Legge 3 agosto 2009, n.
102
"Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali" -
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 -
Supplemento ordinario n. 140
Art. 1.
Premio di occupazione e
potenziamento degli ammortizzatori sociali
1. Al fine di incentivare
la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle
imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori
percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di
appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono
includere attivita' produttiva connessa all'apprendimento.
L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del progetto puo'
avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di
Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato
dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo
agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da
parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno
al reddito e retribuzione.
2. All'onere derivante
dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con
delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
3. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto particolare
riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di
coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a
valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo
Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione
all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati
dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge.
4-bis. Il comma 511
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito
dal seguente:
«511. Nell'ambito
delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalita'
di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata la spesa di
13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per
l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a
carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36,
ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive
modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalita',
termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come
modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1,
lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51».
5. Per il rifinanziamento
delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del
6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2009.
6. In via sperimentale
per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione
salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura del
venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di
orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di
80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del
6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2009 . Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma
e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e
regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite
nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto.
7. All'articolo 7-ter,
comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i
seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e'
erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al
reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per
intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, avviare un'attivita'
autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa
integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al
beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi
dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili
con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,
n. 49».
8. In via sperimentale
per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia' percettore del
trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso
in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, per avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro
impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa
vigente, e' liquidato il relativo trattamento per un numero di
mensilita' pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso
di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di
cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o
comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato
in esubero strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso
in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
trattamento di mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il
lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima
dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di
appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio
di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e
successive modificazioni.
8-bis. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere
efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse
destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per
l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, puo' essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso
comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per
l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 2 del 2009.
Art. 1-bis
Disposizioni urgenti in
materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa
integrazione guadagni
1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in
deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo
1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 1-ter
Dichiarazione di
attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie
1. Le disposizioni del
presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori
di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno
previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che
alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie
dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di
uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori
extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e
continuano ad occuparli alla data di presentazione della
dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:
a) ad attivita' di
assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia,
ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne
limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di
cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009,
la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito
modulo;
b) allo sportello unico
per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante
l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di
emersione di cui al comma 2 e' presentata previo pagamento di un
contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il
contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di
cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con modalita'
informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena
di inammissibilita':
a) i dati identificativi
del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno
nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle
generalita' e della nazionalita' del lavoratore extracomunitario
occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli
estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido
per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della
tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione, per la
richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del
comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla
dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso
di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di
reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro
annui in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti
conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione
dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che
la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e
che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare,
l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo
30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di
contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della
ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di
emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al
lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata ai
sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10
dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi
di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel
territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di
cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo
familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a
soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo
comma e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema
informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per
l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e
acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per
la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione
della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al
comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita' per
l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo
sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della
dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione
dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta
l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai
sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per
l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione
deve altresi' attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La
sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa
di inammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata
presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta
l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data
della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro
deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS.
Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del
richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla
conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono
sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al
comma 1 per le violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al
soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui
all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b) relative
all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non
venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione,
la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di
scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione
medesima.
10. Nelle more della
definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo
straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al
comma 13.
11. La sottoscrizione del
contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione
obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio
del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore
di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di
soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione
contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo
5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni.
13. Non possono essere
ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i
lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei
quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b)
che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino
condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del
contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale
e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto,
determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e
degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o
attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura
di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso
attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con
l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della
reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i
requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi
di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero
dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti
contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli
effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti
importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei
cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti
derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno
2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro
per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,
si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere
sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto
di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a
294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno
2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo
di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno
finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate
contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo.
Art. 2.
Contenimento del costo
delle commissioni bancarie
1. A decorrere dal 1
novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i
bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai
superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi
successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a
decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilita' economica
per il beneficiario non puo' mai superare, rispettivamente, quattro,
quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del
versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita`
economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.
E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
2. Allo scopo di
accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della
commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il
seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo
onnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri
provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del
presente articolo.».
3. Al comma 5-quater
dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la
surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del
decreto-legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di
trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca
cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione,
la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura
pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese
di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di
rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a
cause imputabili a quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei
commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge.
4-bis. Al fine di
consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi
di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e
sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro
degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in
favore del Comitato nazionale italiano permanente per il
microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa
annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del
Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 3.
Riduzione del costo
dell'energia per imprese e famiglie
1. Al fine di promuovere
l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella
prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia,
entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto,
in conformita' al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l'anno termico
2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha
immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite
societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale
complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita
al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di
standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei
limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure
concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita'
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel
rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro
dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da
riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle
procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio decreto, dal
Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi
medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di
congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di
approvvigionamento sostenuti dal cedente verificati dalla citata
Autorita' sulla base degli elementi previsti nei contratti di
approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei
predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.
L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto
dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e'
destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base
del profilo medio di consumo degli ultimi tre anni, evidenzino un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri
definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della
medesima Autorita', tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire
un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le
procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) introduce nelle
tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressivita' che
tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del
coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del primo periodo di
regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto; b) adegua la disciplina del
bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di
flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;
c) promuove, sentito il
Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta
per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di
stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel
rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e
delle forniture.
4. In caso di mancato
rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo,
i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino
all'adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti
competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
4-bis. L'energia
elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera a), del decreto del Ministro delle attivita' produttive 24
ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli,
da' diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica
effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente
non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non
gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota
d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione
dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
4-quater. Al fine di
garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di
elevata qualita' ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici
con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di
riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al
comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Atal fine
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri
semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare
nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali,
con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e
finalizzati alla qualita' del servizio. I costi sostenuti per la
copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative
della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico.
Art. 4.
Interventi urgenti per le
reti dell'energia
1. Il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli
interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione
dell'energia, nonche', d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da
realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i
quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo
sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e
poteri straordinari.
2. Per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu'
Commissari straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio
dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Ciascun Commissario,
sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i
provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle
amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di
sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di
cui al comma 1 sono altresi' individuati le strutture di cui si
avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche' i poteri di
controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione
normativa e degli altri Ministri competenti.
4-bis. All'articolo 17
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: « nonche'
dell'amministrazione della giustizia » sono inserite le
seguenti: « e dell'amministrazione finanziaria relativamente
alla gestione del sistema informativo della fiscalita'».
4-ter. Fermi restando gli
effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della
liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della
decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia
accertato il contrasto della misura della confisca con la
Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla
legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali,
la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione
urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere
abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati
realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o
addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della
restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto
delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente
realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle
risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assegnato
alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti
di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie
deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte.
L'amministratore delegato della societa' Stretto di Messina Spa in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' nominato commissario straordinario delegato ai
sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e
successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al
riavvio delle attivita', anche mediante l'adeguamento dei contratti
stipulati con il contraente generale e con la societa' affidataria
dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva,
esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente
approvazione delle eventuali modifiche del piano
economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato
del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario
straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i relativi atti alla
struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
Art. 4-bis
Disposizioni in materia
di trasporto pubblico
1. Al fine di promuovere
l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto
pubblico, le autorita' competenti, qualora si avvalgano delle
previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza
pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento
a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo
analogo. Alle societa' che, ai sensi delle previsioni di cui
all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2,
del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie
di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza
pubblica e' fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la
fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in
ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
Art. 4-ter
Sicurezza degli impianti
e sicurezza operativa dell'ENAV
1. Per le finalita' di
cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come da ultimo modificato dall'articolo 11-septiesdel decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di
euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge
22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare
la piena funzionalita' dei servizi di navigazione aerea da parte
della societa' per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza
al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma
Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari
interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, e'
autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. All'articolo 3 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3 sono abrogati.
5. All'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 e'
abrogato.
6. All'articolo 6, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione
del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono
soppresse.
7. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori
entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.
Art. 4-quater
Misure per la
semplificazione in materia di contratti pubblici
1. Al codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, comma
11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare
offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non
inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche
il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale
previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2,
lettera c)» e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 86, il
comma 5 e' abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Quando
un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede
all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara,
nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di
valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88.
All'esclusione puo' provvedersi solo all'esito dell'ulteriore
verifica, in contraddittorio»;
2) al comma 2, alinea, le
parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo
87, comma 1,» sono soppresse;
d) all'articolo 88:
1) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. La stazione
appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un
termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per
iscritto, delle giustificazioni.»;
2) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. La stazione
appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo' istituire una commissione
secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le
giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere
l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le
precisazioni ritenute pertinenti»;
3) al comma 2, le parole:
«dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque
giorni» e la parola: «giustificazioni» e'
sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
4) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. La stazione
appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove
istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle precisazioni fornite»;
5) al comma 4, le parole:
«cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre
giorni»;
6) al comma 7, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «In alternativa, la
stazione appaltante, purche' si sia riservata tale facolta' nel bando
di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, puo'
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi
da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara
l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12,
all'aggiudicazione»;
e) all'art. 122, comma 9,
le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
f) all'articolo 124,
comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
g) all'articolo 165,
comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al
quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
h) all'art. 166:
1) al comma 3, secondo
periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 4, secondo
periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «sessanta giorni».
2. Le disposizioni di cui
al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui
al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non
ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui
al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti
definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui
al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di
servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 4-quinquies
Affitto di beni agricoli
di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici
1. Al fine di favorire il
ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola
giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
individua i beni liberi di proprieta' dello Stato aventi destinazione
agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono
essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo.
L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2. L'Agenzia del demanio
cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori
agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai contratti di
affitto di cui al comma 2 del presente art. si applicano le
agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. I giovani imprenditori
agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente
articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni.
5. Gli enti pubblici
statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola
di cui siano proprietari con le modalita' di cui al presente art.,
previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi
proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle
disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi
assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.
6. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le
modalita' di cui al presente articolo i beni di loro proprieta'
aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle
Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al
presente art., anche al fine della possibile estensione all'ipotesi
di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalita' per
l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.
8. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 4-sexies
Regime IVA delle
prestazioni di trasporto di persone
1. Si intendono
ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero
127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto
pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, nonche', anche se rese da soggetti
giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e
successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui
al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare
luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.
Art. 4-septies
Interventi in favore
della filiera agroalimentare
1. All'articolo 28, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo
e' sostituito dai seguenti:
«A completa
attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all'Istituto
sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e' versato l'importo di 20
milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno
2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera
agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a
valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA
resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per
cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore
delle aree del centro-nord».
Art. 5.
Detassazione degli
investimenti in macchinari
1. E' escluso
dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore
degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre
2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione di cui al presente
comma puo' essere fruita esclusivamente in sede di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di
effettuazione degli investimenti.
2. I soggetti titolari di
attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate
ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come
modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono
usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato
l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato
decreto.
3. L'incentivo fiscale e'
revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto
degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa
prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
3-bis. L'incentivo
fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni oggetto degli
investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in
Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter. Per aumenti
di capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a
500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai
sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che
viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in
corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i
quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di
sostenere le piccole e medie imprese in difficolta' finanziaria, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a stipulare,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con
l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli
istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli
oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in
relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto
delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.
Art. 6.
Accelerazione
dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
1. Per tenere conto della
mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a piu' avanzata
tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il 31 dicembre
2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2
febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficienti per i
beni industrialmente meno strategici.
Art. 6-bis
Disposizioni in favore
delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale
di competenza statale
1. Al fine di
fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi economica e
finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del
comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico
interregionale di competenza statale e' riconosciuto un contributo
per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria
«euro 4» ed «euro 5» per un importo non
superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto
al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella
misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel
rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e
di 5 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il contributo di cui
al comma 1 e' concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno
2009, nonche' dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti modalita' operative e termini per
l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. 4. Alla copertura degli
oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009
e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente,
per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 15, commi 8-bis, 8-ter e
8-quater, del presente decreto.
Art. 7.
Ulteriore svalutazione
fiscale di crediti in sofferenza
1. All'articolo 106 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di seguito denominato «TUIR», sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, e'
inserito il seguente comma:
«3-bis: Per i nuovi
crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente
all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi
d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da
misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti
pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente
dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate
allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il
detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi
successivi.»;
b) nel comma 5 dopo le
parole « di cui al comma 3 » sono aggiunte le parole «e
di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 106 del
TUIR, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,
si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto stesso e la media ivi prevista e' commisurata alla
residua durata del suddetto periodo d'imposta.
3. Per evitare indebiti
effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone
controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le
sanzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, si applicano in ogni caso nella misura massima.
Art. 8.
Sistema «export
banca»
1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e
disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al
servizio di SACE S.p.A. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un
sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le
operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'utilizzo dei fondi di cui
all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le
operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese
quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della
SACE S.p.A. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita' e criteri
al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per
le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle
piccole e medie imprese nazionali.
Art. 9.
Tempestivita' dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. Al fine di garantire
la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in
attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
a) per prevenire la
formazione di nuove situazioni debitorie:
1. le pubbliche
amministrazioni incluse nell' elenco adottato dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune
misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure
adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni
di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente numero comporta responsabilita'
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio,
per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche
di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la
formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto
non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere,
ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
anche trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di
ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di
nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e revisione delle
procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in
bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' effettuata anche
dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al
numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e le province
autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati
delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in
conformita' con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del
citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;
4. per le amministrazioni
dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici
centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato,
vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla
presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e
di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I
rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per
gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i
rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste
nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) in relazione ai debiti
gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla
data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del
bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni,
forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione
straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle
risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'art.
17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno
finanziario 2009.
1-bis. Le somme dovute da
una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nei
confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con
delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del
codice civile, che si determina automaticamente al momento del
riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da
effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione
creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da
parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende
comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.
Art. 9-bis
Patto di stabilita'
interno per gli enti locali
1. Le province e i comuni
con piu' di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai
fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno
2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei
residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto
dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di
stabilita' interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non
l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
2. Gli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono
compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250
milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel
provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo
17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione
dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del
1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi
perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il
medesimo anno indicate nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.
3. Ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il
termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16
dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'
prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del
comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le
seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto
di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui
residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui
attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione
dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un
sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5
maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti
e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui
all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per
la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei
proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con
gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle
citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla
compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da
garantire disponibilita' finanziarie complessivamente non inferiori a
300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da
istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per le attivita' di carattere sociale
di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma,
criteri e modalita' per la distribuzione delle risorse di cui al
presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con
proprio decreto.
6. I mutui concessi dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., ivi inclusi quelli trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento
a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono
essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di
deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di
riferimento.
7. L'eventuale quota
parte del finanziamento non rinunciata e non erogata puo' essere
devoluta:
a) in misura non
superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei
loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a
investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma
l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari
capitoli di spesa;
b) in misura non
superiore al 25 per cento delle disponibilita' che residuano, al
netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi
infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche
di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute
sullo sviluppo delle comunita' locali e del territorio;
c) per la parte
ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e
destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo
del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di
stabilita' interno nell'ultimo triennio.
8. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le
modalita' di attuazione del comma 7.
9. Le risorse trasferite
dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di
ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e
le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette
risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del
patto di stabilita' per l'anno 2009.
Art. 10.
Incremento delle
compensazioni dei crediti fiscali
1. Per contrastare gli
abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidita' delle
imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle
compensazioni fiscali volto a renderlo piu' rigoroso, sono introdotte
le seguenti disposizioni:
a) al fine di contrastare
gli abusi:
1. all'articolo 17, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il
seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore
aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.»;
2. al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1. all'articolo 3,
comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto
previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare
in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante
dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;
2.2. all'articolo 8,
comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «e' anche presentata,»
sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;
2.3. all'articolo 8-bis,
comma 2, primo periodo, le parole: «articolo 88» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 74» e le parole: «a
lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
25.000»;
2.4. all'articolo 8-bis,
comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre
esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale
entro il mese di febbraio.»;
3. all'articolo 38-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1. al primo comma,
l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi
previsti dal presente articolo.»;
3.2. al sesto comma, dopo
le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte
le seguenti: «o alla compensazione », dopo le parole: «
indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o
compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso»
sono aggiunte le seguenti: «o della compensazione»;
4. fino all'emanazione
del provvedimento di cui al numero 3.1. , continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto;
5. all'articolo 8, comma
3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tali compensazioni possono essere effettuate solo
successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;
6. all'articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 e' inserito il
seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono
effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a
periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per
importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate secondo modalita' tecniche definite con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.»;
7. i contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta
sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno
l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita' di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il
credito. In alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che
dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo
regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato
il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice
civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei
controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata
apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di
ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla
presente lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono
ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010;
8. all'articolo 27, comma
18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata
prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
b) al fine di
incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di
cui al periodo precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».
Art. 11.
Analisi e studi
economico-sociali
1. I sistemi informativi
del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nonche' dei soggetti
ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo
coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base
unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla
elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e
l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi
vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema
statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della
normativa sulla protezione dei dati personali.
Art. 11-bis
Obbligo di presentazione
del documento unico di regolarita' contributiva
1. Al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e',
in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui
all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio
dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della
collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute
dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la
sussistenza del documento»;
b) all'articolo 29, comma
4, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nel caso di
mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma
2-bis dell'articolo 28».
Art. 11-ter
Sportello unico per le
attivita' produttive
1. All'articolo 38, comma
3, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, le parole: «con esclusione delle attivita' gia'
disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita'
amministrativa competente» sono soppresse.
Art. 11-quater
Addizionale sulla
produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla
violenza
1. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere
sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra
l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri,la
Direzionegenerale per il cinema e la Direzionegenerale per lo
spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto
a quelle gia' previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le
attivita' culturali per interventi a favore del settore dello
spettacolo.
Art. 12.
Contrasto ai paradisi
fiscali
1. Le norme del presente
articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati
aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico in materia di emersione di attivita' economiche e
finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati,
allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di
trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di
incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni
vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di
natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener
conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la
prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale
caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire
la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la
prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e
detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero,
l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia
di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una
unita' speciale per il contrasto della evasione ed elusione
internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla
individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento
della cooperazione internazionale.
3-bis. Per le attivita'
connesse alle finalita' di cui al comma 3 da svolgere all'estero,
l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della
guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, secondo modalita' stabilite d'intesa con il
Comando generale della guardia di finanza. 3-ter. In relazione alle
concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto
dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al
personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, puo' essere
aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 13.
Contrasto agli arbritaggi
fiscali internazionali
1. Per analogia e
armonizzazione con quanto gia' disposto in altri ordinamenti europei,
allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi
che possono favorire disparita' di trattamento, con particolare
riferimento ad operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica
di effettivita' sostanziale. A tal fine nel TUIR sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, nel
comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente «a) la
societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita'
industriale o commerciale, come sua principale attivita', nel mercato
dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie,
finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene
soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;
b) all'articolo 167, dopo
il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di
cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi
della societa' o altro ente non residente provengono per piu' del 50%
dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione
o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne
sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.»;
c) all'articolo 167, dopo
l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La
disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in
cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono
localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati,
qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a
tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui
sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito
proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione
o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre
attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria
o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o
l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni
del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra
che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini
del presente comma il contribuente deve interpellare
l'amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate nel
precedente comma 5.»;
d) nell'articolo 168,
comma 1, dopo le parole « di cui all'articolo 167 » sono
aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al
comma 8-bis».
Art. 13-bis
Disposizioni concernenti
il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori
del territorio dello Stato
1. E' istituita
un'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del
territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
b) a condizione che le
stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti
all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perche'
detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di
informazioni fiscali in via amministrativa.
2. L'imposta si applica
come segue:
a) su un rendimento lordo
presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni
precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita' di
scomputo di eventuali perdite;
b) con un'aliquota
sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e
sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o
crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la
regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non
possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via
autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento
dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende
applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano
comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa
dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74.
5. Il rimpatrio o la
regolarizzazione operano con le stesse modalita', in quanto
applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2
e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con
proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche
dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
6. L'imposta di cui al
comma 1 si applica sulle attivita' finanziarie e patrimoniali
detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e
rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e
fino al 15 aprile 2010.
7. All'articolo 5 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole:
«dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal
10 al 50»;
b) al comma 5, le parole:
«dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal
10 al 50»
8. Le maggiori entrate
derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita
contabilita' speciale per essere destinate alle finalita' indicate
all'articolo 16, comma 3.
Art. 14.
Imposta sulle plusvalenze
su oro non industriale di societa' ed enti
1. Per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio
derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle
disponibilita' in metalli preziosi per uso non industriale di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche
se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili,
escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza alle Comunita' europee e quelle necessarie a
salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca
d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione
separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali nonche' dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo
di 300 milioni di euro.
2. L'imposta sostitutiva,
commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e' versata, a titolo
di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle
imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il saldo e' versato entro il termine del versamento a saldo delle
imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione,
in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui al comma 1, nei tre
periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata
dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita'
cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1,
concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta
sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza e'
scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79
del TUIR, e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva
non e' deducibile ai fini della determinazione del reddito e non puo'
essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la
liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del
presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione
di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Con riferimento alle disponibilita' auree della
Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le
disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non
ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea
a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca
centrale; la predetta misura e' stabilita con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme
parere della Banca d'Italia.
5. Nel caso in cui, a
seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le
maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al
gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22
dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, modulate sulle
singole voci in proporzione alle disponibilita' esistenti alla data
del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori
misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14-bis
Finanziamento del sistema
informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati in attuazione
delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4, nonche' ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di
un sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del
2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle
caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attivita' svolte,
eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso
modalita' operative semplificate, in particolare i tempi e le
modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema,
le informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di
aggiornamento dei dati, le modalita' di interconnessione e
interoperabilita' con altri sistemi informativi, le modalita' di
elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le informazioni
contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a
disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano richiesta,
le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la
partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al
medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza
oneri per il bilancio dello Stato, nonche' l'entita' dei contributi
da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto
articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 acopertura degli
oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema,
da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o piu'
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la
ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel
decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data
di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di
cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto
stabilito dal presente articolo.
Art. 15.
Potenziamento della
riscossione
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita' di verifica sulle
situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a
determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a
fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola
tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della normativa in materia
di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le
banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi
coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali
residenti in Italia. A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e
13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
sono abrogati.
2. All'articolo 21, comma
15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di
pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi,
se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli
articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, devono operare all'atto del pagamento delle
somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
3. All'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le
parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite
dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo
alla consegna del ruolo e».
4. Le disposizioni di cui
al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della
riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
5. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e' abrogato.
6. All'articolo 2, comma
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro il termine del
versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le
seguenti: «e con le modalita' previste per i pagamenti rateali
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte
dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
7. La firma autografa
prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle
norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate
dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato nonche' sugli atti in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria puo' essere sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti
i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi
automatizzati.
8. Con provvedimento dei
Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per la
rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7.
8-bis. Al comma 1
dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.».
8-ter. Per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle
entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8-quater. Il comma 7
dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
sostituito dal seguente:
«7. In relazione
agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al
comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna
formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro grado a favore
dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo
puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in
particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni.».
8-quinquies. Al primo
comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il numero 7)
e' inserito il seguente:
«7-bis) richiedere,
con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il
Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura
creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di
controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a
specifiche disposizioni di legge; ».
8-sexies. Al secondo
comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 7)
e' aggiunto il seguente:
«7-bis) richiedere,
con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con
l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e
internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il
Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad
autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura
creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di
controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a
specifiche disposizioni di legge.».
8-septies. Nei limiti di
spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di
sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore
dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, e' riconosciuto,
per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte
dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per
ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate,
posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La misura del
credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i
veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al
doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa
massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito
d'imposta e' usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del
valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte
sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni.
8-octies. All'articolo 7
della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, dopo
il comma 7 e' aggiunto il seguente: 7-bis. Ove si accerti che una
singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o piu' veicoli,
gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad
effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al
Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente
competente.».
8-novies. Gli interventi
di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n.
203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo
scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti,
dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore
dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono
riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
8-decies. Al fine di
assicurare i principi di trasparenza, imparzialita' e garanzia e in
attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche
unita' operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio,
puo' istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la
verifica e l'analisi delle attivita' o degli adempimenti a qualunque
titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi
pubblici. Puo' essere chiamato a far parte di tali commissioni
esclusivamente personale, in attivita' o in quiescenza, appartenente
ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato
e della pubblica amministrazione.
8-undecies. All'articolo
74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla lettera e) e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le
operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai
trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi
ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione
con rappresentanza ad esse relative, nonche' tutte le operazioni di
compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi
primari o secondari.».
8-duodecies. Gli uffici
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento
dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ove applicabili.
8-terdecies. All'articolo
83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. La
convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalita' di
trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia
contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli
effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate
in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle
attivita' ispettive.».
8-quaterdecies.
All'articolo 39-quaterdel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo
periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le
seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua
identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei
medesimi apparecchi o congegni»;
b) al comma 2, terzo
periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite
dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;
c) al comma 2, quarto
periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla
osta» sono soppresse;
d) al comma 2, quinto
periodo, la parola: «Sono» e' sostituita dalle seguenti:
«Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei
soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;
e) al comma 2, quinto
periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite
dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo,
dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo
i»;
f) dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
«4-bis.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' affidare, per
il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da
approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in
materia di prelievo erariale unico alla Societa' italiana degli
autori ed editori. Nello svolgimento delle attivita' di accertamento
e di controllo, affidate con la convenzione di cui al periodo
precedente, la Societaitaliana degli autori ed editori si avvale
delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1.».
8-quinquiesdecies. Al
fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei
comuni e di contenerne i costi complessivi, nonche' di favorire la
riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli
importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa
l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti
dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati
entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti,
la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito provvedendo
al pagamento:
a) di una somma pari al
minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per
ogni singola norma violata;
b) delle spese di
procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per
l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle
somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese
sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di
notifica della cartella.
8-sexiesdecies. Nei
centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di
cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della riscossione, ovvero
gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura
di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della
facolta' prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di
apposita comunicazione.
8-septiesdecies. Con il
provvedimento di cui al comma 8-quinquiesdecies e' approvato il
modello della comunicazione di cui al comma 8-sexiesdeciese sono
stabiliti le modalita' e i termini di pagamento delle somme dovute da
parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da
parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme
riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione
dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
8-duodevicies. L'avvenuto
pagamento della somma iscritta a ruolo o per la quale e' stata emessa
l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso.
Art. 15-bis
Disposizioni in materia
di giochi
1. All'articolo 38 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo il
comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Fatta eccezione per
gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera
b), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il
nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi
apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta
giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica
prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.».
2. All'articolo 110,
comma 9, lettera c), primo periodo, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».
3. L'eventuale esclusione
da responsabilita' di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi' nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di
segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
agli organi di polizia delle illiceita' o irregolarita' riscontrate
nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
4. I poteri e le
attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo
39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano
applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli
apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.
5. I poteri di accesso e
ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di
rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche
negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 15-ter
Piano straordinario di
contrasto del gioco illegale
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco
illegale.
2. Ai fini di cui al
comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno
parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa
Amministrazione autonoma. Il Comitato, che puo' avvalersi
dell'ausilio della societa' Sogei Spa, di altri organi della pubblica
amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative,
sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza,
efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla
pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici
e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la
repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela
dei minori. Particolare e specifica attenzione e' dedicata dal
Comitato all'attivita' di prevenzione e repressione dei giochi on
line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso
ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
3. Per le finalita' di
cui ai commi 1 e 2 e' istituita, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti
dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonche' dall'attivita'
di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte
conoscitiva. Lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica,
degli elementi informativi della banca dati sono utilizzati per la
rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti
di innesco delle attivita' di cui al comma 2.
Art. 16.
Flussi finanziari
1. Alle minori entrate ed
alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7,
dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e
dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7
milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro
per l'anno 2012,a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni
di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652
milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5,
dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14,
dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25,
commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a
1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro
per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni
di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478
milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno
2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di
quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo
10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3
milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno
2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di
euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace.
2. La dotazione del fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni
di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di
1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro
per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di
1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro
per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto
e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
2-bis. Per le medesime
finalita' perseguite nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui
all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.
2-ter. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2-quater. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le risorse di cui al
comma 2 sono integralmente destinate, in conformita' alle indicazioni
contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per
gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli
anni 2010 e seguenti.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16-bis
Riassegnazione dei fondi
per le infrastrutture irrigue
1. A valere sulle
economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31
dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle
attivita' di competenza del suddetto commissario, in particolare per
il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono
essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere
ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio
idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n.
132 del 6 agosto 1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma
2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo
e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento
delle economie realizzate.
Art. 17.
Enti pubblici: economie,
controlli, Corte dei conti
1. All'articolo 26 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le
parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare
del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di
riordino.».
2. All'articolo 2, comma
634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «30 giugno
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»
e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri
interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta
del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a
ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei
rispettivi settori e aree di riferimento, nonche' degli effetti
derivanti dagli interventi di contenimento della spesa di cui ai
successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo, gli obiettivi dei
risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella
misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti
competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di
razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della
definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare
e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli
effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei
provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili
di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
5. Le amministrazioni
vigilanti, previa verifica delle economie gia' conseguite dagli enti
ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi
provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento
strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici,
ulteriori rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente,
idonei a garantire l'integrale conseguimento dei risparmi di cui al
comma 3.
6. All'articolo 2, comma
634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti
lettere:
«h) la riduzione
del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con
corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e
non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte
delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici
dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche
del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento
della spesa per la logistica ed il funzionamento.».
7. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e sino al conseguimento degli
obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti
interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non
possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato
e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle
previste da disposizioni di carattere speciale. Sono fatte salve le
assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle
amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto
scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le
finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte salve le assunzioni
dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla
normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre
2009 le amministrazioni di cui al comma 3 comunicano, per il tramite
dei competenti uffici centrali di bilancio, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le
economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure
relative agli enti ed organismi pubblici vigilati ed, eventualmente,
alle spese relative al proprio apparato organizzativo. Le economie
conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico
dello Stato, inclusi nell' elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del
comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese
indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati.
Ove gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati ai sensi del
comma 3 non risultino conseguiti o siano stati conseguiti in modo
parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova
applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma
641, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla
comunicazione da parte delle amministrazioni delle suddette economie
di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la quota da
portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in
relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento
netto rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in
esito alla conclusione o alla mancata attivazione del processo di
riordino, di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione
degli enti ed organismi pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal
presente articolo.
10. Nel triennio
2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni
e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le
assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non
superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Tale percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti
messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare
un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali
comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in
un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti.
11. Nel triennio
2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni
e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono altresi' bandire concorsi
pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al
comma 10 del presente articolo nonche' dal personale di cui
all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
12. Per il triennio
2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei
vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono
assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il
personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma
10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella
stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove
non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie
hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio
2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il
40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della
normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento
della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei
vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e
11.
14. (Soppresso).
15. Il termine per
procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono
essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
16. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009.
17. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per
procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66, comma 13, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2010.
19. L'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30
settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due
membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«tre membri».
21. All'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, e'
aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni
dell'Autorita', in caso di parita' di voti, prevale quello del
presidente» .
22. L'articolo 2, comma
602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato.
22-bis. Ai fini della
riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle
societa' controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo
ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita'
strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli
organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere
assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o
dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca
disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta
causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e non
comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'articolo 71 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1-bis e'
sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze
per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e
difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo
specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale
personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le
parole: «mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le
seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e'
soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e'
abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze
effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono
inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle
Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti
istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i
relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie
locali.
5-ter. A decorrere
dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di
finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita
fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici
presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al
medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie
risorse disponibili a tale scopo.».
24. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera
a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L'articolo 64, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel
senso che il piano programmatico si intende perfezionato con
l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e
all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i
regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo
64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende
comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al
medesimo articolo.
26. All'articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2, penultimo
periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono
aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla
lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto
legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi
nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni
anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le
amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente
responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non
puo' essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche
comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3,
anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e'
aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste
dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al
personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera b), del presente decreto».
27. All'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita
la seguente:
«c-bis) ovvero
quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le
credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta
elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis
(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al
fine di assicurare la trasparenza delle attivita' istituzionali e'
istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche,
nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei
servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli
indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e
per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli
effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i
cittadini.
2. Per la realizzazione e
la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21
novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato
al CNIPA.
3. Le amministrazioni
aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza
almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e
del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita'
dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili.».
30. All'articolo 3, comma
1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono
inserite le seguenti:
«f-bis) atti e
contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti
concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266; ».
30-bis. Dopo il comma 1
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i
controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e'
competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di
legittimita'».
30-ter. Le procure
regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il
risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei
soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.
Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento
finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti
dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto
pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del
codice civile. L'azione e' esercitabile dal pubblico ministero
contabile, a fronte di una specifica e precisa notizia di danno,
qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave.
Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia
stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni
momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente
sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine
perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso e' esclusa
la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo
preventivo di legittimita'.»;
b) al comma 1-bis, dopo
le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le
seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies.
All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite
le seguenti: «non puo' disporre la compensazione delle spese
del giudizio e».
31. Al fine di garantire
la coerenza nell'unitaria attivita' svolta dalla Corte dei conti per
le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della
finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il
Presidente della Corte medesima puo' disporre che le sezioni riunite
adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in
maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonche' sui
casi che presentano una questione di massima di particolare
rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle
pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e' aggiunto il
seguente comma:
«46-bis. Nelle more
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono
autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei
mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere.
La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla
salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle posizioni
finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario
previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa
autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze.».
33. Fermo restando quanto
previsto dall' articolo 45 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la parte
dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti
statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far
fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche
alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio
2009, l'ENAC comunica l'entita' delle risorse individuate ai sensi
del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti
da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di
incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi
aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10
milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si
fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare
contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia,
introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto
dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri
di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con
modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto.
In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando
il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del
piano economico-finanziario della societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui
ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n.
203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo
scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.
40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo
delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili
sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
35-bis. Per il personale
delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31
dicembre 2009.
35-ter. Al fine di
assicurare l'operativita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica
nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8
milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la
relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In
ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli
acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-quater. Agli oneri
derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009,
si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni
statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di
riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso
pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti
economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti
sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificita'
dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso
pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui
all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del
2008.
35-sexies. In relazione
alla straordinaria necessita' di risorse umane da impiegare in
Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla
successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel
contempo, la piena operativita' su tutto il territorio nazionale del
sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, e'
autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un
contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al
comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui
al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le stesse non
fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata
ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni.
35-septies. Per le
finalita' di cui al comma 35-sexies, e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
35-octies. Atteso il
progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare
un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate
all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie
destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' formato
da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti
effettivi, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due
sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e' scelto tra i
dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare
fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale
indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul
piano finanziario effettivamente ricoperti.
35-novies. Il comma 11
dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni
2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale
dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente
il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli
affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita'
applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma
relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri,
tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei
confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici
responsabili di struttura complessa».
35-decies. Restano fermi
tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le
amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione
del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni
e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi
alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di
ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo
che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire
del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al
versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo
all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli
elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli
importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito
d'imposta di cui al comma 35-undecies non e' rimborsabile, non
concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e
successive modificazioni.
Art. 18.
Tesoreria statale
1. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono fissati, per le societa' non quotate totalmente possedute dallo
Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici
nazionali inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i
criteri, le modalita' e la tempistica per l'utilizzo delle
disponibilita' esistenti sui conti di Tesoreria dello Stato,
assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga
solo in assenza di disponibilita' e per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o piu' decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare puo' essere stabilito che i soggetti indicati al comma
1 devono detenere le proprie disponibilita' finanziarie in appositi
conti correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi
decreti sono stabiliti l'eventuale tasso di interesse da riconoscere
sulla predetta giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio
dello Stato, e le altre modalita' tecniche per l'attuazione del
presente comma. Il tasso d'interesse non puo' superare quello
riconosciuto sul conto di disponibilita' del Tesoro.
3. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi dei
conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare
i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una
riduzione dei costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a 3 possono essere
estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1
con esclusione degli enti previdenziali di diritto privato, delle
regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva
competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e
degli enti del settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, delle Autorita' indipendenti nonche' degli Organi
costituzionali e degli Organi a rilevanza costituzionale.
Art. 19.
Societa' pubbliche
1. All'articolo 18 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Le
disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n.
165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto
per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano
titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza
gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale,
ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa' adeguano inoltre le
proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le
amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria
e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con
le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite
le modalita' e la modulistica per l'assoggettamento al patto di
stabilita' interno delle societa' a partecipazione pubblica locale
totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni
volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica».
2. All'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 28, in fine,
e' aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al
presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei
conti.»;
b) (soppressa).
3. L'articolo 7-octies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e' modificato come
segue:
a) la rubrica
dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Misure a favore
degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree
italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e'
abrogato;
c) al comma 3, lettera
a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola
obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»; d)
al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la seguente lettera:
«a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia - Linee
aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene
attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle
finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base
del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di
negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola
azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in
cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con
scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000.
Il diritto e' condizionato all'osservanza delle condizioni e
modalita' di seguito specificate; »;
e) al comma 3, lettera
b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare
superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono
sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e
a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro
100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun
azionista»; dopo le parole «controvalore delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
f) al comma 3, lettera b)
e' aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di
titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno
2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti
assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui
alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;
g) al comma 4, primo
periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma
3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di
obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma 4, alla
lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari»
sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;
i) al comma 5, primo
periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la
propria responsabilita', trasmettono» sono aggiunte le parole
«in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma 5 lettera a),
dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono
aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole
«delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle
quantita' di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla
data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera
c), dopo le parole «quantita' di titoli obbligazionari»
sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le
parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono
aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;
l) al comma 6, primo
periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono
aggiunte le seguenti parole «e azionari»;
m) al comma 6, secondo
periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni»
sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
n) al comma 7 le parole
«entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole
«entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e'
introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste
dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma
8;
q) il comma 9 e'
sostituito dal seguente comma: «9. E' abrogato il comma 2
dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito,
con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;
r) e' abrogato il comma
10.
4. Ai fini
dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal
comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste
presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario
«Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da
Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione
straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
con legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 230 milioni di
euro per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni
dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi
pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un
controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che
svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L'articolo 2497, primo
comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si
intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che
detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria
attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o
finanziaria.
7. L'articolo 3, comma
12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito
dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«b) prevedere che
previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al
presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte
dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in
concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389,
terzo comma, del codice civile; ».
8. L'articolo 3, comma
12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito
dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e' sostituito dal
seguente:
«d) prevedere che
l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della
lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente,
al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel
caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b); ».
8-bis. Le disposizioni di
cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.
9. L'articolo 1, comma
459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso.
9-bis. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad
ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge
n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e' integrata di un
importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo
che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di
euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a
chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a
dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina
tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche'
all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in
gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle
disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il
suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di
competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente
disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I
pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto
di programma sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione.
10. L'articolo 3, comma
13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' sostituito dal seguente:
«13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui
alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal
primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche
stesse.».
11. Con atto di indirizzo
strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti
i compiti e le funzioni delle societa' di cui all'articolo 1 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma
15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
12. Il consiglio di
amministrazione delle societa' di cui al comma 11 del presente
articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383,
comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi,
entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12,
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. All'articolo 3, comma
12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali
disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonche'
dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse
rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000,
iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro
14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo
7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per
un importo di euro 49.000.000, agarantire la necessaria copertura
finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo
effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009 e all'ammodernamento
della flotta dell'intero Gruppo e l'adeguamento alle norme
internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro
9.500.000, aincrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo
perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro
6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con priorita' per il sistema
informativo del demanio marittimo (SID).
13-ter. Per le finalita'
di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di
finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di
euro 50.000.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul
capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la
somma di euro 14.510.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti
sul capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.
Art. 20.
Contrasto alle frodi in
materia di invalidita' civile
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da
un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso
l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini
dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle
proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso
una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,
concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero
dell'economia e delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta
altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei
prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1o
gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita', complete della certificazione medica attestante la
natura delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS,
secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette,
in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie
Locali.
4. Con accordo quadro tra
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita'
attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative
all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con
l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione
del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato
di invalidita' civile.
5. All'articolo 10, comma
6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo e'
soppressa la parola «anche»;
b) nel secondo periodo
sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono
soppresse le parole «e' litisconsorte necessario ai sensi
dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»;
5-bis. Dopo il comma 6
dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il
seguente 6-bis:
«6-bis: Nei
procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie
previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale
dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del
consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare
apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS
competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel
secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile.
Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a
far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e
delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle
spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale
provvede comunque l'INPS.».
6. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una
Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle
percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con decreto del
Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e
successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le
eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e'
trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per
materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21.
Rilascio di concessioni
in materia di giochi
1. Per garantire la
tutela di preminenti interessi pubblici nelle attivita' di raccolta
del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, la gestione di queste attivitae' sempre affidata in
concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole
comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralita' di soggetti
scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie.
Conseguentemente, per assicurare altresi' la maggiore
concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva della
raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e
differita, in previsione della prossima scadenza della vigente
concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche
alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati
operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero
comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di
affidabilita' morale, tecnica ed economica.
2. La concessione di cui
al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per
cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione
istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di
restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario
aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione
concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione e' basata sul
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito
della quale valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte
rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e
a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero
finale dei soggetti aggiudicatari;
b) offerta di standard
qualitativi che garantiscano la piu' completa sicurezza dei
consumatori in termini di non alterabilita' e non imitabilita' dei
biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di pagamento delle
vincite;
c) capillarita' della
distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale,
esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a
10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo
restando il divieto, a pena di nullita', di clausole contrattuali che
determinino restrizioni alla liberta' contrattuale dei fornitori di
beni o servizi.
4. Le concessioni di cui
al comma 1, eventualmente rinnovabili per non piu' di una volta,
hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi
rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della
concessione per il secondo periodo e' subordinata alla positiva
valutazione dell'andamento della gestione da parte
dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre
del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il
mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione
istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano
ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale
concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio
2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia
risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e
l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano
in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi
provvede direttamente, ovvero mediante una societa' a totale
partecipazione pubblica.
7. Per garantire l'esito
positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo
affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del
gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della
concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta
entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati
all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione
della stessa senza alcuna soluzione di continuita';
b) l'affidamento della
concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari,
di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante
una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti
dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli gia' richiesti
e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla
presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a),
sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un
massimo del 14 per cento del numero di nulla osta gia' posseduti per
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del
versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle
autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste
dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle
lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla
osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, non determina la decadenza dalle
autorizzazioni acquisite.
8. All'articolo 12, comma
1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) e'
sostituito dal seguente:
«5) le modalita'
con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui
al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni
connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive
attivita' di installazione; ».
9. All'articolo 4-septies
del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 e'
sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di
incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto
dell'illegalita' e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento
al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione
delle attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le
risorse ordinariamente previste per la formazione del personale
dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al
presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti
organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie
fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano
finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle
finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla
rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo
del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali
oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere
nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono
utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 530,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal
transito di cui al comma 5 e' destinatario di un apposito programma
di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse
destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente
articolo.».
10. All'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p)
e' aggiunta la seguente:
«p-bis) disporre,
in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del
gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11
per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso
dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo,
inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare il prelievo
erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a
sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal concessionario,
eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare
incapiente.».
11. Al fine di consentire
la parita' di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle
selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo,
qualora il nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario dello
specifico gioco, il trasferimento in proprieta' all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e
immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle
concessioni in essere, e' differito alla scadenza della convenzione
di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di
selezione.
12. Relativamente al
gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e' possibile adottare ulteriori
formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100
numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule
di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per
cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da
distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della
raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo
centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore
delle cartelle acquistate. 13. Il termine di pagamento dell'imposta
unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre
con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile
dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno
2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento
all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno
precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a
settembre dell'anno in corso.
Art. 22.
Settore sanitario
1. All'articolo 79, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis le
parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 15 ottobre 2009» ;
b) al comma 1-ter le
parole «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque
l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le norme statali di
attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009,
n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».
2. E' istituito un fondo
con dotazione pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
destinato ad interventi relativi al settore sanitario, da definirsi
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da
stipulare, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, insede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a
valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma, sono
definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro,
da destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese
quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche
invalidanti.
3. Il fondo di cui al
comma 2 e' alimentato dalle economie conseguenti alle disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia italiana del
farmaco nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e successive modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per
l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato
in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per
cento a decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello
del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto
di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. In sede di stipula
del Patto per la salute e' determinata la quota che le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale.
3-bis. All'articolo 5,
comma 3, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a:
«spesa complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con
l'eccezione della quota di sforamento imputabile alla spesa per
farmaci acquistati presso le aziende farmaceutiche dalle aziende
sanitarie locali e da queste distribuiti direttamente ai cittadini,
che e' posta a carico unicamente delle aziende farmaceutiche stesse
in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
strutture pubbliche».
4. Attesa la
straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare, ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni
sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, e di assicurare il risanamento, il riequilibrio
economicofinanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario
regionale della regione Calabria, anche sotto il profilo
amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle
verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, relativamente agli anni 2007 e 2008, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro
per i rapporti con le regioni, diffida la regione a predisporre entro
settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di
riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale,
da sottoscriversi con l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
nonche' a provvedere a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174
della medesima legge;
b) decorso inutilmente
tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non congruo
a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e
delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e del Dipartimento per gli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulle cui conclusioni e'
sentita la regione in apposita riunione, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un
Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro
dai disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di
contenimento strutturale della spesa, da redigere all'esito del
riaccertamento dei debiti pregressi nonche' dell'attivazione delle
procedure amministrativo-contabili minime necessarie per valutare
positivamente l'attendibilita' degli stessi conti. Alla riunione del
Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della giunta regionale
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
c) il Piano triennale di
rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e' approvato dal
Consiglio dei Ministri, che ne affida contestualmente l'attuazione al
Commissario nominato ai sensi della medesima lettera b). Nello
svolgimento dei compiti affidatigli e per tutto il periodo di vigenza
del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli organi della
regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione
del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario
delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, cessa dal suo incarico;
d) ai crediti interessati
dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito
pregresso al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in
contrasto con le disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica
sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di prevenire situazioni
di conflitto di interesse e di assicurare piena indipendenza e
imparzialita' di giudizio, i componenti designati dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione
assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative
riunioni del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 della
citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la
predetta Conferenza provvede alla tempestiva designazione di
altrettanti componenti supplenti, fermo restando che nelle more di
tale designazione, allo scopo di non ritardare le necessarie azioni
di contrasto alle situazioni di criticita' in essere, Comitato e
Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori. Restano salvi
gli atti e le attivita' gia' espletati da Comitato e Tavolo
anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per la specificita'
che assume la struttura indicata dall'articolo 1 comma 164, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema sanitario
nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di
specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere su apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo di 50 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009 per l'erogazione, a favore della
medesima struttura sanitaria, di un contributo annuo fisso di 50
milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rideterminato in diminuzione
dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi»
fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.
7. L'importo di 50
milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1,
comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, e' erogato alla struttura sanitaria di cui al
comma 6 per le medesime finalita' di cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica
degli adempimenti in materia di acquisto di beni e servizi, di cui
all'Allegato 1, comma 2, lettera b) della citata Intesa Stato-Regioni
del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla valutazione
sentita la CONSIP.
Art. 22-bis
Compensazione di crediti
e debiti delle regioni e delle province autonome
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' autorizzato a effettuare, se necessario anche
in piu' anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con
l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanita', le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione
e provincia autonoma, connesse alle modalita' di riscossione della
tassa automobilistica sul territorio nazionale a decorrere dall'anno
2005. Le compensazioni sono indicate, solo a questo fine, nella
tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle
autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme
statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui al
comma 1 e' applicata nelle more della definizione di un meccanismo
automatico di acquisizione dei proventi derivanti dalla riscossione
della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e provincia
autonoma in base alla legislazione vigente.
Art. 22-ter
Disposizioni in materia
di accesso al pensionamento
1. Inattuazione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre
2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A
decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del
presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali
requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un ulteriore anno per
ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di
sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia
di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici
piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al
presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere
all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».
2. Adecorrere dal 1°
gennaio 2015 i requisiti di eta' anagrafica per l'accesso al sistema
pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di
vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato
dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con
regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di
attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta'
pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non puo'
comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al
presente comma, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle
Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario.
3. Le economie derivanti
dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il
Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la
Presidenzadel Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali
e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120
milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2011.
Art. 23.
Proroga di termini
1. All'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole «30
giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009,».
2. All'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino
al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31 dicembre 2009.».
3. All'articolo 41 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al
31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009»;
b) al comma 4, le parole:
«al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al
30 settembre 2009».
4. Al fine di assicurare
l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco delle unita'
autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili
volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005,
dalle quali attingere in parti uguali, il termine di scadenza
relativo alla graduatoria per il 2004, e' prorogato al 31 dicembre
2009. E' altresi' prorogata al 31 dicembre 2009 la graduatoria del
concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi della
posizione C2.
5. All'articolo 28, comma
1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2010».
6. All'articolo 159,
comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
7. Al comma 14
dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,
le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre
2009».
8. All'articolo 8, comma
1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
9. Il termine stabilito
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, e' prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di cui
al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le
quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per
l'acquisizione del parere di conformita' previsto dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del
progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti
volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal
decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.
10. All'articolo 26,
comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 30 settembre 2009».
11. All'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove
mesi».
12. All'articolo 354,
comma 4, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato
dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14, le parole: «e comunque non oltre diciotto mesi dopo il
termine previsto dal comma 2, dell'articolo 355» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre ventiquattro
mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
13. All'articolo 9, comma
8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal
sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1o ottobre 2009».
14. Per le popolazioni
dei comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la
regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come identificati
con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i
termini di cui agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma
2, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono prorogati di sei mesi. La
richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e 192, comma 2, nonche'
l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente
dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in
uno dei comuni di cui al presente comma.
14-bis. All'articolo 4
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma
4-ter e' inserito il seguente:
«4-ter. 1. Nel caso
in cui, al termine di scadenza, il programma non risulti completato,
in ragione delle conseguenze negative di ordine economico e
produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla
definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il
comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di
esecuzione del programma per le imprese con unita' locali nella
regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».
15. Al fine di agevolare
la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile
2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi delle
Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura dell'Aquila,
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n.
501, e' prorogato al 30 aprile 2010, con la conseguente proroga del
termine di scadenza degli organi delle Camere di commercio stesse.
15-bis. Al fine di
agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite dal sisma del
6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi
dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio «Alfredo
Casella» dell'Aquila e' differito al 30 aprile 2011, con la
conseguente proroga del termine di scadenza degli organi
dell'Accademia e del Conservatorio stessi.
16. All'articolo 2, comma
447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato
dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
le parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «decorsi ventiquattro mesi».
17. Il Consiglio della
magistratura militare nell'attuale composizione e' prorogato fino al
13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti correlati
alle modifiche previste dal comma 18.
18. All'articolo 1 della
legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c), e'
sostituita dalla seguente: «c) due componenti eletti dai
magistrati militari; »;
2) la lettera d), e'
sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla
magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente,
scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori
ordinari di universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno
quindici anni di esercizio professionale; il componente estraneo alla
magistratura militare non puo' esercitare attivita' professionale
suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura
militare ne' puo' esercitare attivita' professionale nell'interesse o
per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;
b) dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Ferma
restando la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 603,
lettera c), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, i
magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della
magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del
mandato ed il posto di organico e' reso indisponibile per la medesima
durata.»;
c) il comma 2, e'
sostituito dal seguente:
«2. L'attivita' e
l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio della magistratura
militare sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di
impedimento, dal vice presidente.»;
d) al comma 4, le parole
«almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono
sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno
elettivo.»;
e) al comma 6, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei
componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del
componente non magistrato»;
2) le parole «tali
componenti» sono sostituite dalle seguenti:
«tale componente»;
f) al comma 8, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa,
e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del
Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella
attuale.».
19. E' abrogato il comma
604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le prime
elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare,
successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura
militare da adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno
antecedente la data di scadenza di cui al comma 17.
20. Il termine di cui
all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e'
prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento
delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
21. All'articolo 5, comma
2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30
giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
21-bis. Il Fondo per gli
eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1,
comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di
10 milioni di euro per l'anno 2010.
21-ter. L'articolo 1,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica
anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.
21-quater. Al comma 3
dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario»
sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi
finanziari 2009 e 2010».
21-quinquies. Al comma 6
dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16
gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».
21-sexies. Il termine per
le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre
2000, n. 342, e' riaperto per i centottanta giorni successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto per le rivendite gia' istituite con contratto antecedente
alla data del 31 dicembre 2008 inpossesso dei requisiti stabiliti dal
citato comma, purche', entro i centoventi giorni successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
siano intestate a persone fisiche.
21-septies. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le
modalita' per la semplificazione delle procedure di rilevazione
contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai
soggetti che effettuano attivita' di cessione di generi di monopolio,
valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari,
nonche' di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso
delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa
o attivita' analoghe e che si avvalgono dei regimi contabili di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
21-octies. All'articolo
6, numeri 1 e 5, della parte I della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata»
fino a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite
dalle seguenti: «1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera a), aventi data di emissione non successiva a
quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta
dovuta».
21-novies. All'articolo
1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o
gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio
2011».
21-decies. All'articolo
3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive
modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «anno 2010».
Art. 24.
Disposizioni in materia
di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e
segreto di Stato
1-72. (soppressi).
73. Alla legge 3 agosto
2007, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma
3, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) assicura
l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del
segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando
altresi' sulla loro corretta applicazione; »; b) all'articolo
9:
1) al comma 2, lettera
b), la parola «misure» e' sostituita dalle seguenti:
«disposizioni esplicative»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le
parole «altre classifiche di segretezza» sono sostituite
dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;
2.2) al secondo periodo,
le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite
dalle seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;
c) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole
«e siano a cio' abilitati» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
«1-bis. Per la
trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e
riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di
sicurezza (NOS).».
74. Al fine di assicurare
la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del
territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due ulteriori semestri
per un contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il personale e'
posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei
comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del
personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa
di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5 milioni di euro per
l'anno 2010.
75. Al personale delle
Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei
servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita
un'indennita' di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al
medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e
successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze
armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente e'
attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei
servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti
congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma
dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo personale.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3
milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
76. Ai fini della proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali e'
autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre
2009, la spesa di 510 milioni di euro.
Art. 25.
Spese indifferibili
1. Al fine di adempiere
agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a
banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 284 milioni
di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.
2. La ripresa della
riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione
disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione
di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari,
diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta
sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalita'
per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti
per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali non versati per effetto della sospensione di cui
all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di
oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere
dal mese di gennaio 2010.
4. Il fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e' incrementato di 256 milioni di euro per l'anno 2009,
377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno
2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012.
5. All'articolo 14, comma
1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23
milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno
2010», sono sostituite dalle seguenti: « 279 milioni di
euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni
di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti
finanziari recati dal presente comma si provvede mediante
corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al
precedente comma 4.
5-bis. I soggetti di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
nonche' i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i
versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione
ne' sanzione e senza alcun interesse.
6. All'articolo 1, comma
1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole:
«con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino
ad un massimo».