LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO DOPO LA LEGGE
FINANZIARIA 2010.
PREMESSA
Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono state
introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art.4, co.1, lett.d)
della L. n.30/03 (c.d. Legge Biagi), poi disciplinate dal D.Lgs. n.276/03
(artt.70-73) con l’intento di ricondurre nella legalità una serie di
prestazioni lavorative tendenzialmente svolte in forma “sommersa”, che
soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario con conseguente
attribuzione, ai lavoratori in tal modo coinvolti, di una sostanziale copertura
previdenziale ed assicurativa in precedenza del tutto assente e di favorire
l’occupazione di alcune fasce di lavoratori considerati marginali e quindi “a
rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne”. Inizialmente il legislatore ne aveva
limitato la fruizione ai soli disoccupati da oltre un anno, alle casalinghe,
agli studenti ed ai pensionati, ai disabili e soggetti in comunità di recupero,
ai lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, nei sei mesi
successivi alla perdita del lavoro.
Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima
significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata
attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e
pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole con successiva
estensione a tutta una serie di committenti ed attività che si passa ad
esaminare.
DEFINIZIONE
Per prestazioni di lavoro accessorio s’intendono attività lavorative
svolte in maniera discontinua e saltuaria ed aventi natura meramente
occasionale intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente
luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000
euro nel corso di un anno solare. In merito a questo tetto, tuttavia, la
circolare Inps n.88/09 ha recentemente precisato che l’importo va inteso al
netto dei contributi a carico del lavoratore; per il committente il limite
lordo erogabile a favore di ciascun lavoratore risulta, conseguentemente, pari
a 6.660,00 euro annui. Dunque il lavoratore può svolgere questa particolare
tipologia di lavoro senza limitazione alcuna in termini di durata e di reddito
complessivo, anche con più committenti, avendo cura unicamente di non superare
il tetto massimo di 5.000,00 euro di compensi nel corso di ciascun anno solare
(dal 1° gennaio al 31 dicembre) nei confronti di ogni committente. Le imprese familiari, invece, come meglio si dirà
appresso, possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo
complessivo non superiore a 10.000,00 euro, nel corso di ciascun anno fiscale
(art. 70, co.2-bis, D.lgs. n.276/03).
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.
I riferimenti normativi di maggiore rilievo sono rinvenibili nella legge 133/2008 art. 7 ter
comma 12 e per ultima nella Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge
Finanziaria 2010) che ha modificato gli artt 70/73 del D. Lgs. 276/2003
progressivamente ampliando la platea dei prestatori e le aree di attività in
cui su applica il lavoro occasionale accessorio. Ricordiamo, inoltre, la legge
n. 33 del 9 aprile 2009, la legge n. 96 del 20 febbraio 2006, la legge
n.80 del 14 maggio 2005, il D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 artt 70/73, la
legge n. 30 del 14 febbraio 2003.Alcune circolari Inps hanno fornito
indicazioni rispetto all'applicazione delle norme ed in particolare:Circolare INPS n. 81 del 30 luglio 2008 ,Messaggio INPS n. 17846 del 6 agosto 2008, Messaggio INPS n. 020439 del 17 settembre 2008,
Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008,
Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008
(modalità applicative nel settore commercio, turismo e servizi),Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009
(modalità applicative nel settore domestico)
Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009
(modalità applicative per l’impresa familiare),
Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009
(indicazioni sull'ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro
occasionale di tipo accessorio)
Circolare n. 17 del 3.02.2010
VANTAGGI E LIMITI PER IL COMMITTENTE
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità,
con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza
rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun
tipo di contratto.
Il principale vantaggio per il committente è nella semplicità di gestione del
rapporto e degli accordi che raggiunge con il prestatore nonché nel notevole
risparmio economico che gliene deriva. Per il lavoratore accessorio non va
elaborato il LUL, non sussistono specifici obblighi contrattuali, permane la
possibilità di assumere successivamente il lavoratore con un contratto di
inserimento.
Non può esercitare alcun potere disciplinare, deve procedere nel rispetto
degli obblighi previsti per questa particolare tipologia di lavoro dal D. Lgs.
81/2008. Deve denunciare l’infortunio, non può utilizzare il lavoro accessorio
in caso di appalto o di somministrazione. Il ricorso ai buoni lavoro è limitato
al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che
una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a
favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
VANTAGGI E LIMITI PER IL PRESTATORE
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni
occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide
sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà
diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura
assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti
pensionistici.
L’esenzione fiscale persiste anche in caso di importi elevati (cioè in caso di
più committenti).
Consente l’emersione dal nero, i ricavi sono cumulabili con gli
interventi di sostegno al reddito e con il trattamento pensionistico,vi è la
piena copertura assicurativa Inail ed il riconoscimento dell’attività ai fini
previdenziali INPS. E’ compatibile con il mantenimento dello stato di
disoccupazione.
LA DISCIPLINA ASSICURATIVA PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE
MALATTIE PROFESSIONALI
Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di
tipo accessorio, trovano applicazione tanto il D.Lgs. n.81/08 (Testo unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro) quanto tutte le altre disposizioni
speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute. Restano,
tuttavia, totalmente esclusi dal campo di applicazione del suddetto Tusl i
lavoratori (e conseguentemente i committenti/datori di lavoro) “che svolgono
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento
privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli
ammalati ed ai disabili”.
Per quanto riguarda l’eventualità che si verifichino infortuni o malattie
professionali i prestatori occasionali di tipo accessorio sono coperti, in base
agli artt.2 e 3 del DPR n.1124/65, dalla relativa assicurazione obbligatoria
Inail.
In questo caso le prestazioni assicurative erogate dall’Istituto saranno
quelle previste dall’art.66 del TU 1124/1965 e dall’art.13 del D.Lgs. n.38/00
(indennità per danno biologico). Le prestazioni dell'assicurazione sono le
seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di
morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) le forniture degli apparecchi di protesi.
Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche riconosciute a
questa categoria di lavoratori, la retribuzione da prendere come riferimento è quella
pari al minimale di rendita (attualmente 14.349,30
euro annui); quest’ultima, divisa per 300, costituisce l’imponibile
giornaliero per l’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea (pari a
46,33 euro per l’anno in corso). Questa copertura Inail, alle condizioni
previste dagli artt.10 e 11 del Tuil, esonera pertanto il
beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla
responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro eventualmente occorsi al
prestatore di lavoro.
In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti
rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52, 53
e 54 del TU 1125/1964, nei termini e con le modalità ivi previste. L’unica
accortezza necessaria sarà quella di evidenziare, nella denuncia di infortunio,
che trattasi di lavoratore soggetto a “voucher”.Per completezza si fa presente
che l’art.18, co.1, lett.r) del D.Lgs. n.81/08 ha introdotto, a carico del
datore di lavoro, anche l’obbligo di comunicare all’Inail (per finalità di tipo
statistico ed informativo) i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento. Quest’obbligo, tuttavia, decorrerà trascorsi sei mesi dall’entrata
in vigore di un apposito decreto interministeriale che verrà adottato ai sensi
dell’art.8, co.4, del D.Lgs. n.81/08.
CHI SONO I COMMITTENTI
Così come declinati nel sito del Ministero del lavoro i committenti –
cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:
famiglie,privati,aziende,imprese familiari,imprenditori agricoli,enti senza
fini di lucro
enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di
edifici, strade, parchi e monumenti, scuole, università, committenti pubblici,
solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà. Le autonomie locali poi, possono utilizzare i buoni lavoro
per tutte le attività, quando i prestatori sono studenti under 25, pensionati
e, in via sperimentale fino alla fine del 2010 e nel limite di 3.000 euro
annui, anche i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno
al reddito.
IN PARTICOLARE :
A - L’IMPRESA DEL SETTORE AGRICOLO
Il riferimento è a tutte le imprese che svolgono attività di carattere
stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo ove svolte a
favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro. Il lavoro accessorio ha trovato la sua prima attuazione
proprio nel corso delle vendemmie 2008; visto l’esito positivo di siffatta
esperienza, il legislatore, con il D.L. n.112/08, ha esteso tale tipologia
contrattuale anche ad altre attività inerenti il settore agricolo. In
particolare, lo ha reso accessibile:
1 -ad ogni
attività agricola stagionale ed in favore di imprese di qualsiasi dimensione,
purché la prestazione sia resa da giovani con meno di 25 anni di età
regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o istituto
scolastico di ogni ordine e grado, ovvero da pensionati.;
2 - ad ogni
attività agricola stagionale, svolta da qualsiasi soggetto, purché resa in
favore delle imprese di cui all’art.34, co.6 del DPR n.633/7230 e cioè delle
imprese con un volume d’affari annuo non superiore ai 7.000,00 euro che
rappresenta un limite dimensionale dell’azienda, “non avente quindi
riferimento a regimi contabili ed amministrativi diversi.”
Per la definizione delle attività di carattere
stagionale, occorre far riferimento al DPR n.1125/63, che, tuttavia, secondo
l’Inps, conterrebbe un elenco non esaustivo e che, pertanto, sarebbe da
considerare stagionale anche l’attività di messa a dimora di un pioppeto.
Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le attività di raccolta dei
prodotti agricoli, le operazioni di potatura, le prestazioni rese nell’ambito
delle attività connesse all’agriturismo.
B - L’IMPRESA FAMILIARE EX ART. 230 BIS COD.CIV
La legge
finanziaria per il 2010 modifica la lett. g) dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003,
eliminando il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi.
L’impresa familiare quindi può ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale
per tutti i settori produttivi. Si fa presente, come già precisato nella
circolare INPS n. 76 del 16 maggio 2009, che per impresa familiare si intende
quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo. Dell’impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i
familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro
attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per
familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2°
grado).La disciplina dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c.
prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo diverso tra i componenti
del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento, alla ripartizione degli
utili, a una quota dei beni acquisiti con gli utili, a una quota proporzionale
degli incrementi dell’azienda. Allorquando, invece, il familiare coadiutore
partecipi all’attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia
configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l’obbligo, per i
suddetti “familiari”, dell’iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il
conseguente versamento dei relativi contributi.Il comma 2-bis dell’articolo 70
del d.lgs. 276/2003 dispone, ancora, che le imprese familiari possano
utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non
superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. Ai sensi del comma
4-bis dell’articolo 72 del citato d.lgs. 276/2003 con riferimento all’impresa
familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la
normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.L’ambito
di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera
le imprese familiari nella qualità di “datori di lavoro” nei riguardi di
soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. Pertanto nel
caso di specie con riferimento all’impiego dei buoni lavoro da parte delle
imprese familiari si confermano le due seguenti situazioni:A) qualora l’impresa
familiare utilizzi prestatori all’interno dell’attività normalmente esercitata
nel campo delle proprie attività specifiche ai sensi della lettera g),
dell’articolo 70 potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di
applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (comma
4-bis art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In questo
caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell’attività
esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei
all’imprenditore e all’impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi,
l’impresa familiare appare in veste di “datrice di lavoro”, con esclusione,
pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi
o delle altre figure residuali dell’articolo 230-bis;B) nei casi, invece, in
cui l’impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio
secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del
comma 1 dell’articolo 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il
regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione
pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, come previsto per tutti
i settori e tutte le tipologie di imprese.In entrambi i casi, sia per le
prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dell’impresa familiare di
cui all’art. 230-bis per le proprie attività specifiche sia nel caso di impresa
familiare che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle
altre tipologie del comma 1 dell’articolo 70, in qualsiasi settore resta fermo il limite stabilito al comma 2 -bis dell’articolo 70
dell’importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non
superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.
Occorre puntualizzare il concetto d’impresa
familiare richiamato dall’art. 70, comma 1, lett. g) del d.lgs. n.276/2003 .
Sul punto la circolare Inps n. 76 del 26/5/2009 facendo espresso riferimento “alle
imprese, legalmente costituite, regolate dall’art. 230-bis c.c.,(…),
indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall’imprenditore (titolare di
impresa individuale, s.n.c, socio accomandatario di s.a.s e socio di srl)”,
non sembra in linea con il concetto civilistico di impresa familiare. Non può
non osservarsi, infatti, che, nelle società in cui l’assetto proprietario e
gestionale sia riconducibile ad un nucleo familiare, non trova applicazione
l’art. 230-bis c.c. Si pensi, ad una s.n.c., in cui i due coniugi sono anche
soci-amministratori; in tale ipotesi l’art. 230-bis, vista la clausola
residuale in esso contenuta, non troverà applicazione ed i rapporti interni
saranno regolati dalle norme in tema di s.n.c. Pertanto se si vuol far salva
l’accezione allargata di impresa familiare sancita nella circolare Inps, sarà
necessario sacrificare il riferimento all’art. 230-bis c.c.
Diversamente, la disciplina derogatoria di cui si tratta, sarà applicabile solo
all’impresa individuale in cui vi collabori formalmente un familiare ai sensi
dell’art.230-bis c.c. Del resto proprio la giurisprudenza di legittimità ha
ribadito che “non è applicabile la disciplina di cui all’art. 230-bis c.c.,
con riferimento all’attività lavorativa svolta nell’impresa commerciale gestita
da una società in nome collettivo di cui sia compartecipe il congiunto (o
l’affine) del lavoratore, poiché il concetto di lavoro familiare, applicabile
alle sole imprese individuali, è estraneo alle imprese collettive in genere e
sociali in particolare, non essendo configurabile nella stessa compagine la
coesistenza di due rapporti, uno fondato sul contratto di società e l’altro fra
il socio e i suoi familiari, derivante dal vincolo familiare o di
affinità”.( Anastasio Guglielmo “Il lavoro nell’impresa familiare”).
Prendendo ora in esame la disciplina prevista
per l’impresa familiare, si rileva, in primo luogo, che il lavoratore può
ricevere una retribuzione, nell’arco dell’anno solare, non superiore ad € 10.000.
In secondo luogo, il regime contributivo da applicare, sarà quello tipico dei
lavoratori dipendenti; ne consegue che l’aliquota assicurativa sarà pari al 4%,
mentre, quella previdenziale sarà del 33%. Pertanto, considerando l’aggio del
5% a favore del concessionario del servizio, ad un buono di 10 euro
corrisponderà una retribuzione netta di 5,80 euro. Va ricordato che è previsto
anche il buono “multiplo” da 50 euro (equivalente a cinque buoni non
separabili), a cui corrisponderà un retribuzione netta di 29 euro.Ultima
differenza, rispetto al regime ordinario, è costituita dall’utilizzabilità
della sola procedura telematica per l’acquisto dei buoni lavoro come vedremo
poi.
C - COMMITTENTE PUBBLICO
La circolare 88/2009 dell’INPS, nel definire il settore pubblico, fa
riferimento all’art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/01 il quale include nel concetto
di Pubblica Amministrazione “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le Amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300”. La Finanziaria del 2010
ha aggiunto dopo il comma 2-bis dell’articolo 70 del d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276, il comma 2-ter , secondo cui “il ricorso
a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli
enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto
dal patto di stabilità interno”. Ha previsto la possibilità per gli enti locali
di fruire delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio. In
merito ai prestatori di lavoro che senza particolari
limitazioni possono svolgere attività di lavoro accessorio anche a favore degli
enti locali, si ricorda che questi
sono- a) gli studenti di età non superiore a 25
anni, i quali potranno altresì ottenere “buoni lavoro” anche da
scuole e università;- b) i
pensionati;- c) limitatamente al 2010, i
percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito (che possono
cumulare ai trattamenti di sostegno il reddito del lavoro accessorio sino
a 3.000 euro nell’anno solare) ed i titolari di contratto di lavoro a
tempo parziale 2010 . In primo luogo è da riferire che gli enti
locali,ossia i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui
partecipano enti locali (ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
loca li) , possono far ricorso al lavoro accessorio, in
via esclusiva rispetto alle altre pubbliche
amministrazioni,per le attività riguardanti lavori
di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti
. Invece , riguardo alle restanti pubbliche
amministrazioni , è da ricordare che secondo
l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003 , salvo contraria
disposizione, il decreto stesso “non trova applicazione per le Pubbliche
Amministrazioni e per il loro personale” . A detta regola fanno
eccezione le attività relative alle manifestazioni
sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà ,che pertanto possono essere
rese in favore di qualsiasi committente pubblico ,da individuare
,ai sensi dell’art. 1 comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, sopra
richiamato.Per quanto riguarda i committenti che possono ricorrere ai buoni
lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in
particolare:- per le attività di cui alla lett. b) dell’art. 70 (lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti);-
con riferimento a singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani
studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i
percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di
contratto di lavoro a tempo parziale. Pertanto nel caso di specie le attività
concernenti i “lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti”, di cui alla lett. b) dell’art. 70, come modificato
dalla finanziaria 2010, sono circoscritte, nell’ambito del settore pubblico,
agli enti locali, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le città
metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni,
nonché i consorzi cui partecipano enti locali (ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).Per quanto riguarda invece le altre
attività previste dall’art. 70 del decreto legislativo n. 276, si richiama la
disposizione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, il quale stabilisce
che, salvo contraria disposizione il decreto stesso “non trova applicazione per
le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale”.Fanno eccezione, come già
ricordato , le attività che rientrano nei settori di cui alla lett. d)
dell’art. 70 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e
di lavori di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere prestate a
favore di qualsiasi committente pubblico.In tal senso è intervenuto il comma 26
dell’art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, che ha modificato l’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, inserendo il lavoro accessorio di cui alla lett. d), del
comma 1, dell’art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, tra le ipotesi di “lavoro flessibile” previste
nella pubblica amministrazione dal Testo unico del pubblico impiego. Tale
inserimento, data la caratteristica del lavoro accessorio che non è
regolamentato dai contratti collettivi e non è riconducibile ad una forma
contrattuale specifica, assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi
a disposizione del datore di lavoro e quindi anche del lavoro accessorio. Né è
possibile applicare le esigenze di cui al comma 2 dell’art. 36, temporanee ed
eccezionali, a fattispecie come il lavoro accessorio che viene previsto già
limitatamente per gli ambiti specifici di cui al comma 1 dell’art. 70 del
d.lgs. 276/2003.
CHI SONO I PRESTATORI
Sul piano generale i prestatori come si è detto, possono svolgere
attività di lavoro occasionale:
• in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00
euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
• nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito,
fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi
per anno solare e non per singolo committente.
1) giovani con un età compresa tra i 16 e 25
anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e
grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; nell’ipotesi di minore età,
è necessario che il prestatore abbia l’autorizzazione dei propri genitori o di
chi abbia la patria potestà; va, tuttavia, precisato che, nell’ottica di una
regolare alternanza scuola-lavoro, la prestazione potrà essere resa solo nei
periodi di vacanza specificatamente individuati dalla circolare del Ministero
del Lavoro n. 4 del 3 febbraio 2005 richiamata dalla circolare Inps n.104/08,
la quale individua i seguenti intervalli temporali:
vacanze
natalizie, ovvero il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
vacanze
pasquali, ovvero il periodo compreso tra la domenica delle Palme e il martedì
successivo al lunedì dell’Angelo;
vacanze
estive, ossia il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre;
il
sabato e la domenica durante tutto l’anno(dalle ore 13 del venerdì alle
ore 6 del lunedì),.
I giovani (25
anni) iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono
prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5.000 euro
per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo compresi
gli Enti Locali, le Scuole e l’Università, compatibilmente con gli obblighi
scolastici, gli studenti regolarmente iscritti all’Università che hanno meno di
25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno. Questa categoria di prestatori di lavoro può essere
impiegata, nell’ambito dei periodi sopra indicati, per svolgere attività di
lavoro occasionale accessorio in qualsiasi settore di attività;
2. pensionati
titolari di trattamento pensionistico obbligatorio; al riguardo l’Inps ha precisato che rientrano in tale
categoria non solo i percettori di una pensione di anzianità o vecchiaia, ma
anche i beneficiari di pensione di reversibilità, di assegno sociale, pensione
d’invalidità e di assegno ordinario d’invalidità. Questa categoria di
prestatori di lavoro può essere impiegata, nell’ambito dei periodi sopra
indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio in qualsiasi
settore di attività ed anche (Finanziaria 2010) in favore degli Enti
Locali.
3. casalinghe
alle quali è riservato – insieme agli
studenti ed ai pensionati – lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale
nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale.
Allo scopo di fugare possibili equivoci e
fornire così maggiori certezze agli operatori sul puntuale ambito di
applicazione della normativa in parola, la definizione di “casalinga” è stata opportunamente
precisata dall’Istituto, secondo il quale è tale il “soggetto che svolge,
senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a
responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle
dipendenze di terzi”. Pertanto, in linea con quanto definito nell’“Avviso
comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura”, sottoscritto dalle Parti
Sociali in data 26 giugno 2009 nell’ambito di cui si tratta si dovrà,
conseguentemente ed in via sperimentale, intendere per casalinga “quel
soggetto che non abbia comunque prestato lavoro subordinato in agricoltura
nell’anno in corso e in quello precedente”.
4. in via sperimentale per il 2009 ed il 2010 i percettori di
prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. I soggetti
destinatari di tali disposizione sono:
a) i percettori
di prestazioni d’integrazione salariale
b) i
percettori di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione come
l’indennità di mobilità, di
disoccupazione ordinaria nonché quella speciale
per gli edili.
In via sperimentale per l’anno 2009 (prorogato a tutto il 2010), i percettori
di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito,
percettori di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione come l’indennità
di mobilità, di disoccupazione ordinaria nonché quella speciale per gli
edili, nel limite massimo di € 3.000 per anno solare (sommando anche
diversi committenti), possono svolgere lavoro accessorio ed occasionale.
Entro questo limite nessuna comunicazione INPS e nessuna sospensione indennità.
A differenza del regime ordinariamente previsto
per le altre categorie di lavoratori, tale limite (€ 3000) non va individuato
sul singolo committente, ma va riferito al singolo lavoratore nell’ambito di
ciascun anno solare. Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che
percepisce emolumenti da lavoro accessorio, nel limite dei 3.000,00 euro annui,
potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a
sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.
Nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà l’istituto della
sospensione dell’indennità. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da
lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000,00 euro annui
l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Laddove, invece, tale limite venga superato, il lavoratore ha l’obbligo di
presentare preventiva comunicazione all’Inps. Nel caso di più contratti di
lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno 2009 e retribuiti singolarmente
per meno di 3.000,00 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta,
eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del
predetto limite dei 3.000,00 euro se sommato ad altri redditi per lavoro
accessorio. Nel caso che il lavoratore superi individualmente il tetto dei
3.000,00 euro, andrà applicato il regime di cumulabilità parziale di tali
remunerazioni con le integrazioni salariali e con le altre forme d’integrazione
del reddito.
Come già specificato nella circolare INPS n.
88/2009 tali soggetti possono svolgere prestazioni occasionali di lavoro
accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito
dall’art. 19 del d.l. 28/11/2008 n.185, convertito con modificazioni dalla
legge 280 gennaio 2009 n. 2 che subordina il diritto a percepire qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali alla dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio , a un percorso di
riqualificazione professionale.
5 – i cittadini extracomunitari
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale,
possono accedere al lavoro occasionale accessorio. Laddove
non sia prevista, nell’ambito delle specifiche attività sopra elencate, una esplicita
restrizione, il lavoro occasionale di tipo accessorio non conosce limitazioni
soggettive di sorta e può essere conseguentemente affidato a qualsiasi
categoria di lavoratori, tanto disoccupati quanto occupati, ivi compresi gli
extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di un’attività lavorativa. “Un cittadino extracomunitario ha
accesso al lavoro occasionale accessorio se in possesso di un permesso di
soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (es. permesso per
lavoro subordinato, per motivi familiari, per studio, per rifugiati politici,
per motivi diprotezione sussidiaria, ecc.) oppure - nei periodi di
disoccupazione - se in possesso di un ‘permesso di soggiorno per attesa
occupazione”.
6 –i dipendenti pubblici
Sempre con riferimento ai prestatori di lavoro
si fa presente che anche i dipendenti pubblici, alla stessa stregua degli altri
lavoratori occupati, possono svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio;
per costoro, tuttavia, è necessario richiedere all’amministrazione di
appartenenza una specifica autorizzazione preventiva. Fanno eccezione a questa
regola generale le attribuzioni di incarichi a favore di dipendenti pubblici
titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa
non superiore al cinquanta per cento, ai docenti universitari a tempo definito e
alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. La
richiesta all’amministrazione di appartenenza deve essere effettuata o da parte
dello stesso dipendente o, alternativamente, da parte dei soggetti pubblici e
privati che intendono avvalersi delle prestazioni del lavoro occasionale.
L’impiego di dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione comporta la
responsabilità disciplinare dell’interessato e l’obbligo di versare i relativi
compensi all’amministrazione di appartenenza, a cura del soggetto erogante o in
mancanza da parte dello stesso percettore. Si sottolinea il fatto che neppure
le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi a lavoratori
dipendenti da un’altra Amministrazione Pubblica, senza la preventiva
autorizzazione di quest’ultima, pena la nullità dell’atto e la responsabilità
per infrazione disciplinare del funzionario responsabile del procedimento,
oltre all’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione di appartenenza.
Per i soggetti privati e gli enti pubblici economici che trasgrediscano il
divieto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
dell’importo degli emolumenti corrisposti, in qualsiasi forma, senza la
prescritta autorizzazione. L’impiego di dipendenti pubblici , senza la
preventiva autorizzazione comporta, dunque, per il dipendente e per l’amministrazione
pubblica interessata le sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell’art. 53 del d.
legs. N. 165/2001.
7) lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via
sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di
lavoro. : in
qualsiasi altro settore produttivo.
LE AREE DI ATTIVITA’
Trattasi di prestazioni svolte nell’ambito :
a) di lavori domestici. I lavori domestici di tipo occasionale
accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera
occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari
relative alla cura della famiglia e della casa. L’art.70
lett.a), nella sua precedente versione, comprendeva i piccoli lavori domestici
a carattere straordinario, l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
anziane, ammalate e con handicap. La circolare Inps n.44 del 24 marzo
2009, precisa che le prestazioni occasionali di cui si tratta sono solo quelle
che si qualifichino per tratti di discontinuità e non siano riconducibili a
specifiche tipologie di contratti di lavoro. In altre parole, per l’Istituto
previdenziale il ricorso al lavoro accessorio, nell’ambito delle attività
domestiche, va limitato a quelle prestazioni “non ricoperte da alcuna tutela
previdenziale ed assicurativa, quindi ad attività non riconducibili né a un
rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro
domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n.339 ha uno specifico obbligo
assicurativo previsto dal DPR 31 dicembre 1971, n.1403.) né a regolamentazioni
contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (Ccnl del 16 febbraio 2007)”.
Tutti i lavoratori indistintamente possono essere utilizzati per queste
tipologie di attività. Le attività già regolate dalla legge o dalla
contrattazione collettiva potranno essere svolte dal lavoratore accessorio
purchè in maniera saltuaria ed episodica e mai in maniera strutturata e
continuativa.A titolo puramente esemplificativo si rammenta che l’attuale
contrattazione collettiva di settore contempla nell’ambito del lavoro domestico
il puericultore, il maggiordomo,l’ addetto alla compagnia,lo chef,l’
addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione, l’infermiere
diplomato generico,l’assistente geriatrico,l’ assistente all’infanzia ed a
persone non autosufficienti,l’ assistente agli animali, autista, cameriere,
giardiniere, guardarobiere, custode e portinaio;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia
e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
In merito la circolare Inps n.88 dell’8 luglio 2009,nel precisare che
tutti i lavoratori possono svolgere queste tipologie di attività, precisa che
“le prestazioni di lavoro debbono essere svolte direttamente a favore
dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il
ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e
utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e
retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso
dell’appalto o della somministrazione”. L’osservanza delle norme in materia di
prevenzione gioca qui un ruolo di primaria importanza soprattutto con
riferimento alla manutenzione di edifici. I lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade e monumenti sono sempre possibili anche se il
committente è un Ente Locale.
c) di insegnamento privato supplementare;
L’attività d’insegnamento di cui si tratta può
essere svolta da qualsiasi soggetto, a favore di persone fisiche, a supporto od
integrazione di un ordinario ciclo di studi. Dunque non a favore di scuole od
istituti privati. In proposito si rammenta la incompatibilità, ex art.508
D.Lgs. n.297/94, dei pubblici insegnanti, che consiste nel divieto d’impartire
lezioni private ad alunni del proprio istituto nonché nell’obbligo d’informare
il dirigente scolastico dell’assunzione di lezioni private.
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e
di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
Con riferimento a tali attività, l’art.7-ter, co.12,
L. n.33/09, introduce un’importante eccezione al principio generale nella non
applicabilità del D.Lgs. n.276/03 alle Pubbliche Amministrazioni e al loro
personale in relazione a queste specifiche attività ricompresse nelle funzioni
amministrative proprie di molti enti pubblici, in special modo gli enti locali.
L’INPS, con la circolare n.88 del 9 luglio
2009, precisa che tali prestazioni debbono comunque essere “rese direttamente
dal prestatore, senza il tramite di intermediari, e finalizzate, ad esempio
allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale,
quali i cosiddetti nonni vigili, o prestazioni rientranti nei piani
d’intervento a favore di soggetti beneficiari del sistema
h) Settore editoria:
1) distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche
gratuita (c.d. free press);
2) dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi
commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa
quotidiana o periodica;
3) distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi
relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o
periodica.In tale settore il Ministero del Lavoro, con l’interpello n.17/09, ha
cercato di fare il punto circa le possibilità di utilizzo del lavoro
accessorio. Ebbene, il predetto dicastero, dopo aver chiarito che l‘art.70,
co.1, lett.h), ha inteso ricomprendere tutte quelle attività in qualche modo
legate sia alla distribuzione che alla vendita di giornali, richiama espressamente,
nel settore in parola, anche le attività come sopra individuate.
i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;
• attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;
• in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali,
ma limitatamente alle tipologie di prestatori come più innanzi individuate.
Con separato contributo entreremo
nel merito della gestione del rapporto di lavoro e del sistema dei voucher