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INDICE:
Premessa
1. Il Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007
2. DURC per la fruizione
dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale
2.1
Soggetti obbligati e modalità di richiesta del DURC
3. Benefici normativi e
contributivi
4. Obbligo di
applicazione del contratto collettivo
5. Requisiti di
regolarità contributiva
5.1
Obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti
previdenziali, assistenziali e delle Casse edili
6. Cause non ostative al
rilascio del DURC
7. Termine per
l’emissione e validità del DURC
8. Irregolarità in
materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al
rilascio del DURC
9. Efficacia del
provvedimento ai fini della sussistenza di irregolarità in
materia di tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi
previdenziali e assistenziali
10.
Modalità operative e procedurali
10.1 Modalità
per la presentazione della dichiarazione di applicazione dei
contratti collettivi e indicazioni operative per le U.d.p. aziende
con dipendenti
10.2 Verifica
degli obblighi e adempimenti nei confronti degli altri Enti
presidenziali, assistenziali e delle Casse edili
10.3
Indicazioni operative per la gestione delle sanzioni accessorie di
cu all’art. 9 del DM 24 ottobre 2007
10.4
Indicazioni procedurali e operative per la verifica mensile del
requisito di regolarità
11.
Ulteriori sviluppi
Premessa
L’articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (allegato 1), (Finanziaria 2007) ha
integrato le previsioni contenute nella legislazione vigente in
materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC)(1)disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la
fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di
lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al
possesso del documento stesso.
La norma, inoltre, stabilisce che, fermi restando
gli altri obblighi di legge, ai fini della fruizione delle
agevolazioni in trattazione i datori di lavoro sono tenuti al
rispetto “degli accordi e contratti collettivi nazionali
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”.
La disposizione in trattazione si inserisce
nell’ambito degli interventi normativi volti al contenimento
delle forme di evasione/elusione.
Il legislatore, pertanto, attraverso
l’introduzione di un elemento più cogente
rappresentato dalla regolarità del versamento della
contribuzione previdenziale ed assistenziale cui è
subordinata la fruizione delle misure agevolative, vuole favorire
la creazione di un sistema che concretamente premi i comportamenti
regolari delle imprese.
Il successivo comma 1176, dell’art. 1,
della legge n. 296/2006 (allegato 1), demanda alla emanazione di
un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la
concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
Il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n.
279 (allegato 2), e le sue previsioni entrano in vigore il
trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la
normativa di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 trova piena applicazione.
1. Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
L’estensione nel tempo dell’obbligo
del DURC nei confronti di settori sempre diversi e per finalità
non solo limitate alle procedure di appalto ha determinato il
susseguirsi di interventi legislativi di regolazione fra i quali
l’ultimo è rappresentato dalla previsione di cui al
citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
L’emanazione, ai sensi del comma 1176 del
medesimo articolo, del decreto ministeriale in esame, ha
rappresentato lo strumento per dettare, unitamente alla
disciplina della nuova previsione che subordina la fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di
legislazione sociale al possesso del Durc, una regolamentazione
uniforme, come si legge nelle premesse al decreto, della
disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva
in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi contenuti
analitici.
In relazione a ciò dal decreto emerge il
seguente quadro:
a) DURC richiesto ai datori di
lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e
forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
b) DURC richiesto ai datori di
lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 (allegato 3), ha
illustrato i contenuti del decreto in esame che, come disposto dal
comma 1176, ha definito le modalità di rilascio e i
contenuti analitici del DURC nonché le tipologie di
irregolarità pregresse di natura previdenziale e in materia
di condizioni di lavoro in presenza delle quali il DURC potrà
essere rilasciato. Con la medesima circolare il Ministero, in
accordo con INAIL e INPS, ha provveduto ad individuare la
tipologia, nonché l’elencazione, dei benefici
normativi e contributivi la cui fruizione è subordinata, a
decorrere dal 1 gennaio 2008, al possesso del DURC.
Con la presente circolare viene esaminata la
nuova disciplina limitatamente alla fattispecie di cui al
precedente punto b).
Con successiva circolare si provvederà a
completare il quadro della materia come ridefinita dal decreto in
trattazione.
2. DURC per la fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale
Tutti i datori di lavoro che, a decorrere dal 1°
gennaio 2008, intendano fruire dei benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di
legislazione sociale, dovranno essere in possesso della regolarità
contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre 2007).
Con riferimento alla fattispecie di DURC
richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici,
l’art. 3, comma 4, stabilisce che nel caso di coincidenza
tra Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che
ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici
contributivi, l’Istituto stesso verifica la sussistenza
delle condizioni di regolarità, nel rispetto dei requisiti
richiesti per il rilascio del DURC di cui al successivo punto 4
della presente circolare, senza procedere alla sua materiale
emissione.
In relazione a ciò, per distinguere tale
tipologia di documento da quello previsto nelle restanti
fattispecie riportate alla lett. a) del precedente punto 1.,
l’attestazione di regolarità ai fini della fruizione
dei benefici richiesti viene denominata “DURC interno”.
L’applicazione concreta della novità
normativa in esame comporta un’evoluzione sostanziale
dell’attuale assetto organizzativo del processo aziende con
dipendenti, al momento orientato alla gestione dei singoli
eventi, verso un governo complessivo e puntuale dei flussi
informativi (contributivi e finanziari, telematici e cartacei) ed
un presidio costante dell’azione di monitoraggio e controllo
della regolarità dei comportamenti aziendali, essenziale
per un’efficace politica delle entrate e determinante ai
fini della concessione o il mantenimento delle agevolazioni
contributive.
2.1 Soggetti obbligati e modalità di
richiesta del DURC
Nell’ambito di un sistema di
semplificazione delle procedure amministrative e tenuto conto sia
della circostanza che la nuova fattispecie di DURC riguarda un
rilevante numero di posizioni aziendali sia che le diverse
tipologie di benefici sono indicate mensilmente attraverso
l’utilizzo di appositi codici esposti sui quadri BC e D del
modello DM10, diversamente da quanto previsto in via generale (2),
la richiesta di DURC al fine di poter fruire dei benefici si
ritiene assolta attribuendo al modello DM10, che contiene le
agevolazioni, il carattere di idonea manifestazione di volontà
del datore di lavoro.
Restano ferme le disposizioni che regolano le
singole fattispecie di agevolazioni. Per queste è previsto
che il datore di lavoro inoltri apposita richiesta e/o
documentazione, finalizzata ad ottenere il necessario
provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte
dell’Istituto.
Tali disposizioni mantengono validità in
attesa di definire le nuove modalità conseguenti
all’applicazione della normativa in materia di Comunicazione
ai competenti servizi per l’impiego entro il giorno
precedente l’inizio del rapporto di lavoro (3).
Per quanto precede, con riferimento alle ipotesi
di benefici che richiedono l’attribuzione di un
apposito codice di autorizzazione, le Unità di processo
aziende con dipendenti dovranno continuare ad effettuare le
attività istruttorie previste dalle disposizioni previste
con riferimento ai diversi benefici.
3. Benefici normativi e contributivi
Ai fini dell’individuazione dei benefici
normativi e contributivi, si fa integrale rinvio all’elenco
allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale che, tuttavia, ha valore esemplificativo e non
esaustivo.
Al riguardo, lo stesso Ministero ha peraltro
affermato che il concetto di beneficio deve essere inteso nel
senso di eccezione, in presenza di specifici presupposti
soggettivi, rispetto ad una regola che impone oneri di carattere
economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti.
I benefici contributivi, dunque, sono costituiti
dagli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto
di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime
contributivo. Detta deroga deve di fatto operare - affinché
possa propriamente parlarsi di agevolazione contributiva - come
abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa, e
non può essere a sua volta
regola per un determinato settore o categoria di
lavoratori.
Discende da tale argomentazione l’esclusione
dal novero dei benefici contributivi - subordinati al possesso dei
requisiti di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n.
296/2006 - del regime contributivo previsto per il rapporto di
apprendistato e delle riduzioni che caratterizzano interi settori
(agricoltura, navigazione marittima, ecc.) o territori (zone
montane, ecc.).
Ove, tuttavia, anche in questi ambiti ricorrano -
rispetto al generale regime di sottocontribuzione - ulteriori
agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate, le
stesse devono considerarsi benefici e risultano quindi subordinate
al disposto di cui all’art. 1, comma 1175, della legge n.
296/2006.
4. Obbligo di
applicazione del contratto collettivo.
Il comma 1175 dell’art.1 della legge
296/2006, come richiamato in premessa,
impone quale prima condizione, necessaria ma non sufficiente, per
la fruizione delle agevolazione il rispetto da parte del datore di
lavoro “degli accordi e contratti collettivi nazionali
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale”.
Al riguardo, come richiamato nella stessa
circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i
benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte
economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non
anche della parte obbligatoria di questi ultimi.
La disposizione, infatti, ove interpretata nel
senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del
contratto collettivo risulterebbe in contrasto con i principi
costituzionali di libertà sindacale di cui all'art. 39
della Costituzione, oltre che con i principi di diritto
comunitario della concorrenza (4).
In relazione a tale requisito, i datori di lavoro
sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto una
apposita dichiarazione di responsabilità (allegato 4).
Per le modalità di trasmissione e per le
indicazioni operative per le U.d.p. aziende con dipendenti si
rinvia al successivo punto 10.1.
5. Requisiti di regolarità contributiva
L’art. 5 del Decreto che riassume i
requisiti di regolarità la cui verifica compete ai
singoli Istituti previdenziali secondo la normativa di
riferimento, non ha apportato sostanziali variazioni rispetto a
quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di
DURC.
La norma ai commi 1 e 2 elenca le condizioni
ricorrendo le quali verrà emesso il DURC regolare:
a) correntezza degli
adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra
versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti
previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di
inadempienze in atto;
d) richiesta di rateizzazione
per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere
favorevole;
e) sospensioni dei pagamenti a
seguito di disposizioni legislative;
f) istanza di
compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Ai fini della legittima fruizione dei benefici,
la verifica delle elencate condizioni, deve essere effettuata solo
sulle posizioni contributive delle aziende con dipendenti.
Si rammenta, come precisato, nella citata
circolare ministeriale, che la verifica deve sempre avere ad
oggetto i versamenti dovuti a titolo di contribuzione accertata
come dovuta. La mancata quantificazione o la semplice
contestazione di omissioni contributive non rilevano ai fini
della qualificazione, come irregolare, del comportamento
aziendale preclusivo della possibilità di fruire dei
benefici contributivi richiesti.
Per la descrizione delle modalità
operative dei controlli si rinvia al successivo punto 10.4 della
presente circolare.
5.1 Obblighi e adempimenti nei confronti degli
altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili
Il decreto estende il requisito di regolarità
anche con riferimento agli adempimenti contributivi nei confronti
degli altri Istituti previdenziali.
A tal fine, i datori di lavoro dovranno rendere
apposita dichiarazione riferita alla regolarità
dell’assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e
assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e, per
le sole imprese del settore edile, degli obblighi contributivi nei
confronti delle Casse edili.
In relazione a ciò ed al fine di
semplificare gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro, si è
provveduto ad integrare appositamente la dichiarazione di
responsabilità relativa all’assolvimento dell’obbligo
di applicazione del contratto collettivo di cui al
precedente punto 4.
Per quanto concerne le indicazioni operative si
rinvia ai successivi punti 10.1 e 10.2.
6. Cause non ostative al rilascio del DURC
Il decreto ai commi 1, 2 e 4 dell’art.
8, individua alcune fattispecie che non rilevano ai fini del
riconoscimento della condizione di regolarità per il
rilascio positivo del DURC. In particolare, non costituisce causa
ostativa al rilascio del DURC:
a) per i crediti iscritti a ruolo
-
la sospensione della cartella esattoriale a seguito di
ricorso amministrativo o giudiziario;
b) per i crediti non ancora iscritti a
ruolo
-
il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la
decisione che respinge il ricorso;
-
il contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della
sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità
giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente
l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46.
Si rammenta che in precedenza, il riconoscimento
della regolarità in presenza di ricorso amministrativo
ricorreva “unicamente qualora il ricorso verta su questioni
controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia
manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi”.
La formulazione della norma, innovando in modo
sostanziale rispetto alla precedente disciplina, ha la funzione di
escludere ogni forma di valutazione in ordine ai contenuti del
contenzioso riconducendo ad un parametro oggettivo il
riconoscimento della regolarità.
Pertanto, in presenza di un ricorso
amministrativo e fino alla sua decisione la regolarità
contributiva deve essere sempre dichiarata.
Con riferimento alla fattispecie di cui al comma
4, il Decreto stabilisce che non costituisce causa ostativa al
rilascio del DURC, l’aver beneficiato degli aiuti di Stato
specificati nel DPCM emanato ai sensi dell’articolo 1, c.
1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sebbene non ancora
rimborsati o depositati in un conto bloccato (5).
Tali aiuti, limitatamente alle dirette competenze
dell’Istituto, sono quelli fruiti per contratti di
formazione e lavoro nel periodo novembre 1995-maggio 2001 e quelli
previsti dal D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81.
7. Termine per l’emissione e validità
del DURC
Tenuto conto che i benefici sono di norma erogati
mensilmente, il DURC, ai sensi del comma 1, dell’art. 7 del
Decreto, ha validità mensile.
Analogamente a quanto già previsto dalla
vigente normativa, il Decreto, all’art. 6, ha stabilito in
trenta giorni il termine entro cui deve essere accertata la
condizione di regolarità del datore di lavoro che richiede
i benefici.
Il comma 3, dell’art. 6, introduce un
termine di sospensione dei 30 giorni assegnati per la verifica di
regolarità qualora venga accertata una situazione di
irregolarità dalla quale potrebbe conseguire il mancato
riconoscimento dei benefici richiesti con il
DM10.
In tale ipotesi, al datore di lavoro, con il
meccanismo del “preavviso di accertamento negativo”
verrà assegnato un termine non superiore ai 15 giorni per
regolarizzare la situazione debitoria.
Trascorso inutilmente il termine assegnato,
permanendo una delle condizioni di irregolarità rilevate,
si procederà al recupero delle agevolazioni richieste
con il relativo addebito.
Per le indicazioni operative si rinvia al
successivo punto 10.4.
8. Irregolarità in materia di tutela delle
condizioni di lavoro non ostative al rilascio del DURC
L’art. 9 del Decreto, individua le
tipologie di pregresse irregolarità in materia di tutela
delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio
del DURC.
Tale previsione completa il quadro della delega
contenuta nell’art. 1, comma 1176 della legge n. 296/2006,
introducendo nei confronti delle imprese oltre alla regolarità
riferita agli obblighi contributivi, quella relativa al rispetto
della normativa in materia lavoristica e di tutela delle
condizioni di lavoro.
Il D.M. 24 ottobre 2007, nell’allegato A),
elenca le ipotesi di irregolarità riferite a tali ultime
fattispecie indicando, accanto ad ognuna di esse, il periodo di
tempo sanzionato dal non rilascio di un Durc regolare, anche nel
caso di azienda con una situazione contributiva regolare.
Il suddetto periodo si configura come
“Sanzione accessoria” e varia dai tre ai ventiquattro
mesi in relazione alla gravità della violazione accertata.
L’ambito di efficacia di tale fattispecie,
ai sensi dell’art. 1, comma 1176, della L.296/2006, come
anche chiarito dalla circolare ministeriale, non può essere
esteso al Durc rilasciato in relazione ad appalti pubblici e
privati, ma deve riferirsi al Durc finalizzato alla fruizione dei
soli benefici normativi econtributivi.
Si rinvia alle precisazioni contenute nella già
citata circolare ministeriale in ordine alla natura (penale o
amministrativa), alle modalità di accertamento (sentenza
passata in giudicato o ordinanza ingiunzione) e alla
responsabilità (oggettiva) per le violazioni in
trattazione.
9. Efficacia del provvedimento ai fini della
sussistenza di irregolarità in materia di tutela delle
condizioni di lavoro e degli obblighi previdenziali e
assistenziali
L’art. 1, commi 1175 e 1176, della
legge n. 296/2006 ha introdotto un documento unico di regolarità
contributiva specifico ai fini della fruizione dei benefici
normativi e contributivi subordinando l’attuazione di quanto
stabilito all’emanazione di un decreto con il quale
dettare le regole specifiche per tale documento.
Ciò conferma la diversità del
documento unico di regolarità in esame rispetto al
DURC, già disciplinato ai sensi della vigente
normativa(6), per gli appalti di lavoro, servizi e forniture
pubbliche, per i lavori privati dell’edilizia
nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria.
Tale circostanza è confermata dalla
circolare ministeriale nella parte in cui è precisato che
il decreto, al di là della funzione di disciplinare in via
generale le modalità di rilascio ed i contenuti analitici
del DURC, nelle residue disposizioni trova applicazione solo con
riferimento al DURC richiesto per la fruizione dei benefici.
In relazione a ciò, ai fini della
individuazione della decorrenza degli effetti di quanto
disciplinato in attuazione della delega di cui alla citata legge
n. 296/2006, occorre fare riferimento alla data di entrata in
vigore del Decreto 24 ottobre 2007.
Pertanto, ai fini della fruizione dei benefici,
normalmente erogati con cadenza mensile, secondo quanto precisato
nella circolare ministeriale, l’efficacia interdittiva degli
illeciti in materia di tutela delle condizioni di lavoro opera
solo per le condotte poste in essere successivamente all’entrata
in vigore dello stesso decreto.
Analogamente, i dati relativi alla
regolarità contributiva devono essere verificati con
riferimento agli obblighi e agli adempimenti contributivi
riferiti ai periodi di paga successivi alla data di entrata
in vigore del decreto.
In relazione a ciò, le U.d.p. aziende con
dipendenti, dovranno svolgere con tempestività, secondo le
indicazioni operative che verranno fornite al successivo punto
10., tutte le attività di gestione necessarie a consentire
la corretta attuazione della normativa in esame, tenuto conto che
la verifica della regolarità avviene mensilmente e che il
DURC, ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e
contributive, ha la medesima validità (vedi punto 7).
10. Modalità operative e procedurali
10.1 Modalità per la presentazione della
dichiarazione di applicazione dei contratti collettivi e
indicazioni operative per le U.d.p. aziende con dipendenti
La normativa in esame, subordina la fruizione
delle agevolazioni all’applicazione degli accordi e
contratti collettivi. Come precisato al precedente punto 4., è
stato predisposto un nuovo modulo denominato denominato "SC
37 DURC Interno” che i datori di lavoro sono tenuti ad
inoltrare annualmente, nel quale viene dichiarato l’obbligo
del rispetto della sola parte economica e normativa degli stessi.
L’Istituto osserverà le norme di cui all’art.
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali.”
I datori di lavoro che già fruiscono delle
agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della
dichiarazione entro il più breve tempo possibile e,
comunque, non oltre 30 giorni dalla data di emanazione della
presente circolare, negli altri casi la dichiarazione dovrà
essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici.
Il modulo, disponibile nella sezione "Moduli"
del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), dovrà essere
trasmesso, in via preferenziale(7), con modalità
telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella
sezione "Modulistica".
Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti
per le "Aziende e Consulenti " potranno utilizzare,
previa autenticazione, il servizio "Invio moduli on-line".
Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda
informativa.Nella sezione "Servizi per modulistica
on-line" è presente, nell'elenco di moduli già
predisposti per l'invio telematico, anche il modello "DURC
Interno – Dichiarazione rispetto contratti e altri obblighi
di legge", che dovrà essere selezionato per la
trasmissione del file.
Il modulo potrà essere compilato on-line e
potrà altresì essere allegato (se già
scaricato in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoglia".
In ogni caso si raccomanda di non modificare il
nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di
invio. Gli utenti indicheranno, inoltre, anche la Direzione INPS
cui recapitare la predetta dichiarazione.
Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto
utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far
riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web
proposte.
Al fine di individuare i datori di lavoro che
hanno effettuato l’invio della predetta dichiarazione è
stato istituito un apposito codice di autorizzazione “4W”
che assume il nuovo significato di “Azienda che ha
presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi
di legge ai sensi del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006”.
Le U.d.p aziende con dipendenti, appena ricevuta
la predetta dichiarazione dovranno procedere all’immediato
inserimento su ciascuna posizione contributiva, individuata in
base al medesimo codice fiscale, del predetto c. a., curando
di assegnare lo stesso con validità annuale (1 gennaio/31
dicembre di ciascuna anno).
Tale operazione dovrà essere effettuata
con la massima cura in quanto l’assenza di tale codice
escluderà l’azienda dalla fruizione delle
agevolazioni.
10.2 Verifica degli obblighi e adempimenti nei
confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle
Casse edili
Al precedente punto 5.1 sono state fornite
indicazioni relative alla dichiarazione di assolvimento degli
obblighi in trattazione.
Al riguardo, la circolare ministeriale nel
confermare l’unicità dei criteri di verifica dei
requisiti di regolarità, ha precisato che in caso di DURC
richiesto per la fruizione dei benefici contributivi, la verifica
potrà essere effettuata con una cadenza periodica diversa
da quella disposta mensilmente per la contribuzione dovuta
all’Istituto.
Si fa riserva di comunicare con successivo
messaggio le forme e le modalità con le quali verranno
effettuate le predette verifiche.
10.3 Indicazioni operative per la gestione delle
sanzioni accessorie di cui all’art. 9 del DM 24 ottobre 2007
In attesa dell’attivazione di forme di
sinergia con gli Enti preposti all’elevazione delle sanzioni
al fine di pervenire al trasferimento telematico delle notizie
relative all’accertamento delle violazioni in esame, è
stato istituito un apposito codice di autorizzazione “ 1W”
che assume il nuovo significato di “Azienda soggetta
alla sanzione accessoria di cui all’art. 9 del DM 24 ottobre
2007”.
Le U.d.p. aziende con dipendenti, appena in
possesso della notizia dell’avvenuto accertamento della
violazione con provvedimento amministrativo o giurisdizionale
definitivo, dovranno provvedere, all’immediato inserimento
su ciascuna posizione contributiva, identificata dal medesimo
codice fiscale, del predetto “c.a.” curando di
assegnare lo stesso con la validità temporale commisurata
al periodo di durata della sanzione indicato nell’allegato
A) del decreto.
Tale operazione dovrà essere effettuata
con la massima cura in quanto la presenza di tale codice
escluderà l’azienda dalla verifica di regolarità
fino alla scadenza di validità del codice stesso.
10.4 Indicazioni procedurali e operative per la
verifica mensile del requisito di regolarità
Nell’ottica di attuare economie di gestione
è stata realizzata una applicazione che utilizza le
potenzialità espresse dall’attuale applicazione
“Fascicolo Elettronico Aziendale”, che verrà
opportunamente implementato per consentire l’adeguamento
alla nuova funzionalità che andrà ad assumere.
In relazione a ciò, è stata
realizzata una applicazione che consentirà il controllo
automatico della regolarità contributiva mensile delle
aziende.
Il modello DM10 assume, come già riportato
al precedente punto 2.1, per effetto della nuova
disposizione, la valenza di richiesta di DURC ai fini della
fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Il sistema si attiverà in presenza di
flussi telematici DM10, trasmessi dal server centrale all’archivio
di appoggio delle singole strutture periferiche dei flussi
telematici e procederà alla immediata lettura dei dati
analitici in essi indicati. La presenza di uno dei codici che
consentono la fruizione dei benefici contributivi e normativi farà
attivare in automatico il controllo dei dati registrati
sull’applicazione.
L’applicazione offrirà un cruscotto
di sintesi dal quale rilevare, attraverso specifici sistemi di
segnalazione, definibili “SEMAFORI” l’indicazione
della regolarità contributiva aziendale.
·
L’assenza di irregolarità verrà evidenziata
con l’accensione di un “Semaforo VERDE”. In tal
caso la fase di calcolo del DM10/2 riconoscerà all’azienda
le agevolazioni presenti sul modello stesso
·
La presenza di irregolarità rilevate nel percorso di
lettura dei dati contenuti nel “Fascicolo DURC” verrà
evidenziata con l’accensione di un “Semaforo ROSSO”
La situazione di irregolarità produrrà
da parte dell’applicazione l’emissione di una
comunicazione all’azienda e al consulente, canalizzata con
il sistema di posta elettronica, nella quale verranno indicate le
cause ostative alla condizione di regolarità e verrà
assegnato un termine non superiore a 15 giorni, come previsto
dall’art. 7, comma 3, del Decreto, per la regolarizzazione
della posizione.
Trascorso il termine assegnato per la
regolarizzazione, permanendo la condizione di irregolarità
in capo all’azienda, nella fase di calcolo del DM10, si
procederà all’addebito delle agevolazioni presenti
sul modello stesso.
La nota di rettifica emessa dalla procedura
riporterà in corrispondenza dei codici esposti sul DM10
l’indicazione “recupero delle agevolazioni ai sensi
dell’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296”.
Ai fini gestionali i risultati della verifica di
irregolarità verranno registrati su una lista di sintesi
che costituirà per l’operatore lo strumento di
controllo sulla condizione di aggiornamento degli archivi al fine
di dar corso a tutte le attività necessarie alla
normalizzazione delle fasi gestionali che consentono
l’aggiornamento dell’applicazione “Fascicolo
DURC”.
11. Ulteriori sviluppi
Sulla G.U. n. 90 del 16 aprile 2008 è
stato pubblicato il D.M 25 febbraio 2008, n. 74 che disciplina la
responsabilità solidale tra l’appaltatore ed il
subappaltatore di opere, forniture e servizi.
Al fine di semplificare i rapporti tra l’Istituto
e le Imprese, nel mese di giugno prossimo verrà rilasciata
una procedura telematica mediante la quale le imprese, su
prenotazione, riceveranno con cadenza periodica mensile il Durc di
loro competenza.
Il Direttore generale
Crecco
1. D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito
dalla legge 23/12/2005, n. 266
- D. L. 30/09/2005, n. 203
convertito in legge 2/12/2005, n. 248
- D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
- D. L. 10 gennaio 2006 n. 2,
convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81
- D. L. 12 maggio 2006 n. 173,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006 n. 228
2. Ai sensi del comma 1, dell’art. 3, del
DM 24 ottobre 2004 “Il Durc è richiesto dagli
interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata…..”
3. Msg. n001379del17/01/2008
4. Tale tesi recepisce quanto costantemente
affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, in relazione alla
previsione di cui all’art. 3 del d.l. n. 71/1993, convertito
dalla legge n. 151/1993.
Al riguardo, si può vedere la circolare n.
74 del 7 giugno 2005
5. Gli aiuti di Stato in questione sono quelli
elencati al punto 2 della circolare n. 124 del 13 novembre 2007;
sull’intera materia, si veda, eventualmente, anche la
circolare n. 129 del 22 novembre 2007
6. Vedi nota 1
7. Il modulo potrà essere, in alternativa,
consegnato o spedito alla Direzione INPS territorialmente
competente
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