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LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO dopo la legge finanziaria 2010

LE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO DOPO LA LEGGE FINANZIARIA 2010.

PREMESSA

Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art.4, co.1, lett.d) della L. n.30/03 (c.d. Legge Biagi), poi disciplinate dal D.Lgs. n.276/03 (artt.70-73) con l’intento di ricondurre nella legalità una serie di prestazioni lavorative tendenzialmente svolte in forma “sommersa”, che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario con conseguente attribuzione, ai lavoratori in tal modo coinvolti, di una sostanziale copertura previdenziale ed assicurativa in precedenza del tutto assente e di favorire l’occupazione di alcune fasce di lavoratori considerati marginali e quindi “a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”. Inizialmente il legislatore ne aveva limitato la fruizione ai soli disoccupati da oltre un anno, alle casalinghe, agli studenti ed ai pensionati, ai disabili e soggetti in comunità di recupero, ai lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole con successiva estensione a tutta una serie di committenti ed attività che si passa ad esaminare. DEFINIZIONE

Per prestazioni di lavoro accessorio s’intendono attività lavorative svolte in maniera discontinua e saltuaria ed aventi natura meramente occasionale intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. In merito a questo tetto, tuttavia, la circolare Inps n.88/09 ha recentemente precisato che l’importo va inteso al netto dei contributi a carico del lavoratore; per il committente il limite lordo erogabile a favore di ciascun lavoratore risulta, conseguentemente, pari a 6.660,00 euro annui. Dunque il lavoratore può svolgere questa particolare tipologia di lavoro senza limitazione alcuna in termini di durata e di reddito complessivo, anche con più committenti, avendo cura unicamente di non superare il tetto massimo di 5.000,00 euro di compensi nel corso di ciascun anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) nei confronti di ogni committente. Le imprese familiari, invece, come meglio si dirà appresso, possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, nel corso di ciascun anno fiscale (art. 70, co.2-bis, D.lgs. n.276/03).

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

I riferimenti normativi di maggiore rilievo sono rinvenibili nella legge 133/2008  art. 7 ter comma 12 e per ultima nella Legge n. 191 del  23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) che ha modificato gli artt 70/73 del D. Lgs. 276/2003 progressivamente ampliando la platea dei prestatori e le aree di attività in cui su applica il lavoro occasionale accessorio. Ricordiamo, inoltre, la legge n. 33 del 9 aprile 2009, la legge n. 96 del 20 febbraio 2006, la legge  n.80 del 14 maggio 2005, il D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 artt 70/73, la legge n. 30 del 14 febbraio 2003.Alcune circolari Inps hanno fornito indicazioni rispetto all'applicazione delle norme ed in particolare:Circolare INPS n. 81 del 30 luglio 2008 ,Messaggio INPS n. 17846 del 6 agosto 2008, Messaggio INPS n. 020439 del 17 settembre 2008, Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008, Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 (modalità applicative nel settore commercio, turismo e servizi),Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009 (modalità applicative nel settore domestico) Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (modalità applicative per l’impresa familiare), Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (indicazioni sull'ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio) Circolare n. 17 del 3.02.2010

VANTAGGI E LIMITI PER IL COMMITTENTE

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il principale vantaggio per il committente è nella semplicità di gestione del rapporto e degli accordi che raggiunge con il prestatore nonché nel notevole risparmio economico che gliene deriva. Per il lavoratore accessorio non va elaborato il LUL, non sussistono specifici obblighi contrattuali, permane la possibilità di assumere successivamente il lavoratore con un contratto di inserimento.

Non può esercitare alcun potere disciplinare, deve procedere nel rispetto degli obblighi previsti per questa particolare tipologia di lavoro dal D. Lgs. 81/2008. Deve denunciare l’infortunio, non può utilizzare il lavoro accessorio in caso di appalto o di somministrazione. Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione. VANTAGGI E LIMITI PER IL PRESTATORE

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici. L’esenzione fiscale persiste anche in caso di importi elevati (cioè in caso di più committenti).

Consente l’emersione dal nero, i ricavi sono cumulabili con gli interventi di sostegno al reddito e con il trattamento pensionistico,vi è la piena copertura assicurativa Inail ed il riconoscimento dell’attività ai fini previdenziali INPS. E’ compatibile con il mantenimento dello stato di disoccupazione.

LA DISCIPLINA ASSICURATIVA PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, trovano applicazione tanto il D.Lgs. n.81/08 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) quanto tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute. Restano, tuttavia, totalmente esclusi dal campo di applicazione del suddetto Tusl i lavoratori (e conseguentemente i committenti/datori di lavoro) “che svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili”.

Per quanto riguarda l’eventualità che si verifichino infortuni o malattie professionali i prestatori occasionali di tipo accessorio sono coperti, in base agli artt.2 e 3 del DPR n.1124/65, dalla relativa assicurazione obbligatoria Inail.

In questo caso le prestazioni assicurative erogate dall’Istituto saranno quelle previste dall’art.66 del TU 1124/1965 e dall’art.13 del D.Lgs. n.38/00 (indennità per danno biologico). Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;

2) una rendita per l'inabilità permanente;

3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;

4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;

5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;

6) le forniture degli apparecchi di protesi.

Ai fini della determinazione delle prestazioni economiche riconosciute a questa categoria di lavoratori, la retribuzione da prendere come riferimento è quella pari al minimale di rendita (attualmente 14.349,30 euro annui); quest’ultima, divisa per 300, costituisce l’imponibile giornaliero per l’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea (pari a 46,33 euro per l’anno in corso). Questa copertura Inail, alle condizioni previste dagli artt.10 e 11 del Tuil, esonera pertanto il

beneficiario delle prestazioni occasionali di tipo accessorio dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro eventualmente occorsi al prestatore di lavoro.

In caso di infortunio o di malattia professionale, il beneficiario ed il prestatore sono tenuti rispettivamente agli adempimenti degli obblighi previsti dagli articoli 52, 53 e 54 del TU 1125/1964, nei termini e con le modalità ivi previste. L’unica accortezza necessaria sarà quella di evidenziare, nella denuncia di infortunio, che trattasi di lavoratore soggetto a “voucher”.Per completezza si fa presente che l’art.18, co.1, lett.r) del D.Lgs. n.81/08 ha introdotto, a carico del datore di lavoro, anche l’obbligo di comunicare all’Inail (per finalità di tipo statistico ed informativo) i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Quest’obbligo, tuttavia, decorrerà trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore di un apposito decreto interministeriale che verrà adottato ai sensi dell’art.8, co.4, del D.Lgs. n.81/08.

CHI SONO I COMMITTENTI

Così come declinati nel sito del Ministero del lavoro i committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere: famiglie,privati,aziende,imprese familiari,imprenditori agricoli,enti senza fini di lucro enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, scuole, università, committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà. Le autonomie locali poi, possono utilizzare i buoni lavoro per tutte le attività, quando i prestatori sono studenti under 25, pensionati e, in via sperimentale fino alla fine del 2010 e nel limite di 3.000 euro annui, anche i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

IN PARTICOLARE :

A - L’IMPRESA  DEL SETTORE AGRICOLO

Il riferimento è a tutte le imprese che svolgono attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo ove svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro. Il lavoro accessorio ha trovato la sua prima attuazione proprio nel corso delle vendemmie 2008; visto l’esito positivo di siffatta esperienza, il legislatore, con il D.L. n.112/08, ha esteso tale tipologia contrattuale anche ad altre attività inerenti il settore agricolo. In particolare, lo ha reso accessibile:

1 -ad ogni attività agricola stagionale ed in favore di imprese di qualsiasi dimensione, purché la prestazione sia resa da giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, ovvero da pensionati.;

2 - ad ogni attività agricola stagionale, svolta da qualsiasi soggetto, purché resa in favore delle imprese di cui all’art.34, co.6 del DPR n.633/7230 e cioè delle imprese con un volume d’affari annuo non superiore ai 7.000,00 euro che rappresenta un limite dimensionale dell’azienda, “non avente quindi riferimento a regimi contabili ed amministrativi diversi.”

Per la definizione delle attività di carattere stagionale, occorre far riferimento al DPR n.1125/63, che, tuttavia, secondo l’Inps, conterrebbe un elenco non esaustivo e che, pertanto, sarebbe da considerare stagionale anche l’attività di messa a dimora di un pioppeto.

Vi rientrano, a titolo esemplificativo, le attività di raccolta dei prodotti agricoli, le operazioni di potatura, le prestazioni rese nell’ambito delle attività connesse all’agriturismo.

B - L’IMPRESA FAMILIARE EX ART. 230 BIS COD.CIV

La legge finanziaria per il 2010 modifica la lett. g) dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003, eliminando il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi. L’impresa familiare quindi può ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi. Si fa presente, come già precisato nella circolare INPS n. 76 del 16 maggio 2009, che per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Dell’impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).La disciplina dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo diverso tra i componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento, alla ripartizione degli utili, a una quota dei beni acquisiti con gli utili, a una quota proporzionale degli incrementi dell’azienda. Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all’attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l’obbligo, per i suddetti “familiari”, dell’iscrizione nelle gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi contributi.Il comma 2-bis dell’articolo 70 del d.lgs. 276/2003 dispone, ancora, che le imprese familiari possano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. Ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 72 del citato d.lgs. 276/2003 con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.L’ambito di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese familiari nella qualità di “datori di lavoro” nei riguardi di soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. Pertanto nel caso di specie con riferimento all’impiego dei buoni lavoro da parte delle imprese familiari si confermano le due seguenti situazioni:A) qualora l’impresa familiare utilizzi prestatori all’interno dell’attività normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche ai sensi della lettera g), dell’articolo 70 potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (comma 4-bis art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell’attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l’impresa familiare appare in veste di “datrice di lavoro”, con esclusione, pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell’articolo 230-bis;B) nei casi, invece, in cui l’impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell’articolo 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese.In entrambi i casi, sia per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis per le proprie attività specifiche sia nel caso di impresa familiare che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle altre tipologie del comma 1 dell’articolo 70, in qualsiasi settore resta fermo il limite stabilito al comma 2 -bis dell’articolo 70 dell’importo complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.

Occorre puntualizzare il concetto d’impresa familiare richiamato dall’art. 70, comma 1, lett. g) del d.lgs. n.276/2003 . Sul punto la circolare Inps n. 76 del 26/5/2009 facendo espresso riferimento “alle imprese, legalmente costituite, regolate dall’art. 230-bis c.c.,(…), indipendentemente dalla forma giuridica assunta dall’imprenditore (titolare di impresa individuale, s.n.c, socio accomandatario di s.a.s e socio di srl)”, non sembra in linea con il concetto civilistico di impresa familiare. Non può non osservarsi, infatti, che, nelle società in cui l’assetto proprietario e gestionale sia riconducibile ad un nucleo familiare, non trova applicazione l’art. 230-bis c.c. Si pensi, ad una s.n.c., in cui i due coniugi sono anche soci-amministratori; in tale ipotesi l’art. 230-bis, vista la clausola residuale in esso contenuta, non troverà applicazione ed i rapporti interni saranno regolati dalle norme in tema di s.n.c. Pertanto se si vuol far salva l’accezione allargata di impresa familiare sancita nella circolare Inps, sarà necessario sacrificare il riferimento all’art. 230-bis c.c. Diversamente, la disciplina derogatoria di cui si tratta, sarà applicabile solo all’impresa individuale in cui vi collabori formalmente un familiare ai sensi dell’art.230-bis c.c. Del resto proprio la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “non è applicabile la disciplina di cui all’art. 230-bis c.c., con riferimento all’attività lavorativa svolta nell’impresa commerciale gestita da una società in nome collettivo di cui sia compartecipe il congiunto (o l’affine) del lavoratore, poiché il concetto di lavoro familiare, applicabile alle sole imprese individuali, è estraneo alle imprese collettive in genere e sociali in particolare, non essendo configurabile nella stessa compagine la coesistenza di due rapporti, uno fondato sul contratto di società e l’altro fra il socio e i suoi familiari, derivante dal vincolo familiare o di affinità”.( Anastasio Guglielmo “Il lavoro nell’impresa familiare”).

Prendendo ora in esame la disciplina prevista per l’impresa familiare, si rileva, in primo luogo, che il lavoratore può ricevere una retribuzione, nell’arco dell’anno solare, non superiore ad € 10.000. In secondo luogo, il regime contributivo da applicare, sarà quello tipico dei lavoratori dipendenti; ne consegue che l’aliquota assicurativa sarà pari al 4%, mentre, quella previdenziale sarà del 33%. Pertanto, considerando l’aggio del 5% a favore del concessionario del servizio, ad un buono di 10 euro corrisponderà una retribuzione netta di 5,80 euro. Va ricordato che è previsto anche il buono “multiplo” da 50 euro (equivalente a cinque buoni non separabili), a cui corrisponderà un retribuzione netta di 29 euro.Ultima differenza, rispetto al regime ordinario, è costituita dall’utilizzabilità della sola procedura telematica per l’acquisto dei buoni lavoro come vedremo poi.

C - COMMITTENTE PUBBLICO

La circolare 88/2009 dell’INPS, nel definire il settore pubblico, fa riferimento all’art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/01 il quale include nel concetto di Pubblica Amministrazione “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300”. La Finanziaria del 2010  ha aggiunto   dopo il comma 2-bis dell’articolo 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2-ter , secondo cui  “il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno”. Ha previsto la possibilità per gli enti locali di fruire delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio. In merito   ai   prestatori di lavoro che senza particolari limitazioni possono svolgere attività di lavoro accessorio anche a favore degli enti locali, si  ricorda  che questi sono-  a)    gli studenti di età non superiore a 25 anni, i quali potranno altresì ottenere “buoni lavoro” anche   da scuole e università;-   b)    i pensionati;-  c)   limitatamente al 2010,  i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito (che possono cumulare  ai trattamenti di sostegno il reddito del lavoro accessorio sino a 3.000 euro nell’anno solare) ed   i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale 2010 . In primo luogo è da riferire che gli enti locali,ossia i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali (ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti loca li)  , possono  far ricorso al  lavoro accessorio, in via esclusiva  rispetto alle altre   pubbliche amministrazioni,per  le attività  riguardanti   lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti . Invece ,   riguardo alle restanti pubbliche amministrazioni , è da ricordare    che secondo  l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003 ,  salvo contraria disposizione, il decreto stesso “non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale” .   A detta regola fanno eccezione   le attività relative alle  manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà  ,che pertanto  possono   essere rese   in favore di qualsiasi committente pubblico ,da individuare  ,ai   sensi dell’art. 1 comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, sopra richiamato.Per quanto riguarda i committenti che possono ricorrere ai buoni lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in particolare:- per le attività di cui alla lett. b) dell’art. 70 (lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti);- con riferimento a singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale. Pertanto nel caso di specie le attività concernenti i “lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti”, di cui alla lett. b) dell’art. 70, come modificato dalla finanziaria 2010, sono circoscritte, nell’ambito del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali (ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).Per quanto riguarda invece le altre attività previste dall’art. 70 del decreto legislativo n. 276, si richiama la disposizione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, il quale stabilisce che, salvo contraria disposizione il decreto stesso “non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale”.Fanno eccezione, come già ricordato , le attività che rientrano nei settori di cui alla lett. d) dell’art. 70 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere prestate a favore di qualsiasi committente pubblico.In tal senso è intervenuto il comma 26 dell’art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha modificato l’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserendo il lavoro accessorio di cui alla lett. d), del comma 1, dell’art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, tra le ipotesi di “lavoro flessibile” previste nella pubblica amministrazione dal Testo unico del pubblico impiego. Tale inserimento, data la caratteristica del lavoro accessorio che non è regolamentato dai contratti collettivi e non è riconducibile ad una forma contrattuale specifica, assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi a disposizione del datore di lavoro e quindi anche del lavoro accessorio. Né è possibile applicare le esigenze di cui al comma 2 dell’art. 36, temporanee ed eccezionali, a fattispecie come il lavoro accessorio che viene previsto già limitatamente per gli ambiti specifici di cui al comma 1 dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003.

CHI SONO I PRESTATORI

Sul piano generale i prestatori come si è detto, possono svolgere attività di lavoro occasionale: • in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare; • nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

1) giovani con un età compresa tra i 16 e 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; nell’ipotesi di minore età, è necessario che il prestatore abbia l’autorizzazione dei propri genitori o di chi abbia la patria potestà; va, tuttavia, precisato che, nell’ottica di una regolare alternanza scuola-lavoro, la prestazione potrà essere resa solo nei periodi di vacanza specificatamente individuati dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 3 febbraio 2005 richiamata dalla circolare Inps n.104/08, la quale individua i seguenti intervalli temporali:

􀂾 vacanze natalizie, ovvero il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

􀂾 vacanze pasquali, ovvero il periodo compreso tra la domenica delle Palme e il martedì

successivo al lunedì dell’Angelo;

􀂾 vacanze estive, ossia il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre;

􀂾 il sabato e la domenica durante tutto l’anno(dalle ore 13 del venerdì alle ore 6 del lunedì),.

I giovani (25 anni) iscritti ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono prestare attività occasionale ed accessoria (il limite è fissato in 5.000 euro per ogni committente nell’anno solare) in qualsiasi settore produttivo compresi gli Enti Locali, le Scuole e l’Università, compatibilmente con gli obblighi scolastici, gli studenti regolarmente iscritti all’Università che hanno meno di 25 anni possono svolgere tali prestazioni durante tutto l’anno. Questa categoria di prestatori di lavoro può essere impiegata, nell’ambito dei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio in qualsiasi settore di attività;

2. pensionati titolari di trattamento pensionistico obbligatorio; al riguardo l’Inps ha precisato che rientrano in tale categoria non solo i percettori di una pensione di anzianità o vecchiaia, ma anche i beneficiari di pensione di reversibilità, di assegno sociale, pensione d’invalidità e di assegno ordinario d’invalidità. Questa categoria di prestatori di lavoro può essere impiegata, nell’ambito dei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio in qualsiasi settore di attività ed anche (Finanziaria 2010) in favore degli Enti Locali.

3. casalinghe alle quali è riservato – insieme agli studenti ed ai pensionati – lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale.

Allo scopo di fugare possibili equivoci e fornire così maggiori certezze agli operatori sul puntuale ambito di applicazione della normativa in parola, la definizione di “casalinga” è stata opportunamente precisata dall’Istituto, secondo il quale è tale il “soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi”. Pertanto, in linea con quanto definito nell’“Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in agricoltura”, sottoscritto dalle Parti Sociali in data 26 giugno 2009 nell’ambito di cui si tratta si dovrà, conseguentemente ed in via sperimentale, intendere per casalinga “quel soggetto che non abbia comunque prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e in quello precedente”.

 

4. in via sperimentale per il 2009 ed il 2010 i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. I soggetti destinatari di tali disposizione sono:

a) i percettori di prestazioni d’integrazione salariale

b) i percettori di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione come l’indennità di mobilità, di

disoccupazione ordinaria nonché quella speciale per gli edili.

In via sperimentale per l’anno 2009 (prorogato a tutto il 2010), i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, percettori di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione come l’indennità di mobilità, di disoccupazione ordinaria nonché quella speciale per gli edili, nel limite massimo di € 3.000 per anno solare (sommando anche diversi committenti), possono svolgere lavoro accessorio ed occasionale. Entro questo limite nessuna comunicazione INPS e nessuna sospensione indennità.

A differenza del regime ordinariamente previsto per le altre categorie di lavoratori, tale limite (€ 3000)  non va individuato sul singolo committente, ma va riferito al singolo lavoratore nell’ambito di ciascun anno solare. Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio, nel limite dei 3.000,00 euro annui, potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta. Nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà l’istituto della sospensione dell’indennità. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000,00 euro annui l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto. Laddove, invece, tale limite venga superato, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’Inps. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000,00 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000,00 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio. Nel caso che il lavoratore superi individualmente il tetto dei 3.000,00 euro, andrà applicato il regime di cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e con le altre forme d’integrazione del reddito.

Come già specificato nella circolare INPS n. 88/2009 tali soggetti possono svolgere prestazioni occasionali di lavoro accessorio  a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall’art. 19 del d.l. 28/11/2008 n.185, convertito con modificazioni dalla legge 280 gennaio 2009 n. 2 che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio , a un percorso di riqualificazione professionale.

5 – i cittadini extracomunitari

I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.  Laddove non sia prevista, nell’ambito delle specifiche attività sopra elencate, una esplicita restrizione, il lavoro occasionale di tipo accessorio non conosce limitazioni soggettive di sorta e può essere conseguentemente affidato a qualsiasi categoria di lavoratori, tanto disoccupati quanto occupati, ivi compresi gli extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa. “Un cittadino extracomunitario ha accesso al lavoro occasionale accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (es. permesso per lavoro subordinato, per motivi familiari, per studio, per rifugiati politici, per motivi diprotezione sussidiaria, ecc.) oppure - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un ‘permesso di soggiorno per attesa occupazione”.

6 –i dipendenti pubblici

Sempre con riferimento ai prestatori di lavoro si fa presente che anche i dipendenti pubblici, alla stessa stregua degli altri lavoratori occupati, possono svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio; per costoro, tuttavia, è necessario richiedere all’amministrazione di appartenenza una specifica autorizzazione preventiva. Fanno eccezione a questa regola generale le attribuzioni di incarichi a favore di dipendenti pubblici titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, ai docenti universitari a tempo definito e alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. La richiesta all’amministrazione di appartenenza deve essere effettuata o da parte dello stesso dipendente o, alternativamente, da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono avvalersi delle prestazioni del lavoro occasionale. L’impiego di dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione comporta la responsabilità disciplinare dell’interessato e l’obbligo di versare i relativi compensi all’amministrazione di appartenenza, a cura del soggetto erogante o in mancanza da parte dello stesso percettore. Si sottolinea il fatto che neppure le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi a lavoratori dipendenti da un’altra Amministrazione Pubblica, senza la preventiva autorizzazione di quest’ultima, pena la nullità dell’atto e la responsabilità per infrazione disciplinare del funzionario responsabile del procedimento, oltre all’obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione di appartenenza. Per i soggetti privati e gli enti pubblici economici che trasgrediscano il divieto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’importo degli emolumenti corrisposti, in qualsiasi forma, senza la prescritta autorizzazione. L’impiego di dipendenti pubblici , senza la preventiva autorizzazione comporta, dunque, per il dipendente e per l’amministrazione pubblica interessata le sanzioni previste dai commi 7 e 8 dell’art. 53 del d. legs. N. 165/2001.

 7)  lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro. : in qualsiasi altro settore produttivo.

 

LE AREE  DI ATTIVITA’

Trattasi di prestazioni svolte nell’ambito :

a) di lavori domestici. I lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa. L’art.70 lett.a), nella sua precedente versione, comprendeva i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate e con handicap. La circolare Inps n.44 del 24 marzo 2009, precisa che le prestazioni occasionali di cui si tratta sono solo quelle che si qualifichino per tratti di discontinuità e non siano riconducibili a specifiche tipologie di contratti di lavoro. In altre parole, per l’Istituto previdenziale il ricorso al lavoro accessorio, nell’ambito delle attività domestiche, va limitato a quelle prestazioni “non ricoperte da alcuna tutela previdenziale ed assicurativa, quindi ad attività non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla legge 2 aprile 1958, n.339 ha uno specifico obbligo assicurativo previsto dal DPR 31 dicembre 1971, n.1403.) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (Ccnl del 16 febbraio 2007)”. Tutti i lavoratori indistintamente possono essere utilizzati per queste tipologie di attività. Le attività già regolate dalla legge o dalla contrattazione collettiva potranno essere svolte dal lavoratore accessorio purchè in maniera saltuaria ed episodica e mai in maniera strutturata e continuativa.A titolo puramente esemplificativo si rammenta che l’attuale contrattazione collettiva di settore contempla nell’ambito del lavoro domestico il puericultore, il maggiordomo,l’ addetto alla compagnia,lo chef,l’ addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione, l’infermiere diplomato generico,l’assistente geriatrico,l’ assistente all’infanzia ed a persone non autosufficienti,l’ assistente agli animali, autista, cameriere, giardiniere, guardarobiere, custode e portinaio;

b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

In merito la circolare Inps n.88 dell’8 luglio 2009,nel precisare che tutti i lavoratori possono svolgere queste tipologie di attività, precisa che “le prestazioni di lavoro debbono essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione”. L’osservanza delle norme in materia di prevenzione gioca qui un ruolo di primaria importanza soprattutto con riferimento alla manutenzione di edifici. I lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade e monumenti sono sempre possibili anche se il committente è un Ente Locale.

c) di insegnamento privato supplementare;

L’attività d’insegnamento di cui si tratta può essere svolta da qualsiasi soggetto, a favore di persone fisiche, a supporto od integrazione di un ordinario ciclo di studi. Dunque non a favore di scuole od istituti privati. In proposito si rammenta la incompatibilità, ex art.508 D.Lgs. n.297/94, dei pubblici insegnanti, che consiste nel divieto d’impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto nonché nell’obbligo d’informare il dirigente scolastico dell’assunzione di lezioni private.

d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;

Con riferimento a tali attività, l’art.7-ter, co.12, L. n.33/09, introduce un’importante eccezione al principio generale nella non applicabilità del D.Lgs. n.276/03 alle Pubbliche Amministrazioni e al loro personale in relazione a queste specifiche attività ricompresse nelle funzioni amministrative proprie di molti enti pubblici, in special modo gli enti locali.

L’INPS, con la circolare n.88 del 9 luglio 2009, precisa che tali prestazioni debbono comunque essere “rese direttamente dal prestatore, senza il tramite di intermediari, e finalizzate, ad esempio allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale, quali i cosiddetti nonni vigili, o prestazioni rientranti nei piani d’intervento a favore di soggetti beneficiari del sistema

h) Settore editoria:

1) distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita (c.d. free press);

2) dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica;

3) distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica.In tale settore il Ministero del Lavoro, con l’interpello n.17/09, ha cercato di fare il punto circa le possibilità di utilizzo del lavoro accessorio. Ebbene, il predetto dicastero, dopo aver chiarito che l‘art.70, co.1, lett.h), ha inteso ricomprendere tutte quelle attività in qualche modo legate sia alla distribuzione che alla vendita di giornali, richiama espressamente, nel settore in parola, anche le attività come sopra individuate.

i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;

attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie; in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente alle tipologie di prestatori come più innanzi individuate.

 

Con separato contributo entreremo nel merito della gestione del rapporto di lavoro e del sistema dei voucher

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