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Premessa
La crescita della domanda di servizio
espressa dai diversi portatori di interesse (principalmente
lavoratori ed aziende) in termini non soltanto quantitativi,
ma anche qualitativi, nell'area dei permessi e dei congedi per
l'assistenza ai disabili e rivolta alle strutture centrali e
periferiche dell'Istituto, impone una riconsiderazione delle
attuali prassi operative, finalizzata a conseguire maggiore
tempestività, trasparenza e correttezza nella concessione
dei benefici in questione.
1)
Gestione informatica delle domande
In tale contesto, assume importanza
fondamentale la gestione dell'intero processo mediante le
specifiche applicazioni informatiche ed a tale scopo si dispone
che, con decorrenza immediata:
1.
tutte le domande siano sottoposte a
protocollazione informatica,
2.
tutte le domande siano acquisite nella
procedura di gestione,
3. tanto il
provvedimento di concessione, quanto quello di diniego dei
permessi e dei congedi siano esclusivamente prodotti dalla
procedura di gestione ed inviati al lavoratore ed al rispettivo
datore di lavoro. A tale proposito si allega lo schema di lettera
di accoglimento.
2)
Natura giuridica del provvedimento dell'Istituto di riconoscimento
del diritto alla fruizione dei permessi
Riguardo alla natura ed all'efficacia del
provvedimento dell'Istituto di riconoscimento del diritto alla
fruizione dei permessi de quo, è necessario offrire agli
operatori delle Sedi ed alle diverse categorie di utenti,
ulteriori informazioni.
A tale proposito risulta particolarmente
chiarificatrice la sentenza 5 gennaio 2005 n.175 della Corte di
Cassazione-Sezione Lavoro, nella quale viene, innanzitutto,
enunciato il seguente principio fondamentale: "è il
datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre
giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità".
La stessa sentenza rimarca anche un altro
principio, non meno importante del precedente, e precisamente: "la
circostanza che l'istituto previdenziale sia deputato a restituire
al datore di lavoro le somme corrisposte..., attiene
esclusivamente all'aspetto economico e non incide sul diritto del
lavoratore a beneficiare del permesso retribuito".
Da tutto quanto sopra esposto, emerge con
nettezza come il provvedimento di riconoscimento della fruibilità
dei permessi ex articolo 33 della legge n.104/1992 emanato
dall'Istituto, incida esclusivamente sul rapporto previdenziale
(che, come noto, si svolge tra l'ente assicuratore ed il datore di
lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore ), e come il suo
contenuto si sostanzi in un'autorizzazione preventiva al datore di
lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale
titolo con i contributi obbligatori.
Conformemente a quanto enunciato dalla
Suprema Corte, si può,dunque, affermare che sul datore di
lavoro incombe il diritto-dovere di verificare in concreto
l'esistenza dei presupposti di legge per la concessione dei
permessi citati, rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore
discrezionalità, al di là della verifica della
sussistenza dei requisiti di legge.
In tale contesto l'INPS, al cui carico è
posto l'onere finanziario dei benefici in questione, interviene
esclusivamente, in una logica di controllo preventivo generale
circa la congruità della richiesta con il titolo di legge,
a presidio della correttezza dell'erogazione economica, tanto più
laddove questa avvenga per pagamento diretto (come avviene nel
caso dei lavoratori agricoli ), non potendo e non dovendo
intervenire nella concessione specifica dei permessi, che rientra
esclusivamente nella concreta gestione del singolo rapporto di
lavoro.
3) Programma di
assistenza
La circolare
90/2007
aveva previsto, per il richiedente i permessi di cui alla legge
104/92 che risiedesse o lavorasse in luogo distante da quello in
cui risiedeva il soggetto disabile, la presentazione, all’atto
della richiesta, di un programma di assistenza a firma
congiunta con la persona da assistere, consistente in una
pianificazione motivata delle modalità con cui si
intendesse assistere il disabile in situazione di gravità.
Tale modalità, a
garanzia del disabile e dell’Istituto, ha incontrato diverse
difficoltà attuative.
Scopo della suddetta
programmazione era quello di poter accertare, nel precipuo
interesse del disabile e a tutela della correttezza sostanziale
dell’erogazione economica, il requisito della continuità
dell’assistenza, richiesto dall’art. 33, comma 3 della
legge 104/92.
Ciò premesso, anche a seguito di
approfondimenti sollecitati dal Garante per la Protezione dei dati
Personali e con sua approvazione, facendo seguito alle indicazioni
contenute al punto precedente (2) relativamente alla natura
giuridica del provvedimento dell’Istituto di riconoscimento
del diritto alla fruizione dei permessi cui all’art. 33
della legge 104/92 , si precisa quanto segue:
la verifica della concreta sussistenza dei
requisiti di sistematicità e adeguatezza dell’assistenza
ai fini della concessione dei permessi, e’ un potere che
compete esclusivamente al datore di lavoro nella concreta gestione
del singolo rapporto lavorativo (anche alla luce dell’orientamento
giuridico espresso dalla citata sentenza della Corte di
Cassazione-Sezione Lavoro del 5 gennaio 2005 n. 175),
nell’esercizio del diritto-dovere di verifica in concreto
dei requisiti di legge per la concessione dei permessi citati.
Le sedi, pertanto, dovranno da adesso in
avanti astenersi dal richiedere detto programma.
E’ in corso di revisione la nuova
modulistica che sarà successivamente pubblicata nella banca
dati on line.
4) Validità temporale del
provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei
permessi
In considerazione del fatto che, già
con la compilazione del modello di domanda, il richiedente i
permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a
comunicare entro 30 giorni dall’avvenuto cambiamento le
eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni
autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riguardo
a :
l’eventuale
ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità
grave,
la
revisione del giudizio di gravità della condizione di
handicap da parte della commissione ASL,
le
modifiche ai periodi di permesso richiesti,
la
fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di
disabilità grave, da parte di altri familiari;
allo scopo di ridurre gli oneri dell’utenza
per la fruizione dei benefici di legge, e di concentrare le
risorse umane dedicate al processo prestazioni a sostegno del
reddito su attività a maggior valore aggiunto nell’ottica
del cliente, si dispone che per tutti i nuovi provvedimenti di
riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, e per
tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non
sia più apposto limite temporale di validità,
con l’ovvia eccezione dei provvedimenti di riconoscimento
solo temporaneo della disabilità grave.
5) Validità temporale della
certificazione provvisoria
Analogamente a quanto indicato nel punto
precedente (4), allo scopo di evitare che sul cittadino si riversi
il danno conseguente al ritardo nella conclusione del complesso
procedimento di accertamento della condizione di grave disabilità
(obiettivo al quale tende la stessa ratio dell’art. 2
della legge 27 ottobre 1993, n.423), si può ritenere che,
laddove la commissione medica di cui all’art. 4 della legge
n. 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda, l’accertamento effettuato in via provvisoria
dal medico specialista nella patologia denunciata, sempre dopo 90
giorni, sia efficace fino all’accertamento definitivo da
parte della commissione.
In tal caso, il lavoratore dovrà
allegare alla richiesta copia della domanda presentata alla citata
commissione e, come indicato nella circolare
n. 32 del 2006, la
dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla
restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente
concluso, risultassero indebite.
Inoltre, non essendo più previsto per
la cosiddetta certificazione provvisoria il termine di validità
di sei mesi, per prevenire l’eventuale indebita fruizione da
parte del lavoratore dei permessi o dei congedi in caso di mancato
riconoscimento della condizione di gravità dell’handicap
da parte della citata commissione, sarà cura delle Sedi
verificare periodicamente, attraverso la consultazione della
procedura INVCIV-NEW, l’esito dell’accertamento
definitivo.
6) Possibilità, da parte del
lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi di
cui al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi
previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare
disabile
Sempre nell’ottica di garantire il
pieno godimento dei benefici previsti dall’attuale
normativa, si ritiene che il lavoratore con disabilità
grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se
stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di
permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap
grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale
sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità
assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità
grave.
In proposito si chiarisce, come specificato
in apposito parere ministeriale, che la capacità del
lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del familiare
anch’esso in condizioni di disabilità grave, non
necessariamente sono riconducibili ad una idoneità
suscettibile di accertamento medico-legale.
Sicchè l’acquisizione del parere
dei Dirigenti medico legali di sede, di fatto non appare piu’
necessitato.
7)
Possibilità di cumulare nello stesso mese periodi di
congedo straordinario con i permessi di cui all’art. 33
della legge 104/92
L’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, al comma
5, prevede, tra l’altro, che durante il periodo di congedo
in esame, non sia possibile fruire dei benefici di cui all’art.
33 della legge 104/92.
Si ritiene che questo divieto si riferisca al
caso in cui si richiedano per lo stesso disabile i due
benefici nelle stesse giornate e non comprenda, invece, il
caso della fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse.
Tale interpretazione, del resto, non sembra
causare alcun onere economico aggiuntivo, comportando
esclusivamente un'anticipazione dell’esercizio del
diritto al congedo straordinario fruibile, comunque, per un
massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per
ogni soggetto in condizione di handicap grave.
Il Direttore generale
Crecco
Istituto
Nazionale
Data
della Previdenza Sociale
Agenzia di (nome agenzia)
Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito
Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)
Al Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo
e, p. c. Al datore di lavoro
Indirizzo
e, p. c. Al Patronato
Indirizzo
Oggetto: provvedimento di accoglimento
Gentile Sig./Sig.ra,
La informiamo che è stata accolta la Sua domanda,
presentata in data (data di presentazione), volta ad ottenere i
benefici di legge correlati alle condizioni di handicap in
situazione di gravità.
Il/I periodo/i di riconoscimento è/sono stabilito/i come
di seguito:
Dal (data) al (data)
(numero giornate) giornate
Dal (data) al (data)
(numero giornate) giornate con permesso di due ore
Dal (data) al (data)
(numero giornate) giornate con permesso di un’ora
La validità del presente provvedimento ha decorrenza e
durata vincolata al periodo di fruibilità sopra indicato.
Ogni eventuale variazione intervenuta per lapersona richiedente
i benefici ovvero per la persona portatrice di handicap, deve
essere tempestivamente comunicata a questa sede INPS.
I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Cordiali saluti
Il Responsabile dell’Unità di processo
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