LA
NULLITA' DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO
PRESUPPOSTI,
PROCEDIMENTO ED EFFETTI
1)
INTRODUZIONE
Al giorno d'oggi
sono in notevole aumento i casi in cui i coniugi, anziché rivolgersi al Giudice
civile, si rivolgono al Giudice canonico al fine di ottenere la pronuncia di
nullità del matrimonio celebrato con rito religioso. La pronuncia de qua,
soddisfatte le condizioni richieste dalla legge, può anche avere effetto
nell'ordinamento civile.
Detto
procedimento è completamente differente rispetto a quello civile, ha un iter
più lungo, è più difficoltoso riuscire nella dimostrazione de qua ed
è di gran lunga più dispendioso. Tuttavia, una volta ottenuta la
delibazione del provvedimento canonico di nullità del matrimonio, il matrimonio
si deve considerare come nullo, come non celebrato. Il che, differisce
completamente dagli effetti del comune divorzio.
Detto ciò, ora è
necessario valutare meglio nel dettaglio le caratteristiche ed i presupposti di
tale complesso e lungo iter procedimentale.
2)
PRESUPPOSTI
I presupposti
per ottenere una pronuncia di nullità del matrimonio canonico sono diversi,
addirittura alcuni commentatori hanno contato in passato alcune centinaia di
ipotesi casistiche ma sono riconducibili a poche e ben delineate “categorie”:
-
La mancanza di consenso da parte di uno o di entrambi i
coniugi. Rientra in tale categoria la figura della simulazione e della
riserva mentale, per esempio.
-
L'insussistenza, in capo ad uno dei coniugi, della volontà di
attuare alcune delle finalità essenziali del matrimonio cristiano. Per
esempio, rientrano in tale categoria la non volontà di procreare, la violazione
della fedeltà coniugale e la violazione della indissolubilità del vincolo
matrimoniale.
-
L'errore sulla persona o sulle qualità del coniuge.
-
La violenza fisica o il timore.
-
L'eventualità che il coniuge o la coniuge siano impotenti nel
rapporto sessuale.
-
L'ipotesi, peraltro molto nota, che il matrimonio non sia
stato consumato, cioè che i coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale
completo. A seguito di ciò è possibile ottenere la nullità del matrimonio
tramite la Dispensa Papale, che è un procedimento (prevalentemente di tipo
amministrativo e documentale) diverso rispetto al procedimento “ordinario” di
dichiarazione di nullità del matrimonio.
3) GIUDIZIO
CANONICO DI PRIMO GRADO
Il giudizio deve
essere instaurato avanti al Tribunale competente, che è quello del luogo ove i
coniugi risiedono o hanno il domicilio. Legittimati a proporre tale azione sono
i coniugi e il promotore di giustizia, quest'ultimo solo in caso in cui la
nullità del matrimonio sia di pubblica ragione. Legittimato invece a
partecipare al giudizio è il difensore del vincolo, il quale porrà in essere
una attività processuale, se possibile, a difesa del vincolo matrimoniale
contratto dai due coniugi.
Da premettere,
il Giudice canonico, prima di accettare e istruire la causa, cercherà di
attuare ogni iniziativa al fine di conciliare i coniugi e quindi evitare il
giudizio.
L'atto
introduttivo consiste in un libello che deve essere consegnato al Giudice, il
quale, dopo aver tentato infruttuosamente il tentativo di conciliazione,
notifica al convenuto o a entrambi i coniugi il decreto di citazione. Dopo 15
giorni della notifica, se le parti non abbiano contestato la lite, il Giudice,
entro l'ulteriore termine di 10 giorni, deve stabilire con decreto la formula
del “dubbio”. La contestazione della lite assume notevole importanza perchè
serve a determinare l'oggetto della causa.
Poi, dopo altri
10 giorni dalla suddetta ultima notifica, se le parti nulla oppongono, con un
ulteriore decreto inizia la istruzione della causa. In questa fase si ha
l'assunzione, da parte del Tribunale, delle varie prove, quali l'interrogatorio
dei coniugi, dei testimoni, l'assunzione di documenti, di perizie ecc....Con
l'istruttoria, il Giudice deve cercare di raggiungere il convincimento, la cd
“certezza morale”, circa la nullità o meno del matrimonio. In caso di
dubbio, sovente, il Giudice convoca come testimoni persone terze, a conoscenza
dei fatti, che vengono chiamate “testimoni sulla credibilità”, i quali hanno il
fine di integrare l'attività difensiva posta in essere dai coniugi. Di
tutta tale attività, il Giudice, pena nullità di giudizio, deve autorizzare le
parti ed i difensori a prendere visione degli atti depositati in cancelleria e
ad estrarne copia.
In seguito,
l'attività istruttoria si considera terminata quando è considerata sufficiente
da parte del Giudice o quando le parti dichiarano che non hanno nulla più da
aggiungere e viene emesso ad hoc un decreto.
Infine, inizia
la fase del dibattito, ove tutte le parti scambiano memorie scritte e, se
autorizzati, danno vita ad una breve discussione orale.
Terminata la
succitata ultima fase, il Giudice, che è organo collegiale, si riunisce e
formula una risposta positiva o meno riguardo alla nullità del matrimonio. A
seguito della verbalizzazione del convincimento del Giudice la sentenza deve
essere redatta entro un mese e pubblicata tramite notificazione alle parti e
notificata per publicos tabellarios.
Tale
provvedimento, oltre ad ammonire le parti sulle reciproche obbligazioni morali,
si pronuncia, se necessario, anche sulle obbligazioni civili gravanti sulle
stesse e sugli eventuali doveri ed obblighi riguardanti la prole.
4) GIUDIZIO
CANONICO DI APPELLO
Entro 15 giorni
dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, la parte soccombente e/o il
difensore del vincolo possono proporre appello avanti il medesimo Tribunale.
Quest'ultimo, esaminati gli atti dei difensori delle parti e del difensore del
vincolo, si pronuncia sulla necessità di una nuova ulteriore istruzione della
causa. Se non vi è tale necessità, il Giudice d'Appello conferma la sentenza
impugnata con decreto, nel quale enuncia sommariamente le ragioni della
conferma.
In caso
contrario, vi è una nuova istruzione della causa, sulla falsariga del
procedimento di primo grado. Da notare che è ammessa la mutatio libelli,
quindi in Appello può essere trattata una questione del tutto nuova rispetto a
quella trattata nella precedente fase di giudizio.
Una volta terminato
il giudizio d'Appello, se tramite il decreto sopra detto o se con la sentenza
viene confermata la nullità del matrimonio, i coniugi possono sin da
subito contrarre un nuovo matrimonio religioso. Infatti detta pronuncia è
immediatamente esecutiva in ambito religioso e il Tribunale provvede a
comunicare tale pronuncia all'ordinario del luogo ove i coniugi si sono
sposati, affinchè l'annoti nei registri matrimoniali.
Tale pronuncia
non passa mai in giudicato e, nel caso di sopravvenienza di nuovi fatti,
documenti, prove ecc...chi ha interesse può proporre impugnazione, avanti allo
stesso Tribunale, e, entro 30 giorni da tale atto di impugnazione, deve
provvedere a produrre i nuovi argomenti o le nuove prove su cui si basa
l'impugnazione stessa.
5) GIUDIZIO
AVANTI IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA
Come detto, la
sentenza o il decreto emesso dal Tribunale di Appello riconosce piena efficacia
religiosa alla pronuncia de qua.
Tuttavia, al
fine di far si che possano essere prodotti effetti anche in ambito civile, è
necessario l'exequatur, cioè il decreto di esecutività, da parte del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Tale giudizio, che si svolge
presso la Santa Sede, è fondamentalmente di controllo e con questo si attesta
la regolarità del procedimento ottemperato da parte dei Tribunali canonici, la
corretta applicazione del diritto canonico e il rispetto del diritto di difesa
di entrambe le parti. In particolare, in tale sede viene accertata 1) la
competenza del Giudice adito nei precedenti gradi di giudizio, 2) che la
citazione sia stata posta in essere in ottemperanza al diritto canonico e 3)
che la parti abbiano avuto la rappresentanza, o comunque la possibilità di
farsi rappresentare (contumacia), in base al diritto canonico. Posto in
essere tale controllo di legittimità, il Tribunale della Segnatura emana un
decreto con cui attesta che la sentenza è legittima.
6) GIUDIZIO
DI DELIBAZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO
La doppia
sentenza di nullità del matrimonio concordatario posto in essere dai Tribunali
canonici non è di per sé idonea a produrre effetto nell'ordinamento civile.
A tal fine, oltre al sopra descritto exequatur, è necessario che la
pronuncia canonica venga delibata dalla Corte d'Appello competente.
Tale altro grado
di giudizio è un ulteriore controllo che viene posto in essere sul
provvedimento canonico. Infatti, la Corte d'Appello deve accertare la
sussistenza dei seguenti requisiti:
-
la propria competenza territoriale.
-
Il fatto per cui si tratta di matrimonio concordatario e che
quindi il Giudice canonico era competente a conoscere la causa.
-
La sussistenza dell'accertamento, da parte del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, della definitività della sentenza
ecclesiastica e la regolarità del procedimento canonico.
-
Il rispetto, nell'ambito del giudizio canonico, del diritto
delle parti di agire e resistere in modo non difforme a quanto previsto
dall'ordinamento dello stato.
-
Il sussistere delle altre condizioni richieste dalla legge
italiana affinchè possano avere efficacia le sentenze straniere (rispetto del
c.d. “ordine pubblico”).
Tale
procedimento si dice di “delibazione” e, nonostante gli articoli 64 e 65 della
legge 218/1995 (cd “riconoscimento automatico delle sentenze straniere”), si
rende ancora necessario laddove l'articolo 8 degli Accordi del 1984 (legge
speciale) prevale sulla legge 218/1995 (legge generale). Cosa peraltro
confermata dalla Suprema Corte nelle Sentenze 27595 del 2003 e 10796 del 2006.
7) EFFETTI
NELL'ORDINAMENTO CIVILE DELLE SENTENZE CANONICHE DI NULLITA' DEL MATRIMONIO
L'effetto
della sentenza canonica di nullità del matrimonio, delibata dalla Corte di
Appello competente, retroagisce ex tunc, cioè dal momento della
celebrazione del matrimonio. Infatti, agli effetti civili e religiosi, il matrimonio
è nullo, cioè come e non fosse mai stato celebrato alcun valido matrimonio. Il
matrimonio, quindi, rimane come semplice fatto e continua a produrre quegli
effetti a cui la legge ricollega. Il divorzio, invece, interrompe gli
effetti di un matrimonio valido ed efficace, e pertanto ha effetti ex nunc.
Nel caso in cui
venga resa esecutiva una sentenza ecclesiastica di nullità, si applica la
fattispecie del matrimonio putativo quanto agli effetti civili. Quindi, sino
alla sentenza canonica di nullità, il matrimonio produce effetti civili in capo
ai o al coniuge in buonafede, nonché in ogni caso riguardo ai figli.
a)
Se, come spesso accade nella quotidianità, i coniugi abbiano ottenuto la
separazione ex art. 150 c.c., a seguito della pronuncia di nullità canonica la
separazione stessa verrebbe meno per mancanza di causa ed oggetto e non ci
sarebbe necessità al divorzio.
b) Invece,
se la pronuncia di divorzio viene ottenuta prima della delibazione della
sentenza canonica, in ambito civile avrà effetto solo ed esclusivamente la
pronuncia di divorzio per incompatibilità logica con la sentenza canonica
stessa. La pronuncia religiosa, di conseguenza, non potrà avere alcun effetto
al di fuori dell'ambito religioso.
c)
Infine, può accadere l'ipotesi della riapertura del procedimento canonico di
nullità del matrimonio, anche dopo aver ottenuto la delibazione della relativa
pronuncia. Se alla sentenza di nullità segue una nuova pronuncia del tribunale
ecclesiastico che accerti la validità canonica del matrimonio concordatario,
viene ripristinata la validità del matrimonio già dichiarato nullo e rivivono
gli effetti civili del vecchio matrimonio. Di conseguenza, l'eventuale secondo
matrimonio contratto da uno dei due coniugi deve essere considerato nullo in
forza dell'articolo 117, I comma, c.c. (Corte di Appello di Napoli
Sentenza 04/05/1995)
8) ALCUNE
SPECIFICHE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI. CASISTICA
Di seguito vi
sono menzionate, a mio avviso, le più rilevanti, recenti e specifiche pronunce
sulla fattispecie in esame. Tali sentenze rivestono grande importanza perchè le
massime in oggetto contribuiscono a specificare e concretizzare in modo chiaro
l'ambito in cui si configura “in concreto” la figura de qua.
1) La
nullità di un matrimonio concordatario per esclusione della prole, quando tale
intenzione sia accettata da entrambi i coniugi, non trova ostacolo, sotto il
profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non
include la procreazione tra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale. Inoltre,
le leggi dell’ordinamento italiano non solo non prevedono alcun principio
essenziale di non procreazione, ma configurano il matrimonio come fondamento
della famiglia, finalizzato cioè alla formazione di quella società naturale
comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale, sviluppo
dell'unione coniugale (Cass. civ., Sez. I, 15/01/2009, n. 814);
2) La
declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che
abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da
parte di un coniuge, dell'indissolubilità del vincolo postula che tale
divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge ovvero che questi l'abbia
effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta per propria negligenza,
atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione trova
ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va
ricompreso il principio fondamentale della tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole. Ai fini di tale accertamento possono assumere
rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a
conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte
actoris" assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici,
tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo
attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti
conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi. (Cass. civ.,
Sez. I, 14/02/2008, n. 3709);
3) In tema
di declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che
abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da
parte di un coniuge, di uno dei "bona matrimoni" (cioè il consenso al
vincolo d'indissolubilità) occorre che tale divergenza sia stata manifestata
all'altro coniuge ovvero fosse da questo effettivamente conosciuta ovvero
conoscibile con l'ordinaria diligenza, atteso che, ove le suindicate situazioni
non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine
pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale della
tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ne consegue che il
giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità
di tale esclusione da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi
di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza
limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità;
la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla
pronuncia da delibare ed agli atti del processo eventualmente acquisiti, non
essendovi luogo in fase di delibazione ad alcuna integrazione di attività
istruttoria (Cass. civ., Sez. I, 19/10/2007, n. 22011);
4) La
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del
matrimonio concordatario non trova ostacolo nel fatto che non siano stati
adottati provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali fra i coniugi
putativi, atteso che la disciplina dell'assetto economico conseguente alla
declaratoria di nullità non è richiamata tra le condizioni per la delibazione e
che quest'ultima rende applicabili gli artt. 129 e 129 bis cod. civ.(Cass.
civ., Sez. I, 28/12/2006, n. 27594);
5) In
tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità di un matrimonio concordatario, per "incapacitas
assumendi onera matrimonii", la nullità discende da una grave
inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al
momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente
dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 cod. civ.; deve
pertanto escludersi che il riconoscimento dell'efficacia di tale sentenza trovi
ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non rilevando in
contrario le differenze della disciplina codicistica in punto di legittimazione
attiva e rilevanza ostativa della coabitazione alla proponibilità dell'azione,
in quanto non investono principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (Cass.
civ., Sez. I, 10/05/2006, n.10796);
6) Nel
giudizio di delibazione della sentenza del Tribunale Ecclesiastico dichiarativa
della nullità del matrimonio concordatario, l'indagine del giudice della
delibazione deve essere condotta con esclusivo riferimento alla delibanda
pronuncia ed agli atti del processo canonico, restando esclusa la possibilità
di una loro integrazione, non essendo ammissibile in questa fase una istruzione
probatoria (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva
rigettato l'istanza diretta alla assunzione di c.t.u. sulle condizioni
psichiche di uno dei coniugi) (Cass. civ., Sez. I, 20/10/2005, n. 20281)
Avv. Luigi
Modaffari