|
Con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (allegato 1)
l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito
agli aspetti fiscali relativi alla previdenza complementare ex
D.lgs n. 252/2005 e al Fondo di Tesoreria ex lege 27 dicembre
2006, n. 296. Con il presente messaggio si forniscono alcune
precisazioni che attengono più da vicino alla materia di
competenza dell’Istituto. Si forniscono altresì
chiarimenti in merito alla compilazione del flusso EMens e alle
misure compensative previste, da quest'anno, dal DL 30 settembre
2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005 n. 248.
1. Conferimento del TFR e somme aggiuntive.
I decreti interministeriali Lavoro – Economia del 30
gennaio 2007, attuativi delle disposizioni di cui alla legge
finanziaria 2007, hanno stabilito che le quote di TFR conferite in
sede di prima devoluzione alle forme pensionistiche complementari
e al Fondo di Tesoreria, sono gravate di una somma aggiuntiva
corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso
d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno
precedente, rapportato al periodo intercorrente tra la data di
assunzione e quella di effettivo versamento. A tale proposito si
fa presente che – al 31 dicembre 2007 - il coefficiente di
rivalutazione ex art. 2120 del c.c. è risultato pari al
3,485981% e che, ai fini del versamento, lo stesso deve essere
utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (3,48%)
(1).
Come già precisato, il riferimento ai criteri dettati in
tema di rivalutazione dall’articolo 2120 del c.c. va inteso
come un semplice meccanismo indicato dal legislatore al fine di
individuare un “tasso di interesse” in linea con
questa tipologia di versamento.
Al riguardo, con la circolare di cui sopra, l’Agenzia
delle Entrate ha precisato (v. punto 2.1.1) che nel caso di
conferimento alle forme pensionistiche complementari detti importi
devono considerarsi componenti accessori alla quota di TFR
maturando, con la conseguenza che gli stessi concorrono a formare
la prestazione pensionistica soggetta ad imposizione fiscale al
momento della erogazione della prestazione stessa.
Nel secondo caso (conferimento al Fondo di Tesoreria), le somme
aggiuntive destinate a tale Fondo, pur rappresentando comunque una
somma accessoria al TFR, non sono destinate ad incrementare la
posizione individuale del singolo dipendente e quindi non assumono
rilievo fiscale nei riguardi del lavoratore.
Circa le modalità e i termini di versamento dei predetti
importi, si richiamano le istruzioni diramate con circolare n. 70
del 3 aprile 2007 (Fondo di Tesoreria) e con la circolare n. 113
del 6 agosto 2007 e il successivo messaggio 22789 del 19 settembre
2007 (FONDINPS).
1.1 Riflessi sul flusso EMens.
Ai fini della compilazione del flusso EMens, nell’elemento
<Contribuzione> presente in <MeseTesoreria>, deve
essere riportato - a livello individuale - l’importo del
versamento effettuato sul DM10 con i codici CF01 e CF02 e non
anche quello riferito al codice CF11; nell’elemento
<MeseFONDINPS>, invece, deve essere indicato quanto
versato con il mod. F24 con la causale FOIN comprensivo delle
somme aggiuntive.
2. Fondo di Tesoreria. Rivalutazioni del TFR e imposta
sostitutiva.
Come noto, l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le
quote annuali di trattamento di fine rapporto - con esclusione di
quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31
dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno
precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere
rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di
cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al
netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla
posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di
Tesoreria.
Con riferimento all’imposta sostitutiva (11%) che, a far
tempo dall’anno 2001, grava sulle rivalutazioni del TFR,
l’Agenzia delle Entrate (v. punto 7) ha precisato che
l’applicazione e il versamento della stessa - con
riferimento sia alla rivalutazione della quota di accantonamento
maturata presso il datore di lavoro sia a quella maturata presso
il Fondo di Tesoreria - dovranno essere effettuati, nei termini
stabiliti dall’articolo 11, c. 4 del D. lgs. 18 febbraio
2000, n. 47, dal datore di lavoro.
Questi provvederà poi a conguagliare l’importo
versato relativamente alla rivalutazione della quota di
accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria nella
denuncia contributiva DM10, compensando il credito maturato
attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con
i contributi dovuti per i propri dipendenti.
Si precisa che detto meccanismo opera da subito con riferimento
ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno
2008 mentre - per gli altri casi - troverà applicazione
alla fine del corrente anno, a decorrere dal quale andrà a
regime.
2.1 Adempimenti a carico del datore di lavoro.
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2007
sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria e i cui
rapporti di lavoro cessano nel corso del corrente anno, i datori
di lavoro – all’atto della liquidazione del TFR -
provvederanno a recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote
precedentemente versate (cod. PF10 e PF20), comprensive della
rivalutazione ex art. 2120 c.c. operata sulle stesse al netto
dell'imposta sostitutiva.
L'importo di quest'ultima sarà riportato sul quadro "D"
del DM10, preceduto dal codice di nuova istituzione
"PF30" con il significato di "importo imposta
sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria".
Le medesime operazioni di rivalutazione dovranno, altresì,
essere effettuate alla fine dell’anno con riferimento ai
lavoratori che proseguono nel rapporto di lavoro.
2.2 Riflessi sul flusso EMens.
Ai fini della compilazione del flusso EMens, dovrà
essere riportato nell’elemento <Rivalutazione>,
presente in <Contribuzione>, l’importo relativo
alla rivalutazione ex art. 2120 c.c. delle quote TFR versate al
Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero
alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta
sostitutiva.
Quest’ultima dovrà essere indicata nell’elemento
<ImpostaSostitutiva>, presente in <Prestazione>.
3. Misure compensative ex art. 8 del DL 30/9/2005, n.
203. Ulteriori precisazioni.
Con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 sono state illustrate le
misure compensative previste – a partire
dall’anno in corso – dall’articolo 8 del DL
30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel testo novellato dal
comma 766 della legge finanziaria 2007.
Al riguardo è stato chiarito che, ai fini della
fruizione mensile di dette misure, devono essere utilizzati i
codici TF13 e TF14.
Per i lavoratori neo assunti e, in ogni caso, per il recupero
di eventuali periodi pregressi, si rende,tuttavia, necessario
istituire nuovi codici di recupero.
Qualora l’azienda non abbia effettuato mensilmente il
recupero della misura compensativa spettanteex art. 8 del DL
203/2005, a decorrere dalla prima denuncia utile, potrà
conguagliare gli importi arretrati utilizzando i codici di nuova
istituzione:
“TF15” avente il significato di “Rec
arretrati Contr. DL 203/2005 prev. Compl”.
e
“TF16” avente il significato di “Rec
arretrati Contr. DL 203/2005 Fondo Tesoreria”.
Nelle ipotesi, invece, in cui le aziende dovessero trovarsi
nella condizione di dover restituire quote delle misure
compensative già fruite in relazione alle somme in
precedenza versate al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro
opereranno come segue:
- determineranno l’ammontare della misura compensativa
fruita in eccedenza;
- indicheranno l’importo da restituire nel quadro “B/C”
del DM10 con il codice di nuova istituzione “M123”.
Per l’eventuale restituzione di misure compensative
connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro
provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di
nuova istituzione del quadro B/C “M124”.
In corrispondenza dei detti codici dovranno essere indicati
solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo;
nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate”
e “retribuzione”.
Si coglie l’occasione per precisare che le misure
compensative abbattono - in proporzione al TFR conferito da
ciascun dipendente a previdenza complementare ovvero versato al
Fondo di tesoreria - le aliquote intere relative alle
contribuzioni minori (2) dovute per ciascun lavoratore e per
ciascun settore aziendale. Nel caso di incapienza, le aziende
potranno attingere - fino a concorrenza della quota spettante - da
qualunque altro contributo versato all'INPS (compreso l'IVS)
e non ad altri Enti.
La misura compensativa, infine, non opera con riferimento ai
lavoratori per i quali non è dovuto alcun contributo da
parte del datore di lavoro (es. lavoratori assunti ex lege n.
407/1990 da imprese del mezzogiorno o da imprese artigiane);
spetta, invece, per intero - sempre in misura proporzionale
al TFR conferito - con riferimento agli apprendisti. Nei
confronti dei lavoratori parzialmente agevolati la misura
compensativa spetta in proporzione alla contribuzione ridotta
(vedi esempi).
Esempio 1:
Apprendista - dipendente da azienda industriale che occupa più
di 9 addetti ma meno di 50 – il cui TFR è conferito,
in misura pari al 40%, a un Fondo di previdenza complementare.
Aliquota a carico del datore di lavoro 10%;
misura compensativa spettante: 0,076%;
codice da utilizzare TF13.
Retribuzione mensile € 1.200,00 x 10% =
€ 120,00 (contributi a carico del datore di lavoro).
Misura compensativa spettante:
retribuzione mensile € 1.200,00 x 0,076% = €
0,91 (importo da indicare con il codice TF13 €
1,00)
Esempio 2:
Apprendista - dipendente da azienda industriale che occupa più
di 50 addetti – il cui TFR è conferito, in misura
totale, al Fondo di Tesoreria.
Aliquota a carico del datore di lavoro 10%;
misura compensativa spettante: 0,19%;
codice da utilizzare TF14.
Retribuzione mensile € 1.200,00 x 10% =
€ 120,00 (contributi a carico del datore di lavoro).
Misura compensativa spettante:
retribuzione mensile € 1.200,00 x 0,19% = €
1,19 (importo da indicare con il codice TF14 €
1,00)
Esempio 3:
Operaio - il cui TFR è integralmente versato al Fondo di
Tesoreria – assunto ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990
da una azienda industriale con oltre 50 addetti operante nel
centro-nord.
Aliquota a carico del datore di lavoro senza la misura
compensativa 32,08% (41,57% - 9,49%)
32,08% x 50% = 16,04% + (quota carico datore
lavoro)
9,49% = (quota carico
lavoratore)
25,53%
aliquota "nettizzata" da utilizzare per il calcolo dei
contributi
Retribuzione mensile € 1.500,00 x 25,53% = € 383,00
(contributi da indicare con il cod. 158 di cui a carico del datore
di lavoro € 240,60).
Misura compensativa spettante: 0,19%
Determinazione dell'importo da indicare con il codice TF14:
Aliquota a carico del datore di lavoro al netto della misura
compensativa 31,89% (41,57% - 9,49% - 0,19%)
Retrib.mensile € 1.500,00 x 31,89 % x 50% = €
239,17 (contributi dovuti a carico del datore di lavoro)
"
" " 1.500,00 x 32,08 % x
50% = " 240,60 (contributi a carico del
datore di lavoro -cod.158)
Differenza 240,6 - 239,17 = 1,43 (importo da
indicare con il codice TF14 € 1,00).
La riduzione spettante, di fatto, è pari a €
1.500 x 0,19% x 50%)
4. Istruzioni contabili.
Gli importi versati all’Erario a titolo di imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del TFR da parte delle aziende e
da queste, come specificato al precedente punto 2.1., recuperati
con i modd. DM10 mediante il codice “PF30”, devono
essere imputati ai conti di nuova istituzione TFR 30/112
(competenza anni precedenti) ovvero TFR 30/172 (competenza anno in
corso) (vedi allegato n. 2).
Gli importi in questione, pur se rilevati separatamente, sono a
tutti gli effetti da ricomprendere tra le prestazioni a carico del
Fondo di Tesoreria.
Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le
somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di
mod. DM10, si dispone che i sopra citati conti devono essere
movimentati, con il codice documento “95”, soltanto
mediante la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM
10.
Le somme per misure compensative spettanti per periodi
pregressi a seguito del conferimento del TFR a previdenza
complementare ed evidenziate dai datori di lavoro nei modd. DM con
il codice “TF15” devono essere imputate in DARE dei
conti GAW 37/184 (competenza anno in corso) ovvero GAW 37/114
(competenza anni precedenti).
Nei casi di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, gli
importi per le misure compensative in argomento, evidenziati nei
modd. DM10 con il codice “TF16”, devono essere
imputati in DARE del conto GAW 37/185 (competenza anno in corso)
ovvero del conto GAW 37/115 (competenza anni precedenti).
Le eventuali quote delle misure compensative fruite dalle
aziende e risultate non più spettanti, se sono evidenziate
nei modd. DM10 con il codice “M123”, devono essere
imputate in AVERE degli stessi conti GAW 37/185 e GAW 37/115.
Qualora siano evidenziati con il codice “M124”, devono
essere imputate in AVERE del conto GAW 37/184 ovvero del conto GAW
37/114.
Si rammenta che i conti GAW 37/114, GAW 37/115, GAW 37/184 e
GAW 37/185 sopra menzionati sono stati istituiti con la già
citata circolare n. 4 del 14 gennaio 2008.
|
Il direttore centrale entrate contributive
|
Il direttore centrale finanza, contabilità e bilancio
|
Il direttore centrale sistemi informativi e
telecomunicazioni
|
|
Ziccheddu
|
Diamanti
|
Spadaccia
|
(1) Per le assunzioni, le cui quote arretrate dovute al Fondo
si collocano a cavallo dell’anno, si applicheranno i
rispettivi tassi di incremento riferiti all’anno precedente.
(2) Sono oggetto di riduzione le contribuzioni dovute alla
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
L'esonero contributivo si applica prioritariamente considerando,
nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
maternità e per disoccupazione. Restano in ogni caso
esclusi dalla riduzione contributiva il contributo al Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297 (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali), nonché
il contributo di cui all'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre
1978, n. 845 (0,30%).
|