INPS
Direzione
Centrale Entrate Contributive - Direzione Centrale Sviluppo e
Gestione Risorse Umane
Circolare
14.10.2008 n. 91
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Ripresa recupero dei contributi a carico del dipendente
indebitamente sospesi a seguito di calamità naturali.
SOMMARIO:
recupero nei limiti del quinto
dello stipendio.
Con
circolare n. 65 del 23 marzo 2007 erano state fornite disposizioni in
merito al recupero dei contributi sospesi da parte di soggetti non
destinatari delle ordinanze di protezione civile a seguito
dell'emanazione della legge n. 290/2006.
Con
successivo messaggio n. 8870 del 5/4/2007, limitatamente al punto 4
della circolare, era stato disposto il differimento del termine di
pagamento al 31/12/2007, sul presupposto che non fosse manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata
dal TAR Molise nella causa contro l'INPDAP.
Considerato
che con sent. 325 del 2008 la Corte Costituzionale ha giudicato
inammissibili o infondate le varie questioni di legittimità
costituzionale della norma di interpretazione autentica contenuta
nella legge 290/2006 sollevate dal Tar Molise, i datori di lavoro -
in qualità di soggetti responsabili del versamento
contributivo - devono provvedere alla restituzione della sola quota a
carico dipendente, con il primo pagamento utile successivo alla data
di emanazione del presente messaggio.
Il
recupero può avvenire in unica soluzione o, su istanza di
parte, rateizzando il debito nel rispetto del limite del quinto dello
stipendio, ai sensi dell'art.2, comma 2 del DPR 5 gennaio 1950 n.
180.
Ai
soggetti interessati dalla restituzione dei contributi sospesi - cioè
dipendenti da datori di lavoro che non sono beneficiari della
sospensione contributiva perché appartenenti al pubblico
impiego, al settore bancario o assicurativo o che hanno sede
operativa al di fuori dei territori calamitati - non si applicano le
rateazioni previste dai singoli eventi.
Infatti,
la legge 290/2006 non concede rateazioni per i soggetti che non sono
legittimi fruitori e, di conseguenza, per la restituzione delle somme
indebitamente sospese, l'unica possibilità di recupero resta
quella prevista dal citato DPR 180/1950, cioè nel numero di
rate che si ottiene mantenendo il recupero mensile nel limite del
quinto dello stipendio.
Per
particolari esigenze di comprovata necessità, i dirigenti
delle strutture interessate potranno concordare dilazioni anche più
ampie.
Il
Direttore generale
Crecco