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Direzione centrale delle Entrate contributive

Presidio unificato Previdenza agricola

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 8 Maggio 2008

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  56

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. Proroga del termine di cui all’art. 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria per il 2007) in materia di emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria

 

SOMMARIO:

-         proroga al 30 settembre 2008 del termine entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all’INPS istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non denunciati

-         impugnabilità delle decisioni collegiali    

 

 

L’art. 7 comma 2 della legge 28 febbraio 2008, n. 31di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria intervenendo sull’articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Finanziaria 2007, differisce dal 30 settembre 2007 al 30 settembre 2008 il termine entro il quale i datori di lavoro, previo accordo sindacale, possono presentare all’INPS istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non denunciati.

 

Per effetto del citato intervento, pertanto, la “finestra temporale”, prevista dal comma 1192 dell’art. 1 della Finanziaria per il 2007 per i datori di lavoro che avessero voluto presentare istanza di regolarizzazione di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, è stata prolungata fino al 30 settembre 2008.

 

Di conseguenza, i datori di lavoro che per la prima volta utilizzeranno la procedura di emersione possono regolarizzare, per ciascun dipendente interessato, l’intero periodo non assicurato e non soggetto alla prescrizione quinquennale fino al mese di settembre 2008 compreso.

 

I datori di lavoro che hanno già utilizzato l’emersione per periodi fino a settembre 2007, nel rispetto di tutte le altre disposizioni previste dal citato comma 1192, potranno avvalersi della proroga soltanto per lavoratori diversi da quelli inseriti nella precedente agevolazione in corso di pagamento.

 

Considerato, inoltre, che sono pervenuti quesiti in tema di funzionamento e competenze del Collegio dei direttori, cui la norma affida la definizione delle istanze di emersione, si precisa che, al riguardo, il Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva – in data 27/12/2007 ha emanato la nota che si allega.

 

In essa l’Ispettorato ribadisce che all’Istituto compete solo l’attività istruttoria, mentre il provvedimento decisorio è interamente da imputare al Collegio nell’ambito del coordinamento di cui all’art. 5 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124; coordinamento affidato al Direttore della Direzione provinciale del lavoro competente.

Contro le decisioni, qualificabili come provvedimenti amministrativi emessi da un organo collegiale, non è esperibile il ricorso gerarchico né proprio né improprio. Il primo perché non esiste un organo superiore, il secondo perché non previsto da alcuna specifica norma.

Avverso detto provvedimento che, essendo espressione di volontà collegiale, è definitivo, può essere esperito soltanto un ricorso al TAR o al Capo dello Stato, ed, in tal caso, sono litisconsorzi necessari tutti gli Enti interessati che si sono collegialmente pronunciati.

 

Per quanto riguarda gli aspetti operativi e le modalità e le condizioni cui la regolarizzazione è subordinata si richiamano la circolare INPS n. 116 del 7.9.2007 e i messaggi n. 23286 del 26.9.2007, n.23416 del 28.9.2007, n.23837 del 2.10.2007, n.25137 del 16.10.2007, n.25280 del 18.10.2007 e n.29513 del 6.12.2007.

 

 

Il Direttore generale

Crecco

 

 

Note: gli allegati sono disponibili sul sito INPS

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