Art.  19.  In  caso di disoccupazione involontaria per
          mancanza  di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere
          almeno  due  anni  di  assicurazione  e  almeno  un anno di
          contribuzione  nel  biennio precedente l'inizio del periodo
          di  disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera
          fissata   in   relazione  all'importo  del  contributo  per
          l'assicurazione  disoccupazione versati nell'ultimo anno di
          contribuzione precedente la domanda di prestazione.».
              - Il  testo  dell'art.  7,  comma 3,  del decreto-legge
          21 marzo  1988,  n.  86 (Norme in materia previdenziale, di
          occupazione  giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per
          il  potenziamento del sistema informatico del Ministero del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20 maggio 1988, n. 160, e' il
          seguente:
              «3.  L'assicurazione  contro  la  disoccupazione di cui
          all'art.  37  del  regio  decreto-legge  4 ottobre 1935, n.
          1827,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 aprile
          1936,  n.  1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai
          lavoratori  di  cui  all'art.  40, ottavo e nono comma, del
          citato   decreto-legge.   Fermo   restando   il   requisito
          dell'anzianita'  assicurativa  di  cui  all'art.  19, primo
          comma,  del  regio  decreto-legge  14 aprile  1939, n. 636,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
          n.   1272,  hanno  diritto  alla  indennita'  ordinaria  di
          disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno
          di   contribuzione  nel  biennio,  nell'anno  1987  abbiano
          prestato almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa,
          per   la  quale  siano  stati  versati  o  siano  dovuti  i
          contributi  per  la  assicurazione obbligatoria. I predetti
          lavoratori  hanno  diritto alla indennita' per un numero di
          giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque
          non  superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito
          delle    giornate    di   trattamento   di   disoccupazione
          eventualmente  goduto,  e  quello  delle giornate di lavoro
          prestate.».
          Nota all'art. 1, comma 27:
              - Il  testo  dell'art.  1,  secondo  comma, della legge
          13 agosto   1980,   n.   427   (Modifica  della  disciplina
          dell'integrazione  salariale  straordinaria  relativa  alle
          categorie operaie e impiegatizie), e' il seguente:
              «L'importo di integrazione salariale sia per gli operai
          che  per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario
          di  ciascuna  settimana  indipendentemente  dal  periodo di
          paga,  non  puo'  superare: a)  l'importo  mensile  di lire
          1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la
          retribuzione     di     riferimento    per    il    calcolo
          dell'integrazione   medesima,   comprensiva  dei  ratei  di
          mensilita'   aggiuntive,  e'  superiore  a  lire  2.700.000
          mensili.  Detti  importi  massimi vanno comunque rapportati
          alle  ore  di  integrazione  autorizzate.  Con  effetto dal
          1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi
          di  integrazione  salariale  di  cui  alle lettere a) e b),
          nonche'  la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
          medesima  lettera b),  sono  aumentati nella misura dell'80
          per  cento  dell'aumento derivante dalla variazione annuale
          dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie
          degli operai e degli impiegati.».
          Note all'art. 1, commi 28 e 30:
              - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana e' il seguente:
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali .
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
              Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato .
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
          Note all'art. 1, comma 34.
              - Il  testo dell'art. 12, del decreto-legge 22 dicembre
          1981,   n.  791  (Disposizioni  in  materia  previdenziale)
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          1982, n. 54, e' il seguente:
              «Art.  12. Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge
          21 dicembre   1978  n.  845  si  provvede  annualmente  con
          apposita  norma da inserire nella legge di approvazione del
          bilancio dello Stato.».
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 7,  del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
              «Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - (Omissis).
              7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo:».
              - Il  testo dell'art. 1, comma 1161, della citata legge
          n. 296 del 2006, e' il seguente:
              «1161.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  adottato  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,   ai   sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,    e   le   organizzazioni   sindacali   e   datoriali
          comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
          sono  stabiliti  le  modalita'  della stipula e i contenuti
          degli  accordi  di  solidarieta'  di  cui  al comma 1160, i
          requisiti  di  accesso  al  finanziamento e le modalita' di
          ripartizione  delle  risorse per l'attuazione degli accordi
          nel  limite  massimo  complessivo  di spesa di 3 milioni di
          euro  per  l'anno  2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2008 e 2009.».
              - Il  testo  dell'art.  11,  comma 3, lettera d), della
          citata n. 468 del 1978, e' il seguente:
              «Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                (Omissis)
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;».
          Nota all'art. 1, comma 35:
              - La  legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge
          del  decreto-legge  30 gennaio  1971, n. 5 e nuove norme in
          favore  dei  mutilati  ed  invalidi  civili), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82.
          Nota all'art. 1, comma 36:
              -   La  legge  23 dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica)  e' pubblicata
          nella G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
          Nota all'art. 1, comma 37:
              - La  legge  12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto
          al  lavoro  dei  disabili),  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
          Note all'art. 1, comma 38:
              -  L'art.  14  del del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
          (Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di  occupazione e
          mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
          30),  abrogato  della  presente  legge,  recava: «Art. 14 -
          Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
          svantaggiati.».
          Nota all'art. 1, comma 39:
              - Il   testo   dell'art.  1,  del  decreto  legislativo
          6 settembre   2001,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva
          1999/70/CE  relativa  all'accordo quadro sul lavoro a tempo
          determinato  concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art.  1  (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
          di  lavoro  subordinato  e'  stipulato  di  regola  a tempo
          indeterminato.
              1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine alla
          durata  del  contratto  di  lavoro  subordinato a fronte di
          ragioni  di  carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
          sostitutivo.
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
              3.  Copia  dell'atto scritto deve essere consegnata dal
          datore   di   lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione.
              4.  La  scrittura  non e' tuttavia necessaria quando la
          durata  del  rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
          sia superiore a dodici giorni.».
          Nota all'art. 1, comma 40:
              - Il  testo  dell'art.  5 del citato decreto n. 368 del
          2001, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «Art.  5  (Scadenza  del termine e sanzioni Successione
          dei contratti). - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo
          la    scadenza   del   termine   inizialmente   fissato   o
          successivamente  prorogato  ai sensi dell'art. 4, il datore
          di  lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  al lavoratore una
          maggiorazione   della   retribuzione  per  ogni  giorno  di
          continuazione  del rapporto pari al venti per cento fino al
          decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
          giorno ulteriore.
              2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo
          giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
          nonche'   decorso   il   periodo   complessivo  di  cui  al
          comma 4-bis,  ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri
          casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
          scadenza dei predetti termini.
              3.  Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
          sensi  dell'art.  1, entro un periodo di dieci giorni dalla
          data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
          ovvero  venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
          di  durata  superiore  ai sei mesi, il secondo contratto si
          considera a tempo indeterminato.
              4.  Quando  si  tratta  di  due assunzioni successive a
          termine,  intendendosi  per  tali  quelle  effettuate senza
          alcuna  soluzione  di continuita', il rapporto di lavoro si
          considera  a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
          del primo contratto.
              4-bis.  Ferma  restando la disciplina della successione
          di  contratti  di  cui  ai  commi precedenti,  qualora  per
          effetto  di  successione  di  contratti  a  termine  per lo
          svolgimento  di  mansioni equivalenti il rapporto di lavoro
          fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
          complessivamente  superato  i trentasei mesi comprensivi di
          proroghe   e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi  di
          interruzione  che  intercorrono tra un contratto e l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi  del  comma 2.  In deroga a quanto disposto dal primo
          periodo   del   presente  comma,  un  ulteriore  successivo
          contratto  a  termine  fra  gli stessi soggetti puo' essere
          stipulato  per  una sola volta, a condizione che la stipula
          avvenga   presso   la   direzione  provinciale  del  lavoro
          competente   per   territorio  e  con  l'assistenza  di  un
          rappresentante   di   una  delle  organizzazioni  sindacali
          comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale
          cui  il  lavoratore  sia  iscritto o conferisca mandato. Le
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale  stabiliscono  con  avvisi  comuni  la durata del
          predetto  ulteriore  contratto. In caso di mancato rispetto
          della  descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
          del  termine  stabilito  nel  medesimo  contratto, il nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato.
              4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 4-bis  non
          trovano   applicazione   nei   confronti   delle  attivita'
          stagionali   definite  dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
          e  integrazioni,  nonche' di quelle che saranno individuate
          dagli  avvisi  comuni  e dai contratti collettivi nazionali
          stipulati  dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
          di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
              4-quater.  Il  lavoratore che, nell'esecuzione di uno o
          piu'  contratti  a  termine presso la stessa azienda, abbia
          prestato  attivita'  lavorativa  per un periodo superiore a
          sei  mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
          indeterminato  effettuate  dal  datore  di  lavoro  entro i
          successivi  dodici  mesi con riferimento alle mansioni gia'
          espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
              4-quinquies.  Il  lavoratore  assunto  a termine per lo
          svolgimento   di   attivita'   stagionali   ha  diritto  di
          precedenza,  rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
          dello  stesso  datore  di  lavoro per le medesime attivita'
          stagionali.
              4-sexies.   Il   diritto   di   precedenza  di  cui  ai
          commi 4-quater  e  4-quinquies  puo'  essere  esercitato  a
          condizione  che  il  lavoratore  manifesti  in tal senso la
          propria  volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente
          sei  mesi  e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto
          stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione
          del rapporto di lavoro».
          Nota all'art. 1, comma 41:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 del citato decreto
          legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  10  (Esclusioni  e  discipline specifiche). - 1.
          Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
          legislativo  in  quanto  gia'  disciplinati  da  specifiche
          normative:
                a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
          24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
                b) i contratti di formazione e lavoro;
                c) i  rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
          contrattuali  legate a fenomeni di formazione attraverso il
          lavoro  che,  pur  caratterizzate  dall'apposizione  di  un
          termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
              2.  Sono  esclusi dalla disciplina del presente decreto
          legislativo  i  rapporti  di  lavoro tra i datori di lavoro
          dell'agricoltura  e  gli  operai  a tempo determinato cosi'
          come   definiti   dall'art.   12,   comma 2,   del  decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
              3.  Nei  settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
          ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
          di  speciali  servizi di durata non superiore a tre giorni,
          determinata   dai  contratti  collettivi  stipulati  con  i
          sindacati  locali  o nazionali aderenti alle confederazioni
          maggiormente    rappresentative    sul   piano   nazionale.
          Dell'avvenuta  assunzione deve essere data comunicazione al
          centro  per  l'impiego  entro  cinque giorni. Tali rapporti
          sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
          legislativo.
              4.   In   deroga   a   quanto   previsto  dall'art.  5,
          comma 4-bis,  e' consentita la stipulazione di contratti di
          lavoro a tempo determinato, purche' di durata non superiore
          a  cinque  anni,  con i dirigenti, i quali possono comunque
          recedere  da  essi  trascorso  un  triennio  e osservata la
          disposizione   dell'art.   2118  del  codice  civile.  Tali
          rapporti   sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione  del
          presente  decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
          previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
              5.  Sono  esclusi  i rapporti instaurati con le aziende
          che  esercitano  il commercio di esportazione, importazione
          ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
              6.  Restano  in vigore le discipline di cui all'art. 8,
          comma 2,  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, all'art. 10
          della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'art. 75 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388.
              7.  La individuazione, anche in misura non uniforme, di
          limiti  quantitativi  di  utilizzazione  dell'istituto  del
          contratto  a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art.
          1,  comma 1,  e' affidata ai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro  stipulati  dai  sindacati comparativamente piu'
          rappresentativi.  Sono  in  ogni caso esenti da limitazioni
          quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
                a) nella  fase  di  avvio  di  nuove  attivita' per i
          periodi  che  saranno  definiti  dai  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro  anche  in  misura  non  uniforme con
          riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
                b) per   ragioni   di  carattere  sostitutivo,  o  di
          stagionalita',  ivi  comprese  le  attivita'  gia' previste
          nell'elenco   allegato  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   7 ottobre   1963,   n.   1525,   e  successive
          modificazioni;
                c) per    specifici   spettacoli   ovvero   specifici
          programmi radiofonici o televisivi;
                d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.».
              8. - 10. (Abrogati).».
          Nota all'art. 1, comma 42:
              - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, del citato
          decreto  legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.   22  (Disciplina  dei  rapporti  di  lavoro).  -
          (Omissis).
              2.  In  caso di somministrazione a tempo determinato il
          rapporto  di  lavoro  tra  somministratore  e prestatore di
          lavoro  e'  soggetto  alla  disciplina  di  cui  al decreto
          legislativo   6 settembre   2001,   n.   368,   per  quanto
          compatibile,   e   in   ogni   caso  con  esclusione  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  5,  commi 3 e seguenti. Il
          termine  inizialmente  posto al contratto di lavoro puo' in
          ogni  caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore
          e  per  atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal
          contratto collettivo applicato dal somministratore.».
          Nota all'art. 1, comma 43:
              -  Per  il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
          368 del 2001 si veda le note all'art. 1, comma 40.
          Nota all'art. 1, comma 4:
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 7 e dell'art.
          8   del   decreto   legislativo  25 febbraio  2000,  n.  61
          (Attuazione     della     direttiva    97/81/CE    relativa
          all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
          dall'UNICE,   dal  CEEP  e  dalla  CES),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  20 marzo  2000, n. 66, come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  3  (Modalita'  del  rapporto  di  lavoro a tempo
          parziale.   Lavoro   supplementare,   lavoro  straordinario
          clausole elastiche). - (Omissis).
              7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 2,
          i   contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni
          sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano
          nazionale  possono,  nel  rispetto  di  quanto previsto dai
          commi 8  e  9,  stabilire clausole flessibili relative alla
          variazione  della  collocazione temporale della prestazione
          stessa.  Nei  rapporti  di  lavoro a tempo parziale di tipo
          verticale  o  misto possono essere stabilite anche clausole
          elastiche  relative alla variazione in aumento della durata
          della   prestazione   lavorativa.   I   predetti  contratti
          collettivi stabiliscono:
                1)  condizioni e modalita' in relazione alle quali il
          datore  di lavoro puo' modificare la collocazione temporale
          della prestazione lavorativa;
                2)  condizioni e modalita' in relazioni alle quali il
          datore  di  lavoro  puo' variare in aumento la durata della
          prestazione lavorativa;
                3)  i limiti massimi di variabilita' in aumento della
          durata della prestazione lavorativa.».
              «Art.  8  (Sanzioni).  -  1.  Nel contratto di lavoro a
          tempo  parziale  la  forma  scritta  e' richiesta a fini di
          prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la
          prova  per  testimoni  nei  limiti di cui all'art. 2725 del
          codice   civile.   In  difetto  di  prova  in  ordine  alla
          stipulazione  a  tempo parziale del contratto di lavoro, su
          richiesta   del  lavoratore  potra'  essere  dichiarata  la
          sussistenza  fra  le parti di un rapporto di lavoro a tempo
          pieno  a  partire  dalla  data  in  cui  la  mancanza della
          scrittura  sia  giudizialmente  accertata.  Resta  fermo il
          diritto   alle   retribuzioni  dovute  per  le  prestazioni
          effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
              2.   L'eventuale   mancanza   o   indeterminatezza  nel
          contratto  scritto  delle  indicazioni  di  cui all'art. 2,
          comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a
          tempo  parziale.  Qualora  l'omissione  riguardi  la durata
          della  prestazione  lavorativa, su richiesta del lavoratore
          puo'  essere  dichiarata  la sussistenza fra le parti di un
          rapporto  di  lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
          relativo    accertamento    giudiziale.    Qualora   invece
          l'omissione   riguardi   la   sola  collocazione  temporale
          dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita'
          temporali  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa a
          tempo   parziale   con   riferimento  alle  previsioni  dei
          contratti  collettivi  di  cui  all'art.  3, comma 7, o, in
          mancanza,  con  valutazione  equitativa,  tenendo  conto in
          particolare  delle responsabilita' familiari del lavoratore
          interessato,  della  sua  necessita'  di  integrazione  del
          reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo
          svolgimento  di  altra  attivita' lavorativa, nonche' delle
          esigenze  del  datore di lavoro. Per il periodo antecedente
          la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in
          entrambi  i  casi  diritto,  in  aggiunta alla retribuzione
          dovuta,  alla  corresponsione  di un ulteriore emolumento a
          titolo   di  risarcimento  del  danno,  da  liquidarsi  con
          valutazione    equitativa.   Nel   corso   del   successivo
          svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di
          concordare  per iscritto clausole elastiche o flessibili ai
          sensi   dell'art.   3,   comma 3.   In  luogo  del  ricorso
          all'autorita'   giudiziaria,  le  controversie  di  cui  al
          presente   comma ed  al  comma 1  possono  essere,  risolte
          mediante  le procedure di conciliazione ed eventualmente di
          arbitrato  previste  dai  contratti collettivi nazionali di
          lavoro di cui all'art. 1, comma 3 .
              2-bis.   Lo  svolgimento  di  prestazioni  elastiche  o
          flessibili di cui all'art. 3, comma 7, senza il rispetto di
          quanto  stabilito  dall'art.  3,  commi 7,  8, 9 comporta a
          favore  del  prestatore  di  lavoro il diritto, in aggiunta
          alla   retribuzione   dovuta,  alla  corresponsione  di  un
          ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
              2-ter. (Abrogato).
              3.  In caso di violazione da parte del datore di lavoro
          del  diritto  di  precedenza di cui all'art. 5, comma 2, il
          lavoratore  ha  diritto al risarcimento del danno in misura
          corrispondente   alla   differenza   fra   l'importo  della
          retribuzione  percepita  e  quella  che  gli  sarebbe stata
          corrisposta  a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei
          mesi successivi a detto passaggio.
              4.  La mancata comunicazione alla direzione provinciale
          del  lavoro,  di  cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo,
          comporta  l'applicazione  di una sanzione amministrativa di
          lire  trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni
          giorno  di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a
          favore    della    gestione    contro   la   disoccupazione
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).».
          Nota all'art. 1, comma 45:
              -   Gli   articoli  da  33  a  40  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, abrogati dalla presente legge,
          recavano:
              «Art. 33 (Definizione e tipologie).».
              «Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro intermittente).».
              «Art. 35 (Forma e comunicazioni).».
              «Art. 36 (Indennita' di disponibilita).».
              «Art.    37    (Lavoro    intermittente   per   periodi
          predeterminati   nell'arco  della  settimana,  del  mese  o
          dell'anno).».
              «Art. 38 (Principio di non discriminazione).».
              «Art. 39 (Computo del lavoratore intermittente).».
              «Art.  40  (Sostegno  e  valorizzazione della autonomia
          collettiva).».
          Nota all'art. 1, comma 46:
              - Il titolo III, capo I, del decreto legislativo n. 276
          del  2003  reca:  «Titolo  III - Somministrazione di lavoro
          appalto  di servizi, distacco. Capo I - Somministrazione di
          lavoro».
          Nota all'art. 1, comma 47:
              - Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo n.
          368 del 2001 si veda la nota all'art. 1, comma 41.
          Nota all'art. 1, comma 51:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 29, del decreto-legge
          23 giugno  1995,  n.  244  (Misure dirette ad accelerare il
          completamento  degli interventi pubblici e la realizzazione
          dei  nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1995,  n. 341, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  29  (Retribuzione  minima imponibile nel settore
          edile).  1.  I  datori  di lavoro esercenti attivita' edile
          anche  se  in  economia  operanti sul territorio nazionale,
          individuati  dai  codici  ISTAT  1991, dal 45.1 al 45.45.2,
          sono  tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed
          assistenziale  su  di  una  retribuzione  commisurata ad un
          numero  di  ore  settimanali  non  inferiore  all'orario di
          lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali
          stipulati     dalle     organizzazioni    sindacali    piu'
          rappresentative  su base nazionale e dai relativi contratti
          integrativi  territoriali  di  attuazione,  con  esclusione
          delle    assenze   per   malattia,   infortuni,   scioperi,
          sospensione  o  riduzione  dell'attivita'  lavorativa,  con
          intervento  della  cassa  integrazione  guadagni,  di altri
          eventi   indennizzati   e  degli  eventi  per  i  quali  il
          trattamento  economico  e'  assolto mediante accantonamento
          presso   le  casse  edili.  Altri  eventi  potranno  essere
          individuati  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme
          le  disposizioni  in  materia  di  retribuzione  imponibile
          dettate  dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
          successive   modificazioni,   in  materia  di  minimali  di
          retribuzione  ai fini contributivi e quelle di cui all'art.
          1,  comma 1,  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima
          norma rientrano, secondo le misure previste dall'art. 9 del
          decreto-legge   29 marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1° giugno 1991, n. 166, anche
          gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
              2.  Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed
          assistenziali  diverse  da  quelle  di pertinenza del fondo
          pensioni   lavoratori   dipendenti,   dovute   all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  e all'INAIL, per gli
          operai   occupati  con  un  orario  di  lavoro  di  40  ore
          settimanali,  a  carico  dei  datori  di  lavoro  di cui al
          comma 1,  si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione
          pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli
          sgravi  degli  oneri  sociali  per  il  Mezzogiorno  e  con
          l'esonero  previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge
          22 marzo  1993,  n.  71,  convertito  dalla legge 20 maggio
          1993,  n.  151,  sino  a  concorrenza  di  quanto dovuto ai
          singoli  fondi  e gestioni. Si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge
          9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   7 dicembre   1989,  n.  389,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  comprese quelle di cui al
          comma 1.
              3.  Ai  datori  di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi
          contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive
          per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di
          cui  al  comma 2,  non  possono  essere  riconosciuti per i
          lavoratori  non  denunciati alle casse edili. Per i casi di
          omessa  denuncia  o  di omesso versamento a dette casse, si
          applicano  le disposizioni di cui all'art. 6, comma 10, del
          decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389, come
          modificato  dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 1993, n.
          71,  convertito  dalla  legge  20 maggio 1993, n. 151. Agli
          effetti   dell'applicazione   di   quest'ultima  norma  gli
          accantonamenti  e  le  contribuzioni  alle  casse  edili si
          considerano parte della retribuzione.
              4.  Le  disposizioni  del presente articolo: a) trovano
          applicazione  alle  societa'  cooperative  di  produzione e
          lavoro   esercenti   attivita'   edile  anche  per  i  soci
          lavoratori  delle  stesse; b) non operano per le imprese di
          cui  all'art.  2-bis  del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.
          18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 marzo
          1991, n. 89.

              5.  Entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno  il Governo
          procede   a   verificare   gli  effetti  determinati  dalle
          disposizioni  di  cui  al  comma 1,  al fine di valutare la
          possibilita'  che,  con  decreto del Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro  il
          31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata
          per  l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui
          al  comma 2.  Decorsi trenta giorni dalla predetta data del
          31 luglio  e  sino  all'adozione del menzionato decreto, si
          applica  la  riduzione  determinata  per l'anno precedente,
          salvo  conguaglio  da parte degli istituti previdenziali in
          relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso
          di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il
          15 dicembre dell'anno di riferimento.
              6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal
          1° luglio 1995.».
          Nota all'art. 1, comma 53:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma 2, della
          citata legge n. 68 del 1999, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  5  (Esclusioni,  esoneri  parziali  e contributi
          esonerativi). - (Omissis).
              2.  I  datori  di lavoro pubblici e privati che operano
          nel  settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non
          sono  tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
          navigante,  all'osservanza  dell'obbligo di cui all'art. 3.
          Non  sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui
          all'art.  3 i datori di lavoro del settore edile per quanto
          concerne   il  personale  di  cantiere  e  gli  addetti  al
          trasporto  del settore. Sono altresi' esentati dal predetto
          obbligo  i  datori  di  lavoro  pubblici e privati del solo
          settore  degli  impianti  a fune, in relazione al personale
          direttamente  adibito  alle  aree  operative di esercizio e
          regolarita'  dell'attivita' di trasporto. Per consentire al
          comparto  dell'autotrasporto  nazionale  di  evolvere verso
          modalita'  di  servizio  piu'  evolute  e competitive e per
          favorire  un maggiore grado di sicurezza nella circolazione
          stradale  di  mezzi, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della
          legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici
          e  privati  che  operano nel settore dell'autotrasporto non
          sono  tenuti,  per quanto concerne il personale viaggiante,
          all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3.».
          Nota all'art. 1, comma 54:
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   36-bis   del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 agosto 2006, n. 248, come modificato alla presente
          legge:
              «Art.  36-bis  (Misure  urgenti  per  il  contrasto del
          lavoro  nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi
          di  lavoro).  -  1.  Al  fine  di garantire la tutela della
          salute   e   la   sicurezza   dei  lavoratori  nel  settore
          dell'edilizia,  nonche'  al fine di contrastare il fenomeno
          del   lavoro   sommerso   ed   irregolare   ed   in  attesa
          dell'adozione  di  un testo unico in materia di sicurezza e
          salute  dei  lavoratori, ferme restando le attribuzioni del
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5,
          comma 1,  lettera e),  del  decreto  legislativo  14 agosto
          1996,  n.  494,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
          competenze   in   tema   di   vigilanza   attribuite  dalla
          legislazione  vigente  in materia di salute e sicurezza, il
          personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  anche  su  segnalazione dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro   (INAIL),   puo'   adottare   il  provvedimento  di
          sospensione  dei  lavori  nell'ambito  dei  cantieri  edili
          qualora  riscontri  l'impiego  di  personale non risultante
          dalle  scritture o da altra documentazione obbligatoria, in
          misura  pari  o  superiore  al  20 per cento del totale dei
          lavoratori  regolarmente  occupati  nel  cantiere ovvero in
          caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
          superamento  dei  tempi  di lavoro, di riposo giornaliero e
          settimanale,  di  cui  agli  articoli 4,  7 e 9 del decreto
          legislativo    8 aprile   2003,   n.   66,   e   successive
          modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  informano  tempestivamente i
          competenti   uffici   del  Ministero  delle  infrastrutture
          dell'adozione  del  provvedimento  di  sospensione  al fine
          dell'emanazione   da   parte   di   questi   ultimi  di  un
          provvedimento   interdittivo  alla  contrattazione  con  le
          pubbliche  amministrazioni  ed  alla  partecipazione a gare
          pubbliche  di  durata  pari alla citata sospensione nonche'
          per  un  eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore
          al  doppio  della  durata della sospensione, e comunque non
          superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  il  Ministero delle infrastrutture e il
          Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale
          predispongono  le  attivita'  necessarie per l'integrazione
          dei  rispettivi  archivi informativi e per il coordinamento
          delle  attivita'  di  vigilanza  ed ispettive in materia di
          prevenzione   e   sicurezza   dei  lavoratori  nel  settore
          dell'edilizia.
              2.  E'  condizione  per  la revoca del provvedimento da
          parte  del  personale  ispettivo del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale di cui al comma 1:
                a) la  regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
          dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
                b) l'accertamento   del   ripristino  delle  regolari
          condizioni  di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni
          alla  disciplina  in  materia  di  superamento dei tempi di
          lavoro,  di  riposo  giornaliero  e  settimanale, di cui al
          decreto  legislativo  8 aprile  2003,  n.  66, e successive
          modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
          sanzioni penali e amministrative vigenti;
                b-bis)  il  pagamento  di una sanzione amministrativa
          aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo
          periodo,  pari  ad  un quinto delle sanzioni amministrative
          complessivamente irrogate.
              3.  Nell'ambito  dei  cantieri edili i datori di lavoro
          debbono   munire,  a  decorrere  dal  1° ottobre  2006,  il
          personale  occupato  di  apposita tessera di riconoscimento
          corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalita' del
          lavoratore   e   l'indicazione  del  datore  di  lavoro.  I
          lavoratori   sono   tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di
          riconoscimento.   Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai
          lavoratori  autonomi che esercitano direttamente la propria
          attivita'  nei  cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi
          per   proprio   conto.  Nei  casi  in  cui  siano  presenti
          contemporaneamente  nel  cantiere  piu'  datori di lavoro o
          lavoratori  autonomi,  dell'obbligo  risponde  in solido il
          committente dell'opera.
              4.  I  datori  di  lavoro  con meno di dieci dipendenti
          possono  assolvere  all'obbligo  di cui al comma 3 mediante
          annotazione,  su  apposito  registro  di  cantiere vidimato
          dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro territorialmente
          competente  da  tenersi  sul luogo di lavoro, degli estremi
          del  personale  giornalmente  impiegato nei lavori. Ai fini
          del  presente comma, nel computo delle unita' lavorative si
          tiene  conto  di tutti i lavoratori impiegati a prescindere
          dalla  tipologia  dei  rapporti  di  lavoro instaurati, ivi
          compresi  quelli  autonomi  per  i  quali  si  applicano le
          disposizioni di cui al comma 3.
              5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4
          comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
          sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
          lavoratore.   Il   lavoratore   munito   della  tessera  di
          riconoscimento  di  cui  al  comma 3  che  non  provvede ad
          esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50
          a  euro  300.  Nei confronti delle predette sanzioni non e'
          ammessa  la  procedura  di  diffida  di cui all'art. 13 del
          decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
              6.  L'art.  86,  comma 10-bis,  del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
              «10-bis.  Nei  casi  di  instaurazione  di  rapporti di
          lavoro  nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a
          dare  la  comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996,  n. 608, e
          successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
          instaurazione     dei     relativi    rapporti,    mediante
          documentazione avente data certa».
              7.  All'art.  3  del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
          12,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 aprile
          2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
                  «3.  Ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni
          gia'  previste  dalla  normativa  in  vigore,  l'impiego di
          lavoratori  non  risultanti  dalle  scritture  o  da  altra
          documentazione  obbligatoria  e'  altresi'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa  da  euro  1.500 a euro 12.000 per
          ciascun  lavoratore,  maggiorata  di  euro 150 per ciascuna
          giornata  di  lavoro  effettivo.  L'importo  delle sanzioni
          civili  connesse  all'omesso  versamento  dei  contributi e
          premi  riferiti  a  ciascun  lavoratore  di  cui al periodo
          precedente   non   puo'  essere  inferiore  a  euro  3.000,
          indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa
          accertata.»;
                b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
                  «5.  Alla irrogazione della sanzione amministrativa
          di  cui  al  comma 3  provvede la Direzione provinciale del
          lavoro  territorialmente  competente.  Nei  confronti della
          sanzione  non  e'  ammessa  la  procedura di diffida di cui
          all'art.  13  del  decreto  legislativo  23 aprile 2004, n.
          124».
              7-bis.   L'adozione   dei   provvedimenti  sanzionatori
          amministrativi   di   cui   all'art.  3  del  decreto-legge
          22 febbraio  2002,  n.  12,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni
          constatate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del
          presente  decreto,  resta  di competenza dell'Agenzia delle
          entrate  ed  e'  soggetta  alle  disposizioni  del  decreto
          legislativo   18 dicembre   1997,   n.  472,  e  successive
          modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'art. 16.
              8. Le agevolazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge
          23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  8 agosto  1995,  n. 341, trovano applicazione
          esclusivamente  nei  confronti  dei  datori  di  lavoro del
          settore  edile  in  possesso  dei requisiti per il rilascio
          della  certificazione  di regolarita' contributiva anche da
          parte  delle  Casse  edili.  Le  predette  agevolazioni non
          trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che
          abbiano  riportato  condanne  passate  in  giudicato per la
          violazione della normativa in materia di sicurezza e salute
          nei  luoghi  di  lavoro  per la durata di cinque anni dalla
          pronuncia della sentenza.
              9. Al comma 213-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          2005,  n.  266,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «Le  predette  disposizioni  non  si applicano, inoltre, al
          personale  ispettivo  del lavoro del Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  dell'Istituto  nazionale della
          previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».
              10.  All'art.  10,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          23 aprile  2004,  n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale
          per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione»  sono
          inserite  le  seguenti:  «, previa intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano,».
              11.  Il  termine  di  prescrizione  di  cui all'art. 3,
          comma 9,  lettera a),  della  legge  8 agosto 1995, n. 335,
          relativo  ai  periodi  di contribuzione per l'anno 1996, di
          pertinenza  della  gestione  di  cui  all'art. 2, comma 26,
          della  predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al
          31 dicembre 2007.
              12.  Nell'ambito  del  Fondo  per  l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n.  236,  le risorse destinate alla finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 410,  della  legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  sono  ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di
          euro  e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di
          euro  a  87  milioni  di  euro  le  risorse  destinate alla
          finalita'  di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto-legge
          5 ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   3 dicembre   2004,  n.  291,  e  successive
          modificazioni.».
          Note all'art. 1, comma 55:
              - Il   testo   dell'art.   7,   comma 1,   del   citato
          decreto-legge n. 86 del 1988, e' il seguente:
              «Art.  7.  - 1. In attesa della riforma del trattamento
          di    disoccupazione,    delle    integrazioni   salariali,
          dell'eccedenza  di  personale,  nonche'  dei  contratti  di
          formazione  e  lavoro, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo
          dell'indennita'    giornaliera    di   cui   all'art.   13,
          decreto-legge   2 marzo   1974,   n.  30,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16 aprile  1974,  n.  114, e'
          fissato    nella   misura   del   7,5   per   cento   della
          retribuzione.».
              - Il  testo dell'art. 25, della legge 8 agosto 1972, n.
          457   (Miglioramenti   ai   trattamenti   previdenziali  ed
          assistenziali  nonche' disposizioni per la integrazione del
          salario in favore dei lavoratori agricoli), e' il seguente:
              «Art.  25.  Ai lavoratori agricoli a tempo determinato,
          che  abbiano  effettuato  nel corso dell'anno solare almeno
          151 giornate di lavoro, e' dovuto, in luogo dell'indennita'
          di  disoccupazione  loro spettante per lo stesso periodo ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          3 dicembre  1970,  n. 1049, un trattamento speciale pari al
          60  per  cento  della  retribuzione di cui all'art. 3 della
          presente legge.
              Il  trattamento  speciale e' corrisposto per un periodo
          massimo  di  novanta  giorni nell'anno, osservando le norme
          vigenti  in  materia di assicurazione per la disoccupazione
          involontaria dei lavoratori agricoli.».
              - Il  testo  dell'art. 7, della legge 16 febbraio 1977,
          n.    37   (Ulteriori   miglioramenti   delle   prestazioni
          previdenziali nel settore agricolo), e' il seguente:
              «Art.  7.  Ai  lavoratori agricoli a tempo determinato,
          che  risultino  iscritti  negli  elenchi  nominativi per un
          numero  di  giornate  di  lavoro  non inferiore a 101 e non
          superiore  a 150 e' dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977,
          in  luogo  dell'indennita' di disoccupazione loro spettante
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          3 dicembre  1970,  n. 1049, un trattamento speciale pari al
          40  per  cento  della retribuzione di cui all'art. 3, legge
          8 agosto 1972, n. 457 .
              I  lavoratori  iscritti negli elenchi di cui alla legge
          5 marzo   1963,   n.  322,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  sono ammessi a provare l'effettuazione delle
          giornate  di  lavoro  loro  attribuite nei suddetti elenchi
          mediante  una  dichiarazione, convalidata dalla commissione
          locale  per la manodopera agricola prevista dall'art. 7 del
          decreto-legge   3 febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,   nella  legge  11 marzo  1970,  n.  83,  da
          produrre  all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda
          per l'indennita' di disoccupazione, attestante i periodi di
          occupazione  in  agricoltura nell'anno per cui e' richiesta
          la  prestazione  e  i datori di lavoro presso i quali hanno
          svolto  la  loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni
          sono  utilizzate  anche ai fini del controllo delle denunce
          periodiche  di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1964,
          n. 1412.
              Le  dichiarazioni  daranno  luogo  all'iscrizione negli
          elenchi  nominativi  compilati  secondo  le  modalita' e le
          procedure  di  cui  all'art.  7,  n.  5,  del decreto-legge
          3 febbraio  1970, n. 7, convertito con modificazioni, nella
          legge  11 marzo  1970, n. 83, facendo venir meno il diritto
          alla  reiscrizione  negli  elenchi a validita' prorogata di
          cui   alla   legge  5 marzo  1963,  n.  322,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              Il  trattamento  speciale e' corrisposto per il periodo
          massimo  di  novanta  giorni nell'anno, osservando le norme
          vigenti  in  materia di assicurazione per la disoccupazione
          involontaria dei lavoratori agricoli.
              A  decorrere  dal  1° gennaio 1977 il contributo dovuto
          dai  datori  di  lavoro  in agricoltura per l'assicurazione
          obbligatoria   contro  la  disoccupazione  involontaria  e'
          stabilito   nella   misura   dell'1,25   per   cento  della
          retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui
          all'art.  28  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          27 aprile 1968, n. 488.».
              - Il  testo  dell'art.  1,  del decreto-legge 9 ottobre
          1989,  n.  338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione
          contributiva,  di  fiscalizzazione  degli oneri sociali, di
          sgravi  contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
          patronati.),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge
          7 dicembre 1989, n. 389, e' il seguente:
              «Art.  1. Retribuzione imponibile, accreditamento della
          contribuzione  settimanale  e limite minimo di retribuzione
          imponibile.
              1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo
          dei  contributi  di  previdenza e di assistenza sociale non
          puo'   essere   inferiore  all'importo  delle  retribuzioni
          stabilito  da  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi,
          stipulati     dalle     organizzazioni    sindacali    piu'
          rappresentative   su  base  nazionale,  ovvero  da  accordi
          collettivi  o  contratti individuali, qualora ne derivi una
          retribuzione  di  importo  superiore  a quello previsto dal
          contratto collettivo.
              2.  Con  effetto  dal 1° gennaio 1989 la percentuale di
          cui  all'art.  7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
          12 settembre  1983,  n. 463, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre  1983, n. 638, e' elevata a 40. A
          decorrere  dal  periodo  di  paga  in  corso  alla data del
          1° gennaio  1989,  la percentuale di cui al secondo periodo
          del predetto comma e' fissata a 9,50.
              3. - 4. (Omissis).».
          Note all'art. 1, comma 58:
              - Il   testo  del  regolamento  (CE)  n.  1/2004  della
          commissione,   del   23 dicembre  2003  (Regolamento  della
          commissione  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e
          88  del  trattato  CE  agli  aiuti  di Stato a favore delle
          piccole   e   medie   imprese   attive  nel  settore  della
          produzione,   trasformazione   e   commercializzazione  dei
          prodotti  agricoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          U.E.   3 gennaio  2004,  n.  L  1.  Entrato  in  vigore  il
          23 gennaio 2004.
              - Il  testo  del  regolamento  (CE)  n. 1857/2006 della
          commissione,   del   15 dicembre  2006  (Regolamento  della
          commissione  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e
          88  del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole
          e   medie  imprese  attive  nella  produzione  di  prodotti
          agricoli   e  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n.
          70/2001)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  U.E.
          16 dicembre 2006, n. L 358.
              - Il  testo  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del
          Consiglio,  dell'11 luglio  2006 (Regolamento del Consiglio
          recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
          coesione  e  che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 31 luglio 2006, n.
          L 210.
          Note all'art. 1, comma 60:
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE  e 2003/18/CE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 novembre  1994, n. 265, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 5, della legge 3 agosto 2007, n.
          123  (Misure  in  tema  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
          la riforma della normativa in materia), e' il seguente:
              «  Art.  5.  Disposizioni  per  il contrasto del lavoro
          irregolare  e  per la tutela della salute e della sicurezza
          dei lavoratori.
              1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 36-bis del
          decreto-legge   4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n. 248, come
          modificato  dal  presente  articolo, il personale ispettivo
          del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche
          su  segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
          rispettive   competenze,  puo'  adottare  provvedimenti  di
          sospensione   di   un'attivita'   imprenditoriale   qualora
          riscontri  l'impiego  di  personale  non  risultante  dalle
          scritture  o da altra documentazione obbligatoria in misura
          pari  o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
          regolarmente   occupati,   ovvero   in  caso  di  reiterate
          violazioni  della  disciplina in materia di superamento dei
          tempi  di  lavoro,  di riposo giornaliero e settimanale, di
          cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
          2003,  n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e
          reiterate  violazioni della disciplina in materia di tutela
          della  salute  e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del
          provvedimento  di sospensione e' comunicata alle competenti
          amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste
          ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione
          con  le  pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
          gare  pubbliche  di  durata  pari  alla  citata sospensione
          nonche'  per  un  eventuale  ulteriore periodo di tempo non
          inferiore  al  doppio  della  durata  della  sospensione  e
          comunque non superiore a due anni.
              2.  E'  condizione  per  la revoca del provvedimento da
          parte  del  personale  ispettivo del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale di cui al comma 1:
                a) la  regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
          dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
                b) l'accertamento   del   ripristino  delle  regolari
          condizioni  di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni
          della  disciplina  in  materia  di superamento dei tempi di
          lavoro,  di  riposo  giornaliero  e  settimanale, di cui al
          decreto  legislativo  8 aprile  2003,  n.  66, o di gravi e
          reiterate  violazioni della disciplina in materia di tutela
          della salute e della sicurezza sul lavoro;
                c) il   pagamento   di  una  sanzione  amministrativa
          aggiuntiva  rispetto  a quelle di cui al comma 3 pari ad un
          quinto   delle   sanzioni  amministrative  complessivamente
          irrogate.
              3.   E'   comunque  fatta  salva  l'applicazione  delle
          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
              4.  L'importo  delle  sanzioni amministrative di cui al
          comma 2,  lettera c),  e  di  cui  al  comma 5  integra  la
          dotazione  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  ed e' destinato al finanziamento degli interventi
          di  contrasto  al lavoro sommerso ed irregolare individuati
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale  di  cui  all'art. 1, comma 1156, lettera g), della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296.
              5.   Al  comma 2  dell'art.  36-bis  del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) e' aggiunta
          la seguente:
              «b-bis)  il  pagamento  di  una sanzione amministrativa
          aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo
          periodo,  pari  ad  un quinto delle sanzioni amministrative
          complessivamente irrogate».
              6.  I  poteri  e  gli obblighi assegnati dal comma 1 al
          personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sono  estesi,  nell'ambito dei compiti
          istituzionali  delle  aziende sanitarie locali e nei limiti
          delle    risorse    finanziarie,    umane   e   strumentali
          complessivamente  disponibili, al personale ispettivo delle
          medesime  aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento
          di  violazioni  della disciplina in materia di tutela della
          salute  e  della  sicurezza  sul lavoro. In tale caso trova
          applicazione  la  disciplina  di cui al comma 2, lettere b)
          e c).».
          Nota all'art. 1, comma 61:
              - Si  riporta  il  testo  del primo comma, dell'art. 3,
          della  legge  15 giugno 1984, n. 240 (Norme previdenziali e
          assistenziali  per le imprese cooperative e loro dipendenti
          che  trasformano,  manipolano  e  commercializzano prodotti
          agricoli  e  zootecnici),  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  3.  A  parziale  deroga  di  quanto disposto dal
          precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione
          guadagni,  ordinaria  e  straordinaria,  alla  cassa  unica
          assegni  familiari e all'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro,  si  applicano  le  disposizioni  del  settore
          dell'industria,  sia  agli  effetti della contribuzione che
          delle  prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative
          e  loro  consorzi  di  cui al citato art. 2, che esercitano
          attivita'     di     trasformazione,     manipolazione    e
          commercializzazione,  e per i soli dipendenti con contratto
          di    lavoro    a    tempo   indeterminato.   Limitatamente
          all'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  le
          disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  ai
          dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato.».
          Nota all'art. 1, comma 62:
              - Il  testo  dell'art.  11, del decreto-legge 29 luglio
          1981,  n.  402  (Contenimento  della  spesa previdenziale e
          adeguamento    delle    contribuzioni),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e' il
          seguente:
              «Art.  11.  Adeguamento  del  contributo  dovuto per la
          disoccupazione   del   settore   agricolo   attraverso   il
          trasferimento  di  quota  del  contributo dovuto alla Cassa
          integrazione salari operai agricoli.
              A   decorrere   dal   1° gennaio  1981  l'aliquota  del
          contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972,
          n.  457,  a carico del datore di lavoro agricolo e' ridotta
          dal 3 all'1,50 per cento.
              Con  la  stessa  decorrenza  di  cui  al primo comma il
          contributo  dovuto  dai datori di lavoro in agricoltura per
          l'assicurazione   obbligatoria   contro  la  disoccupazione
          involontaria  di  cui all'art. 7, ultimo comma, della legge
          16 febbraio  1977,  n. 37, e' elevato dall'1,25 al 2,75 per
          cento.».
          Nota all'art. 1, comma 63:
              - Il  testo  dell'art.  118,  commi 1 e 3, della citata
          legge n. 388 del 2000, n. 388, e' il seguente:
              «  Art.  118.   Interventi  in  materia  di  formazione
          professionale  nonche'  disposizioni di attivita' svolte in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
              1.   Al   fine   di  promuovere,  in  coerenza  con  la
          programmazione  regionale  e  con  le funzioni di indirizzo
          attribuite  in  materia  al  Ministero  del  lavoro e delle
          politiche    sociali,    lo   sviluppo   della   formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle   imprese   e   di   garanzia  di  occupabilita'  dei
          lavoratori,  possono  essere  istituiti,  per  ciascuno dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario   e  dell'artigianato,  nelle  forme  di  cui  al
          comma 6,  fondi paritetici interprofessionali nazionali per
          la  formazione  continua,  nel presente articolo denominati
          «fondi».   Gli  accordi  interconfederali  stipulati  dalle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono  prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di  un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I fondi
          relativi  ai  dirigenti  possono essere costituiti mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative,  oppure  come apposita sezione all'interno
          dei  fondi  interprofessionali  nazionali.  I fondi, previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente.  I fondi possono finanziare in tutto o in
          parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
          individuali   concordati  tra  le  parti  sociali,  nonche'
          eventuali  ulteriori  iniziative  propedeutiche  e comunque
          direttamente  connesse  a  detti  piani  concordate  tra le
          parti.  I  piani  aziendali, territoriali o settoriali sono
          stabiliti   sentite  le  regioni  e  le  province  autonome
          territorialmente  interessate. I progetti relativi ai piani
          individuali  ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
          medesimi  sono  trasmessi  alle  regioni  ed  alle province
          autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
          tenere  conto  nell'ambito delle rispettive programmazioni.
          Ai  fondi  afferiscono,  secondo  le disposizioni di cui al
          presente  articolo,  le  risorse  derivanti dal gettito del
          contributo   integrativo  stabilito  dall'art.  25,  quarto
          comma,  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
          modificazioni,  relative ai datori di lavoro che aderiscono
          a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
          presente  comma,  i  fondi  si  attengono al criterio della
          redistribuzione   delle   risorse   versate  dalle  aziende
          aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
              (Omissis).
              3.   I   datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'art.  25  della  legge  n.  845  del 1978, e successive
          modificazioni,  all'INPS,  che  provvede a trasferirlo, per
          intero,  una  volta dedotti i meri costi amministrativi, al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata  entro  il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
          1° gennaio  successivo;  le  successive adesioni o disdette
          avranno  effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
          il  31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
          al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e ai
          fondi  la  previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
          del  gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25
          della  legge  n.  845 del 1978, e successive modificazioni,
          relativo  ai  datori  di  lavoro  aderenti  ai fondi stessi
          nonche'  di  quello  relativo  agli altri datori di lavoro,
          obbligati  al  versamento di detto contributo, destinato al
          Fondo  per  la  formazione professionale e per l'accesso al
          Fondo  sociale  europeo  (FSE), di cui all'art. 9, comma 5,
          del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236. Lo
          stesso  Istituto  provvede  a  disciplinare le modalita' di
          adesione  ai  fondi  interprofessionali  e di trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche'  a  fornire,  tempestivamente e con regolarita', ai
          fondi  stessi,  tutte le informazioni relative alle imprese
          aderenti  e  ai  contributi integrativi da esse versati. Al
          fine  di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento delle
          finalita'   istituzionali   del  Fondo  per  la  formazione
          professionale  e  per  l'accesso al FSE, di cui all'art. 9,
          comma 5,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  rimane  fermo quanto previsto dal secondo periodo
          del  comma 2  dell'art.  66  della legge 17 maggio 1999, n.
          144.».
          Nota all'art. 1, comma 64:
              - Il  testo  dell'art.  25,  quarto  comma, della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro  in  materia  di
          formazione professionale), e' il seguente:
              «Art.  25  (Istituzione  di  un  Fondo di rotazione). -
          (Omissis).
              Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3 giugno  1975,  n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.».
          Nota all'art. 1, comma 65:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 21 della citata legge
          del 1991, n. 223, come modificato dalla presente legge:
              «Art.21.   Norme   in  materia  di  trattamenti  per  i
          lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura.
              1.  Gli  impiegati  ed  operai agricoli con contratto a
          tempo   indeterminato   hanno  diritto  al  trattamento  di
          integrazione  salariale  di  cui all'art. 8, legge 8 agosto
          1972,  n.  457,  anche  nei casi di sospensioni operate per
          esigenze  di  riconversione e ristrutturazione aziendale da
          imprese  che occupino almeno sei lavoratori con contratto a
          tempo  indeterminato,  ovvero  che  ne occupino quattro con
          contratto  a  tempo  indeterminato,  e nell'anno precedente
          abbiano  impiegato  manodopera  agricola  per  un numero di
          giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze
          devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro
          e   della  previdenza  sociale  su  proposta  del  comitato
          amministratore  della  gestione  prestazioni  temporanee ai
          lavoratori  dipendenti  di  cui  all'art. 25, legge 9 marzo
          1989, n. 88.
              2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che
          vengano  licenziati  durante  il  periodo  di godimento del
          trattamento  di integrazione salariale corrisposto ai sensi
          del  comma 1  hanno  diritto  al  trattamento  ordinario di
          disoccupazione  nella  misura  del quaranta per cento della
          retribuzione.
              3.  Il  trattamento  concesso ai sensi del comma 1 puo'
          essere  corrisposto  per  una  durata  massima  di  novanta
          giorni.  Le  imprese  che  si avvalgono di tale trattamento
          sono  tenute  a  versare  alla  gestione di cui all'art. 24
          della  legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo
          di  cui  all'art.  19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un
          contributo    nella    misura   del   quattro   per   cento
          dell'integrazione    salariale    corrisposta   ai   propri
          dipendenti ai sensi del comma 1.
              4.  Agli  impiegati ed operai agricoli con contratto di
          lavoro  a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in
          comuni   dichiarati  colpiti  da  eccezionali  calamita'  o
          avversita'  atmosferiche  ai  sensi dell'art. 4 della legge
          15 ottobre   1981,   n.   590,   puo'  essere  concesso  il
          trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.
          457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
              5.  Il  trattamento di integrazione salariale di cui ai
          commi 1  e  4  puo'  essere  erogato, anche in mancanza dei
          requisiti  di  cui  al  terzo comma dell'art. 8 della legge
          8 agosto   1972,  n.  457,  ai  lavoratori  che  sono  alle
          dipendenze  dell'impresa  da  piu' di un anno. I periodi di
          corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla
          configurazione  del  limite  massimo di durata previsto dal
          primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e
          costituiscono  periodi  lavorativi ai fini del requisito di
          cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.
              6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano
          stati  per  almeno  cinque  giornate, come risultanti dalle
          iscrizioni  degli  elenchi  anagrafici,  alle dipendenze di
          imprese  agricole  di  cui all'art. 2135 del codice civile,
          ricadenti  nelle  zone  delimitate  ai  sensi  dell'art. 1,
          comma 1079,  della  legge  27 dicembre  2006, n. 296, e che
          abbiano  beneficiato  degli  interventi  di cui all'art. 1,
          comma 3,  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'
          riconosciuto,  ai  fini  previdenziali  e assistenziali, in
          aggiunta  alle  giornate  di  lavoro prestate, un numero di
          giornate  necessarie al raggiungimento di quelle lavorative
          effettivamente  svolte  alle dipendenze dei medesimi datori
          di  lavoro  nell'anno  precedente a quello di fruizione dei
          benefici di cui al citato art. 1 del decreto legislativo n.
          102  del  2004.  Lo  stesso beneficio si applica ai piccoli
          coloni   e  compartecipanti  familiari  delle  aziende  che
          abbiano  beneficiato  degli  interventi  di cui all'art. 1,
          comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
              7.  I  benefici  di  cui  ai commi 4 e 6 si applicano a
          decorrere dall'anno 1991.
              8.  Per  i  trattamenti  di  cui ai commi 4, 5 e 6, ivi
          compresi    quelli    relativi   alla   mancata   copertura
          assicurativa,  si  applicano  le  disposizioni dell'art. 37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88.».
          Note all'art. 1, comma 66:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  01,  comma 16, del
          decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
          i   settori   dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
          pesca,   nonche'   in  materia  di  fiscalita'  d'impresa),
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
          n. 81, come modificato dalla presente legge:
              «Art.   01   (Disposizioni  in  materia  di  previdenza
          agricola). - (Omissis).
              16.  Per le imprese agricole, le disposizioni contenute
          nell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005,
          n.   203,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          2 dicembre  2005,  n.  248, e nell'art. 1, comma 553, della
          legge  23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente
          ai   contributi   dovuti   per  le  prestazioni  lavorative
          effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in
          sede  di  pagamento  degli  aiuti comunitari, gli organismi
          pagatori  sono  autorizzati  a  compensare tali aiuti con i
          contributi   previdenziali   dovuti  dall'impresa  agricola
          beneficiaria,  gia'  scaduti  alla data del pagamento degli
          aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi
          titolo  maturati  e le somme dovute a titolo di sanzione. A
          tale   fine   l'Istituto   previdenziale  comunica  in  via
          informatica  i  dati  relativi  ai contributi previdenziali
          scaduti  contestualmente  all'Agenzia  per le erogazioni in
          agricoltura,  a  tutti  gli organismi pagatori e ai diretti
          interessati,   anche   tramite   i  Centri  autorizzati  di
          assistenza  agricola  (CAA)  istituiti  ai  sensi dell'art.
          3-bis  del  decreto  legislativo  27 maggio 1999, n. 165, e
          successive  modificazioni.  In  caso  di  contestazioni, la
          legittimazione  processuale  passiva  compete  all'Istituto
          previdenziale.».
              - Il d.l. 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a
          dare  attuazione  ad obblighi comunitari ed internazionali)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n.
          38.
          Note all'art. 1, comma 67:
              - L'art.  2  del  citato  d.l. n. 67 del 1997, abrogato
          dalla  presente  legge,  recava: «Regime contributivo delle
          erogazioni previste dai contratti di secondo livello».
              - La  legge  30  aprile  1969,  n. 153 (Revisione degli
          ordinamenti  pensionistici  e norme in materia di sicurezza
          sociale)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
          1969, n. 111, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1, comma 68:
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 7,  del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione),   convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
              «Art. 1. Fondo per l'occupazione. - (Omissis).
              7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».
          Nota all'art. 1, comma 69:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 27, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30 maggio  1955,  n.  797
          (Approvazione  del  testo unico delle norme concernenti gli
          assegni  familiari  -  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  7 settembre  1955, n. 206), come
          modificato dalla parte della legge:
              «Art.  27  -  Art.  12 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 -
          Art.  1,  d.lgt. 1° agosto 1945, n. 692 (Determinazione del
          reddito      da      lavoro      dipendente     ai     fini
          contributivi). - 1. Costituiscono    redditi    di   lavoro
          dipendente  ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46,
          comma 1,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.   917,  maturati  nel  periodo  di
          riferimento.
              2. Per  il  calcolo  dei  contributi  di  previdenza  e
          assistenza  sociale  si applicano le disposizioni contenute
          nell'art.  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  salvo  quanto specificato nei
          seguenti commi.
              3. Le  somme  e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  si  intendono  al lordo di qualsiasi contributo e
          trattenuta,   ivi   comprese  quelle  di  cui  al  comma 2,
          lettera h), dello stesso art. 48.
              4. Sono esclusi dalla base imponibile:
                a) le  somme  corrisposte  a titolo di trattamento di
          fine rapporto;
                b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
          del  rapporto  di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
          lavoratori,  nonche'  quelle la cui erogazione trae origine
          dalla  predetta  cessazione,  fatta  salva  l'imponibilita'
          dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
                c) i  proventi  e  le indennita' conseguite, anche in
          forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
                d) le  somme poste a carico di gestioni assistenziali
          e  previdenziali  obbligatorie  per  legge;  le  somme e le
          provvidenze  erogate  da  casse, fondi e gestioni di cui al
          successivo  punto f)  e quelle erogate dalle Casse edili di
          cui   al   comma 4;   i   proventi   derivanti  da  polizze
          assicurative;  i  compensi  erogati  per conto di terzi non
          aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
                e) (Abrogata);
                f) i  contributi  e  le  somme a carico del datore di
          lavoro,  versate  o  accantonate,  sotto qualsiasi forma, a
          finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari di
          cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, e
          successive  modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
          gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
          regolamenti  aziendali,  al  fine  di  erogare  prestazioni
          integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
          lavoratore  e  suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
          la  sua  cessazione.  I  contributi  e  le  somme predetti,
          diverse   dalle   quote  di  accantonamento  al  TFR,  sono
          assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
          di  cui  all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
          103,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° giugno
          1991,  n.  166,  e al citato decreto legislativo n. 124 del
          1993,  e  successive modificazioni e integrazioni, a carico
          del   datore   di   lavoro   e   devoluto   alle   gestioni
          pensionistiche  di  legge  cui  sono iscritti i lavoratori.
          Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
          regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
          retributivi   a   carico   del   lavoratore   destinati  al
          finanziamento  delle  forme  pensionistiche complementari e
          alle   casse,  fondi  e  gestioni  predetti.  Resta  fermo,
          altresi',  il  contributo  di  solidarieta'  a  carico  del
          lavoratore  nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
          comma 5,  lettera b),  del  decreto legislativo 14 dicembre
          1995, n. 579;
                g) i  trattamenti  di  famiglia  di  cui  all'art. 3,
          comma 3,  lettera d),  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              5. L'elencazione  degli  elementi  esclusi  dalla  base
          imponibile e' tassativa.
              6. Le   somme  versate  alle  casse  edili  per  ferie,
          gratifica   natalizia   e  riposi  annui  sono  soggette  a
          contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero
          ammontare.  Le  somme  a  carico del datore di lavoro e del
          lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono
          soggette  a  contribuzione di previdenza e assistenza nella
          misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
              7. Per  la determinazione della base imponibile ai fini
          del  calcolo  delle  contribuzioni  dovute  per  i  soci di
          cooperative  di  lavoro  si applicano le norme del presente
          articolo.
              8. Sono   confermate  le  disposizioni  in  materia  di
          retribuzione imponibile di cui all'art. 1 del decreto-legge
          9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   7 dicembre   1989,  n.  389,  e  successive
          modificazioni    e   integrazioni,   nonche'   ogni   altra
          disposizione  in  materia  di retribuzione minima o massima
          imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali
          previste  per  determinate categorie di lavoratori e quelle
          in  materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i
          redditi  di  cui  all'art. 46 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              9. Le  gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli
          di  retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di
          contratto   aventi   effetto   retroattivo  e  i  premi  di
          produzione  sono  in ogni caso assoggettati a contribuzione
          nel mese di corresponsione.
              10. La  retribuzione imponibile, e' presa a riferimento
          per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di
          previdenza e di assistenza sociale interessate».
          Nota all'art. 1, comma 71:
              - Il   testo   dell'art.   2,   comma 19,  della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
              «19. L'esecuzione  del lavoro straordinario comporta, a
          carico  delle  imprese  con piu' di quindici dipendenti, il
          versamento,  a  favore  del  Fondo  prestazioni  temporanee
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di
          un  contributo  pari  al  5  per  cento  della retribuzione
          relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese
          industriali  tale  misura e' elevata al 10 per cento per le
          ore   eccedenti   le   44   ore   e   al   15   per  cento,
          indipendentemente  dal  numero dei lavoratori occupati, per
          quelle eccedenti le 48 ore.».
          Nota all'art. 1, comma 72:
              - Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 26, della citata
          legge  n.  335  del  1995,  si  veda  la  nota  all'art. 1,
          comma 10.
          Nota all'art. 1, comma 75:
              - Il testo dell'art. 51, comma 6, della citata legge n.
          449 del 1997, e' il seguente:
              «Art. 51 (Universita' e ricerca). - (Omissis).
              6. Le   universita',   gli   osservatori   astronomici,
          astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
          di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
          nonche'  il  Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle
          disponibilita'   di   bilancio,  assicurando,  con  proprie
          disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
          la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
          collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca.  Possono essere
          titolari  degli  assegni  dottori  di ricerca o laureati in
          possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
          lo  svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del
          personale  di  ruolo  presso  i  soggetti  di  cui al primo
          periodo  del  presente  comma. Gli assegni hanno durata non
          superiore  a  quattro  anni  e possono essere rinnovati nel
          limite  massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero
          di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
          il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
          di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne quelle
          concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere utili ad
          integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
          dei  titolari  di  assegni.  Il  titolare  di  assegni puo'
          frequentare  corsi  di dottorato di ricerca anche in deroga
          al  numero  determinato, per ciascuna universita', ai sensi
          dell'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle
          prove  di  ammissione.  Le  universita'  possono fissare il
          numero   massimo   dei   titolari   di  assegno  ammessi  a
          frequentare  in  soprannumero  i  corsi  di  dottorato.  Il
          titolare  in servizio presso amministrazioni pubbliche puo'
          essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni
          di  cui al presente comma si applicano, in materia fiscale,
          le  disposizioni  di  cui  all'art. 4 della legge 13 agosto
          1984,  n.  476,  e successive modificazioni e integrazioni,
          nonche',  in  materia previdenziale, quelle di cui all'art.
          2,  commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          e   successive   modificazioni   e   integrazioni.  Per  la
          determinazione   degli   importi  e  per  le  modalita'  di
          conferimento  degli  assegni  si  provvede  con decreti del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica.  I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente  comma  sono altresi' autorizzati a stipulare, per
          specifiche  prestazioni  previste  da programmi di ricerca,
          appositi  contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti
          del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro
          subordinato  presso  amministrazioni  dello  Stato  ed enti
          pubblici  e  privati.  Gli  assegni e i contratti non danno
          luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti
          di cui al primo periodo del presente comma.».
              - Per  il  testo  dell'art. 2, comma 26, della legge n.
          335 del 1995, si veda la nota all'art. 1, comma 10.
          Note all'art. 1, comma 76:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia
          di   totalizzazione   dei   periodi   assicurativi),   come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1 (Totalizzazione  ai  fini  della  pensione  di
          vecchiaia  e  di anzianita). - 1. Ferme restando le vigenti
          disposizioni  in  materia  di  ricongiunzione  dei  periodi
          assicurativi,   agli   iscritti  a  due  o  piu'  forme  di
          assicurazione  obbligatoria  per  invalidita',  vecchiaia e
          superstiti,    alle   forme   sostitutive,   esclusive   ed
          esonerative    della    medesima,    nonche'   alle   forme
          pensionistiche  obbligatorie  gestite  dagli enti di cui al
          decreto  legislativo  30 giugno  1994, n. 509, e al decreto
          legislativo  10 febbraio  1996,  n. 103, che non siano gia'
          titolari  di  trattamento pensionistico autonomo presso una
          delle  predette  gestioni,  e'  data facolta' di cumulare i
          periodi   assicurativi   non  coincidenti,  di  durata  non
          inferiore a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica
          pensione.  Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al
          periodo  precedente  sono  altresi'  ricomprese la gestione
          separata  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  e  il  Fondo di previdenza del clero e dei
          ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
          cattolica.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
          conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,
          n.  335,  in  materia  di  ricongiunzione, di riscatto e di
          prosecuzione   volontaria   ai  fini  pensionistici),  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1 (Cumulo  di  periodi assicurativi). - 1. Per i
          lavoratori   di  cui  all'art.  1,  comma 19,  della  legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  iscritti  a  due o piu' forme di
          assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
          e i superstiti, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli
          per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del
          predetto  art.  1,  i  periodi assicurativi non coincidenti
          posseduti   presso   le   predette   forme,   ai  fini  del
          conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti
          pensionistici per inabilita'.».
          Nota all'art. 1, comma 77:
               - Si  riporta il testo dell'art. 2, del citato decreto
          legislativo n. 184 del 1997, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   2 (Corsi   universitari   di   studio). - 1. La
          facolta'   di  riscatto  prevista  dall'art.  2-novies  del
          decreto-legge   2 marzo   1974,   n.  30,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16 aprile  1974, n. 114, come
          modificato   dall'art.   2,   comma 3,   del  decreto-legge
          1° ottobre  1982,  n.  694,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29 novembre  1982,  n. 881, e' riconosciuta a
          tutti  gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
          e  alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori
          autonomi  e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti  ed  alla  gestione di cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
              2. Sono  riscattabili,  in  tutto o in parte, a domanda
          dell'assicurato,  in uno dei regimi previdenziali di cui al
          comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in
          alcuno  dei  regimi  stessi,  i periodi corrispondenti alla
          durata  dei  corsi legali di studio universitario a seguito
          dei   quali  siano  stati  conseguiti  i  diplomi  previsti
          dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
              3. L'onere  di riscatto e' determinato con le norme che
          disciplinano  la liquidazione della pensione con il sistema
          retributivo  o  con quello contributivo, tenuto conto della
          collocazione  temporale  dei  periodi  oggetto di riscatto,
          anche   ai  fini  del  computo  delle  anzianita'  previste
          dall'art.  1,  commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del
          1995.
              4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto
          di  riscatto,  in  relazione ai quali trova applicazione il
          sistema  retributivo,  si  applicano  i coefficienti di cui
          alle  tabelle  emanate  per l'attuazione dell'art. 13 della
          legge  12 agosto  1962,  n.  1338 . Le tabelle vigenti sono
          adeguate  entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  legislativo  sulla  base  di  aggiornati
          coefficienti attuariali.
              4-bis. Gli  oneri  da riscatto per periodi in relazione
          ai  quali  trova applicazione il sistema retributivo ovvero
          contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali
          di  appartenenza  in  unica  soluzione  ovvero  in 120 rate
          mensili   senza   l'applicazione   di   interessi   per  la
          rateizzazione.  Tale disposizione si applica esclusivamente
          alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
              5. Per  il  calcolo dell'onere dei periodi di riscatto,
          da  valutare  con  il sistema contributivo, si applicano le
          aliquote  contributive  di finanziamento vigenti nel regime
          ove  il  riscatto  opera  alla  data di presentazione della
          domanda.   La   retribuzione   di   riferimento  e'  quella
          assoggettata  a  contribuzione  nei dodici mesi meno remoti
          rispetto  alla  data  della  domanda  ed  e'  rapportata al
          periodo   oggetto   di   riscatto.  Detta  retribuzione  e'
          attribuita  temporalmente  e  proporzionalmente  ai periodi
          riscattati.  La  rivalutazione del montante individuale dei
          contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995,
          ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
              5-bis. La  facolta'  di  riscatto  di cui al comma 5 e'
          ammessa  anche  per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
          obbligatoria   di   previdenza  che  non  abbiano  iniziato
          l'attivita'  lavorativa.  In  tale  caso,  il contributo e'
          versato   all'I.N.P.S.   in   apposita  evidenza  contabile
          separata  e  viene rivalutato secondo le regole del sistema
          contributivo,  con  riferimento alla data della domanda. Il
          montante     maturato     e'    trasferito,    a    domanda
          dell'interessato,  presso  la  gestione previdenziale nella
          quale  sia  o  sia  stato  iscritto. L'onere dei periodi di
          riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
          ogni  anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
          annuo  di  cui  all'art.  1,  comma 3, della legge 2 agosto
          1990,  n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
          prestazioni   pensionistiche   dell'assicurazione  generale
          obbligatoria  per i lavoratori dipendenti. Il contributo e'
          fiscalmente  deducibile  dall'interessato; il contributo e'
          altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
          l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
          19 per cento dell'importo stesso.
              5-ter. In   deroga   a  quanto  previsto  dall'art.  1,
          comma 7,  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335, i periodi
          riscattati  ai  sensi  dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai
          fini del raggiungimento del diritto a pensione.».
          Nota all'art. 1, comma 78:
              - Il  testo  dell'art.  5,  comma 8,  del decreto-legge
          2 luglio  2007,  n.  81  (Disposizioni  urgenti  in materia
          finanziaria),  convertito  con  modificazioni,  dalla legge
          3 agosto 2007, n. 127, e' il seguente:
              «Art.   5 (Interventi   in   materia  pensionistica). -
          (Omissis).
              8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato
          di  previsione  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale,   un   fondo  per  il  finanziamento,  nel  limite
          complessivo  di  267  milioni  di  euro  perl'anno 2008, di
          234 milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e di 200 milioni di
          euro  a  decorrere  dall'anno  2010, di interventi e misure
          agevolative  in  materia  di riscatto ai fini pensionistici
          della   durata   legale  del  corso  di  laurea  e  per  la
          totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi
          regimi  pensionistici,  in particolare per i soggetti per i
          quali  trovi  applicazione,  in  via  esclusiva,  il regime
          pensionistico   di   calcolo   contributivo,   al  fine  di
          migliorare  la  misura dei trattamenti pensionistici, fermo
          restando   il   principio  di  armonizzazione  dei  sistemi
          previdenziali  di  cui  all'art.  2,  comma 22, della legge
          8 agosto  1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione
          di parametri identici per i diversi enti.».
          Nota all'art. 1, comma 79:
              - Per  il  testo  dell'art. 2, comma 26, della legge n.
          335 del 1995, si veda la nota all'art. 1, comma 10.
          Note all'art. 1, comma 80:
              - Il   testo   dell'art.  2,  del  decreto  legislativo
          30 giugno  1994,  n. 509 (Attuazione della delega conferita
          dall'art.  1,  comma 32,  della  legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  in  materia  di  trasformazione in persone giuridiche
          private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
          e assistenza), e' il seguente:
              «Art.   2 (Gestione). -   1. Le   associazioni   o   le
          fondazioni  hanno  autonomia  gestionale,  organizzativa  e
          contabile  nel rispetto dei principi stabiliti dal presente
          articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente
          decreto  in  relazione  alla natura pubblica dell'attivita'
          svolta.
              2. La  gestione  economico-finanziaria  deve assicurare
          l'equilibrio    di    bilancio   mediante   l'adozione   di
          provvedimenti  coerenti  alle  indicazioni  risultanti  dal
          bilancio  tecnico  da  redigersi  con  periodicita'  almeno
          triennale.
              3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni
          di  cui  all'art.  1  sono sottoposti a revisione contabile
          indipendente  e  a  certificazione da parte dei soggetti in
          possesso  dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
              4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato
          dai  rendiconti  annuali  e  confermato  anche dal bilancio
          tecnico  di  cui  al  comma 2, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con i
          Ministri  di  cui  all'art.  3,  comma 1,  si provvede alla
          nomina  di  un commissario straordinario, il quale adotta i
          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
          Sino  al  ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario sono
          sospesi  tutti  i  poteri  degli  organi di amministrazione
          delle associazioni e delle fondazioni.
              5. In  caso  di  persistenza  dello  stato di disavanzo
          economico  e  finanziario  dopo  tre  anni dalla nomina del
          commissario,  ed  accertata l'impossibilita' da parte dello
          stesso  di  poter  provvedere  al  riequilibrio finanziario
          dell'associazione  o  della  fondazione,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  i  Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
          commissario  liquidatore  al quale sono attribuiti i poteri
          previsti  dalle  vigenti  norme  in materia di liquidazione
          coatta, in quanto applicabili.
              6. Nel  caso  in cui gli organi di amministrazione e di
          rappresentanza   si   rendessero   responsabili   di  gravi
          violazioni   di   legge   afferenti  la  corretta  gestione
          dell'associazione  o  della  fondazione,  il  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con i
          Ministri  di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario
          straordinario  con  il compito di salvaguardare la corretta
          gestione  dell'ente  e,  entro  sei  mesi dalla sua nomina,
          avvia   e   conclude   la   procedura  per  rieleggere  gli
          amministratori  dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo
          statuto.».
              - Il  testo  dell'art.  1, commi 1202 e seguenti, della
          citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
              «1202. In  attesa  di  una  revisione  della disciplina
          della  totalizzazione  e  della  ricongiunzione dei periodi
          contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali,
          al  fine  di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione
          mediante  il  ricorso  a  contratti  di  lavoro subordinato
          nonche'  di  garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
          collaborazione  coordinata e continuativa anche a progetto,
          i  committenti  datori  di  lavoro,  entro  e  non oltre il
          30 aprile  2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero
          territoriali,  nei  casi  in  cui  nelle  aziende non siano
          presenti  le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali,
          con  le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
          nazionali     comparativamente     piu'     rappresentative
          conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
              1203. Gli   accordi  sindacali  di  cui  al  comma 1202
          promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  anche a progetto, mediante la
          stipula  di  contratti  di  lavoro  subordinato.  A seguito
          dell'accordo  i  lavoratori interessati alla trasformazione
          sottoscrivono  atti  di  conciliazione individuale conformi
          alla  disciplina  di cui agli articoli 410 e 411 del codice
          di  procedura  civile.  I  contratti  di lavoro stipulati a
          tempo  indeterminato  godono  dei  benefici  previsti dalla
          legislazione vigente.
              1204. Per   i   lavoratori  che  continuano  ad  essere
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  a
          progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4, dell'art.
          61  e  dell'art.  63,  del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276, possono stabilire, anche attraverso accordi
          interconfederali,  misure  atte  a  contribuire al corretto
          utilizzo   delle   predette  tipologie  di  lavoro  nonche'
          stabilire  condizioni  piu' favorevoli per i collaboratori.
          Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede
          ad    effettuare    azioni    di    monitoraggio   relative
          all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente
          versati  ai  collaboratori  coordinati a progetto, al netto
          delle  ritenute  previdenziali,  al  fine  di effettuare un
          raffronto  con  la  media dei corrispettivi versati nei tre
          anni  precedenti  a  quello  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui alla presente legge.
              1205. La  validita'  degli atti di conciliazione di cui
          al    comma 1203    rimane   condizionata   all'adempimento
          dell'obbligo,  per il solo datore di lavoro, del versamento
          alla  gestione  separata di cui all'art. 2, comma 26, della
          legge  8 agosto  1995,  n.  335,  a  titolo  di  contributo
          straordinario  integrativo finalizzato al miglioramento del
          trattamento  previdenziale,  di  una  somma pari alla meta'
          della quota di contribuzione a carico dei committenti per i
          periodi   di   vigenza   dei  contratti  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa  anche  a progetto, per ciascun
          lavoratore  interessato alla trasformazione del rapporto di
          lavoro.
              1206. I   datori   di   lavoro   depositano  presso  le
          competenti  sedi dell'I.N.P.S. gli atti di conciliazione di
          cui  al  comma 1203,  unitamente ai contratti stipulati con
          ciascun   lavoratore   e   all'attestazione   dell'avvenuto
          versamento  di una somma pari ad un terzo del totale dovuto
          ai   sensi   del   comma 1205.  I  datori  di  lavoro  sono
          autorizzati  a  provvedere per la parte restante del dovuto
          in  trentasei  ratei  mensili  successivi. Il Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi
          accordi  con  riferimento  alla  possibilita'  di integrare
          presso  la  gestione  separata  dell'I.N.P.S.  la posizione
          contributiva   del   lavoratore  interessato  nella  misura
          massima   occorrente  per  il  raggiungimento  del  livello
          contributivo   previsto   nel   fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti  nei  limiti delle risorse finanziarie di cui al
          comma 1209.  Qualora  il  datore  di  lavoro non proceda ai
          versamenti  di  cui  al  presente  comma,  si  applicano le
          sanzioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di
          omissione contributiva.
              1207. Gli  atti  di  conciliazione di cui al comma 1203
          producono  l'effetto  di  cui  agli  articoli 410 e 411 del
          codice  di  procedura  civile con riferimento ai diritti di
          natura  retributiva,  contributiva  e  risarcitoria  per il
          periodo  pregresso.  Il  versamento  della  somma di cui al
          comma 1205  comporta  l'estinzione  dei  reati  previsti da
          leggi  speciali  in  materia  di versamenti di contributi o
          premi e di imposte sui redditi, nonche' di obbligazioni per
          sanzioni  amministrative  e per ogni altro onere accessorio
          connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei
          premi,  ivi  compresi  quelli  di cui all'art. 51 del testo
          unico  delle  disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'art. 18 del
          decreto-legge  30 agosto  1968,  n.  918,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25 ottobre  1968, n. 1089, in
          materia  di  sgravi  degli oneri sociali. Per effetto degli
          atti  di  conciliazione,  e'  precluso ogni accertamento di
          natura  fiscale  e  contributiva per i pregressi periodi di
          lavoro    prestato   dai   lavoratori   interessati   dalle
          trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
              1208. L'accesso  alla procedura di cui al comma 1202 e'
          consentito  anche  ai  datori  di  lavoro  che  siano stati
          destinatari     di     provvedimenti    amministrativi    o
          giurisdizionali     non     definitivi    concernenti    la
          qualificazione   del  rapporto  di  lavoro.  In  ogni  caso
          l'accordo  sindacale  di  cui  al  comma 1202  comprende la
          stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i
          quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui
          posizione  sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli
          effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo
          assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.».
          Note all'art. 1, comma 81:
              - Per il testo dell'art. 117 della Costituzione si veda
          la nota all'art. 1, commi 28 e 30.
              - Il testo dell'art. 9, della legge 8 marzo 2000, n. 53
          (Disposizioni  per  il  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  per  il  diritto alla cura e alla formazione e
          per   il  coordinamento  dei  tempi  delle  citta),  e'  il
          seguente:
              «Art.  9 (Misure  a  sostegno  della  flessibilita'  di
          orario). - 1. Al  fine  di  promuovere e incentivare azioni
          volte  a  conciliare  tempi  di  vita  e  tempi  di lavoro,
          nell'ambito  del  Fondo  delle politiche per la famiglia di
          cui  all'art.  19  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248, e' destinata annualmente una quota individuata con
          decreto  del  Ministro  delle politiche per la famiglia, al
          fine  di  erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento
          destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore
          di  aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere
          che  applichino  accordi  contrattuali che prevedano azioni
          positive  per  le finalita' di cui al presente comma, ed in
          particolare:
                a) progetti    articolati    per    consentire   alla
          lavoratrice  madre  o al lavoratore padre, anche quando uno
          dei  due  sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in
          affidamento  o  in  adozione  un  minore,  di  usufruire di
          particolari   forme   di   flessibilita'   degli   orari  e
          dell'organizzazione   del   lavoro,   tra  cui  part  time,
          telelavoro  e  lavoro  a  domicilio,  orario  flessibile in
          entrata  o  in  uscita,  banca delle ore, flessibilita' sui
          turni, orario concentrato, con priorita' per i genitori che
          abbiano  bambini  fino  a  dodici  anni  di  eta'  o fino a
          quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero
          figli disabili a carico;
                b) programmi  di  formazione per il reinserimento dei
          lavoratori dopo il periodo di congedo;
                c) progetti   che   consentano  la  sostituzione  del
          titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici
          del  periodo  di  astensione  obbligatoria  o  dei  congedi
          parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
                d) interventi  ed azioni comunque volti a favorire la
          sostituzione,   il   reinserimento,  l'articolazione  della
          prestazione  lavorativa  e la formazione dei lavoratori con
          figli  minori  o  disabili  a carico ovvero con anziani non
          autosufficienti a carico.».
          Nota all'art. 1, comma 82:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma 12,  del
          decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252 (Disciplina
          delle  forme pensionistiche complementari), come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 8 (Finanziamento). - (Omissis).
              12. Per  i soggetti destinatari del decreto legislativo
          16 settembre  1996,  n. 565, anche se non iscritti al fondo
          ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non
          fisse.  I  medesimi  soggetti  possono altresi' delegare il
          centro  servizi o l'azienda emittente la carta di credito o
          di  debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma
          pensionistica   complementare  dell'importo  corrispondente
          agli  abbuoni  accantonati a seguito di acquisti effettuati
          tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di pagamento
          presso    i    centri   vendita   convenzionati.   Per   la
          regolarizzazione  di  dette  operazioni  deve ravvisarsi la
          coincidenza  tra  il  soggetto  che conferisce la delega al
          centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
          presso la forma pensionistica complementare medesima.».
          Nota all'art. 1, comma 83:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 791, della
          citata  legge  n.  296  del  2006,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «791. All'art.  64,  comma 2, del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) le  parole  da:  «con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro» fino a: «provvedimento,» sono soppresse;
                b) e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: «Con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          e'  disciplinata  l'applicazione  delle disposizioni di cui
          agli   articoli 7,   17  e  22  nei  limiti  delle  risorse
          rinvenienti   dallo   specifico  gettito  contributivo,  da
          determinare con il medesimo decreto».
          Nota all'art. 1, comma 84:
              - Il   testo   dell'art.  13,  commi 7,  8  e  10,  del
          decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale  e  territoriale),  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e' il seguente:
              «Art.   13 (Disposizioni   in   materia  di  previdenza
          complementare,  per  il  potenziamento degli ammortizzatori
          sociali  e  degli  incentivi  al reimpiego nonche' conferma
          dell'indennizzabilita'  della  disoccupazione  nei  casi di
          sospensione dell'attivita' lavorativa). - (Omissis).
              7. L'indennita'   ordinaria   di   disoccupazione   non
          agricola  con  requisiti  normali di cui all'art. 19, primo
          comma,  del  regio  decreto-legge  14 aprile  1939, n. 636,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
          n.  1272, e successive modificazioni, e' riconosciuta anche
          ai   lavoratori   sospesi   in  conseguenza  di  situazioni
          aziendali  dovute  ad eventi transitori, ovvero determinate
          da  situazioni  temporanee  di  mercato,  e  che  siano  in
          possesso  dei  requisiti  di cui al predetto art. 19, primo
          comma, nel limite di spesa di 48 milioni di euro annui, ivi
          inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione
          figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
          gli  oneri  per  assegni  al  nucleo  familiare e gli oneri
          conseguenti  agli  incrementi  di misura di cui al comma 2,
          lettera a).
              8. L'indennita'   ordinaria   di   disoccupazione   non
          agricola  con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3,
          del  decreto-legge  21 marzo  1988,  n. 86, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20 maggio  1988,  n.  160, e'
          riconosciuta,  nel  limite  di  spesa  di 6 milioni di euro
          annui,  ivi  inclusi  gli oneri per il riconoscimento della
          contribuzione  figurativa  secondo  quanto  previsto  dalla
          normativa  vigente  e  gli  oneri  per  assegni  al  nucleo
          familiare,   ai   dipendenti   da   imprese   del   settore
          artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali
          dovute   ad   eventi   transitori,  ovvero  determinate  da
          situazioni temporanee di mercato, che siano in possesso dei
          requisiti   di   cui   al   predetto  art.  7,  comma 3,  e
          subordinatamente  ad  un intervento integrativo pari almeno
          alla  misura  del  venti  per  cento  a  carico  degli enti
          bilaterali  previsti dalla contrattazione collettiva o alla
          somministrazione da parte degli stessi enti di attivita' di
          formazione  e  qualificazione  professionale, di durata non
          inferiore a centoventi ore.
              (Omissis).
              10.  La  durata massima di ciascuno degli interventi di
          cui  ai  commi  7  e  8  non  puo'  superare sessantacinque
          giornate annue di indennita'. Per l'indennita' ordinaria di
          cui  al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel
          periodo  di  un  anno  immediatamente precedente, risultino
          corrisposte  complessivamente  sessantacinque  giornate  di
          prestazione.  Il  datore  di lavoro e' tenuto a comunicare,
          con   apposita  dichiarazione  da  inviare  ai  centri  per
          l'impiego   e   alla  sede  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza    sociale   territorialmente   competente,   la
          sospensione   dell'attivita'   lavorativa   e  le  relative
          motivazioni,    nonche'   i   nominativi   dei   lavoratori
          interessati,   che   devono   aver  reso  dichiarazione  di
          immediata  disponibilita'  al  lavoro  al locale centro per
          l'impiego.».
          Nota all'art. 1, comma 85:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, della legge 28
          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia
          portuale), come modificato dalla presente legge:
              «Art.   17   (Disciplina  della  fornitura  del  lavoro
          portuale  temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
          la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art.
          1,  della  legge  23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di
          cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni
          portuali  e  dei  servizi  portuali  autorizzati  ai  sensi
          dell'art. 16, comma 3.
              2.  Le  autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'   marittime,   autorizzano   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  cui al comma 1 da parte di una impresa, la
          cui  attivita'  deve  essere  esclusivamente  rivolta  alla
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  per  l'esecuzione  delle
          operazioni  e  dei servizi portuali, da individuare secondo
          una   procedura   accessibile   ad   imprese   italiane   e
          comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere  dotata di
          adeguato   personale   e   risorse  proprie  con  specifica
          caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
          operazioni  portuali,  non  deve  esercitare direttamente o
          indirettamente  le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
          le  attivita'  svolte  dalle  societa'  di cui all'art. 21,
          comma  1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
          o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
          16,  18  e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
          partecipazioni  anche di minoranza in una o piu' imprese di
          cui  agli  articoli  16,  18  e  21,  comma  1, lettera a),
          impegnandosi,   in   caso  contrario,  a  dismettere  dette
          attivita'    e    partecipazioni    prima    del   rilascio
          dell'autorizzazione.
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2, viene rilasciata
          dall'autorita'   portuale   o,   laddove   non   istituita,
          dall'autorita'    marittima    entro    centoventi   giorni
          dall'individuazione   dell'impresa   stessa   e,  comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa  subentrante  e' tenuta a corrispondere il valore
          di  mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
          che le dismette.
              4.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'  marittima individua le procedure per garantire
          la  continuita'  del rapporto di lavoro a favore dei soci e
          dei  dipendenti  dell'impresa  di cui all'art. 21, comma 1,
          lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
              5.  Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
          e  3,  le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
          agenzie  promosse  dalle  autorita' portuali o, laddove non
          istituite,   dalle   autorita'   marittime  e  soggette  al
          controllo  delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
          organo  direttivo  composto da rappresentanti delle imprese
          di  cui  agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
          fini  delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
          i  lavoratori  impiegati  presso le imprese di cui all'art.
          21,  comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
          Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
          di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  sono  adottate  le  norme per l'istituzione ed il
          funzionamento dell'agenzia.
              6.  L'impresa  di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al
          comma  5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
          fronte  alla  fornitura  di  lavoro  temporaneo prevista al
          comma  1,  possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
          ai  soggetti  abilitati  alla  fornitura  di prestazioni di
          lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
          1997, n. 196.
              7.  Nell'ambito  delle  trattative  per  la stipula del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13, le parti sociali individuano:
                a)  i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
          2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
                b)  le qualifiche professionali alle quali si applica
          il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
          legge n. 196 del 1997;
                c)  la  percentuale  massima dei prestatori di lavoro
          temporaneo  in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
          utilizzatrice,  secondo  quanto previsto dall'art. 1, comma
          8, della legge n. 196 del 1997;
                d)  i  casi  per  i  quali  puo'  essere prevista una
          proroga  dei  contratti  di  lavoro  a tempo determinato ai
          sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
                e)  le  modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali  previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
          del 1997.
              8.  Al  fine  di  favorire la formazione professionale,
          l'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al comma 5,
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette  iniziative  possono  essere  finanziate  anche con i
          contributi  previsti  dall'art.  5  della  legge n. 196 del
          1997.
              9.  L'impresa  di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al
          comma   5,   non  costituiscono  imprese  incaricate  della
          gestione  di  servizi  di  interesse  economico  generale o
          aventi  carattere  di  monopolio fiscale ai sensi dell'art.
          86,  paragrafo  2, del Trattato che istituisce la Comunita'
          europea.
              10.  Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'  marittime adottano specifici regolamenti volti a
          controllare  le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
          commi  2  e  5  anche  al  fine  di verificare l'osservanza
          dell'obbligo  di parita' di trattamento nei confronti delle
          imprese  di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
          a),  e  della  capacita'  di  prestare le attivita' secondo
          livelli   quantitativi   e   qualitativi   adeguati.  Detti
          regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
                a) criteri per la determinazione e applicazione delle
          tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
          istituita, dall'autorita' marittima;
                b)  disposizioni  per la determinazione qualitativa e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2,
          e  dell'agenzia  di  cui  al  comma  5,  in  rapporto  alle
          effettive esigenze delle attivita' svolte;
                c) predisposizione di piani e programmi di formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,   sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e  della
          riqualificazione dei lavoratori;
                d)  procedure  di  verifica  e  di controllo da parte
          delle  autorita'  portuali  o, laddove non istituite, delle
          autorita'     marittime     circa     l'osservanza    delle
          regolamentazioni adottate;
                e)  criteri  per  la salvaguardia della sicurezza sul
          lavoro.
              11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
          della  concorrenza  e del mercato, le autorita' portuali o,
          laddove  non  istituite,  le autorita' marittime, che hanno
          rilasciato  le  autorizzazioni  di  cui al comma 2, possono
          sospenderne  l'efficacia  o, nei casi piu' gravi, revocarle
          allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
          dall'esercizio  dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
          la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
          autorita'  portuali  o, laddove non istituite, le autorita'
          marittime  possono  disporre la sostituzione dell'organo di
          gestione dell'agenzia stessa.
              12.   La   violazione  delle  disposizioni  tariffarie,
          previste  dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
          la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
          lire 60 milioni.
              13.  Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'    marittime    inseriscono    negli    atti   di
          autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo, nonche' in
          quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
          cui   all'art.   18,  disposizioni  volte  a  garantire  ai
          lavoratori   e   ai   soci  lavoratori  di  cooperative  un
          trattamento  normativo  e  retributivo minimo inderogabile.
          Per  i  predetti  fini  il  Ministero dei trasporti e della
          navigazione,  di  concerto  con  il  Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale, promuove specifici incontri fra
          le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale,  le  rappresentanze
          delle  imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui
          all'art.  21,  comma  1,  e l'associazione fra le autorita'
          portuali,  volti  a  determinare la stipula di un contratto
          collettivo  di  lavoro unico nazionale di riferimento. Fino
          alla   stipula   di   tale   contratto  le  predette  parti
          determinano  a  livello  locale  i  trattamenti normativi e
          retributivi  di riferimento per l'individuazione del minimo
          inderogabile.
              14.  Le  autorita' portuali esercitano le competenze di
          cui  al presente articolo previa deliberazione del comitato
          portuale,  sentita  la commissione consultiva. Le autorita'
          marittime  esercitano  le  competenze  di  cui  al presente
          articolo sentita la commissione consultiva.
              15.   Per   l'anno  2008  ai  lavoratori  addetti  alle
          prestazioni  di lavoro temporaneo occupati con contratto di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai  commi 2 e 5, e per i lavoratori delle societa' derivate
          dalla  trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai sensi
          dell'art.   21,   comma  1,  lettera  b),  e'  riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo   mensile  d'integrazione  salariale  straordinaria
          previsto  dalle  vigenti  disposizioni, nonche' la relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare,  per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento al
          lavoro,  nonche'  per  le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate  definite  festive, durante le quali il lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per  un  numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
          pari  alla  differenza tra il numero massimo di 26 giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate  in  ciascun  mese,  incrementato del numero delle
          giornate   di   ferie,  malattia,  infortunio,  permesso  e
          indisponibilita'.  L'erogazione  dei  trattamenti di cui al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale  e'  subordinata all'acquisizione degli
          elenchi  recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
          agenzia,  delle  giornate  di  mancato avviamento al lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti  effettuati  in  sede  locale dalle competenti
          autorita'   portuali   o,   laddove  non  istituite,  dalle
          autorita' marittime.».
          Nota all'art. 1, comma 87:
              - Si  riporta il testo dell'art. 21, della citata legge
          n. 84 del 1994, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e
          gruppi  portuali).  -  1. Le compagnie ed i gruppi portuali
          entro  il  18  marzo 1995 debbono costituirsi in una o piu'
          societa' di seguito indicate:
                a)  in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, per l'esercizio
          in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
                b)  in  una societa' o una cooperativa secondo i tipi
          previsti  nel  libro  quinto,  titoli  V  e  VI, del codice
          civile,  per  la  fornitura di servizi, nonche', fino al 31
          dicembre   1996,  mere  prestazioni  di  lavoro  in  deroga
          all'art. 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
                c)  in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
          quinto,  titoli  V e VI, del codice civile, avente lo scopo
          della  mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
          alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
              2.  Scaduto  il termine di cui al comma 1, senza che le
          compagnie  ed  i  gruppi  portuali  abbiano provveduto agli
          adempimenti  di  cui  al  comma  6,  le autorizzazioni e le
          concessioni   ad   operare  in  ambito  portuale,  comunque
          rilasciate, decadono.
              3.  Le  societa'  e  le  cooperative di cui al comma 1,
          hanno  l'obbligo  di  incorporare  tutte  le  societa' e le
          cooperative  costituite  su  iniziativa  dei  membri  delle
          compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge, nonche' di assumere gli
          addetti  alle  compagnie  o  gruppi  alla predetta data. Le
          societa'  o cooperative di cui al comma 1, devono avere una
          distinta   organizzazione   operativa   e  separati  organi
          sociali.
              4.  Le  societa' derivanti dalla costituzione succedono
          alle  compagnie  ed  ai gruppi portuali in tutti i rapporti
          patrimoniali e finanziari.
              5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti
          addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
          che  non  siano  transitati  in  continuita' di rapporto di
          lavoro  nelle  nuove  societa'  di  cui al comma 1, e' data
          facolta'  di  costituirsi  in imprese ai sensi del presente
          articolo.  Alle  societa'  costituite da addetti si applica
          quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le  societa'
          costituite dai soci delle compagnie.
              6.  Entro  la data di cui al comma 1, le compagnie ed i
          gruppi  portuali  possono  procedere,  secondo la normativa
          vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
          porti  viciniori,  anche al fine di costituire nei porti di
          maggior  traffico  un  organismo  societario  in  grado  di
          svolgere attivita' di impresa.
              7.  Le  Autorita'  portuali nei porti gia' sedi di enti
          portuali   e   l'autorita'  marittima  nei  restanti  porti
          dispongono  la  messa  in  liquidazione  delle  compagnie e
          gruppi  portuali  che  entro  la data del 18 marzo 1995 non
          abbiano  adottato  la  delibera  di costituzione secondo le
          modalita'  di  cui  al  comma  1, ed effettuato il deposito
          dell'atto  per  l'omologazione al competente tribunale. Nei
          confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli
          interventi  di  cui  all'art.  1,  comma 2, lettera c), del
          decreto-legge  13  luglio  1995,  n.  287,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
              8.   Continuano   ad  applicarsi,  sino  alla  data  di
          iscrizione  nel registro delle imprese, nei confronti delle
          compagnie  e  gruppi  portuali  che  abbiano  in  corso  le
          procedure   di  costituzione  ai  sensi  del  comma  6,  le
          disposizioni  di  cui al comma 8, dell'art. 27, concernenti
          il  funzionamento  degli  stessi,  nonche'  le disposizioni
          relative   alla   vigilanza   ed  al  controllo  attribuite
          all'Autorita'   portuale,  nei  porti  gia'  sedi  di  enti
          portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.
              8-bis.   Per   favorire  i  processi  di  riconversione
          produttiva  e  per contenere gli oneri a carico dello Stato
          derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio  1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli
          indicati  all'art.  4,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  ove
          sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera
          b),  e dell'art. 17, il cui organico non superi le quindici
          unita',  le  stesse  possono  svolgere,  in deroga a quanto
          previsto  dall'art. 17, altre tipologie di lavori in ambito
          portuale  e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio
          di  eventuali  concessioni  demaniali relative ad attivita'
          comunque  connesse  ad  un  utilizzo del demanio marittimo,
          definite con decreto del Ministro dei trasporti.».
          Nota all'art. 1, comma 89:
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, della citata legge
          n. 84 del 1994, come modificato dalla presente legge:
              «Art.   17   (Disciplina  della  fornitura  del  lavoro
          portuale  temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
          la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art.
          1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui
          agli  articoli  16  e  18 per l'esecuzione delle operazioni
          portuali  e  dei  servizi  portuali  autorizzati  ai  sensi
          dell'art. 16, comma 3.
              2.  Le  autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'   marittime,   autorizzano   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  cui al comma 1 da parte di una impresa, la
          cui  attivita'  deve  essere  esclusivamente  rivolta  alla
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  per  l'esecuzione  delle
          operazioni  e  dei servizi portuali, da individuare secondo
          una   procedura   accessibile   ad   imprese   italiane   e
          comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere  dotata di
          adeguato   personale   e   risorse  proprie  con  specifica
          caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
          operazioni  portuali,  non  deve  esercitare direttamente o
          indirettamente  le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
          le  attivita'  svolte  dalle  societa'  di cui all'art. 21,
          comma 1,  lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
          o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
          16,  18  e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
          partecipazioni  anche di minoranza in una o piu' imprese di
          cui  agli  articoli  16,  18  e  21,  comma  1, lettera a),
          impegnandosi,   in   caso  contrario,  a  dismettere  dette
          attivita'    e    partecipazioni    prima    del   rilascio
          dell'autorizzazione.
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2, viene rilasciata
          dall'autorita'   portuale   o,   laddove   non   istituita,
          dall'autorita'    marittima    entro    centoventi   giorni
          dall'individuazione   dell'impresa   stessa   e,  comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa  subentrante  e' tenuta a corrispondere il valore
          di  mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
          che le dismette.
              4.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'  marittima individua le procedure per garantire
          la  continuita'  del rapporto di lavoro a favore dei soci e
          dei  dipendenti  dell'impresa  di cui all'art. 21, comma 1,
          lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
              5.  Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
          e  3,  le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
          agenzie  promosse  dalle  autorita' portuali o, laddove non
          istituite,   dalle   autorita'   marittime  e  soggette  al
          controllo  delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
          organo  direttivo  composto da rappresentanti delle imprese
          di  cui  agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
          fini  delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
          i  lavoratori  impiegati  presso le imprese di cui all'art.
          21,  comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
          Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
          di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  sono  adottate  le  norme per l'istituzione ed il
          funzionamento dell'agenzia.
              6.  L'impresa  di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al
          comma  5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
          fronte  alla  fornitura  di  lavoro  temporaneo prevista al
          comma  1,  possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
          ai  soggetti  abilitati  alla  fornitura  di prestazioni di
          lavoro  temporaneo  previsti  all'art.  2,  della  legge 24
          giugno 1997, n. 196.
              7.  Nell'ambito  delle  trattative  per  la stipula del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13, le parti sociali individuano:
                a)  i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
          2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
                b)  le qualifiche professionali alle quali si applica
          il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
          legge n. 196 del 1997;
                c)  la  percentuale  massima dei prestatori di lavoro
          temporaneo  in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
          utilizzatrice,  secondo  quanto previsto dall'art. 1, comma
          8, della legge n. 196 del 1997;
                d)  i  casi  per  i  quali  puo'  essere prevista una
          proroga  dei  contratti  di  lavoro  a tempo determinato ai
          sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
                e)  le  modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali  previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
          del 1997.
              8.  Al  fine  di  favorire la formazione professionale,
          l'impresa di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al comma 5,
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette  iniziative  possono  essere  finanziate  anche con i
          contributi  previsti  dall'art.  5,  della legge n. 196 del
          1997.
              9.  L'impresa  di cui al comma 2, e l'agenzia di cui al
          comma   5,   non  costituiscono  imprese  incaricate  della
          gestione  di  servizi  di  interesse  economico  generale o
          aventi  carattere  di  monopolio fiscale ai sensi dell'art.
          86,  paragrafo  2, del Trattato che istituisce la Comunita'
          europea.
              10.  Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
          autorita'  marittime adottano specifici regolamenti volti a
          controllare  le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
          commi  2  e  5,  anche  al  fine di verificare l'osservanza
          dell'obbligo  di parita' di trattamento nei confronti delle
          imprese  di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
          a),  e  della  capacita'  di  prestare le attivita' secondo
          livelli   quantitativi   e   qualitativi   adeguati.  Detti
          regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
                a) criteri per la determinazione e applicazione delle
          tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
          istituita, dall'autorita' marittima;
                b)  disposizioni  per la determinazione qualitativa e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2,
          e  dell'agenzia  di  cui  al  comma  5,  in  rapporto  alle
          effettive esigenze delle attivita' svolte;
                c) predisposizione di piani e programmi di formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,   sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e  della
          riqualificazione dei lavoratori;
                d)  procedure  di  verifica  e  di controllo da parte
          delle  autorita'  portuali  o, laddove non istituite, delle
          autorita'     marittime     circa     l'osservanza    delle
          regolamentazioni adottate;
                e)  criteri  per  la salvaguardia della sicurezza sul
          lavoro.
              11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
          della  concorrenza  e del mercato, le autorita' portuali o,
          laddove  non  istituite,  le autorita' marittime, che hanno
          rilasciato  le  autorizzazioni  di  cui al comma 2, possono
          sospenderne  l'efficacia  o, nei casi piu' gravi, revocarle
          allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
          dall'esercizio  dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
          la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
          autorita'  portuali  o, laddove non istituite, le autorita'
          marittime  possono  disporre la sostituzione dell'organo di
          gestione dell'agenzia stessa.
              12.   La   violazione  delle  disposizioni  tariffarie,
          previste  dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
          la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
          lire 60 milioni.
              13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le
          autorita'    marittime,    inseriscono    negli   atti   di
          autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo, nonche' in
          quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
          cui   all'art.   18,  disposizioni  volte  a  garantire  un
          trattamento  normativo  ed economico minimo inderogabile ai
          lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
          di  cui  al  presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21,
          comma  1,  lettera  b).  Detto  trattamento minimo non puo'
          essere  inferiore a quello risultante dal vigente contratto
          collettivo  nazionale  dei  lavoratori  dei  porti,  e suoi
          successivi    rinnovi,   stipulato   dalle   organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori,    comparativamente    piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale,  dalle associazioni
          nazionali  di  categoria piu' rappresentative delle imprese
          portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
          porti italiani (Assoporti).
              14.  Le  autorita' portuali esercitano le competenze di
          cui  al presente articolo previa deliberazione del comitato
          portuale,  sentita  la commissione consultiva. Le autorita'
          marittime  esercitano  le  competenze  di  cui  al presente
          articolo sentita la commissione consultiva.
              15.  Le parti sociali indicate al comma 13, regolano le
          modalita'   di   retribuzione  delle  giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro  dei  lavoratori  impiegati presso i
          soggetti   di  cui  ai  commi  2  e  5,  sulla  base  delle
          disposizioni dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'art.
          1,  del  decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del
          lavoro  e della previdenza sociale il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          emana  i  regolamenti previsti dall'art. 2, comma 28, della
          citata legge n. 662 del 1996.».
          Nota all'art. 1, comma 90:
              - Il  testo  dell'art.  11-ter,  comma  2, della citata
          legge n. 468 del 1978, e' il seguente:
              «Art.  11-ter  (Disciplina  della  fornitura del lavoro
          portuale temporaneo). - (Omissis).
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.».

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