Sul diritto del
lavoratore ad ottenere il pagamento del credito contributivo dal
Fondo di Garanzia per insolvenza datoriale
(Avv.
Daniele Iarussi)
L'art.
2 comma 1 del d.lgs. n. 80/1992 dispone: “Il pagamento
effettuato dal Fondo di garanzia ... è relativo a crediti di
lavoro ... inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro
rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del
provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure
indicate nell'art. 1 comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione
forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di
cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla
continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano
continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di
cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta
durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. La
prestazione del Fondo di garanzia è dunque limitata: a) ai
crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di
lavoro; b) che rientrino nei dodici mesi che precedono i fatti
specificamente previsti dalla norma.
L'apposizione
di un periodo di riferimento - 12 mesi decorrenti a ritroso dalla
data degli eventi specificamente indicati dalla norma - ha lo scopo
non solo di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, così
agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di
garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso
tra retribuzioni non pagate
ed
insolvenza del datore di lavoro.
Il
d.lgs. citato, infatti, reca attuazione della direttiva n. 80/987 CE
sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del
datore di lavoro, essendo diretta a garantire, non già il
generico inadempimento da parte del datore all'obbligo retributivo,
ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del medesimo datore.
Solo in questo caso si consente l'intervento dell'organismo di
garanzia, che si sostituisce, nei miti del massimale prefissato, al
datore di lavoro che sia rimasto insolvente.
La
determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo
insoddisfatto e insolvenza è diretta ad escludere che venga
attratto nell'ambito della garanzia qualunque diritto del lavoratore
nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente. Il dies a
quo del termine annuale da computare a ritroso non riguarda la data
in cui l'insolvenza viene accertata in modo definitivo (tramite la
verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale,
ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento
concorsuale), bensì la data in cui viene proposta la domanda
(giacché la norma interna fa riferimento alla “data di
inizio” dell'esecuzione forzata, mentre in caso di procedura
concorsuale vale parimenti la domanda di “apertura” del
procedimento di soddisfacimento collettivo (cfr. Cass. n. 1885/2005).
In
definitiva la disposizione contiene una presunzione ex lege, per cui
le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di
insolvenza quando l'inadempimento si collochi temporalmente nei
dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizione
considera espressione della esistenza e della irreversibilità
di quello stato; conseguentemente, ove il credito retributivo risalga
a un periodo più remoto, non può esservi l'accollo del
debito da parte del Fondo di garanzia, dovendosi escludere che per i
diritti insorti in epoca anteriore al periodo di un anno
l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza. Con l'ulteriore
precisazione che in caso di sospensione dell'attività
lavorativa, poiché per il meccanismo della c.d.
neutralizzazione devono essere presi in considerazione gli ultimi tre
mesi di lavoro, l'esclusione della garanzia dipende solo dal
collocamento dei mesi suddetti in un periodo anteriore ai dodici mesi
dal fatto presuntivo dell'insolvenza.