INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale
Vigilanza Prevenzione e Contrasto all’Economia Sommersa
Circolare 13/01/2010
n. 6
Mancato rispetto di
accordi e contratti collettivi nel settore edile: disciplina
contributiva dei rapporti di lavoro a tempo parziale e attività
di vigilanza nei confronti di aziende edili che utilizzano contratti
di lavoro a tempo parziale.
SOMMARIO:
1. .Premessa.
2. Il c.c.n.l. edilizia
industria.
3. Disciplina
contributiva dei contratti di lavoro a tempo parziale nel settore
edile: 3.1 quantificazione degli oneri contributivi; 3.2.benefici
normativi e contributivi
4. Adempimenti
ispettivi.
1. Premessa
Con circolare n. 51 del
18 aprile 2008 è stata illustrata la portata della
disposizione contenuta dall’art. 1, co. 1175 della L. 27
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), secondo cui “a
decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli
altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”.
Sono stati, in
particolare, chiariti nella stessa circolare sia il concetto di
benefici che quello di violazione delle disposizioni contrattuali
rilevanti ai fini dell’applicazione della norma. Inoltre, con
circolare n. 34 del 2008, lo stesso Ministero del lavoro ha fornito
specifici chiarimenti in ordine alle modalità di verifica del
requisito del rispetto degli accordi e contratti collettivi ai fini
dell’applicazione della predetta norma.
2. Il C.C.N.L.
Edilizia Industria
Nell’ambito degli
indirizzi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di
lavoro sommerso ed irregolare, il vigente CCNL del settore Edilizia
Industria, firmato il 18/06/2008, disciplina l’istituto del
lavoro a tempo parziale con la finalità di contribuire alle
attività di contrasto di fenomeni di improprio utilizzo di
tale tipologia contrattuale nel settore.
In particolare l’articolo
78 dello stesso contratto, dopo aver previsto per il lavoro a tempo
parziale le tre modalità, orizzontale, verticale e misto,
stabilisce che:
“Fermo restando
quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di
congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che
un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per
una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a
tempo indeterminato”.
Dalla formulazione della
norma si evince che nella stessa devono essere ricompresi anche i
dipendenti con contratto part-time, purché a tempo
indeterminato.
La stessa norma
contrattuale dispone inoltre che:
“Resta ferma la
possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale,
laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti
dell'impresa”.
Quanto indicato nelle
richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta
raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei
lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il
limite pari al 30 per cento degli operai a tempo pieno dipendenti
dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale
stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole
contrattuali.
Si precisa al riguardo
che il predetto limite del 3% è riferibile soltanto alle
assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore
del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time
che a tale data risultino già stipulati.
Con la presente circolare
si forniscono chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da
applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza
rispetto al limite percentuale fissato dal contratto collettivo in
questione, alla luce delle previsioni normative in premessa
richiamate e si forniscono al personale ispettivo indicazioni
operative in relazione a tale fattispecie.
3. Disciplina
contributiva dei contratti di lavoro a tempo parziale nel settore
edile.
3.1 Quantificazione
oneri contributivi
Istituto caratteristico
in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore
edile è quello della contribuzione virtuale[1], che trova
applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto
l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione
lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Per
l’identificazione di tali eventi, oltre alle esclusioni
tassative[2] individuate dall’art. 29 del D.L. n. 244 del 1995,
convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341, si deve
fare riferimento a quelle ulteriori previste nel DM 16.12.1996 ed ai
chiarimenti interpretativi dell’Istituto[3].
Considerato che, fra le
predette esclusioni, non compare il caso di rapporto di lavoro a
tempo parziale, si ritiene, in accordo col Ministero del lavoro, che
l’istituto della contribuzione virtuale debba essere applicato
anche al part-time in edilizia nel caso in cui la stipula di tale
tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite
contrattualmente stabilito di cui al paragrafo 2.
Pertanto, per ogni
rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di
legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione
della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo
parziale.
3.2 Benefici normativi
e contributivi
In applicazione di quanto
disposto dall’art. 1, co. 1175 della L. 27 dicembre 2006, n.
296, richiamato in premessa, si precisa che la stipula di contratti a
tempo parziale in violazione del limite percentuale di cui al
paragrafo 2 costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali
di settore e, dunque, determina la non spettanza di benefici
contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo
parziale stipulato in violazione del limite predetto.
4. Adempimenti
ispettivi
Da quanto fin qui
illustrato consegue che, in sede di accertamento ispettivo, occorre
verificare il numero di contratti a tempo parziale stipulati nella
singola impresa dopo l’entrata in vigore della disposizione
contrattuale in esame e verificare che non ecceda i limiti illustrati
al paragrafo 2. Tutto ciò premesso, si ritiene che, qualora il
personale ispettivo, all’esito dell’accertamento, rilevi
un superamento della citata percentuale dei lavoratori assunti con
contratto part-time rispetto al totale dei lavoratori occupati a
tempo indeterminato, debba procedere al recupero dei benefici
contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che
superano detto limite percentuale, con effetto dal periodo di paga
successivo alla data del citato superamento.
Ciò in
ottemperanza alle indicazioni della circolare del Ministero del
Lavoro n. 34/2008 nella parte in cui afferma che, sotto il profilo
procedimentale, la verifica da parte del personale ispettivo del
mancato rispetto della parte economica o normativa del contratto
collettivo comporterà “l’eventuale recupero da
parte degli Istituti Previdenziali delle somme non versate a titolo
di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di
lavoro non ha osservato le condizioni di legge”.
Il Direttore Generale
Nori
Note:
[1] L’art.
29 del D.L. n. 244 del 1995, convertito con modificazioni in legge 8
agosto 1995, n. 341, prevede che i datori di lavoro esercenti
attività edile “sono tenuti ad assolvere la
contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione
commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore
all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti
integrativi territoriali di attuazione”.
[2] Sulla
natura tassativa delle esclusioni si veda il costante orientamento
della Corte di Cassazione, sezione lavoro, e, in particolare, la
recente sent. n. 29324/2008.
[3] Si
vedano le circolari n. 209 del 27.7.1995, n. 269 del 30.10.1995, n. 9
del 18.1.1997 e n. 81 del 27.3.1997.