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INPS

Direzione Centrale Pensioni

Circolare 5.5.2009 n. 68

Legge 9 aprile 2009, n. 33, articolo 7 ter, comma 14: salvaguardia del diritto alla prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992

Sommario - Le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 restano valide ed efficaci qualora siano state liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 febbraio 2009, Supplemento ordinario n. 49 è stata pubblicata la legge 9 aprile 2009, 33, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”.

L’articolo 7 ter, comma 14 della citata legge prevede: “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell’interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All’onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l’anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”

La disposizione sopra richiamata è entrata in vigore il giorno 12 aprile 2009.

2. Salvaguardia del diritto a pensione

Per effetto del richiamato articolo 7 ter, comma 14, della legge 9 aprile 2009, n. 33, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 8 legge n. 257/1992, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009 restano valide ed efficaci.

3. Quadro normativo di riferimento

Rimane ferma la normativa di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all’amianto ai sensi dell’articolo 13, comma 8, legge n. 257 del 1992, nonché dell’articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e gli adempimenti dalle stesse disposizioni previsti a carico dell’INAIL.

4. Dolo

La salvaguardia del diritto a pensione di cui al precedente punto 2 non si applica qualora venga accertato il dolo del pensionato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

5. Istruzioni non conformi

Le istruzioni impartite con il messaggio n. 28542 del 24 dicembre 2008 devono intendersi superate per le parti in contrasto con le nuove disposizioni introdotte con la norma in argomento.

Il Direttore centrale

CRECCO

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