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L’art. 7 comma 2 della legge 28
febbraio 2008, n. 31di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n.
248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria intervenendo sull’articolo 1,
comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Finanziaria 2007,
differisce dal 30 settembre 2007 al 30 settembre 2008 il termine entro il
quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare
all’INPS istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da
scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti
di lavoro subordinato non denunciati.
Per effetto del citato
intervento, pertanto, la “finestra temporale”, prevista dal comma 1192
dell’art. 1 della Finanziaria per il 2007 per i datori di lavoro che avessero
voluto presentare istanza di regolarizzazione di rapporti di lavoro non
risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, è stata
prolungata fino al 30 settembre 2008.
Di conseguenza, i datori di
lavoro che per la prima volta utilizzeranno la procedura di emersione possono
regolarizzare, per ciascun dipendente interessato, l’intero periodo non
assicurato e non soggetto alla prescrizione quinquennale fino al mese di
settembre 2008 compreso.
I datori di lavoro che hanno
già utilizzato l’emersione per periodi fino a settembre 2007, nel rispetto di
tutte le altre disposizioni previste dal citato comma 1192, potranno
avvalersi della proroga soltanto per lavoratori diversi da quelli inseriti
nella precedente agevolazione in corso di pagamento.
Considerato, inoltre, che sono
pervenuti quesiti in tema di funzionamento e competenze del Collegio dei
direttori, cui la norma affida la definizione delle istanze di emersione, si
precisa che, al riguardo, il Ministero del Lavoro – Direzione generale per
l’attività ispettiva – in data 27/12/2007 ha emanato la nota che si allega.
In essa l’Ispettorato ribadisce
che all’Istituto compete solo l’attività istruttoria, mentre il provvedimento
decisorio è interamente da imputare al Collegio nell’ambito del coordinamento
di cui all’art. 5 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124; coordinamento affidato
al Direttore della Direzione provinciale del lavoro competente.
Contro le decisioni,
qualificabili come provvedimenti amministrativi emessi da un organo
collegiale, non è esperibile il ricorso gerarchico né proprio né improprio.
Il primo perché non esiste un organo superiore, il secondo perché non
previsto da alcuna specifica norma.
Avverso detto provvedimento
che, essendo espressione di volontà collegiale, è definitivo, può essere
esperito soltanto un ricorso al TAR o al Capo dello Stato, ed, in tal caso,
sono litisconsorzi necessari tutti gli Enti interessati che si sono
collegialmente pronunciati.
Per quanto riguarda gli aspetti
operativi e le modalità e le condizioni cui la regolarizzazione è subordinata
si richiamano la circolare INPS n. 116 del 7.9.2007 e i messaggi n. 23286 del
26.9.2007, n.23416 del 28.9.2007, n.23837 del 2.10.2007, n.25137 del
16.10.2007, n.25280 del 18.10.2007 e n.29513 del 6.12.2007.
Il
Direttore generale
Crecco
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