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Sul diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento del credito contributivo dal Fondo di Garanzia per insolvenza datoriale

(Avv. Daniele Iarussi)

L'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 80/1992 dispone: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ... è relativo a crediti di lavoro ... inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1 comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. La prestazione del Fondo di garanzia è dunque limitata: a) ai crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro; b) che rientrino nei dodici mesi che precedono i fatti specificamente previsti dalla norma.

L'apposizione di un periodo di riferimento - 12 mesi decorrenti a ritroso dalla data degli eventi specificamente indicati dalla norma - ha lo scopo non solo di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso tra retribuzioni non pagate

ed insolvenza del datore di lavoro.

Il d.lgs. citato, infatti, reca attuazione della direttiva n. 80/987 CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, essendo diretta a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore all'obbligo retributivo, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del medesimo datore. Solo in questo caso si consente l'intervento dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei miti del massimale prefissato, al datore di lavoro che sia rimasto insolvente.

La determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza è diretta ad escludere che venga attratto nell'ambito della garanzia qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente. Il dies a quo del termine annuale da computare a ritroso non riguarda la data in cui l'insolvenza viene accertata in modo definitivo (tramite la verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento concorsuale), bensì la data in cui viene proposta la domanda (giacché la norma interna fa riferimento alla “data di inizio” dell'esecuzione forzata, mentre in caso di procedura concorsuale vale parimenti la domanda di “apertura” del procedimento di soddisfacimento collettivo (cfr. Cass. n. 1885/2005).

In definitiva la disposizione contiene una presunzione ex lege, per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando l'inadempimento si collochi temporalmente nei dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizione considera espressione della esistenza e della irreversibilità di quello stato; conseguentemente, ove il credito retributivo risalga a un periodo più remoto, non può esservi l'accollo del debito da parte del Fondo di garanzia, dovendosi escludere che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di un anno l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza. Con l'ulteriore precisazione che in caso di sospensione dell'attività lavorativa, poiché per il meccanismo della c.d. neutralizzazione devono essere presi in considerazione gli ultimi tre mesi di lavoro, l'esclusione della garanzia dipende solo dal collocamento dei mesi suddetti in un periodo anteriore ai dodici mesi dal fatto presuntivo dell'insolvenza.

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