La Cassazione si
pronuncia in ordine al lavoro subordinato prestato in un’azienda
agricola
In
tema di lavoro subordinato, ed, in particolare, del lavoro prestato
nell’ambito di un’azienda agricola, Cass. sez. lavoro,
22106.09, osserva che il punto centrale della controversia è
costituito dalla individuazione dell'inquadramento da attribuire
all'attività di lavoro subordinato svolta da un soggetto
nell’ambito della medesima azienda. Il Giudice della
legittimità ricorda, altresì, che nel ricorso
introduttivo del giudizio una parte sostiene di avere svolto attività
di guardiano nell'azienda agricola dell’altro e di avere
ricevuto compensi insufficienti, ed, anzi, per alcuni mesi nessun
compenso. La Corte di Cassazione sostiene che le censure proposte dal
ricorrente sono inammissibili perché ripropongono questioni di
merito, relative alla ricostruzione dei fatti ed alla interpretazione
delle prove, che non sono suscettibili di un nuovo esame nella sede
della legittimità. In particolare, il Giudice della
legittimità afferma che, anche, i presunti riconoscimenti
effettuati nel corso dell’interrogatorio formale del resistente
non hanno necessariamente il valore che il ricorrente intende
attribuire loro. In realtà, secondo il testo
dell'interrogatorio formale, il resistente non ha disconosciuto che
il ricorrente ha lavorato per lui, ma come bracciante agricolo, e,
soprattutto, non ha riconosciuto affatto di non avere provveduto a
retribuirlo per le giornate indicate nel corso dello stesso
interrogatorio. La censura proposta dal ricorrente non concerne,
dunque, l'applicazione della normativa in materia di confessione, ma
la valutazione dell'esistenza e del contenuto della pretesa
confessione, e, perciò, ancora una volta, una questione di
mero fatto, non suscettibile di riesame in sede di legittimità.
I motivi di ricorso, ad avviso della Suprema Corte, sono, quindi,
infondati perché si risolvono nella riproposizione di
questioni di mero fatto, relative alla valutazione ed alla
interpretazione delle prove, che, appunto perché di fatto, non
possono essere riesaminate nella fase di giudizio in argomento. È
infondato, infine, anche l’ulteriore impugnazione con il quale
il ricorrente afferma che nel giudizio di merito il convenuto aveva
contestato la prescrizione presuntiva, nonché la nullità
del ricorso per genericità dei conteggi. La Corte di
Cassazione sostiene, infatti, che le censure in parola non sono
ammissibili per la ragione preliminare ed assorbente che si basano
sull'allegazione di una circostanza di fatto, quella dell'avvenuta
proposizione delle due eccezioni, che non trova riscontro nella
sentenza impugnata. In ogni caso, l'eccezione di nullità del
ricorso per genericità dei conteggi ha carattere meramente
processuale perché diretta a salvaguardare la possibilità
di pieno svolgimento del diritto di difesa; come tale è
necessariamente preliminare ad ogni valutazione di merito e, proprio
per questo, non può implicare riconoscimenti di sorta che
concernano il merito, mentre, a sua volta, l'eccezione di
prescrizione presuntiva può comportare il riconoscimento
dell'esistenza del credito nella misura richiesta solamente se ed in
quanto sia inequivoca in questo senso, non suscettibile di diverse
interpretazioni, e non risulta affatto che lo fosse nel caso di
specie.
Avv. Daniele
Iarussi