Sull'ammissibilità
di un lavoro stagionale a tempo indeterminato
In tema di lavoro a tempo
indeterminato, ed in particolare di lavoro stagionale, Lavoro,
22823.09, statuisce che nell'ordinamento italiano tutti i negozi
giuridici, anche quelli non specificamente previsti dalla normativa
(sia codicistica che speciale), sono ammessi se non specificamente
vietati; l'art.1322 c.c. dispone, infatti, che “le parti
possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che
non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico”. La norma vale non solo per i
contratti in genere, ma anche per quelli di lavoro. Tanto premesso in
linea di principio, va rilevato, con riferimento più specifico
al caso di specie, che esistono attività economiche che si
svolgono soltanto in determinati periodi dell'anno, e che richiedono
perciò personale (o un supplemento di personale) solo in
questi periodi. La limitazione della prestazione a questi periodi e
l'attribuzione al rapporto di una forma di stabilità
funzionale alla sua periodica ripetizione risponde così ad
esigenze pratiche di entrambe le parti: è interesse dei
lavoratori lo svolgimento di un'attività lavorativa in quel
determinato periodo dell'anno (oppure almeno in esso), ma è
interesse del datore di lavoro poter contare per quel periodo
sull'apporto lavorativo di personale già conosciuto e già
a conoscenza del lavoro da svolgere. Queste opposte esigenze appaiono
sicuramente meritevoli di tutela, come richiesto dall'art. 1322 c.c.,
e non vi è perciò per non riconoscere validità
ai contratti destinati a soddisfarle
Avvocato Daniele
Iarussi