Legge 24 dicembre
2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”.
Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in
materia di “finestre di accesso” per il regime
generale e i fondi speciali
SOMMARIO: Legge
24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività”. Nuovi requisiti per il diritto a
pensione e nuova disciplina in materia di “finestre di
accesso” per il regime generale e i fondi speciali
PREMESSA
Sulla G.U. n. 301 del
29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre
2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo
del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale.”Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 è
stata fornita una prima informativa sulle principali novità
previste dalla legge in oggetto ed entrate in vigore il 1°
gennaio 2008.Con la presente circolare, condivisa nel suo
impianto generale dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, sentito il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, si
forniscono ulteriori istruzioni in merito all’applicazione
del provvedimento in oggetto.Al riguardo si fa
preliminarmente presente che a seguito dei chiarimenti forniti
dal Ministero del Lavoro con la nota citata devono intendersi
superate le istruzioni fornite al paragrafo 3 del messaggio n.
30923 del 2007, limitatamente alle finestre di accesso
applicabili alle pensioni di vecchiaia contributive conseguite
con 40 anni di contribuzione, nonché sciolta la riserva
in merito alle “finestre di accesso” applicabili
alle medesime pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008 al 30
giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità
contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni
di età per i lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di
età per i lavoratori autonomi e, dal 1°luglio 2009,
con il “sistema delle quote”.La predetta legge
n. 247 del 2007 all’articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere
a) e b), ha modificato i requisiti per il diritto alla pensione
di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia
nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella
legge 23 agosto 2004, n. 243 (allegato 1).In particolare,
tali disposizioni sostituiscono la Tabella A, allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle A e B allegate alla
legge in oggetto e modificano i requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità, nonché alla pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo ottenibile con 35 anni di
anzianità contributiva, introducendo, inoltre, il c.d.
“sistema delle quote” (allegato 2).Lo stesso
articolo 1, al comma 5, stabilisce una nuova disciplina in
materia di decorrenze per il pensionamento di vecchiaia e per
coloro che ottengono i trattamenti pensionistici anticipati con
40 anni di anzianità contributiva (allegati 3 e 4).Si
ricorda che le modifiche normative in parola non si applicano ai
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a
pensione entro il 31 dicembre 2007. Tali soggetti continuano a
poter conseguire la pensione di anzianità e di vecchiaia
secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1°
gennaio 2008 (articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del
2004).Si richiamano infine la circolare n. 5 del 15 gennaio
2008, il messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008, il messaggio n.
5702 del 6 marzo 2008 e la circolare n. 31 del 12 marzo 2008,
con i quali sono state fornite indicazioni in merito ad alcune
situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di
requisiti e/o di “finestre d’accesso” per il
pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.
PARTE PRIMA
DIRITTO A PENSIONE
1. NUOVI REQUISITI
PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’L’articolo
1, comma 2, lettera a), citato in premessa introduce, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, nuovi requisiti per il
diritto alla pensione di anzianità, in sostituzione della
disciplina stabilita dalla legge n. 243 del 2004, che sarebbe
dovuta entrare in vigore a partire dalla predetta data del 1°
gennaio 2008.Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
il diritto alla pensione di anzianità si consegue al
raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di
anzianità contributiva secondo la progressione indicata
nella tabella A (per il periodo 1° gennaio 2008 – 30
giugno 2009) e nella tabella B (per i periodi successivi),
allegate alla citata legge n. 247 del 2007.In particolare,
la Tabella B ha introdotto, dal 1° luglio 2009, il c.d.
“sistema delle quote” in base al quale il diritto
alla pensione si consegue, in presenza di un’anzianità
contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota
data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione
posseduta dall’assicurato.Resta fermo che il diritto
alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età,
si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i
lavoratori autonomi, al raggiungimento di un’anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni.
1.1. Lavoratori
dipendentiIn relazione a quanto contenuto nella Tabella
A allegata alla legge n. 247 del 2007 i lavoratori dipendenti
acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:-
dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla
pensione di anzianità sarà perfezionato al
raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35
anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.Dal 1°
luglio 2009, si applicano i requisiti di cui alla Tabella B, che
introduce il c.d. “sistema delle quote” in base al
quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue
al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età
anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato.Le
nuove disposizioni richiedono, peraltro, che l’interessato
abbia comunque raggiunto un’età anagrafica minima e
sia in possesso di almeno 35 anni di contribuzione.Le quote
che devono raggiungere i lavoratori dipendenti sono le
seguenti:- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota
95 con un’età minima di 59 anni;- dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età
minima di 60 anni;- a decorrere dal 1° gennaio 2013
quota 97 con un’età minima di 61 anni.L’incremento
previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013 può essere,
peraltro, differito con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto col Ministero dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 qualora
da una verifica dei risultati finanziari raggiunti con le
disposizioni in esame si ritenga procrastinabile un ulteriore
incremento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione di
anzianità.
1.2. Lavoratori
autonomiIn relazione a quanto contenuto nella Tabella A
allegata alla legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi
acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:-
dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla
pensione di anzianità sarà perfezionato al
raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35
anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.Dal
1°luglio 2009, la Tabella B introduce anche per i lavoratori
autonomi il c.d. “sistema delle quote”, di cui al
precedente paragrafo.Le quote che devono raggiungere i
lavoratori autonomi, fermo restando il possesso di almeno 35
anni di anzianità contributiva, sono le seguenti:-
dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un’età
minima di 60 anni;- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2012 quota 97 con un’età minima di 61 anni;- a
decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età
minima di 62 anni.Anche per quanto riguarda i lavoratori
autonomi l’incremento previsto a decorrere dal 1°gennaio
2013 può essere differito con le stesse modalità e
alle stesse condizioni già illustrate nel paragrafo 2.1
per i lavoratori dipendenti.
2. NUOVI REQUISITI
PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVOSi ricorda che ai sensi dell’articolo
1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “per i
lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono
sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di
vecchiaia.”La legge n. 243 del 2004 era già
intervenuta sui requisiti richiesti per il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
elevando l’età minima di 57 anni (valida
indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età
per le donne e a 65 anni di età per gli uomini.Lo
stesso provvedimento aveva, inoltre, esplicitamente confermato
la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia nel
sistema contributivo con 40 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età e nulla era stato
innovato in merito agli altri requisiti richiesti dalle legge n.
335 del 1995 (5 anni di contribuzione effettiva, importo minimo
pari 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale per le
pensioni conseguite prima dei 65 anni, cessazione del rapporto
di lavoro dipendente).Peraltro, la stessa legge n. 243 del
2004 ha introdotto un’ulteriore requisito per conseguire
il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo.E’, infatti, stata data possibilità
di conseguire tale trattamento in presenza di 35 anni di
anzianità contributiva al raggiungimento di determinati
limiti di età.I predetti limiti di età sono
stati modificati dalla legge n. 247 del 2007.
2.1. Lavoratori
dipendentiDal 1° gennaio 2008, i lavoratori
dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente con
il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla
pensione di vecchiaia:- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se
uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di
almeno 5 anni;- a prescindere dal requisito anagrafico con
un’anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni;- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al
raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35
anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.Dal
1°luglio 2009, si applica il c.d. “sistema delle
quote” già illustrato al paragrafo 1.1.Le quote
che devono raggiungere i lavoratori dipendenti per acquisire il
diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché
siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le
seguenti:- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota
95 con un’età minima di 59 anni;- dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età
minima di 60 anni;- a decorrere dal 1° gennaio 2013
quota 97 con un’età minima di 61 anni.L’accesso
al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età
rimane soggetto alla condizione che l’importo della
pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo
dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n.
335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di
lavoro dipendente.
2.2. Lavoratori
autonomiDal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi
la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema
di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di
vecchiaia:- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e
con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5
anni;- a prescindere dal requisito anagrafico con
un’anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni.- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al
raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35
anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.Dal
1°luglio 2009, si applica il più volte citato
“sistema delle quote”.Le quote che devono
raggiungere i lavoratori autonomi per acquisire il diritto alla
pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in
possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:-
dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un’età
minima di 60 anni;- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre
2012 quota 97 con un’età minima di 61 anni;- a
decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età
minima di 62 anni.L’accesso al pensionamento prima del
compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla
condizione che l’importo della pensione risultante non sia
inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale
(articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la
condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
2.3. Lavoratori
assicurati alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 3352.3.1.
Non iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoriaL’articolo 1, comma 6, lettera d),
della legge n. 243 del 2004 (non interessato dalle nuove norme
introdotte dalla legge n. 247 del 2007), stabilisce che “per
i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria”,
si applicano le disposizioni previste per il diritto alla
pensione e per l’accesso alla pensione stessa previste per
i lavoratori dipendenti.Come già precisato con la
circolare n. 105 del 2005 lo status di “non iscritto”
ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al
momento del pensionamento.I predetti lavoratori conseguono,
quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla
pensione di vecchiaia di cui all’articolo 1, comma 19,
della legge n. 335 del 1995 con i seguenti requisiti anagrafici
e contributivi, fermi restando gli altri requisiti stabiliti
dall’articolo 1, comma 20, dello stesso provvedimento:-
60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di
contribuzione effettiva;- 40 anni di anzianità
contributiva indipendentemente dall’età;- 58
anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008
- 30 giugno 2009;- al raggiungimento di quota 95 con un’età
minima di 59 anni e un’anzianità contributiva
minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre
2010;- al raggiungimento di quota 96 con un’età
anagrafica minima di 60 anni e un’anzianità
contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011 -
31 dicembre 2012;- al raggiungimento di quota 97 con un’età
anagrafica minima di 61 anni e un’anzianità
contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio
2013.
2.3.2. Iscritti ad
altra forma pensionistica obbligatoriaRelativamente ai
soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre
forme pensionistiche obbligatorie era stata formulata una
riserva nella citata circolare n. 105 del 2005, ribadita nel
messaggio n. 30923 del 2007 in attesa di un parere dei Ministeri
vigilanti, pervenuto con lettera n. 111629/16/318/13 del 22
gennaio 2008.Al riguardo, i predetti Dicasteri hanno
precisato che la disposizione contenuta nel richiamato articolo
1, comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 ha carattere
di specialità rispetto al generale ordinamento della
gestione separata stabilito nel DM n. 282 del 1996, il quale
all’articolo 1 prevede che “gli iscritti alla
gestione pensionistica di cui all'art. 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335 hanno diritto alla pensione di vecchiaia,
…….., secondo le disposizioni previste per la
gestione previdenziale degli esercenti attività
commerciali di cui alla 2 agosto 1990, n. 233.”Ne
consegue che ai lavoratori in esame siano essi pensionati o non
pensionati si applica la disciplina in materia di requisiti per
il diritto, nonché di decorrenze della pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori
iscritti alla gestione degli esercenti attività
commerciali.Conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio
2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di con i seguenti
requisiti anagrafici e contributivi, fermi restando gli altri
requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 20, della legge
n. 335 del 1995:- 60 anni per le donne e 65 anni per gli
uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;- 40 anni di
anzianità contributiva indipendentemente dall’età;-
59 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio
2008-30 giugno 2009;- al raggiungimento di quota 96 con
un’età minima di 60 anni e un’anzianità
contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009-31
dicembre 2010;- al raggiungimento di quota 97 con un’età
minima di 61 anni e un’anzianità contributiva
minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre
2012;- al raggiungimento di quota 98 con un’età
minima di 61 anni e un’anzianità contributiva
minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.
2.4. Anzianità
contributiva utile per il raggiungimento del requisito
contributivo per la pensione di vecchiaia nel sistema
contributivoLa legge 8 agosto 1995, n. 335 aveva
previsto che ai fini del computo dei 40 anni di anzianità
contributiva utile al raggiungimento della pensione di vecchiaia
nel sistema contributivo indipendentemente dall’età
dovesse escludersi la contribuzione da riscatto dei periodi di
studio e versata a titolo di prosecuzione volontaria e che i
periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno
di età fossero moltiplicati per 1,5.La legge n. 247
del 2007 ha modificato tale normativa, prevedendo che ai fini
del predetto computo dei 40 anni di contribuzione diventano
utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.Con
il messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007 era stato, peraltro,
reso noto alle Sedi che i periodi di contribuzione utili per il
raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il
raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva
necessari per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia
contributiva con 35 anni di anzianità contributiva in
concomitanza con il requisito anagrafico.In entrambe le
fattispecie appena illustrate, continuano a rimanere esclusi dal
computo i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria
e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro
precedenti il raggiungimento del 18° anno di età
continua ad essere moltiplicata per 1,5.I contributi
accreditati per riscatto dei periodi di studio sono utili ai
predetti fini per le pensioni da liquidare con decorrenza
successiva al 1° gennaio 2008.
3. DETERMINAZIONE
DELLE QUOTECome specificato nei paragrafi precedenti a
partire dal 1° luglio 2009 il diritto alla pensione di
anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo si raggiunge sia per i lavoratori dipendenti sia
per i lavoratori autonomi con il c.d. “sistema delle
quote”.Il diritto a pensione viene, infatti,
conseguito quando la somma di età anagrafica e anzianità
contributiva raggiunge la quota stabilita dalla Tabella B
allegata alla legge n. 247 del 2007.Nel determinare
l’anzianità contributiva per il diritto alla
pensione di anzianità nel “sistema delle quote”
deve essere comunque esclusa la contribuzione non utile per il
diritto.Si ricorda, invece, che ai fini del perfezionamento
del requisito della maggiore anzianità contributiva (40
anni) deve essere computata tutta la contribuzione, utile e non
utile per il diritto a pensione di anzianità, fermo
restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente
perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione
utile per il diritto a pensione di anzianità.Per
determinare, invece, l’anzianità contributiva utile
per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo, si rinvia anche per il “sistema delle quote”
a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.4.Per il
raggiungimento della quota, purché si sia comunque in
presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell’età
minima prevista nei diversi periodi dalla citata Tabella B,
valgono anche le frazioni di anno e di anzianità
contributiva.Pertanto, un lavoratore dipendente che il 31
luglio 2009 abbia raggiunto l’età di 59 anni e 6
mesi e sia in possesso di un’anzianità contributiva
pari a 35 anni e 6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti
per la pensione di anzianità alla predetta data del 31
luglio 2009.Al riguardo, bisogna tenere conto delle frazioni
di età e di anzianità contributiva secondo le
seguenti modalità:età:l’età
del pensionando ad una determinata data deve essere costituita
da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al
terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal
giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di
verifica del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in
anni dividendo il numero dei giorni per 365.anzianità
contributiva:l’anzianità contributiva del
pensionando deve essere trasformata da settimane in anni
dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al
terzo decimale.Nel caso delle pensioni a carico del
Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in base ad anni, mesi e
giorni, l’anzianità complessiva deve essere
considerata determinando la frazione di anno utile per il
raggiungimento della quota con lo stesso criterio utilizzato per
l’età, dividendo tuttavia il numero di giorni per
360 (anno commerciale) anziché per 365.Sempre per le
prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di
arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti
dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449 del 1997.-
Esempio 1verifica dell’età al 30 settembre 2010
per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:l’età
del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 +
133/365) = 59,364 anniAl 30 settembre 2010 ha un’anzianità
contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni.La
somma tra età e anzianità contributiva alla data
del 30 settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 =
95,018.Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a
pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed
essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età
e 35 anni di contribuzione.- Esempio 2: iscritti al
Fondo Ferrovie dello Statoverifica dell’età al
30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio
1951:l’età del lavoratore è di 59 anni e
133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364 anni.Al 30
settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 35
anni, 8 mesi e 10 giorni, arrotondata a 35 anni e 8
mesi.L’anzianità è quindi di 35 anni e
240 giorni ed è pari a 35,667 (35 + 240/360).La somma
tra età e anzianità contributiva alla data del 30
settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,667 = 95,031.Il
lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo
trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso
dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di
contribuzione.
PARTE SECONDA
DECORRENZE DELLA
PENSIONE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO)L’articolo 1,
comma 5, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 247, citato in
premessa – in attesa che venga stabilita, come disposto
dal precedente comma 4, una disciplina definitiva entro il 31
dicembre 2011 - prevede un regime “transitorio” di
decorrenze per i soggetti che accedono al:- pensionamento
anticipato con 40 anni di contribuzione;- pensionamento di
vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.1.
NUOVA DISCIPLINA DELLE DECORRENZE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO)
DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’Le disposizioni
contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di
decorrenze della pensione di anzianità con almeno 40 anni
di contribuzione sostituiscono quanto previsto in materia,
sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23
agosto 2004, n. 243.1.1. Lavoratori dipendentiAi
sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n.
247 del 2007 i lavoratori che risultino in possesso dei 40 anni
di contribuzione:- entro il primo trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso
anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30
giugno;- entro il secondo trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno,
se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30
settembre;- entro il terzo trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno
successivo;- entro il quarto trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno
successivo.Le finestre di accesso per la pensione di
anzianità per coloro che acquisiscono il diritto con una
anzianità contributiva inferiore ai 40 anni sono le
stesse stabilite dall’articolo 1, comma 6, lettera c)
della suddetta legge n. 243 del 2004 già illustrate con
la circolare n. 105 del 2005 e che di seguito di riportano.I
lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:-
entro il primo semestre dell’anno possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;-
entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.
1.2. Lavoratori
autonomiAi sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera
c) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi che
risultino in possesso dei 40 anni di contribuzione:- entro
il primo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;- entro
il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;-
entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo;-
entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell’anno
successivo.Anche per i lavoratori autonomi le finestre di
accesso per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità
contributiva inferiore ai 40 anni sono le stesse già
stabilite dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge
n. 243 del 2004.Pertanto, i lavoratori autonomi che
conseguono i requisiti richiesti:- entro il primo semestre
dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno successivo;- entro il secondo
semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal
1° gennaio del secondo anno successivo.
2. NUOVA
DISCIPLINA DELLE DECORRENZE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO) DELLA
PENSIONE DI VECCHIAIAL’articolo 1, comma 6,
lettera c) della legge n. 243 del 2004 e l’articolo 1,
comma 5, lettere b) e c) della legge n. 247 del 2007 hanno
introdotto anche le finestre di accesso per i pensionamenti di
vecchiaia, che, invece, fino al 1° gennaio 2008 avevano
decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione
di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda, sempre, ovviamente,
in presenza di tutti i requisiti per il diritto alla
prestazione.A partire dal 1° gennaio 2008 tutti i
lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi
per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire dalla citata
data del 1° gennaio 2008 potranno accedere al pensionamento
alle decorrenze fissate in materia dalle predette leggi.Anche
per la pensione di vecchiaia le finestre di accesso sono
diversificate fra lavoratori dipendenti e lavoratori
autonomi.Si ribadiscono, peraltro, due punti già
chiariti con il messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007:1.
le “finestre di accesso” non si applicano ai
soggetti che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e
contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il
31 dicembre 2007;2. per l’apertura della finestra è
sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e
contributivo, mentre nel medesimo trimestre non è
necessario cessare l’attività lavorativa dipendente
(ulteriore requisito, che permane, per acquisire il diritto alla
pensione di vecchiaia).Si richiamano, al riguardo, la
circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio n. 2970 del 5
febbraio 2008, nonché il messaggio n. 5702 del 6 marzo
2008, con i quali sono state fornite indicazioni in merito ad
alcune situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di
“finestre d’accesso” per il pensionamento di
vecchiaia non trova applicazione.
2.1. PENSIONE DI
VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO2.1.1.
Lavoratori dipendentiAi sensi dell’articolo 1,
comma 5, lettera b) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori
dipendenti che risultino in possesso dei requisiti previsti per
l’accesso al pensionamento di vecchiaia:- entro il
primo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell’anno medesimo;-
entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;-
entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;-
entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.
2.1.2. Lavoratori
autonomiAi sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera
c) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi che
risultino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
al pensionamento di vecchiaia:- entro il primo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
ottobre dell’anno medesimo;- entro il secondo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal
1° gennaio dell’anno successivo;- entro il terzo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal
1° aprile dell’anno successivo;- entro il quarto
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal
1° luglio dell’anno successivo.
2.2. PENSIONE DI
VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVOCome noto, nel sistema
contributivo esiste una sola prestazione, denominata pensione di
vecchiaia, che ha sostituito le pensioni di vecchiaia, di
anzianità e di vecchiaia anticipata.Peraltro, come
specificato al precedente paragrafo 2 della parte prima, il
diritto a tale prestazione si consegue, tra l’altro, in
presenza dei seguenti requisiti:- a 60 anni, se donne, e a
65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva
effettiva di almeno 5 anni;- a prescindere dal requisito
anagrafico con un’anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni;- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno
2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva
minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età
per i lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di età
per i lavoratori autonomi. Dal 1°luglio 2009, si applica il
più volte citato “sistema delle quote”.Il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto
del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del
24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia
contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a
65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano
in vigore le decorrenze previste dalla legge n. 243 del 2004
(articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al paragrafo
3.1.2. della circolare n. 105 del 19 settembre 2005.Pertanto,
relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo,
le nuove “finestre di accesso” previste dalla legge
n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei
lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a
65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina
delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.Si
illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze
previste dalle predette disposizioni.
2.2.1. Lavoratori
dipendenti e lavoratori assicurati presso la gestione separata e
non iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma
pensionistica obbligatoria2.2.1.1. Lavoratori con
almeno 60 anni di età se donne e 65 se uominiAi
sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n.
247 del 2007 i lavoratori in esame che risultino in possesso del
requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini
previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia nel
sistema contributivo:- entro il primo trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno
medesimo;- entro il secondo trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno
medesimo;- entro il terzo trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno
successivo;- entro il quarto trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno
successivo.
2.2.1.2.
Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se
uominiAi sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera
c) della legge n. 243 del 2004 i lavoratori in esame che
accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto
l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se
risultano in possesso dei requisiti richiesti, in alternativa,
per tale prestazione:- entro il primo semestre dell’anno
possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno
successivo se di età pari o superiore a 57 anni;-
entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.
2.2.2. Lavoratori
autonomi e lavoratori assicurati presso la gestione separata e
iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma
pensionistica obbligatoria2.2.2.1.Lavoratori con
almeno 60 anni di età se donne e 65 se uominiAi
sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n.
247 del 2007, i lavoratori in esame che risultino in possesso
del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini
previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:-
entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;-
entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo;-
entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo;-
entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.
2.2.2.2.Lavoratori
di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uominiAi
sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.
243 del 2004, i lavoratori in esame che accedono al
pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l’età
di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei
requisiti richiesti in alternativa per tale prestazione:-
entro il primo semestre dell’anno possono accedere al
pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo;-
entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
2.3. PENSIONE
SUPPLEMENTARELe “finestre di accesso”
introdotte dalla legge n. 247 del 2007 devono trovare
applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di
vecchiaia supplementare.
2.4. ASPETTI
PARTICOLARIL’introduzione delle finestre di
accesso per la pensione di vecchiaia richiede una riflessione su
alcuni aspetti al fine di raccordare alcune specificità
della normativa vigente con il nuovo sistema di decorrenza
introdotto dalla più volte citata legge n. 247 del 2007.
2.4.1. Articolo 6
della legge 23 aprile 1981, n. 155L’introduzione
delle finestre per il pensionamento di vecchiaia produce i
propri effetti nell’applicazione del citato articolo 6
della legge n. 155 del 1981, il cui primo comma recita: “la
pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel
caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di
anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono
raggiunti.”A partire dal 1° gennaio 2008 nel
retrodatare la pensione di vecchiaia al primo giorno del mese
successivo alla maturazione di tutti i requisiti
indipendentemente dal mese di presentazione della domanda, si
dovrà tenere conto del momento di apertura della finestra
corrispondente al periodo di raggiungimento dei requisiti
anagrafici e contributivi.Qualora, peraltro, una domanda di
pensione di vecchiaia sia presentata nel periodo intercorrente
tra la data di maturazione dei requisiti (ivi compreso quello
della cessazione del rapporto di lavoro dipendente) e la data di
apertura della finestra di accesso, la decorrenza della pensione
non potrà essere anteriore a quest’ultima data.
2.4.2. Età
per il pensionamento di vecchiaia raggiunto dopo l’”apertura
della finestra di accesso” per la pensione di anzianitàIn
caso di lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione
di anzianità e al quale si sia aperta la relativa
“finestra di accesso”, ma presenti domanda di
pensione dopo aver raggiunto l’età per il
pensionamento di vecchiaia, non devono essere applicate le
“finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia,
ma può essere collocato in pensione sin dal primo giorno
del mese successivo alla presentazione della domanda, previa
cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
2.4.3.
Trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di
invaliditàLe nuove finestre di accesso per la
pensione di vecchiaia si applicano anche nei casi di
trasformazione d’ufficio degli assegni ordinari di
invalidità.Si precisa, al riguardo, che anche in
questa fattispecie, si rendono applicabili i casi di esclusione
dall’applicazione delle “finestre di accesso”
richiamati al punto 2 della presente circolare.
PARTE TERZA
FONDI SPECIALI DI
PREVIDENZALe innovazioni introdotte dalla legge n. 247
del 2007, illustrate nella presente circolare, trovano
applicazione nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio,
Clero e Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi elettrici,
telefonici, marittimi, autoferrotranvieri, nonché nei
confronti degli iscritti ai Fondi integrativi – gas,
esattoriali, Porto di Genova e Trieste – in quanto
assicurati nell’assicurazione generale
obbligatoria.Tuttavia, per quanto riguarda gli iscritti al
Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle
Confessioni religiose diverse dalla cattolica non trova
applicazione il comma 5 dell’articolo 1 della predetta
legge n. 247, in quanto le funzioni svolte dagli iscritti non
risultano riconducibili né al lavoro dipendente, né
a quello autonomo.Va altresì tenuto presente che, con
riferimento alle specifiche normative dei Fondi che contemplano
inferiori limiti di età per l’accesso alla pensione
di vecchiaia per i soggetti che svolgono particolari attività,
l’eventuale svolgimento di attività diversa
successivamente alla data di compimento dell’età e
fino alla decorrenza della prima finestra utile – e non
oltre - non incide sulla maturazione del diritto alla pensione
di vecchiaia stessa, già intervenuta al raggiungimento
dell’età.In altri termini, la verifica
dell’effettivo svolgimento delle mansioni richieste dai
rispettivi ordinamenti, va effettuata da parte delle preposte
strutture dell’Istituto con riferimento alla data del
compimento dell’età prevista.Inoltre, fermo
restando quanto evidenziato nella parte prima, punto 3
“Determinazione delle quote” della presente
circolare per quanto riguarda le prestazioni a carico del Fondo
Ferrovie dello Stato, si ritiene opportuno segnalare, con
riferimento alle prestazioni a carico dei sottoindicati Fondi,
quanto segue.
1.1. Fondo voloAi
fini della riduzione
dei requisiti
anagrafici e contributivi stabiliti per l’accesso al
trattamento pensionistico di anzianità, nonché ai
fini della determinazione dell’età pensionabile e
dell’applicazione dei coefficienti di trasformazione di
cui all’articolo 1, comma 6 della legge n. 335/1995 –
benefici previsti rispettivamente dal comma 3 e dal comma 11
dell’articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
164 – occorre tener conto, per il periodo dal 1°
gennaio 2008 al 30 giugno 2009, dei nuovi requisiti stabiliti
dalla citata legge n. 247/2007.Per quanto concerne le
modalità per il riconoscimento dei medesimi benefici dal
1° luglio 2009, data di introduzione del sistema delle
quote, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito.
1.2. Soppresso
Fondo autoferrotranvieriLe disposizioni di che trattasi
trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al
soppresso Fondo autoferrotranvieri con qualifica di personale
viaggiante.
1.3. Fondo GasPer
quanto riguarda gli iscritti al Fondo Gas, con riferimento alle
finestre che fissano la decorrenza delle pensioni di vecchiaia
introdotte dalla recente legge n. 247/07, si ribadisce il
principio generale in base al quale la soluzione di continuità
della contribuzione integrativa che si determina in
corrispondenza del periodo compreso fra la cessazione e la
decorrenza della prestazione (circostanza che precluderebbe il
diritto alla pensione a cario del Fondo Gas), non assume
rilevanza quando sia riconducibile all'applicazione delle norme
in materia di accesso al pensionamento (finestre di uscita) e
sempre che l'iscritto abbia maturato alla data di cessazione dal
servizio il diritto alla prestazione sia nel FPLD sia nel Fondo
Gas (vedi circ. 27 gennaio 2005, n. 6).
PARTE QUARTA
SOGGETTI
AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 20 LUGLIO 2007Come
già sottolineato nel messaggio n. 30923 del 31 dicembre
2007, la legge 24 dicembre 2007, n. 247 non ha apportato nessuna
modifica alle norme c.d. di “salvaguardia del diritto a
pensione” contenute nella legge n. 243 del 2004.Peraltro,
il provvedimento in oggetto ha esplicitamente previsto ulteriori
ipotesi in cui gli assicurati possono continuare a beneficiare
della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007.In
particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c), ha esteso
il termine entro il quale i lavoratori devono essere stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria per mantenere il
diritto alla pensione di anzianità con le norme in vigore
antecedentemente al 1° gennaio 2008.La legge n. 243 del
2004 prevedeva, infatti, che tale termine fosse il 1° marzo
2004, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal
provvedimento di legge in oggetto possono continuare a
beneficiare della normativa in materia di pensionamento di
anzianità in vigore fino al 31 dicembre 2007 i soggetti
autorizzati entro il 20 luglio 2007.Si precisa, peraltro,
che, nel caso in esame, la salvaguardia, per esplicita
previsione normativa, è limitata alle sole pensioni di
anzianità.Pertanto, essa non riguarda né i
trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo,
né le pensioni di vecchiaia retributive o miste. In
quest’ultimo caso, quindi, qualora i requisiti per
l’accesso al pensionamento vengono raggiunti dopo il 31
dicembre 2007, dovranno applicarsi le finestre di accesso
precedentemente descritte anche ai lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.
PARTE QUINTA
REGIME SPECIALE
PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOMEL’articolo
1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha previsto, in via
sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che
le lavoratrici in possesso di un’anzianità
assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e che abbiano
raggiunto un’età anagrafica di 57 anni, se
dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al
pensionamento di anzianità, a condizione che scelgano di
avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
180.Con tale disciplina il legislatore consente alle
lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31
dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con
un’età anagrafica inferiore rispetto a quella
prevista dalla tabella A allegata alle legge n. 243 del 2004,
come sostituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
legge n. 247 del 2007, dalle tabelle A e B allegate alla legge
stessa.Per avvalersi del beneficio, peraltro, è
necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la
determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema
di calcolo contributivo.Ai fini dell’applicazione
della normativa in argomento si richiamano le istruzioni fornite
al paragrafo 5 della circolare n. 105 del 19 settembre 2005.Si
ritiene comunque utile ribadire che a tutte le lavoratrici in
questione si applicano le “finestre di accesso”
illustrate nella parte seconda della presente circolare, ai
punti 1.1 e 1.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e
per i lavoratori autonomi.
ALLEGATO 1
Legge 24 dicembre
2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per
favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché
ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre
)Articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c)Articolo
11. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243,
è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell’Allegato
1 alla presente legge.2. All’articolo 1 della legge 23
agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:a)
il comma 6 è così modificato:1) la lettera a)
è sostituita dalla seguente:a) il diritto per
l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità
per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il
requisito di anzianità contributiva non inferiore a
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età
anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al
30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e,
per il periodo successivo, fermo restando il requisito di
anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni,
dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente
legge. Il diritto al pensionamento si consegue,
indipendentemente dall’età, in presenza di un
requisito di anzianità contributiva non inferiore a
quaranta anni»;2) alla lettera b), il numero 2 è
sostituito dal seguente:«2) con un’anzianità
contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento
dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo
dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianità contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge»;3) l’ultimo
periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per
il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini
dell’accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla
stessa data del relativo trattamento economico nel caso di
prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre
dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009 i
requisiti previsti per il primo semestre dell’anno»;b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:«7. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, può
essere stabilito il differimento della decorrenza
dell’incremento dei requisiti di somma di età
anagrafica e anzianità contributiva e di età
anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata
alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica
da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti
finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al
pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti
finanziari conseguenti dall’applicazione della Tabella B
siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai
requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013
nella medesima Tabella B»;c) al comma 8, le parole:
«1º marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«20 luglio 2007»
ALLEGATO 2
REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E DI VECCHIAIA NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVOTABELLA A
|
REQUISITO
CONTRIBUTIVO
- 35 anni -
|
ETÀ ANAGRAFICA
|
|
LAVORATORI DIPENDENTI
|
LAVORATORI AUTONOMI
|
|
01/01/2008 –30/06/2009
|
58
|
59
|
TABELLA B
|
REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
|
|
PERIODO
|
Lavoratori dipendenti
|
Lavoratori autonomi
|
|
DAL
|
AL
|
Somma di età anagrafica e anzianità
contributiva
|
Età anagrafica minima per la
maturazione del requisito
|
Somma di età anagrafica e anzianità
contributiva
|
Età anagrafica minima per la
maturazione del requisito
|
|
01/07/2009
|
31/12/2010
|
95
|
59
|
96
|
60
|
|
01/01/2011
|
31/12/2012
|
96
|
60
|
97
|
61
|
|
01/01/2013
|
|
97
|
61
|
98
|
62
|
ALLEGATO 3
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività per favorire l’equità e la
crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 dicembre )Articolo 1, comma 5,
lettere a), b) e c)Articolo 1Omissis5. In
attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al
comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato
con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con
i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla
base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
2011, è stabilito quanto segue:a) coloro ai quali
sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza
dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti per l’accesso al pensionamento
anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al
pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito
dall’articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335;b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso
al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º
luglio dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno
medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1º aprile dell’anno successivo;c)
coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico
delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º
gennaio dell’anno successivo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º
aprile dell’anno successivo; qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno,
possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno
successivo
ALLEGATO 4
FINESTRE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
E NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO CON ALMENO 60 ANNI DI ETA’ PER
LE DONNE E 65 ANNI DI ETA’ PER GLI UOMINI
|
PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E
CONTRIBUTIVO
|
DECORRENZA PENSIONE
|
|
LAVORATORI DIPENDENTI
|
LAVORATORI AUTONOMI
|
|
31 marzo
|
1° luglio
|
1° ottobre
|
|
30 giugno
|
1° ottobre
|
1° gennaio dell’anno successivo
|
|
30 settembre
|
1° gennaio dell’anno successivo
|
1° aprile dell’anno successivo
|
|
31 dicembre
|
1° aprile dell’anno successivo
|
1° luglio dell’anno successivo
|
FINESTRE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO CON MENO DI 60 ANNI DI ETA’ PER LE DONNE E
CON MENO DI 65 ANNI DI ETA’ PER GLI UOMINI
|
DATA ENTRO LA QUALE E’ PERFEZIONATO IL
REQUISITO
|
DECORRENZA PENSIONE
|
|
LAVORATORI DIPENDENTI
|
LAVORATORI AUTONOMI
|
|
30 giugno
|
1° gennaio dell’anno successivo se
di età pari o superiore a 57 anni entro il 31
dicembre
|
1° luglio dell’anno successivo
|
|
31 dicembre
|
1° luglio dell’anno successivo
|
1° gennaio del secondo anno successivo
|
FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON 40 ANNI DI
CONTRIBUZIONE
|
PERFEZIONAMENTO REQUISITO CONTRIBUTIVO
|
DECORRENZA PENSIONE
|
|
LAVORATORI DIPENDENTI
|
LAVORATORI AUTONOMI
|
|
31 marzo
|
1° luglio se di età pari o
superiore a 57 anni entro il 30 giugno
|
1° ottobre
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30 giugno
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1° ottobre se di età pari o
superiore a 57 anni entro il 30 settembre
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1° gennaio dell’anno successivo
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30 settembre
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1° gennaio dell’anno successivo
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1° aprile dell’anno successivo
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31 dicembre
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1° aprile dell’anno successivo
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1° luglio dell’anno successivo
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FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON MENO DI 40
ANNI DI CONTRIBUZIONE
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PERFEZIONAMENTO REQUISITO CONTRIBUTIVO
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DECORRENZA PENSIONE
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LAVORATORI DIPENDENTI
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LAVORATORI AUTONOMI
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30 giugno
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1° gennaio dell’anno successivo
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1° luglio dell’anno successivo
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31 dicembre
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1° luglio dell’anno successivo
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1° gennaio del secondo anno successivo
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