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L’art. 1-
bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, di conversione del decreto legge 5
ottobre 2004 n. 249, a decorrere dal 1 gennaio 2005, ha disposto l’estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del
trattamento di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori
aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di
riorganizzazione o trasformazioni societarie.
La citata
norma ha previsto che in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attività il Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali possa concedere, sulla base di specifici accordi in
sede governativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per
24 mesi. I dipendenti delle suddette imprese, inoltre, a partire dal 1
gennaio 2005 possono essere ammessi al trattamento di mobilità di cui
all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
In materia
di rioccupazione in costanza di prestazione di mobilità, integrazione
salariale straordinaria e solidarietà, vigono l’art. 8 comma 5 della legge n.
160/1988 e l’art. 9 comma 1 lett. d della legge 223/1991 come modificato
dall’art. 1 quinquies del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n.
291/2004 e successive integrazioni (v. circolare n. 39/2007).
Entrambi
gli articoli citati dispongono la decadenza dal trattamento e dall’ indennità
in caso il lavoratore non abbia dato comunicazione preventiva all’INPS della
rioccupazione.
Solo
in presenza di preventiva comunicazione, infatti, il lavoratore potrà
godere della possibilità di cumulare, anche parzialmente, il reddito da
lavoro con il trattamento di integrazione salariale percepito, o, nel caso di
trattamento di mobilità, di esperire la facoltà di svolgere attività di
lavoro subordinato, a tempo parziale, o a tempo determinato, mantenendo
l’iscrizione nella lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della legge n.
223/1991) ma con la sospensione della relativa indennità.
Nel caso di
svolgimento di attività in costanza del trattamento di integrazione salariale
la comunicazione deve essere necessariamente preventiva e , se omessa, il
beneficiario perde il diritto al trattamento fin dall’inizio della
concessione. In materia si richiamano le circolari INPS n. 171/1988, n.
179/2002 e n. 75/2007.
In caso di
svolgimento di attività in costanza del trattamento di mobilità, i lavoratori
che si rioccupino devono darne comunicazione alla competente Sede dell’INPS
entro 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione, ai sensi dell’articolo 4, comma
38, della legge n. 608/1996 (circ. n. 16 del 23 gennaio 1997, punto 4) e, se
omessa, perdono il diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della
rioccupazione.
Si ricorda,
inoltre, che mentre durante il periodo di concessione dell’integrazione
salariale è sufficiente che il beneficiario comunichi la propria
reperibilità, in caso di trattamento di mobilità il beneficiario deve,
invece, garantire la piena disponibilità ad essere chiamato a nuova
occupazione.
Ne consegue
che il trattamento di mobilità non è più erogabile se il beneficiario si
trasferisca o si rioccupi all’estero durante il periodo di godimento
dell’indennità.
Le
Direzioni dell’Istituto devono porre in atto tutti gli strumenti di
conoscenza e controllo di cui dispongono per evitare l’erogazione indebita
sia delle prestazioni INPS che del trattamento integrativo accessorio della
prestazione principale, previsto dal Fondo Speciale istituito in applicazione
di quanto disposto dall’art. 1- ter della legge n. 291/2004.
Salvaguardia
del brevetto di volo
Per
mantenere il brevetto di volo, la normativa vigente in materia prevede la
necessità per i piloti di svolgere il numero minimo di 3 atterraggi e 3
decolli entro gli ultimi 3 mesi.
Tale
attività è attestata sul libretto di volo.
Nel fare il
controllo sulla eventuale rioccupazione dei piloti, dovendo salvaguardare la
possibilità per gli stessi di mantenere l’abilitazione al volo, l’attività
lavorativa che copra il numero minimo sopra citato, previsto dalla normativa
vigente in materia, se retribuita, non darà luogo a decadenza dalla
prestazione ma dovrà essere considerata come periodo neutro ai fini della
interruzione della prestazione.
Unicamente
ai fini della salvaguardia del brevetto di volo e nei limiti del predetto
periodo, anche l’eventuale mancanza della preventiva comunicazione non darà
luogo a decadenza delle prestazioni.
Salvaguardia
dell’attestato di volo
Per mantenere
l’abilitazione al volo, la normativa vigente in materia prevede la necessità
per il personale di volo non pilota di svolgere almeno 40 ore di volo annue.
Tale
attività è iscritta sull’attestato di volo.
Nel fare il
controllo sulla eventuale rioccupazione del personale di volo non pilota,
dovendo salvaguardare la possibilità per gli stessi di mantenere
l’abilitazione al volo, l’attività lavorativa che copra il numero minimo
sopra citato, previsto dalla normativa vigente in materia, se retribuita, non
darà luogo a decadenza dalla prestazione ma dovrà essere considerata come
periodo neutro ai fini della interruzione della prestazione.
Unicamente
ai fini della salvaguardia dell’attestato di volo e nei limiti suddetti,
anche l’eventuale mancanza della preventiva comunicazione non darà luogo a
decadenza delle prestazioni.
Verifica
della sussistenza del diritto alle prestazioni
Per tutte
le domande di prestazione le Direzioni di produzione dovranno richiedere al
personale navigante beneficiario dei trattamenti di mobilità ed integrazione
salariale, una autocertificazione nella quale attesti di non aver prestato
lavoro, in Italia e/o all’estero, a far data dall’inizio delle prestazione
erogata dall’INPS, da consegnare alla Direzione di competenza, entro 30
giorni dalla richiesta, fatte salve le comunicazioni di rioccupazione già
debitamente inoltrate all’Istituto.
Data la
particolare natura dell’attività svolta, il personale navigante dovrà,
inoltre, esibire, in originale, il libretto di volo o l’attestato di volo.
Le
Direzioni INPS inseriranno nel fascicolo personale fotocopia della
prima pagina e della pagina in cui è attestata l’ultima
annotazione dei suddetti documenti.
Tali
documenti, in originale, dovranno successivamente essere esibiti dai
beneficiari con cadenza trimestrale ed anche in tal caso dovrà essere
conservata nel fascicolo la fotocopia della pagina con l’ultima
annotazione.
Trascorsi
trenta giorni dalla richiesta, o alla scadenza del trimestre, senza la
consegna dell’autocertificazione e l’esibizione dei documenti citati, le
Direzioni sospenderanno l’erogazione del trattamento e la riprenderanno solo
al momento in cui i beneficiari avranno dato corso alla richiesta.
Nel caso in
cui dal controllo risulti attestata un’attività di lavoro, il beneficiario
decade dal diritto al trattamento e le Direzioni sospenderanno
immediatamente l’erogazione delle prestazioni, fatto salvo quanto disposto al
precedente punto circa la salvaguardia del brevetto di volo.
L’esito dei
controlli dovrà essere comunicato ai Centri per l’impiego per le attività di
competenza, con lettera raccomandata o attraverso la casella istituzionale,
se istituita.
Al momento
in cui i beneficiari, in seguito alle verifiche effettuate dai Centri per
l’impiego, fossero cancellati dalle liste di mobilità, l’INPS procederà al
recupero di tutte le somme indebitamente percepite sia a titolo di
indennità che a titolo di prestazione integrativa a carico del
Fondo speciale.
Le
Direzioni di produzione segnaleranno il nominativo e gli importi erogati,
distinti tra prestazione INPS e integrazione dovuta dal Fondo speciale, alla
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito per l’inoltro al
Comitato Amministratore del Fondo stesso.
Il Comitato
amministratore del Fondo speciale, così come stabilito dal Regolamento del
Fondo stesso, è impegnato a non soddisfare le domande presentate dalle
aziende in carenza di disponibilità finanziaria.
Il
Direttore generale
Crecco
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