INPS
Direzione Centrale Pensioni
Circolare 5.5.2009 n. 68
Legge 9 aprile 2009, n. 33, articolo 7 ter, comma
14: salvaguardia del diritto alla prestazioni pensionistiche
liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per
esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma
8, legge n. 257/1992
Sommario - Le prestazioni pensionistiche
liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per
esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma
8, legge n. 257/1992 restano valide ed efficaci qualora siano state
liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile
2009
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11
febbraio 2009, Supplemento ordinario n. 49 è stata pubblicata
la legge 9 aprile 2009, 33, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante
misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”.
L’articolo 7 ter, comma 14 della citata legge
prevede: “Restano validi ed efficaci i trattamenti
pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto a seguito degli
accertamenti compiuti dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del
conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla
base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della
documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell’interessato
che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
All’onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l’anno
2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in
200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede a
valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma
4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”
La disposizione sopra richiamata è entrata
in vigore il giorno 12 aprile 2009.
2. Salvaguardia del
diritto a pensione
Per effetto del richiamato articolo 7 ter, comma 14,
della legge 9 aprile 2009, n. 33, le prestazioni pensionistiche
liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per
esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma
8 legge n. 257/1992, con provvedimento emesso in data anteriore al 12
aprile 2009 restano valide ed efficaci.
3. Quadro normativo di
riferimento
Rimane ferma la normativa di carattere generale ai
fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione
all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n.
257 del 1992, nonché dell’articolo 47 del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e gli adempimenti
dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.
4. Dolo
La salvaguardia del diritto a pensione di cui al
precedente punto 2 non si applica qualora venga accertato il dolo del
pensionato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.
5. Istruzioni non
conformi
Le istruzioni impartite con il messaggio n. 28542
del 24 dicembre 2008 devono intendersi superate per le parti in
contrasto con le nuove disposizioni introdotte con la norma in
argomento.
Il Direttore centrale
CRECCO