INPS
Direzione Centrale
Entrate Contributive
(Circolare 1.10.2008 n.
88)
Gestione separata di cui all’art.
2, comma 26, della legge n. 335/95. Chiarimenti a seguito di parere
ministeriale.
SOMMARIO:
1) Medici in
formazione specialistica, di cui all’art. 37 del decreto
legislativo n. 368/1999 e successive modifiche: aliquota
contributiva.
2) Soggetti che hanno
usufruito dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui
alla legge n. 243/2004: aliquota contributiva.
3) Borse di studio
integrative, di cui alla legge n. 170/2003 e successive modifiche,
per il sostegno alla mobilità internazionale degli
studenti:limite contributivo.
4) Collaboratori non
residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un
regime di previdenza obbligatoria: aliquota contributiva.
1) Medici in formazione specialistica,
di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 e
successive modifiche.
Come già comunicato con
circolare n. 37 dell’8 febbraio 2007, i medici in formazione
specialistica sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata.
Difatti l’articolo 1, comma 300,
lett. c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituendo
integralmente il comma 2 dell’articolo 41 del decreto
legislativo 368/1999, stabilisce che “a decorrere dall’anno
accademico 2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26,
primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le
disposizioni di cui all’articolo 45 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326”.
Con riferimento al conseguente obbligo
contributivo e per espresso richiamo all’articolo 45 della
legge n. 326/2003, con la citata circolare n. 37/2007 è stato
disposto che l’aliquota contributiva da applicare agli importi
percepiti mensilmente dai medici in formazione specialistica è
quella propria degli iscritti alla Gestione separata che non
risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria,
cioè l’aliquota intera.
Sull’applicazione dell’aliquota
intera è intervenuto l’Ente di previdenza dei medici
(ENPAM), argomentando che tali soggetti sono già iscritti
all’Ente al quale pagano la “quota A” e
rivendicando l’utilizzo dell’aliquota contributiva
ridotta riferita ai soggetti già iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria.
La problematica è stata
rappresentata, con nota del 22/5/2007 e successive, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con richiesta di esprimere il
proprio parere, e in attesa della relativa risposta l’Istituto,
con messaggio n. 29642 del 7/12/2007, facendo riferimento alla
normativa generale della Gestione separata, ha disposto, per i medici
in formazione specialistica già iscritti all’ENPAM,
l’utilizzo in via provvisoria dell’aliquota ridotta.
Il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, con nota del 10/9/2008, ha chiarito che la
disposizione del citato comma 300 si configura come norma
speciale rispetto alla disciplina generale recata dall’articolo
45 della legge n. 326 del 2003.
Da ciò discende, a giudizio del
Ministero, che per i medici in formazione specialistica deve essere
utilizzata sempre l’aliquota piena, indipendentemente dalla
loro iscrizione all’ENPAM e dall’eventuale svolgimento di
contemporanee attività di tipo professionale.
In relazione a quanto sopra le aliquote
da prendere in considerazione per i versamenti di cui si tratta sono
le seguenti:
-
per l’anno 2006 il 18,20%, entro il limite di reddito di cui
all’art. 3 della legge 14 novembre 1992, n. 438 fissato in €
39.297,00, o il 19,20%, per la quota eccedente tale limite;
-
per l’anno 2007 il 23,50% ed il 23,72% per i soli mesi di
novembre e dicembre (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007);
-
per l’anno 2008 il 24,72%.
Pertanto, le università
interessate dovranno effettuare i relativi versamenti integrativi
qualora avessero utilizzato, per il calcolo dei contributi versati,
l’aliquota ridotta.
Tali versamenti integrativi si
riterranno compiuti in tempo utile ove siano effettuati entro tre
mesi dall’emanazione della presente circolare, senza
l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’articolo
116 della legge n. 388/2000.
2) Soggetti che hanno usufruito
dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui alla
legge n. 243/2004.
Con la circolare n. 149 dell’11
novembre 2004 l’Istituto ha illustrato i contenuti dei commi da
1 a 12 dell’articolo 1, legge 23 agosto 2004, n. 243.
Com’è noto la predetta
norma ha introdotto per i soggetti in possesso dei requisiti
pensionistici la facoltà, valevole fino al 31 dicembre 2007,
di proseguire nell’attività lavorativa rinunciando
all’accredito della relativa contribuzione IVS, potendo
interamente percepire i corrispondenti importi direttamente dal
datore di lavoro in busta-paga (cosiddetto bonus).
Nel periodo di vigenza dell’incentivo
previsto dalle citate norme è sorto il problema di individuare
l’aliquota contributiva da utilizzare per il calcolo dei
contributi nel caso di lavoratori dipendenti che, nel periodo di
fruizione del bonus, svolgevano una concomitante attività
soggetta all’obbligo contributivo verso la Gestione separata.
La particolare posizione previdenziale
di tali soggetti, in quanto lavoratori dipendenti privi di
contribuzione, non era individuabile in alcuna delle figure
lavorative di riferimento per le aliquote vigenti nella Gestione
separata.
Sull’argomento è
intervenuto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che,
con nota dell’ 8 agosto 2008, ha stabilito che per i lavoratori
di cui si tratta “debba essere applicata, limitatamente ai
versamenti alla Gestione separata per la loro attività
secondaria, l’aliquota contributiva piena, in ragione del fatto
che, nel medesimo periodo, non hanno versato alcun contributo ad
altra gestione previdenziale obbligatoria.”.
Con l’intervenuto chiarimento
ministeriale non sussistono ulteriori dubbi interpretativi e,
conseguentemente, i committenti che per i propri collaboratori
fruitori del bonus hanno versato i contributi calcolati con aliquota
ridotta, dovranno integrare i relativi versamenti ragguagliandoli
all’aliquota piena.
Anche in questa ipotesi i
versamenti integrativi si riterranno compiuti in tempo utile ove
siano effettuati entro tre mesi dall’emanazione della presente
circolare, senza l’applicazione delle sanzioni civili previste
dall’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Le Strutture periferiche dell’Istituto
riceveranno un apposito elenco dei committenti tenuti a versare le
somme a conguaglio per i lavoratori in argomento, al fine di
monitorare i versamenti integrativi effettuati e, quando necessario,
richiedere le dovute differenze contributive secondo
l’interpretazione ministeriale.
3) Borse di studio integrative, di cui
alla legge n. 170/2003 e successive modifiche, per il sostegno alla
mobilità internazionale degli studenti.
Con circolare n. 133 del 21 luglio 2003
l’Istituto ha impartito disposizioni concernenti l’obbligo
di contribuzione alla Gestione separata, istituito dal decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11
luglio 2003, n. 170. per studenti destinatari di borse di studio ed
assegni erogati dalle Università e da alcune scuole di
specializzazione.
Le borse di studio citate sono quelle
integrative per il sostegno alla mobilità internazionale degli
studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità
dell’Unione europea Socrates-Erasmus (Legge n. 170/2003,
articolo 1, comma 1, lettera a).
La successiva legge n. 350/2003
(articolo 4, comma 104), in deroga a quanto previsto dalla norma
istitutiva, ha stabilito che sulle borse di studio in argomento non
era dovuta la contribuzione alla Gestione separata nel limite di
spesa massimo, per l’anno 2004, di euro 250.000.
Tale deroga è stata ripresa e
resa definitiva dal decreto-legge n. 35/2005, convertito con la legge
n. 80/2005, che all’articolo 14, comma 8-ter recita: ”La
deroga di cui all’articolo 4, comma 104, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall’anno
2005”.
Dubbi interpretativi sono sorti sul
significato da attribuire al predetto limite di spesa dei 250.000
euro e al riguardo l’Istituto, con le note del 17/11/2006 e del
22/5/2007, ha interessato, per i chiarimenti di rispettiva
competenza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il
Ministero dell’università e della ricerca.
Quest’ultimo Ministero ha
chiarito, con propria nota, che “i contributi erogati a
beneficio degli studenti non raggiungono nella prassi attuale e nelle
previsioni future un ammontare tanto elevato.”.
Discende, dalla valutazione
ministeriale che precede, che non raggiungendo il limite massimo di
spesa annuo, le borse di studio in argomento si devono considerare, a
partire dall’anno 2004, esonerate dalla contribuzione alla
Gestione separata, e pertanto l’obbligo di contribuzione rimane
valido soltanto nel periodo compreso tra il mese di maggio 2003
(mese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 105/2003)
e il mese di dicembre del medesimo anno 2003.
In tal senso devono intendersi
modificate le disposizioni impartite con la predetta circolare
n. 133/2003.
4) Collaboratori non residenti in
Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di
previdenza obbligatoria.
Con l’interpello n. 35/2008,
datato 1° settembre 2008, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali ha espresso il parere - di seguito in sintesi
riportato - riguardante l’aliquota da utilizzare, ai fini della
contribuzione alla Gestione separata, nel caso di collaboratori non
residenti in Italia che siano contemporaneamente sottoposti ad una
forma previdenziale obbligatoria in un Paese straniero:
… omissis … « il
principio generale di territorialità può essere
derogato per via pattizia, qualora vengano stipulate convenzioni
internazionali tra l'Italia e uno o più Paesi stranieri (ad
es. tra i Paesi della Comunità Europea vige il Regolamento CEE
1408/71 in materia di distacco, che deroga al principio di
territorialità).».
«Sulla base di quanto sopra
argomentato, pertanto, si ritiene irrilevante per il diritto italiano
- in mancanza di una convenzione di diritto internazionale
specificamente derogatoria - la sottoposizione di un lavoratore ad un
sistema di previdenza obbligatoria in paese diverso dall'Italia ai
fini del computo dell'aliquota contributiva da applicarsi, sulla base
del diritto italiano, al contratto di collaborazione, anche a
progetto, che il medesimo lavoratore abbia in Italia.».
Il parere del Ministero coincide nella
sostanza con quanto previsto in materia dall’Istituto e cioè
che, nel caso specifico di Paesi membri dell'Unione Europea e di
Paesi legati all'Italia da convenzioni internazionali di sicurezza
sociale, l'aliquota da applicare è quella ridotta.
In assenza, invece, di alcuna
convenzione di diritto internazionale con il Paese straniero di
residenza del lavoratore, non avendo rilevanza l’eventuale
sottoposizione del lavoratore a regimi previdenziali obbligatori,
dovrà concludersi che trova applicazione il principio della
territorialità e pertanto il collaboratore sarà
soggetto all’iscrizione alla Gestione separata con il
versamento dell’aliquota contributiva intera, riferita ai
soggetti che non risultino assicurati presso altre forme di
previdenza obbligatoria.
Il Direttore generale
Crecco