INPS
PROGETTO PRESTAZIONI A - SOSTEGNO
DEL REDDITO - DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
(Circolare 6 marzo 2001 n°
54)
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OGGETTO:
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Articolo 78, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n.388. Aumento dell’indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali. Prolungamento
dell’indennità per i lavoratori che abbiano una età pari o superiore a 50
anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
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SOMMARIO:
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Aumento
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali
dal 30 al 40 per cento della retribuzione di riferimento dal 1° gennaio 2001.
Proroga dell’indennità da sei a nove mesi per i lavoratori con età anagrafica
pari o superiore a 50 anni.
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L’articolo 78, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 ed entrata in vigore dal 1°
gennaio 2001, ha disposto, tra l’altro, l’elevazione della percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali dal 30 al 40 per cento dal 1° gennaio 2001 e,
per i lavoratori di età anagrafica pari o superiore a 50 anni, l’indennità è
estesa fino a nove mesi.
Tale comma dispone che
gli incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola,
ordinari e speciali, né all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
ridotti, agricola e non agricola, di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto
legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20
maggio 1988, n.160.
L’aumento al 40 per cento
della percentuale della retribuzione da prendere a riferimento per determinare
l’importo della prestazione in parola trova applicazione a partire dalla data
del 1° gennaio 2001 e riguarda, pertanto, oltre le indennità con decorrenza dall’1°
gennaio 2001 in poi, anche le indennità in pagamento a tale data anche se
aventi una decorrenza iniziale anteriore. Di conseguenza le prestazioni
comprendenti periodi indennizzabili antecedenti al 1° gennaio 2001 e che
scadono successivamente a tale data, dovranno, pertanto, essere liquidate nella
misura del 30 per cento fino al 31 dicembre 2000 e del 40 per cento dal 1°
gennaio in poi. Si precisa che tali aumenti non debbono comunque superare gli
importi massimi mensili che, per l’anno 2001, sono pari a L. 1.471.235 (euro
759,83) e a L. 1.768.283 (euro 913,24).
Per quanto riguarda l’età
da prendere in considerazione al fine di determinare la durata della
prestazione, da sei a nove mesi, si precisa che il possesso del requisito
dell’età richiesto -50 anni- deve essere accertato con riferimento alla data di
cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2001.
La procedura
automatizzata per la liquidazione della prestazione in parola è in corso di
modificazione e sarà messa a disposizione della Agenzie non appena possibile
con apposito messaggio della Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni.
ISTRUZIONI CONTABILI
Per quanto concerne la
rilevazione contabile delle prestazioni in argomento, potendo le stesse
riguardare, come sopra specificato, anche periodi indennizzabili antecedenti al
1° gennaio 2001, ai fini della ripartizione dell'importo dell'indennità
ordinaria tra la "Gestione delle prestazioni temporanee" e la
"Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali" nonché della conseguente imputazione contabile ai
rispettivi conti di pertinenza PTN 30/05 e GAU 30/44, si dovranno applicare i
coefficienti in uso (v. punto 3 della circolare n. 105 del 29 marzo 1994) per
le prestazioni relative ai periodi indennizzabili fino al 31 dicembre 2000 (al
riguardo si precisa che i coefficienti relativi al periodo 1.7.1994 -
31.12.1994, riportati nella predetta circolare, sono validi anche per i periodi
successivi al 31.12.1994), mentre per le prestazioni relative ai periodi
indennizzabili a partire dal 1° gennaio 2001, cioè quelle liquidate nella
misura del 40 per cento della percentuale della retribuzione da prendere a
riferimento per il calcolo della prestazione, la suddetta ripartizione dovrà
avvenire nella misura del 50 per cento.
Naturalmente eventuali
conguagli da corrispondere ai beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2001, su
prestazioni già liquidate nella misura del 30 per cento dovranno essere
imputati interamente al citato conto GAU 30/44.
Inoltre, nei casi di
trattamenti ordinari spettanti in costanza di trattamenti speciali per
l'edilizia, contestualmente alla scrittura in P.D. -"PTN 32/50 a GAU
22/50"- con la quale viene rilevata l'indennità ordinaria non erogata, per
il trasferimento dalla "Gestione delle prestazioni temporanee" alla
"Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali", dovrà essere effettuata la scrittura in P.D. -"GAU
32/54 a PTN 22/53"- per la rifusione alla "Gestione delle prestazioni
temporanee" della quota parte di prestazione a carico della G.I.A.S.
determinata attraverso l'applicazione degli stessi coefficienti come sopra
specificato.
In relazione alla
disposizione che prevede l'aumento del periodo indennizzabile da sei a nove
mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni,
poiché l'onere relativo all'indennità loro spettante per gli ulteriori tre mesi
è a totale carico dello Stato, per la rilevazione contabile sia dell'indennità
da erogare per tale ulteriore periodo che dei connessi assegni per il nucleo
familiare, ove spettanti, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU
30/14 e GAT 30/14.
Ovviamente, gli assegni
per il nucleo familiare connessi con l'indennità ordinaria di disoccupazione
relativa ai primi sei mesi continuano ad essere imputati al conto PTD 30/16.
Gli eventuali recuperi
delle prestazioni di che trattasi, relativamente sia alla quota parte
dell'indennità a carico della G.I.A.S., sia all'indennità riferita agli
ulteriori tre mesi che ai connessi assegni per il nucleo familiare, saranno
imputati al conto esistente GAU 24/40.
Nell'allegato sono
riportati i conti GAU 30/14 e GAT 30/14, di nuova istituzione, ed i conti GAU
30/44 e GAU 24/40 ai quali è stata opportunamente variata la denominazione.
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IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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Tipo variazione
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I
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Codice conto
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GAU 30/14
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Denominazione completa
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Indennità ordinaria di
disoccupazione per un periodo ulteriore di tre mesi a favore dei lavoratori
non agricoli con età pari o superiore a 50 anni - Art. 78, comma 19, della
legge n. 388/2000
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Denominazione
abbreviata
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INDENN.ORD.DS NON AGR.-ART.78
C.19 L.388/2000
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Tipo variazione
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I
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Codice conto
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GAT 30/14
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Denominazione completa
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Assegni per il nucleo
familiare connessi con l'indennità ordinaria di disoccupazione per un periodo
ulteriore di tre mesi a favore dei lavoratori non agricoli con età pari o
superiore a 50 anni - Art. 78, comma 19, della legge n. 388/2000
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Denominazione
abbreviata
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ANF SU IND.ORD.DS NON
AGR.-ART.78 C.19 L.388/2000
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Tipo variazione
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V
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Codice conto
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GAU 30/44
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Denominazione completa
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Indennità ordinaria di
disoccupazione ai lavoratori non agricoli - Quota parte ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del D.L. n. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994 e successive
disposizioni, e ai sensi dell'art. 78, comma 19, della legge n. 388/2000
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Denominazione
abbreviata
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DS ORD.NON AGR.-QUOTA
PARTE DL.299/94 E L.388/2000
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Tipo variazione
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V
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Codice conto
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GAU 24/40
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Denominazione completa
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Entrate varie -
Recuperi e reintroiti di quote dell'indennità ordinaria di disoccupazione e
dei connessi assegni per il nucleo familiare
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Denominazione
abbreviata
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E.V.-RECUPERI QUOTE INDENN.ORD.DS
E CONNESSI ANF
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