Area professionisti Partners Collabora Community 23/05/2012 21:18:12


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare








Sull'ammissibilità di un lavoro stagionale a tempo indeterminato

In tema di lavoro a tempo indeterminato, ed in particolare di lavoro stagionale, Lavoro, 22823.09, statuisce che nell'ordinamento italiano tutti i negozi giuridici, anche quelli non specificamente previsti dalla normativa (sia codicistica che speciale), sono ammessi se non specificamente vietati; l'art.1322 c.c. dispone, infatti, che “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. La norma vale non solo per i contratti in genere, ma anche per quelli di lavoro. Tanto premesso in linea di principio, va rilevato, con riferimento più specifico al caso di specie, che esistono attività economiche che si svolgono soltanto in determinati periodi dell'anno, e che richiedono perciò personale (o un supplemento di personale) solo in questi periodi. La limitazione della prestazione a questi periodi e l'attribuzione al rapporto di una forma di stabilità funzionale alla sua periodica ripetizione risponde così ad esigenze pratiche di entrambe le parti: è interesse dei lavoratori lo svolgimento di un'attività lavorativa in quel determinato periodo dell'anno (oppure almeno in esso), ma è interesse del datore di lavoro poter contare per quel periodo sull'apporto lavorativo di personale già conosciuto e già a conoscenza del lavoro da svolgere. Queste opposte esigenze appaiono sicuramente meritevoli di tutela, come richiesto dall'art. 1322 c.c., e non vi è perciò per non riconoscere validità ai contratti destinati a soddisfarle

Avvocato Daniele Iarussi

Stampa il documento Torna Indietro




CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!