Con il Decreto Legislativo n
Le nuove norme in materia di informazione e consultazione dei
lavoratori
di Filippo Di Camillo
Sommario: Introduzione - §1. L’oggetto del decreto -
§2. La terminologia utilizzata dal legislatore - §3.
L’ambito di applicazione della normativa - §4. Le modalità
di informazione e consultazione dei lavoratori - §5. Il divieto
di rivelazione delle informazioni… - §5.1 … e le
eccezioni all’obbligo di informazione - §6. La tutela dei
rappresentanti dei lavoratori - §7. Il quadro sanzionatorio -
§8. Il rapporto con le altre disposizioni nazionali in materia
di informazione e consultazione - §9. Le disposizioni
transitorie
Introduzione
Con il Decreto Legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007 il Governo dà
attuazione alla direttiva 2002/14/CE, mediante la quale il
legislatore comunitario istituisce un quadro generale relativo
all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.
La direttiva si prefigge il precipuo scopo di agevolare nel
territorio dell’Unione il dialogo tra le parti sociali (art.
136 Trattato CE) anche alla luce della Carta comunitaria dei diritti
sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, che, al punto 17,
promuove la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali
riguardanti l’occupazione nell’ambito dell’impresa.
In particolare viene posto l’accento sulla necessità
dell’informazione e della consultazione dei lavoratori,
elementi che costituiscono una condizione preliminare del successo
dei processi di ristrutturazione e di adattamento delle imprese alle
nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell’economia.
Al fine di contemperare l’evoluzione del mercato con il
mantenimento dell’obiettivo prioritario dell’occupazione
il legislatore comunitario fornisce agli Stati membri tre linee
direttrici lungo le quali tracciare il percorso di adeguamento degli
ordinamenti nazionali alle istanze di partecipazione dei lavoratori:
i concetti di anticipazione, prevenzione e occupabilità.
L’anticipazione e la prevenzione dei rischi gravanti
sull’occupazione si sostanziano nella predisposizione di misure
anticipatrici volte a prevenire gli scompensi dovuti alle sempre più
flessibili dinamiche del mercato: la direttiva individua tali misure
nella formazione e nel miglioramento delle competenze dei lavoratori,
allo scopo di rafforzarne l’occupabilità e
l’adattabilità, evitando in tal modo gli effetti
negativi delle mutevoli condizioni dell’impresa. Le
considerazioni preliminari alla direttiva evidenziano infatti che gli
impianti normativi in materia di informazione e di consultazione dei
lavoratori esistenti a livello comunitario e nazionale sono spesso
eccessivamente orientati al trattamento a posteriori dei
processi di cambiamento, trascurando i fattori economici delle
decisioni e non favorendo una reale anticipazione dell’evoluzione
dell’occupazione nell’ambito dell’impresa e la
prevenzione dei rischi.
Quanto al concetto di occupabilità - inteso come sviluppo
delle possibilità di impiego del lavoratore nell’impresa
- esso assume un ruolo centrale nei processi di trasformazione
aziendale, ampliando le prospettive lavorative della risorsa umana.
Il principale strumento proposto dal legislatore comunitario per
perseguire l’obiettivo dell’occupabilità è
rappresentato dall’intensificazione del dialogo sociale e delle
relazioni di fiducia nell’ambito dell’impresa. Nella
cornice costituita dalla concertazione tra le parti sociali deve poi
darsi impulso al raggiungimento degli obiettivi ultimi della
direttiva:
1) flessibilità dell’organizzazione del lavoro;
2) agevolazione dell’accesso dei lavoratori alla formazione
nell’ambito dell'impresa in un quadro di sicurezza;
3) sensibilizzazione dei lavoratori alle necessità di
adattamento;
4) aumento della disponibilità dei lavoratori ad impegnarsi in
misure e azioni intese a rafforzare la loro occupabilità;
5) coinvolgimento dei lavoratori nella conduzione dell’impresa
e nella determinazione del suo futuro;
6) rafforzamento della competitività dell’impresa.
Al contenuto precettivo della direttiva segue un quadro sanzionatorio
piuttosto afflittivo, prevedendo il legislatore comunitario
l’applicazione di procedure amministrative o giudiziarie,
nonché sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla
gravità delle infrazioni, in caso di violazione degli obblighi
sanciti.
1. L’oggetto del decreto
L’art. 1 del decreto indica l’oggetto della
disciplina dettata dal legislatore nazionale in recepimento della
direttiva anzidetta: esso consiste nel quadro generale in materia di
diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori
nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia.
L’attenzione dell’interprete ricade immediatamente sui
concetti di informazione e di consultazione, entrambi strumenti di
garanzia della partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali
concernenti l’evoluzione dell’impresa.
La nozione di informazione include adeguate modalità di
comunicazione ai lavoratori delle vicende che coinvolgono la
conduzione dell’impresa e la determinazione del suo futuro, con
particolare riferimento alla decisioni riguardanti più
strettamente gli aspetti occupazionali.
La consultazione rappresenta uno strumento più pregnante di
partecipazione, concretandosi nella garanzia di un coinvolgimento
attivo dei lavoratori nelle decisioni che influenzano la vita
dell’impresa.
Può dirsi che mentre attraverso le procedure informative il
datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai lavoratori una
garanzia di partecipazione passiva (fase della conoscenza e
dell’esame delle questioni), la consultazione svolge la
funzione di garantire una forma di partecipazione attiva, completando
la fase di ascolto con un intervento dei lavoratori (rectius,
dei loro rappresentanti) atto ad incidere sulla risoluzione da
adottarsi.
E’ poi auspicabile che l’adempimento del dovere
informativo del datore investa un’area di interesse quanto più
ampia possibile, favorendo una reale, determinante, ed efficace
partecipazione dei lavoratori alla definizione dei processi
decisionali incidenti sulla vita dell’impresa.
Il comma 2 dell’art. 1 individua nei contratti collettivi la
fonte degli obblighi di informazione e di consultazione, precisando
che l’individuazione delle concrete modalità di
partecipazione dovrà garantire in ogni caso l’efficacia
dell’iniziativa dei lavoratori.
La concertazione dovrà poi avvenire alla stregua del parametro
del bilanciamento tra gli interessi dell’impresa e quelli dei
lavoratori, attraverso una collaborazione tra datori di lavoro e
rappresentanti dei lavoratori nel rispetto dei reciproci diritti ed
obblighi.
2. La terminologia utilizzata dal legislatore
L’art. 2 fornisce le definizioni dei concetti chiave
utilizzati nel tessuto normativo della novella:
1) L’impresa. La nozione di “impresa”
fornita dal legislatore, oltre a circoscrivere l’operatività
del decreto alle sole imprese situate in Italia, individua le
tipologie imprenditoriali cui va estesa l’applicazione della
normativa: si tratta delle imprese - sia pubbliche che private - che
svolgono un’attività economica, anche senza fine di
lucro.
L’intento legislativo è quello di equiparare, sul piano
delle garanzie, lo status dei lavoratori, in qualunque settore
essi svolgano la propria attività: pubblico o privato, con o
senza scopo di lucro.
2) Il datore di lavoro. Anche nella definizione di “datore
di lavoro” il decreto elabora una formulazione a maglie larghe,
includendovi le persone, fisiche o giuridiche, che esercitano
un’attività di economica in forma imprenditoriale, anche
senza scopo di lucro, conformemente alle leggi ed ai contratti
collettivi di lavoro.
Coerentemente con le finalità della direttiva, il legislatore
nostrano predispone una nozione di “datore” ad ampio
raggio, comprensiva di tutti i soggetti giuridici che esercitano un
attività organizzata in forma di impresa, non tralasciando
l’importante riferimento estensivo agli enti non profit.
Il censimento della normativa italiana in materia di protezione dei
lavoratori consente di rinvenire un’altra recente definizione
del concetto di “datore di lavoro” nell’art 2 comma
1 lett. b) del D.lgs. n. 626/1994 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42,
98/24, 99/38 e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), la cui
portata letterale evidenzia un’accezione della figura in
questione diversa da quella contenuta nella definizione adoperata dal
legislatore del 2007.
Nella normativa pregressa, infatti, il datore di lavoro viene
definito come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità
dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva
(……) in quanto titolare dei poteri decisionali e di
spesa.
In quella occasione la nozione di “datore di lavoro”
viene ancorata alla individuazione dei centri di imputazione delle
responsabilità derivanti dall’attività di
impresa, sottolineando, quali aspetti identificativi della posizione
del “datore”, la titolarità del rapporto di lavoro
e le responsabilità connesse all’esercizio dei poteri
decisionali o di spesa.
Diversamente, nella Direttiva n. 98/50 (ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o
di parti di stabilimenti), recepita in Italia con il D.lgs. n.
18/2001, l’attenzione si sposta sul profilo dinamico della
nozione di datore di lavoro, che viene considerato - coerentemente
con gli scopi del legislatore comunitario – nella veste di
cedente e cessionario dell’impresa.
3) Il lavoratore. Speculare alla definizione di “datore”,
la nozione di “lavoratore” contenuta nella novella del
2007 è interamente mutuata dalla definizione di lavoratore
subordinato fornita dal Codice Civile.
L’intento normativo è evidentemente quello di porre
l’accento su aspetti qualificanti che sottolineano la
collocazione del lavoratore sia rispetto all’impresa che
rispetto allo stesso datore.
In ordine alla posizione nell’ambito dell’impresa, il
legislatore definisce il lavoratore come soggetto che si obbliga,
mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il
proprio lavoro, intellettuale o manuale. Due, quindi le
caratteristiche essenziali del rapporto tra lavoratore ed impresa: da
un lato, il corrispettivo del lavoro, costituito dalla retribuzione;
dall’altro la prestazione lavorativa, intellettuale o manuale,
svolta nell’ambito della collaborazione con l’impresa.
Quanto, poi alla posizione del lavoratore nei confronti del datore,
il primo svolge la sua opera alle dipendenze e sotto la direzione del
secondo.
Il confronto tra il dato normativo in commento e le precedenti
definizioni della figura del lavoratore consegna all’interprete
un risultato di scarso rilievo euristico, dal momento che le diverse
formulazioni predisposte dal legislatore risentono dei distinti
contesti normativi di riferimento: ad esempio, il D.lgs. n. 626/1994,
già menzionato in relazione alla nozione di datore di lavoro,
contiene una definizione solo in parte coincidente con quella oggetto
di questa trattazione.
L’art. 2 comma 1 lett a) del decreto del ’94 si limita
infatti a definire il lavoratore “persona che presta il proprio
lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro”, per poi
soffermarsi sulla riconducibilità di diverse categorie di
soggetti allo status di “lavoratori”.
Ancor più scarna è la definizione contenuta in seno al
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30), in cui viene definito “lavoratore”
qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro.
4) I rappresentanti dei lavoratori. Sono rappresentanti dei
lavoratori i soggetti investiti del compito di avanzare e promuovere
le istanze dei lavoratori nel confronto tra questi ultimi e la
controparte sociale. La norma in commento, ai fini della
individuazione della figura del “rappresentante dei
lavoratori”, opera un rinvio alla normativa vigente, agli
accordi interconfederali del 20 dicembre 1993 (accordo tra
CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL ai fini della costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie) e 27 luglio 1994 (accordo
interconfederale CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT
CISL, UILTUCS UIL per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie), e, laddove gli accordi
interconfederali non trovino applicazione, alla nozione di
rappresentante contenuta nei contratti
collettivi nazionali.
5) L’informazione. Viene definita “informazione”
ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai
rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed
all’esame di questioni attinenti alla attività di
impresa. L’informazione diviene il principale canale di
trasmissione della volontà del datore alla controparte
sociale, costituendo un irrinunciabile punto di raccordo tra le
esigenze espresse dal responsabile della conduzione dell’impresa
e le istanze provenienti da chi contribuisce con la forza lavoro alla
realizzazione degli obiettivi di produzione.
Conoscenza ed esame delle questioni attinenti all’attività
di impresa rappresentano le finalità dell’onere
informativo del datore, il quale deve quindi garantire ai lavoratori
non soltanto un’ adeguata cognizione delle problematiche
coinvolte nella gestione dell’impresa (conoscenza), ma anche
l’accesso ad una contestuale e partecipativa indagine sulle
soluzioni da adottare (esame).
6) La consultazione. Completa il quadro partecipativo dei
lavoratori la consultazione, intesa come ogni forma di confronto,
scambio di opinioni e dialogo tra rappresentanti dei lavoratori e
datore di lavoro su questioni attinenti alla attività di
impresa. Lo strumento consultivo, accanto a quello informativo, è
l’altro necessario corollario del principio di partecipazione,
cui il legislatore ha voluto dare attuazione con il varo della
normativa in commento.
In tal modo la fase di passiva di recepimento delle informazioni si
perfeziona con la garanzia di un intervento attivo nella definizione
dei propositi e degli obiettivi del datore, ergendo i lavoratori a
coprotagonisti della conduzione dell’impresa.
7) I contratti collettivi. L’elenco delle definizioni si
conclude con la nozione di “contratto collettivo”,
intentendosi per tale il contratto collettivo di lavoro stipulato tra
le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
3. L’ambito di applicazione della normativa
L’art. 3 delimita l’ambito di applicazione della
normativa, precisando che il decreto si applica alle imprese che
impiegano almeno 50 lavoratori.
Il secondo comma dell’art. 3 sancisce che il computo dei
lavoratori impiegati deve avvenire in base alle norme di legge e
attraverso un criterio di calcolo che fa leva sul numero medio
ponderato mensile dei lavoratori subordinati (con contratto a tempo
indeterminato) impiegati negli ultimi due anni.
Per quanto concerne i lavoratori con contratto a tempo determinato,
il legislatore dispone che essi vadano inclusi nel computo della
soglia numerica soltanto ove il contratto abbia una durata superiore
a nove mesi. Con un ulteriore precisazione, poi, la norma chiarisce
che, ove il conteggio dei nove mesi del contratto a tempo determinato
riguardi lavoratori impiegati in attività di carattere
stagionale, la durata deve calcolarsi tenendo conto delle giornate
lavorative effettivamente prestate, anche se in maniera non
continuativa.
Il terzo comma si sofferma sul rapporto di non interferenza tra la
portata applicativa del decreto in commento e le previgenti normative
in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, laddove
esse perseguano direttamente e principalmente fini politici, di
organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi,
scientifici o artistici, nonché fini d’informazione o
espressione di opinioni.
4. Le modalità di informazione e consultazione dei
lavoratori
L’art. 4 disciplina le concrete modalità di
informazione e di consultazione dei lavoratori. Il legislatore
rimanda ai contratti collettivi la definizione delle sedi, dei
tempi, dei soggetti, delle modalità e dei contenuti dei
diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori,
facendo salvi i contratti collettivi già esistenti alla data
di sottoscrizione del decreto.
La voluntas legis si muove nel senso di definire
dettagliatamente tutti gli aspetti della partecipazione dei
lavoratori, individuando nei contratti collettivi la fonte di
disciplina del locus, dei soggetti, del quando, e del
quid dei diritti di informazione e consultazione assicurati
dal decreto.
Nel prosieguo della disposizione è fornita una definizione
articolata dell’oggetto delle procedure di informazione e
consultazione, al fine di determinare concretamente le questioni che
richiamano l’interesse partecipativo dei lavoratori.
Il primo punto è costituito dall’andamento attuale e
prevedibile dell’attività di impresa e dalla relativa
situazione economica (comma 3 lett. a). Lo scopo della conoscenza di
tali dati è rappresentato dal monitoraggio sulla situazione
presente e futura dell’attività e della situazione
economico-finanziaria, con conseguente maggiore potere decisionale
dei lavoratori in ordine al proprio status all’interno
dell’impresa. La non consapevolezza delle condizioni produttive
ed economiche dell’impresa ha da sempre rappresentato un
decisivo limite per i lavoratori, trovatisi spesso a dover sopportare
le conseguenze pregiudizievoli di mutamenti prevedibili e
ciononostante non tempestivamente comunicati. La previsione di tale
aspetto tra quelli costituenti oggetto della conoscenza del
lavoratore è intimamente collegata ai principi
dell’anticipazione e della prevenzione, richiamati più
volte dal legislatore comunitario nella direttiva che ha ispirato il
contenuto del provvedimento normativo in esame.
Diviene oggetto di partecipazione anche la cruciale questione
dell’occupazione all’interno dell’impresa (comma 3
lett. b): adeguato accesso informativo ed adeguato coinvolgimento
consultivo devono essere garantiti in relazione alla situazione,
alla struttura e all’andamento prevedibile
dell’occupazione nella impresa, nonchè, in caso di
rischio per i livelli occupazionali, alle relative misure di
contrasto.
La ratio di tale previsione è quella di garantire la
conoscenza del contesto occupazionale attuale e futuro dell’impresa
ed al contempo rendere partecipi i lavoratori - in ossequio agli
intenti del legislatore comunitario – dei rimedi da attuare in
caso di rischio per i livelli occupazionali. E’ d’uopo
sottolineare che la conoscenza della situazione più
strettamente occupazionale è collegata al principio
dell’occupabilità, altro baluardo eretto dal legislatore
comunitario a tutela della posizione dei lavoratori.
Altro elemento oggetto di informazione e consultazione è
costituito dalle decisioni destinate a cagionare mutamenti
macroscopici dell’organizzazione del lavoro ovvero ad incidere
in maniera rilevante sui contratti di lavoro (comma 3 lett. c).
Il comma 4 detta i parametri di accesso alle informazioni sui punti
sopraelencati precisando che le modalità di tempo e di
contenuto delle informazioni devono essere tali da garantire il
raggiungimento dello specifico scopo cui esse sono indirizzate ed un
adeguato esame, da parte dei rappresentanti dei lavoratori, dei dati
comunicati. La completezza dell’analisi delle informazioni
fornite è strumentale ad una eventuale consultazione sulle
questioni emerse, al fine di non rendere sterile lo strumento
informativo che diverrebbe altrimenti fine a sé stesso e privo
di una effettiva incidenza sui processi decisionali.
Più articolata è la descrizione delle modalità e
della finalità della consultazione (comma 5), necessario
complemento della fase di recepimento delle informazioni: come per le
informazioni, il legislatore fissa, quali requisiti irrinunciabili
della consultazione, modalità di tempo e di luogo appropriate
allo scopo (comma 5 lett. a). L’adeguatezza delle circostanze
della consultazione allo scopo da perseguire rappresenta una diretta
conseguenza del principio dell’efficacia sancito dall’art.
1 del decreto, in virtù del quale l’individuazione delle
concrete modalità di partecipazione deve garantire in ogni
caso l’efficacia dell’iniziativa dei lavoratori. Ad una
regolamentazione formale delle modalità di partecipazione deve
quindi corrispondere un effettivo e sostanziale coinvolgimento dei
lavoratori, attraverso la predisposizione di misure che garantiscano
un riscontro concreto delle istanze dei lavoratori stessi nelle
decisioni finali del datore.
Ancora, è stabilito che la consultazione avvenga tra i
pertinenti livelli di direzione e di rappresentanza, in funzione
dell’argomento trattato (comma 5 lett. b).
La disposizione si sofferma poi sul rapporto tra informazione e
consultazione, sottolineandone la stretta interdipendenza: la
consultazione deve avvenire sulla base delle informazioni fornite dal
datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori
hanno diritto di formulare (comma 5 lett. c). La dialettica tra i
protagonisti del dialogo sociale si muove nei solchi tracciati dalle
informazioni fornite dal datore e dalle risposte contenute nei pareri
dei rappresentanti dei lavoratori, che delimitano l’ambito
della discussione.
Molto importante e ancora una volta legata al principio
dell’efficacia è la statuizione contenuta nella lett. d
del comma 5: la consultazione deve avvenire secondo modalità
tali da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il
datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all’eventuale
parere espresso.
Due i punti chiave di tale previsione: da un lato la necessità
del contatto diretto tra le parti sociali, e dall’altro l’onere
motivazionale cui soggiace il datore di lavoro a fronte della
posizione assunta dai rappresentati nell’eventuale parere
espresso. Ne deriva che dinanzi ad una istanza avanzata dai
rappresentanti che si ponga in contrasto con la posizione assunta dal
datore, questi non possa limitarsi a respingere aprioristicamente
l’opinione data dalla controparte, ma debba motivarne
adeguatamente il rigetto o la non condivisione.
Il comma 5 si chiude con una significativa indicazione circa il fine
ultimo della consultazione: essa deve avvenire in modo da cercare di
raggiungere un accordo sulle decisioni del datore di lavoro (comma 5
lett. e).
L’intesa tra le parti e la miglior composizione degli interessi
contrapposti rappresentano il risultato finale cui deve tendere la
consultazione, strumento privilegiato di trasmissione delle
rispettive volontà.
5. Il divieto di rivelazione delle informazioni….
L’art. 5, rubricato “Informazioni riservate”,
obbliga i rappresentanti dei lavoratori ed i loro eventuali
assistenti a non rivelare quelle informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal
datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse
dell’impresa. Il divieto di comunicazione e diffusione delle
informazioni ricevute dal datore non opera indiscriminatamente, ma
riguarda soltanto le c.d. informazioni riservate. Quanto poi al
carattere della riservatezza, esso è dato dalle modalità
di comunicazione delle informazioni e dalla qualifica che il datore
stesso attribuisce loro nel momento in cui le fornisce ai
rappresentanti.
Quanto alla durata del divieto di rivelazione delle informazioni,
esso permane nei tre anni successivi alla scadenza del mandato di
rappresentanza, indipendentemente dal luogo in cui i rappresentanti
si trovino.
La
violazione del divieto è sanzionata con i provvedimenti
disciplinari previsti dai contratti collettivi, fatti salvi i profili
di responsabilità civile.
Una
deroga al principio della riservatezza delle informazioni opera in
tutte quelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali
autorizzano – prevedendo adeguate modalità - i
rappresentanti dei lavoratori ed eventuali loro consulenti a
trasmettere le informazioni ai lavoratori o a terzi vincolati da un
obbligo di riservatezza.
5.1
...e le eccezioni all’obbligo di informazione
Il
comma 2 dell’art. 5 contiene una importante deroga all’obbligo
di informazione e consultazione gravante sul datore di lavoro,
espungendo dall’area di partecipazione dei lavoratori tutte
quelle informazioni che, per comprovate esigenze tecniche,
organizzative e produttive, siano di natura tale da creare
notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da
arrecarle danno.
Nel
bilanciamento tra la tutela del diritto di partecipazione dei
lavoratori ai processi decisionali e le necessità legate
all’attività di impresa, il legislatore sceglie di dare
la precedenza a queste ultime quando le informazioni ad esse relative
siano in grado di recare notevoli pregiudizi al funzionamento
dell’impresa e all’integrità della stessa.
Al
fine di evitare che il carattere riservato delle informazioni e la
salvaguardia delle esigenze tecniche, organizzative e produttive
dell’impresa finiscano per svilire l’obbligo di
informazione e consultazione gravante sul datore, diminuendone la
portata applicativa, il legislatore dispone che i contratti
collettivi nazionali di lavoro debbano disciplinare l’istituzione,
la composizione ed il funzionamento di una commissione di
conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata
delle notizie fornite e qualificate come tali, nonchè per
la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e
produttive che rendono pregiudizievole la comunicazione delle
informazioni (comma 3).
La
legge impone la creazione di un organismo super
partes
che serva a dirimere eventuali contrasti insorti sulla natura e sui
significati da attribuire a concetti non sufficientemente
determinati, quali la riservatezza delle informazioni e le esigenze
tecniche, organizzative e produttive dell’impresa.
6.
La tutela dei rappresentanti dei lavoratori
L’art.
6
è indice del favor
del
legislatore nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori investiti
dell’esercizio dei diritti in materia di informazione e
consultazione: la norma estende loro la stessa
protezione e le stesse garanzie previste per i rappresentanti
dei lavoratori dalla normativa vigente ovvero dagli accordi e
contratti collettivi applicati, in maniera tale da assicurare un
adeguato espletamento delle funzioni loro attribuite.
7.
Il quadro sanzionatorio
L’art.
7
delinea il quadro sanzionatorio posto a difesa dei diritti dei
lavoratori: alla violazione dell’obbligo di informazione e
consultazione da parte del datore di lavoro consegue l’applicazione
di una sanzione pecuniaria di natura amministrativa, consistente nel
pagamento di una somma compresa tra 3000
e 18000 euro per ciascuna violazione (comma 1).
Una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1033 e
6198 euro è invece prevista a carico degli esperti
(rappresentanti dei lavoratori e loro consulenti) che contravvengano
al divieto di rivelazione delle informazioni di carattere riservato
indicate nel primo comma dell’art. 5 (comma 2).
Il
legislatore devolve alla Direzione Provinciale del lavoro la
competenza a ricevere le segnalazioni e ad irrogare le sanzioni
conseguenti alle violazioni dei precetti sanciti dal decreto (comma
3).
Alle
procedure di verifica delle violazioni e di irrogazione delle
sanzioni si applicano – in quanto compatibili – le
disposizioni della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e
del decreto legislativo n. 124/2004 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a
norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30).
8.
Il rapporto con le altre disposizioni nazionali in materia di
informazione e consultazione
L’art.
8
fissa la relazione tra le norme del decreto e le altre disposizioni
in materia di informazione e consultazione dei lavoratori: restano in
vigore le procedure di informazione e di consultazione della legge 29
dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee), quelle della legge 23 luglio 1991, n. 223
(Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro) nonchè le
previsioni di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74
(attuazione della direttiva 94/45/CE relativa all'istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione
e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie).
Sono
fatti salvi, inoltre, tutti gli altri diritti riconosciuti dalla
normativa vigente e dai contratti collettivi applicati in materia
di informazione, consultazione e partecipazione.
9.
Le disposizioni transitorie
L’art.
9
prevede un regime progressivo di applicazione della disciplina,
rendendo operative le disposizioni del decreto secondo uno
scadenzario suddiviso in tre fasi di attuazione: la novella troverà
applicazione dapprima per le imprese con almeno 150 dipendenti (fino
al 23 marzo 2007), poi per quelle con almeno 100 dipendenti (dal 24
marzo 2007 al 23 marzo 2008), ed infine (dal 24 marzo 2008 in poi)
per quelle con almeno 50 dipendenti, soglia numerica che delimita il
definitivo ambito di applicazione del decreto.