Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER
L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0011635
INTERPELLO N. 31/2010
Roma, 6 luglio 2010
Alla Associazione Nazionale
Cooperative di
Consumatori
Via A. Guattani, 9
00161 Roma
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi
per assistenza disabili di cui all’art. 33, comma 3, L.
n. 104/1992.
L’ Associazione Nazionale Cooperative di
Consumatori ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il
parere di questa Direzione generale in merito ai permessi previsti
dall’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, si
chiedono chiarimenti relativi alle modalità di fruizione dei
tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari,
per quanto concerne:
• il preavviso con il
quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente
diritto;
• il soggetto –
datore di lavoro o dipendente – che stabilisce le date di
fruizione del permesso;
• la facoltà
del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata
per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione
generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta
quanto segue.
Stante l’assenza di una disciplina normativa
in ordine alle problematicità oggetto di interpello, occorre
richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la
necessità di buon andamento dell’attività
imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del
disabile.
In tal senso si ritiene possibile, da parte del
datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi,
verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:
• il lavoratore che
assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le
giornate di assenza;
• purché tale
programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una
effettiva assistenza;
• segua criteri quanto
più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro
rappresentanze; la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì
garantire il mantenimento della capacità produttiva
dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon
andamento.
I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere
osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del
dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per
la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili
esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono
che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)