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Introduzione
La Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha
pubblicato il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
riguardante “Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”, come previsto dal comma
6 dello stesso articolo 47.
Il decreto in esame, operando un raccordo tra le
disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n. 326 e quelle
introdotte dall’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea
le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto
con esposizione all’amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori
delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della
certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte
dell’INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.
Si rammenta che con circolare n° 195 del 18 dicembre
2003 sono state illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della
legge n. 326 del 2003 e con circolare n° 54 del 19 marzo 2004 sono state
fornite le indicazioni per la liquidazione dei trattamenti pensionistici
in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 132, della legge n. 350
del 2003.
Si premette che la maturazione del diritto al beneficio avviene
per la sussistenza della condizione dell’esposizione all’amianto verificatasi
entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni normative,
con l’avvertenza che l’interessato, qualora non presenti domanda di
certificazione all’INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade
dal diritto medesimo.
Si forniscono di seguito le indicazioni riguardanti
l’applicazione delle disposizioni in esame.
A tal fine si distingue tra la disciplina previgente
alla data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori
che alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per un periodo
superiore a dieci anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni
in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci
anni alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all’amianto per
periodi lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.
Parte prima
Disciplina previgente al 2
ottobre 2003
1-
Destinatari
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 27
ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per
periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che
abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la
disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano
già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’articolo
3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto”.
Il citato comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto
al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla disciplina previgente
al 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori per i quali sussistono le
condizioni indicate dalla stessa disposizione e fissa un termine per la
presentazione della domanda di certificazione all’INAIL per coloro che non vi
abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto
ministeriale.
Dalla formulazione della disposizione in esame discende
che il beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo
di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del
conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del
relativo importo, spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre
2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto,
soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti da esposizione all’amianto gestita dall’INAIL e siano in possesso
della relativa certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero ne vengano in
possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il termine ultimo del
15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
(17 dicembre 2004).
Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente
al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti
situazioni:
- siano
in possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante lo svolgimento,
entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione
ultradecennale all’amianto;
- abbiano
ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa,
dell’esposizione ultradecennale all’amianto per attività lavorativa
svolta entro il 2 ottobre 2003;
- vengano
in possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL attestante lo
svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con
esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito di domande presentate
entro il 15 giugno 2005;
- ottengano
il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione,
per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con
esposizione ultradecennale all’amianto con sentenze che vengano
pronunciate in esito di cause il cui ricorso è stato depositato a
seguito di diniego dell’INAIL su domande di certificazione presentate
nel tempo dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 15
giugno 2005.
2- Termine di presentazione della domanda di certificazione all’INAIL
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini
del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma
8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, fissa in 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso il termine per la
presentazione all’INAIL della domanda di certificazione dell’esposizione
all’amianto.
Pertanto i lavoratori interessati, in favore
dei quali non sia stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale
all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già
provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione
ultradecennale avvenuta entro la stessa data, debbono presentare a tale
Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di
decadenza dal diritto ai benefici.
Giova far presente che detto termine è riferito anche ai
lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma
6 bis dell’articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai
fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici, al punto 1 della
circolare n.195 del 18 dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che
trattasi dei seguenti soggetti interessati:
- lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il
diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui
al comma 8 dell’articolo 13 della citata legge n. 257;
- lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di mobilità;
- lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del
rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
3- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
Ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle
pensioni con il riconoscimento del beneficio previsto dalla disciplina previgente
al 2 ottobre 2003, si confermano i criteri finora seguiti.
Parte seconda
Disciplina
vigente a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004
1- Destinatari
L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale del 27
ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono
stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali
derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità
stabilite dal presente decreto.”
L’articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale
dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, che sono stati
occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative
comportanti esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non
inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque
sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’amianto è moltiplicato,
unicamente ai fini della determinazione dell’importo della prestazione
pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”
Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato
articolo 2 “Per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono
le seguenti:
a)
coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b)
produzione di manufatti contenenti amianto;
c)
fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti
o di manufatti contenenti amianto;
d)
coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di
strutture, impianti, edifici o macchinari;
e)
demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture,
impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f)
movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti
contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti
amianto;
g)
raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti
amianto.”
Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini
del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova disciplina, per periodo
di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta.
2- Termini
per la presentazione della domanda di certificazione all’INAIL ai fini
dell’applicazione della nuova disciplina
Ai fini del riconoscimento del beneficio della
moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai
soli fini dell’importo della prestazione pensionistica, i lavoratori
destinatari della nuova disciplina devono presentare la domanda di
certificazione dell’esposizione all’amianto alla competente sede INAIL
entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, cioè entro
il 15 giugno 2005.
Gli stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda
di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 2003 devono
ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine di 180 giorni.
3- Divieto di cumulo dei benefici previdenziali
Il
comma 2 dell’articolo 4 del decreto in oggetto contiene, per i destinatari
della nuova disciplina, disposizioni riguardanti l’opzione tra i benefici
previdenziali previsti per l’esposizione all’amianto ed altri benefici
previdenziali che comportino anticipazione all’accesso al pensionamento
ovvero aumento dell’anzianità contributiva.
Si
rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell’articolo 47 della legge n. 326
del 2003 dispone: “I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257,
come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano
destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi
pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento,
ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare
tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi
soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora
abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata
in vigore del presente decreto.”
La disposizione in esame, quindi, esclude, per i
lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione
dell’intero periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25,
ai fini della determinazione dell’importo della pensione, la possibilità di
cumulare il beneficio derivante da esposizione all’amianto con altri benefici
previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime
pensionistico di appartenenza, ad un’anticipazione dell’accesso al
pensionamento o un aumento dell’anzianità contributiva.
I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio
per esposizione all’amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni
dell’accesso alla pensione o aumenti dell’anzianità contributiva, hanno
facoltà di optare tra l’uno o gli altri benefici al momento della
presentazione della domanda di pensionamento all’ente previdenziale di
appartenenza.
Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se i benefici previsti per
lavoro svolto con esposizione all’amianto siano compatibili con quelli
previsti per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque
affetti da particolari infermità oggetto di tutela previdenziale.
Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n°
24/0001226, ha precisato che “si ritengono cumulabili i benefici
previdenziali connessi all’esposizione all’amianto con quelli conseguenti ad
un particolare status del lavoratore (invalidi, non vedenti,
sordomuti)”.
4- Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
I benefici previsti per i lavoratori che sono stati
esposti all’amianto sono riconosciuti sulla base delle norme vigenti nel
regime pensionistico di appartenenza.
Il riconoscimento del beneficio pensionistico consistente
nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura
spetta anche ai titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza non
anteriore al 1° maggio 1992, mese successivo all’entrata in vigore della
legge n. 257/92.
Gli importi arretrati spettanti saranno corrisposti con
decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, mese successivo alla data di entrata
in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.
5- Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato
che le domande di riconoscimento del beneficio previsto dall’articolo 13,
comma 8, legge n. 257/1992 e successive modificazioni, presentate da
lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in apposita
evidenza: ciò in attesa di conoscere le modalità applicative della sentenza
della Corte Costituzionale n. 127/2002 con la quale è stato ritenuto che il
beneficio di cui alla citata legge n. 257 sia da riconoscere anche ai
lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Nel confermare l’indicazione di cui sopra si precisa
che, anche per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai quali, nel
rispetto delle procedure e dei requisiti sopra delineati, sia
riconosciuto il beneficio della maggiorazione per il coefficiente di
1,25 del periodo di esposizione, deve essere costituita apposita
evidenza delle relative domande per l’eventuale successivo riconoscimento, ai
medesimi lavoratori, del beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a
seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004.
Anche tali lavoratori, qualora abbiano già presentato
domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 2 ottobre
2003, devono ripresentare la domanda all’INAIL nel predetto termine del 15
giugno 2005.
Parte terza
Disposizioni applicative
generali
1- Presentazione all’INPS della certificazione
rilasciata dall’INAIL
La certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere
presentata alle Strutture INPS territorialmente competenti a corredo della
domanda di pensione o di ricostituzione.
La medesima certificazione può essere presentata, ai soli
fini dell’indicazione del periodo di esposizione all’amianto sul conto
assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla domanda di pensione o di
ricostituzione.
La certificazione dell’esposizione all’amianto, ai fini
del riconoscimento dei benefici pensionistici, è rilasciata dall’INAIL
per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie di attività lavorativa:
a)
attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL;
b)
attività lavorativa non soggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub a) il lavoratore per il quale è stata
accertata l’esposizione ultradecennale ha diritto al riconoscimento
consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del
diritto che della misura del trattamento pensionistico, del periodo di
esposizione certificato dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub b) il lavoratore per il quale è stata
accertata l’esposizione per almeno dieci anni ha diritto al riconoscimento
consistente nella maggiorazione per il coefficiente di 1,25, ai fini della
misura del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione certificato
dall’INAIL.
2- Periodi
“misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non soggetti
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
Si è posto il problema di stabilire se possa essere
riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per singoli periodi di
esposizione all’amianto soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INAIL, inferiori al decennio.
A riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia
tutela, ai fini pensionistici, l’attività lavorativa svolta con esposizione
all’amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003.
Pertanto i periodi di esposizione all’amianto soggetti e
non all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, che siano inferiori al
decennio, danno comunque luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico
ove risulti che si sia complessivamente verificato il decennio di
esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al beneficio consistente
nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che
della misura della pensione può essere riconosciuto solo per i periodi di
esposizione ultradecennale all’amianto soggetti all’assicurazione gestita
dall’INAIL, verificatasi entro il 2 ottobre 2003.
In particolare, il riconoscimento del beneficio avviene
nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati.
Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia
ai fini del diritto che della misura della pensione del periodo di esposizione
soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL e alla maggiorazione per il
coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura, del periodo di esposizione
non soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL al:
lavoratore
esposto all’amianto per oltre un decennio, per svolgimento di attività
lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e per
meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione gestita dall’INAIL.
Spetta la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione,
per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione al:
lavoratore
esposto all’amianto per almeno un decennio, per svolgimento di attività lavorativa
non soggetta all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL e,
per meno di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta
all’assicurazione gestita dall’INAIL;
lavoratore
esposto all’amianto complessivamente per almeno un decennio, sommando periodi
soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non soggetti alla
medesima che sono entrambi inferiori al decennio.
3-
Pensioni ai superstiti
Il
beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di dante
causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici pensionistici in
esame, in virtù dei criteri applicativi sopra delineati.
4-
Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico
Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del
decreto ministeriale citato, l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici
conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti da esposizione
all’amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni,
ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di
appartenenza.
5-
Beneficio per periodi di esposizione all’amianto in favore di lavoratori
affetti da malattie professionali da amianto
Si rammenta che il comma 7 dell’articolo 13 della legge
n. 257/92, come modificato dalla legge n. 271/1993
prevede: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa
dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da
contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per
il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato per il
coefficiente di 1,5”.
Pertanto ai lavoratori per i quali è documentata
dall’INAIL una malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto,
sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della
maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione certificato dall’INAIL,
ancorché tale periodo si riferisca ad attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione obbligatoria gestita da tale Istituto.
Le richieste di certificazione all’INAIL, ai fini del
riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun
termine decadenziale.
In seguito ai recenti interventi legislativi è stato
chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il
beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore di lavoratori per
i quali sia accertata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale a
causa dell’esposizione all’amianto. Ciò nella considerazione che l’articolo
47, comma 3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti lavoratori
per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa
dell’esposizione all’amianto ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124.
Il predetto dicastero, con la già citata nota del 31
marzo 2005, ha chiarito che “tale disposizione nella parte in cui fa
riferimento al testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 e non
all’INAIL, ai fini dell’accertamento della malattia professionale causata
dall’esposizione all’amianto, innova rispetto al dettato del citato articolo
13, comma 7, che invece prevedeva che la malattia professionale fosse
documentata dall’INAIL”.
Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori per i
quali è documentata da ente diverso dall’INAIL una malattia professionale da
amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura
della pensione, il beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di
esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.
6- Oneri
Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici
previdenziali per esposizione all’amianto sono posti a carico dello Stato
Il Direttore Generale
Crecco
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