lavoro_occasionale_e_accessorio_caruso
PROBLEMATICHE IN TEMA DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO E UTILIZZO DEI VOUCHER
Sommario
1. Genesi e natura del contratto di prestazioni occasionali accessorie
2. Oggetto delle prestazioni e disciplina infortunistica
3. Modalità di attivazione dei voucher di pagamento
1. Genesi e natura del contratto di prestazioni occasionali accessorie
Il contratto di lavoro occasionale
accessorio è stipulato per attività occasionali, rese da lavoratori a
rischio di esclusione o non ancora entrati o in procinto di uscire dal
mercato del lavoro.
L’istituto introdotto con il D. Lgs.
276/03 e rivolto a soggetti a rischio di esclusione o con difficoltà di
inserimento o reinserimento, si è trasformato in strumento per
contrastare il sommerso.
Il D.Lgs. 276/2003, poi modificato
dalla Legge 133/2008, quindi dalla Legge 33/2009 e dalla Legge
191/2009, intende per prestazioni accessorie quelle occasionali rese
nell'ambito di lavori domestici; giardinaggio; manutenzione di edifici
e strade; insegnamento privato; manifestazioni sportive, culturali,
fieristiche; attività in qualsiasi settore effettuate il sabato e la
domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani
infraventicinquenni se iscritti a un ciclo di studi superiore, ovvero
in qualunque periodo dell'anno se iscritti presso l'università o se
svolte da pensionati; attività agricole stagionali effettuate da
pensionati, casalinghe e giovani; attività dell'impresa familiare;
consegna porta a porta; attività svolte nei maneggi e nelle scuderie.
Per l'anno 2010, per prestazioni accessorie occasionali si intendono
anche quelle rese da lavoratori con contratti part time, purchè il
datore sia diverso. Per gli anni 2009 e 2010, le prestazioni accessorie
possono essere rese in tutti i settori nel limite massimo di 3.000
euro, anche da percettori di prestazioni integrative o di sostegno al
reddito.
In tal caso l’INPS provvede a sottrarre
dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative,
gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni accessorie, in
maniera tale da non versare più contributi nello stesso periodo
lavorativo (figurativi per le integrazioni e da buono).
Con riferimento al medesimo committente
non si devono superare euro 5.000 netti nel corso di un anno, le
imprese familiari possono utilizzare prestazioni accessorie per un
importo pari a 10.000 euro netti.
Chi intende utilizzare il lavoro
occasionale deve acquistare presso idonee rivendite dei buoni, con cui
retribuire il lavoratore, il quale deve recarsi presso l'ente o la
società concessionaria per convertire a sua volta i buoni in denaro
contante.
La determinazione del compenso viene
determinata dalle parti che dovranno stabilire con quanti buoni dovrà
essere compensato il lavoratore. Ogni buono vale 10 euro e al
lavoratore spettano al netto 7,50 euro in quanto 1,30 Euro (il 13%)
vengono versati come contributi alla gestione separata INPS, 0,70 Euro
(il 7%) all’INAIL e 0,50 euro (5%) per le spese di gestione servizio.
Il lavoro accessorio compare per la
prima volta nel Libro Bianco del 2001 dove viene presa in
considerazione l’esperienza belga con le attività occasionali rese in
ambito domestico, insegnamento, giardinaggio, collaborazione a
manifestazioni sociali, trattasi comunque di applicazioni la cui
finalità è l’emersione del sommerso. Tali attività vengono svolte a
beneficio di famiglie, società senza scopo di lucro ed enti pubblici da
soggetti disoccupati di lunga durata, casalinghe, studenti, pensionati.
Sono utilizzati dei buoni o titres-services, in alternativa ai
pagamenti, per semplificare il processo di assunzione e certificare le
prestazioni.
Segue nel 2003 la legge Biagi che
delega il Governo a emanare decreti diretti a realizzare la riforma,
nella relazione al decreto viene delineata la disciplina del futuro
lavoro accessorio avente le seguenti caratteristiche: durata non
superiore a 30 giorni nel corso dell’anno; compensi non superiori a 3
mila euro; ambito di applicazione: lavori domestici, insegnamento
privato, giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici; realizzazione
di manifestazioni sociali, sportive, culturali; collaborazione con enti
pubblici per lo svolgimento di lavori di emergenza. Tra i principali
beneficiari: disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e
pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero;
extracomunitari soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla
perdita del lavoro.
In attuazione della Legge Biagi, viene
emanato il D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina agli artt. 70-73 il lavoro
accessorio confermando quanto riportato nella citata relazione.
Successivamente il D.L. 35/2005 convertito dalla Legge n. 80/2005
elimina i 30 giorni e introduce il limite dei 5.000 euro nel corso di
un anno riferiti ad uno stesso committente. Infine estende
l’applicazione del lavoro accessorio all’ambito dell’impresa familiare
di cui all’art. 230-bis c.c., sia pure ai soli settori del commercio,
turismo e servizi.
Dopo una prima fase sperimentale (D.M.
30/9/2005, D.M. 1/3/2006), il legislatore interviene con una serie di
provvedimenti che ampliano il campo di applicazione del lavoro
accessorio.
La Legge n. 133/2008 mantiene i casi
precedenti e introduce nuove ipotesi: ovvero qualsiasi settore di
attività per giovani infraventicinquenni, regolarmente iscritti presso
l'università o un istituto scolastico; quindi attività agricole di
carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani studenti
infraventicinquenni ovvero attività agricole svolte a favore di
produttori agricoli aventi un volume di affari annuo inferiore o pari a
7.000 euro.
Il D.L. n. 5/2009 convertito, nella
Legge n. 33/2009, inserisce come soggetti destinatari anche le
casalinghe che possono essere impiegate nelle attività agricole
stagionai; i pensionati che possono essere utilizzati in qualsiasi
settore; quindi i percettori di prestazioni integrative o sostegno al
reddito.
Con la Legge n. 191/2010 (legge
finanziaria 2010) le novità introdotte riguardano l’assunzione dei
seguenti soggetti: studenti infraventicinquenni non più solo il sabato
e domenica, ma in qualunque periodo dell'anno se iscritti presso
l'università; i pensionati utilizzabili anche da enti locali; i
soggetti titolari di contratti a tempo parziale impiegabili in
qualsiasi settore, così come i percettori di prestazioni integrative a
sostegno del reddito; l’impresa familiare che può ricorrere
all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi e
non più solo commercio, turismo e servizi.
L’Interpello del Min. lavoro n.
37/2009, ha precisato che per prestazioni occasionale accessoria devono
intendersi attività di natura eventuale non riconducibili a tipologie
contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo.
L’occasionalità della prestazione è
comprovata dal tetto massimo dei compensi percepiti ovvero 5.000 euro
(al netto dei contributi) nel corso di un anno solare, con riferimento
al medesimo committente.
Il compenso può essere elargito
unicamente tramite buoni lavoro (c.d. voucher), è quindi escluso che
una impresa, sia essa cooperativa o una agenzia del lavoro, possa
reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di
terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione. Unica deroga
finora ammessa riguarda l’attività di stewarding, dove, come ha
precisato il Ministero del lavoro, è possibile ricorrere al lavoro
accessorio, anche attraverso l’appalto o la somministrazione, a patto
che questo venga svolto esclusivamente in complessi e impianti
sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti ed esclusivamente per
partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche (Msg. Inps
n. 9999/2010).
2. Oggetto delle prestazioni e disciplina infortunistica
Riepilogando quindi i soggetti destinatari del lavoro accessorio
possono essere: studenti (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1,
lett. e); Circ. Inps n. 104/2008 e n. 17/2010), pensionati (D.Lgs. n.
276/2003, art. 70, c. 1, lett. f) e h-bis); Circ. Inps n. 104/2008, n.
88/2009 e n. 17/2010), casalinghe (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1,
lett. f); Circ. Inps n. 88/2009), lavoratori part time (Legge n.
191/2009, art. 2, c. 148, lett. f); Circ. Inps n. 17/2010; interpello
Min. lavoro n. 16/2010), percettori di prestazioni integrative del
salario o con sostegno al reddito (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c.
1-bis; Circ. Inps n. 75/2009, par. 2.4, n. 88/2009, n. 17/2010 e n.
107/2010; interpello Min. lavoro n. 16/2010), dipendenti pubblici
(D.Lgs. n. 165/2001, art. 53; Circ. Inps n. 88/2009, par. 3), minori
fra 16-18 anni, cittadini extracomunitari (Circ. Inps n. 44/2009).
Tra i principali committenti si
annoverano, ferme le condizioni e i requisiti stabiliti ex lege, i
seguenti soggetti: famiglie per i lavori di cura domestica, privati e
aziende ma solo per determinate attività, scuole ed università,
committenti pubblici, enti locali, datori di lavoro agricolo, imprese
famigliari.
Le prestazioni, come visto, possono
avere ad oggetto: lavori domestici (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70,
c. 1, lett. a); Circ. Inps n. 44/2009); lavori di giardinaggio, pulizia
e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (D.Lgs. n.
276/2003, art. 70, c. 1, lett. b); insegnamento privato supplementare
(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1,
lett. c); manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (D.Lgs. n.
276/2003, art. 70, c. 1, lett. d); D.L. n. 78/2009, conv., con
modificazioni, dalla L. n. 102/2009, art. 17, c. 26, lett. a); D.M.
8/8/2007, art. 2, c. 2; Circ. Inps n. 88/2009); attività agricole di
carattere stagionale (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. f; Circ.
Inps n. 94/2008; interpello Min. lavoro n. 16/2010); attività agricole
di qualunque tipo (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. F;
interpello Min. lavoro n. 16/2010); attività svolte nell’ambito di
imprese familiari (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. g, c.
2-bis, art. 72, c. 4-bis; Circ. Inps n. 17/2010 e n. 76/2009); consegna
porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica
(D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1, lett. h; Interpello n. 17/2009);
attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie (D.Lgs. n.
276/2003, art. 70, c. 1, lett. h-bis); qualunque tipologia in tutti i
settori produttivi, solo per giovani studenti con meno di 25 anni o
universitari, pensionati, titolari di contratti part time o percettori
di prestazioni integrative (D.Lgs. n. 276/2003, art. 70, c. 1 e 1-bis).
Quanto alle disciplina in merito a
malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (Circ. Inps n.
76/2009, par. 5), le attività occasionali non danno titolo a
prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione, né ad assegno per
il nucleo familiare.
In caso di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, i lavoratori sono coperti dall’assicurazione
che comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in
occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità
permanente o temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro
per più di tre giorni e le malattie professionali (artt. 2 e 3 D.P.R.
n. 1124/1965).
Le prestazioni dell’assicurazione sono
quelle contemplate dall’art. 66 del T.U. (indennità per inabilità
temporanea; rendita per l'inabilità permanente; assegno per assistenza
personale continuativa; rendita ai superstiti; cure mediche e
chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; fornitura degli
apparecchi di protesi) e dall’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 (danno
biologico).
In caso di infortunio o di malattia
professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti
rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli artt. 52
e 53 del T.U., nei termini e con le modalità ivi previste.
3. Modalità di attivazione dei voucher di pagamento
In merito ai meccanismi di retribuzione
mediante buoni lavoro (voucher), (D.Lgs. n. 276/2003, art. 72; Circ.
Inps n. 81/2008, par. 4, n. 94/2008, par. 4, n. 104/2008, par. 5), i
prestatori vengono retribuiti esclusivamente tramite buoni cartacei o
telematici e il compenso deve essere concordato tra committente e
prestatore secondo un criterio di corrispondenza tra prestazione e
retribuzione o a forfait per l’intera prestazione.
Il valore di ogni singolo buono è pari
a 10 euro ed è comprensivo della contribuzione a favore della gestione
separata Inps (13%), della contribuzione per l’assicurazione a favore
dell’Inail (7%) e della quota per la gestione del servizio, il valore
netto di ogni voucher è quindi pari a 7,50 euro.
Sono inoltre disponibili anche buoni
multipli del valore nominale di 50 euro (equivalente a 5 buoni non
separabili) pari al valore netto di 37,50 euro e da 20 euro
(equivalente a 2 buoni non separabili) pari al valore netto di 15 euro.
Se le prestazioni accessorie sono rese
a favore di imprese familiari il valore nominale del voucher è
comprensivo della contribuzione ordinaria a favore del Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti (FPLD 33%), della contribuzione Inail (4%) e
della quota per la gestione del servizio da parte dell’Inps (5%). Il
valore netto di ogni voucher è quindi, in questo caso, pari a 5,80 euro.
Il prestatore di lavoro può riscuotere
il compenso consegnando i buoni presso qualsiasi ufficio postale o
facendosi accreditare la somma sulla INPS-card per i voucher
telematici. A seguito della convenzione siglata tra l’Inps e la FIT,
dal 16 maggio 2010 i voucher possono essere incassati anche nelle
tabaccherie aderenti all’iniziativa (Mess. Inps n. 13211/2010).
Per le prestazioni in favore di imprese
familiari è previsto esclusivamente l’utilizzo della procedura con
voucher telematico e accredito dei compensi sulla INPS card.
I prestatori minorenni (16-17) devono
presentare, per la riscossione dei buoni, un’autorizzazione del
genitore con relativa fotocopia del documento, oppure possono chiedere
alle Poste Italiane la riscossione dei buoni tramite bonifico
domiciliato.
I compensi percepiti per lavoro
accessorio sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono
sullo stato di disoccupazione o inoccupazione che rimane quindi
inalterato.
Per tutte le tipologie il limite
massimo delle erogazioni è fissato in un compenso non superiore a 5.000
euro netti nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo
committente, il limite lordo per il committente è di 6.660 euro,
corrispondente a 4.995 euro netti per prestatore.
E’ prevista una deroga ai 5.000 euro
per i percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito,
in questi casi il limite di importo è pari a 3.000 euro netti
complessivi. Le imprese familiari, invece, possono utilizzare
prestazioni per un importo complessivo massimo di 10.000 euro (importo
lordo euro 13.333).
I committenti possono ritirare i buoni
e i carnet su tutto il territorio presso le sedi provinciali Inps,
esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul
conto corrente postale 89778229 intestato ad Inps Dg Lavoro Occasionale
Acc.
Quindi il committente ritira i buoni
all’Inps (o tabaccheria) dopo aver versato all’ente su conto corrente,
il prestatore consegna il buono e riscuote presso le poste, tabaccherie
o con accredito sulla card Inps.
A seguito della convenzione siglata il
26 marzo 2010 tra l’Inps e la FIT (Federazione Italiana Tabaccai), i
voucher possono essere venduti, incassati e rimborsati in tabaccheria
tramite terminale collegato alla banca per il pagamento.
Il ritiro dei buoni da parte dei datori
può avvenire anche tramite delle associazioni rappresentative, fornite
di delega da parte dei datori, al fine di poter consentire all’istituto
l’identificazione degli effettivi utilizzatori. L’eventuale rimborso
dei buoni acquistati e non utilizzati può avvenire esclusivamente
presso le Sedi Inps che disporranno un bonifico per il loro
controvalore.
Prima dell’inizio delle attività, i
committenti devono effettuare la comunicazione preventiva (c.d. DNA o
denuncia di nuova attività) verso l’Inail, attraverso: il contact
center Inps/Inail, il numero di fax Inail, il sito Inail, indicando,
oltre ai propri dati anagrafici e codice fiscale: l’anagrafica di ogni
prestatore ed il relativo codice fiscale; il luogo dove si svolgerà la
prestazione; le date presunte di inizio e di fine; in caso di
spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata nuova
comunicazione di variazione all’Inail.
Il committente, prima di consegnare al
prestatore i buoni, deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun
buono, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del destinatario,
la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la
propria firma.
Il prestatore può riscuotere il
corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti,
presentandoli all’incasso presso le poste o le tabaccherie, dopo averli
convalidati con la propria firma. Il processo si conclude con
l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative dei prestatori.
I prestatori si registrano presso l’Inps attraverso una delle seguenti
modalità: tramite contact center Inps/Inail, sito Inps, sedi Inps.
A seguito dell’accreditamento
anagrafico, le Poste inviano al prestatore: la carta magnetica (inps
Card), con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi
delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà inoltre
comunicazione all’Inps); la carta, utilizzabile come borsellino
elettronico, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni
ulteriori rispetto a quelle legate al lavoro occasionale.
La fase di ingresso si chiude con la
sottoscrizione del contratto relativo all’utilizzo della inps Card da
parte del prestatore e l’attivazione della stessa presso un qualsiasi
ufficio postale, se il prestatore sceglie di non attivare la Card, il
pagamento avverrà attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso
tutti gli uffici postali.
I committenti che intendono utilizzare
la procedura del voucher telematico devono registrarsi presso l’Inps
attraverso una delle seguenti modalità: contact center Inps/Inail, sito
Inps, sedi Inps, previa esibizione di un documento di riconoscimento,
associazioni di categoria dei datori. Prima dell’inizio della
prestazione, il committente richiede all’Inps i buoni lavoro virtuali.
La richiesta dovrà contenere: l’anagrafica di ogni prestatore ed il
relativo codice fiscale; la data di inizio e di fine presunta
dell’attività; il luogo dove si svolgerà la prestazione; il numero di
buoni presunti per ogni prestatore. Il committente deve inviare
comunicazione preventiva (c.d. DNA) all’Inail.
Il valore dei buoni effettivamente
utilizzati deve essere versato dai committenti, prima dell’inizio della
prestazione, per consentire un tempestivo pagamento della prestazione
stessa, con una delle seguenti modalità: tramite modello F24, tramite
versamento sul conto corrente postale intestato all’INPS, oppure
tramite pagamento on line attraverso il sito Inps.
Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative dei prestatori.
Il committente acquista i voucher
presentando il proprio codice fiscale. Per l’acquisto dei voucher è
previsto il versamento della commissione di 1 € al rivenditore
autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.500
€ di buoni lavoro.
Prima dell’inizio della prestazione di
lavoro il committente deve comunicare all’Inps le proprie generalità e
il luogo di inizio e fine prestazione utilizzando canali informatici o
recandosi presso la sede Inps.
Questa operazione è necessaria per
l’attivazione del buono, la riscossione e il corretto accredito dei
contributi. La comunicazione della prestazione soddisfa anche l’obbligo
di comunicazione all’INAIL. Infatti sarà l’Inps a trasferire in tempo
reale all’INAIL i dati necessari. Il prestatore riceve i voucher dal
committente dopo l’esecuzione della prestazione e li riscuote dal
secondo giorno successivo alla fine della prestazione. Il prestatore
per riscuotere deve presentarsi con la propria tessera sanitaria o con
il tesserino del codice fiscale, per la verifica del codice fiscale.
Effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di
tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in cui il
buono non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede
INPS. La riscossione dei voucher è possibile entro un anno dal giorno
dell’emissione (Messaggio Inps n. 28791/2010).
Dal 15 gennaio 2011 sono ormai
operativi per conto dell’Inps, su tutto il territorio nazionale, i
referenti regionali con il compito di favorire la corretta gestione del
servizio ‘voucher’ e la promozione dell’utilizzazione dei buoni. I
referenti regionali svolgeranno le funzioni di: consulenza ad utenti
interni ed esterni per problematiche applicative; interfaccia tra
Direzione generale e sedi operative e tra Associazioni di categoria ed
Enti locali; segnalazione di situazioni anomale di utilizzo dei voucher.
Per i buoni riconsegnati, il
controvalore effettivo è pari a 9,50 € per il buono lavoro da 10 €; 19
€ per il buono da 20 €; 47,5 € per il buono da 50 €. L’Istituto ha
precisato che il rimborso sarà consentito anche per l'acquisto di
voucher cartacei nel caso in cui il committente abbia effettuato il
versamento, senza provvedere al ritiro dei buoni, nonché per l'acquisto
dei voucher tramite procedura telematica, senza utilizzare o
utilizzando solo in parte l'importo versato.
In caso di furto o smarrimento si
procede nel seguente modo: il prestatore comunica alla sede il furto,
consegnando copia della denuncia, la sede effettua richiesta di
annullamento dei voucher tramite l'invio di una segnalazione alla
casella di posta elettronica dell’inps e allegando la denuncia del
prestatore. I voucher vengono annullati nella procedura di gestione e
in quella di Poste, che riaccredita l'importo relativo nel conto
previsto per il lavoro occasionale accessorio; quindi la sede emette un
bonifico a favore del prestatore e provvede a trasferire il relativo
importo alla Direzione generale; la sede comunica alla casella di posta
dedicata l'emissione del bonifico e l'esito della riscossione. A
seguito dello storno da parte di Poste, la sede consegna al committente
dei nuovi voucher, registrandoli in sostituzione di quelli non più
disponibili, in relazione al versamento originario.
I vantaggi sono duplici, sia per il
datore che per il lavoratore, per il datore perché beneficia delle
prestazioni di lavoro accessorio, senza stipulare alcun contratto
scritto, ottenendo la copertura Inail, previo versamento di una
contribuzione ridotta rispetto alle altre tipologie contrattuali.
Per il lavoratore invece il beneficio
consiste nel fatto che il compenso ottenuto è esente da ogni
imposizione fiscale, infatti l’esenzione vale fino a 5.000 euro netti,
per ciascun committente; ciò presuppone che il prestatore possa
lavorare occasionalmente presso più datori superando così la soglia dei
5.000 euro, tutti non imponibili fiscalmente. Inoltre il compenso non
incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione ed è totalmente
cumulabile con la pensione e con le integrazioni del reddito
(3.000 euro complessivi).
Dott.ssa Anna Rita Caruso