INPS
Direzione Centrale -
Prestazioni a Sostegno del Reddito - Direzione Centrale Entrate -
Direzione Centrale Pensioni
Circolare 11/03/2010
n. 37
Prestazioni economiche
di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e
convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L.
Finanziaria 2010: art. 2, comma 153.
Sommario
A) Retribuzioni (anno
2010) di riferimento per l’erogazione delle prestazioni
economiche di malattia, maternità e tubercolosi ai seguenti
lavoratori:
1. Lavoratori soci
degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4
(malattia, maternità e tbc).
2. Lavoratori agricoli
a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).
3. Compartecipanti
familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc).
4. Lavoratori italiani
operanti all’estero, in Paesi extracomunitari (malattia,
maternità, tbc).
5. Lavoratori addetti
ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità).
6. Lavoratrici
commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali
(maternità).
B) Importi (anno 2010) da
prendere a riferimento per le seguenti prestazioni:
1. Lavoratori iscritti
alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e
malattia).
2. Assegni di maternità
dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).
3. Assegni di maternità
dello Stato.
4. Congedo parentale ex
art.34, comma 3, D. Lgs. n.151/2001 (limite reddituale).
5. Art. 42, comma 5, D.
Lgs. n.151/2001: indennità economica ed accredito figurativo
per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di
soggetti in situazione di disabilità grave. Importi massimi
per l’anno 2010.
A) RETRIBUZIONI DI
RIFERIMENTO.
Ai fini della
liquidazione delle indennità di malattia, di maternità
e di tubercolosi la cui misura deve essere calcolata con riferimento
a periodi di paga compresi nell’anno 2010, si indicano gli
importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti
categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui
trattasi.
Si ricorda che,
relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri
indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per
i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia;
per le restanti categorie aventi diritto all’indennità
di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le
prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
1) LAVORATORI SOCI
DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL
D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e
tubercolosi).
Come è noto, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini
contributivi (v. circ. n. 34 del 6 febbraio 2007) ed utile ai fini
della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia,
maternità e tubercolosi deve essere determinata secondo le
norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 D.Lgs.
n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in
Legge n. 389/1989).
Pertanto, anche per i
lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in
oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di
paga cadenti nell’anno 2010 – e, cioè, quelli
insorti a partire dal 1° febbraio 2010, salvo che l’evento,
pur iniziato nel mese di gennaio 2010, debba essere indennizzato con
la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è
sorto nel mese di gennaio 2010 (1) – sono da liquidare sulla
base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale
giornaliero di legge, che è pari, per il 2010, ad euro 43,79
(v. circ. n. 16 del 2 febbraio 2010).
2) LAVORATORI
AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e
tubercolosi).
L’art. 1, comma 5,
della Legge n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha
disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da
prendere a base “ai fini del calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e
assimilati” è quella indicata all’art. 1, comma 1,
del D.L. n. 338/1989, convertito nella Legge n. 389/1989, e cioè
la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali,
qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo”. E’ venuta meno quindi
la possibilità, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n.
146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari
convenzionali.
Con riguardo alla
determinazione della retribuzione di riferimento ed alla
individuazione dei dati salariali utili per la liquidazione delle
prestazioni di malattia e maternità, si rinvia a quanto già
chiarito nel messaggio n. 29676 del 7.12.07. Si ricorda, ad ogni
modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle
prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge
indicato, per il 2010, nella circ. n. 16 del 2.2.2010 (Allegato 1,
Tabella A, anno 2010, operaio agricoltura), pari a euro 38,96.
3) COMPARTECIPANTI
FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e
tubercolosi).
Come già
comunicato con circ. n. 98 del 2009, con decreto direttoriale del 13
maggio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali (pubblicato sulla G.U. n. 120 del 26.05.2009), sono state
determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie
giornaliere valide per l’anno 2009 ai fini previdenziali (v.
tabella allegata).
Per quanto si riferisce
ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di
malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si
ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei
confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e
piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del
settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi
convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i
decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/68 (v.
circolare n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del
19.12.2001).
Eventuali prestazioni
riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga
cadenti nell’anno 2009 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del
6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti
sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2008 dovranno
essere, pertanto, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per
l’anno 2010 saranno tempestivamente resi noti: nel frattempo,
come di consueto, saranno utilizzati, in via temporanea e salvo
conguaglio, i salari validi per l’anno 2009.
Le prestazioni economiche
di maternità, invece, vanno liquidate secondo i seguenti
criteri.
Le prestazioni di
maternità relative ad eventi indennizzabili sulla base di
periodi di paga cadenti nell’anno 2009 e liquidate
temporaneamente sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per
il 2008 dovranno essere riliquidate, secondo le consuete modalità,
sulla base degli importi dei salari medi convenzionali stabiliti per
l’anno 2009 per le singole province, di cui alla tabella
allegata.
Viceversa, le prestazioni
economiche di maternità riferite ad eventi indennizzabili
sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2010 non
saranno più liquidate sulla scorta dei salari medi
convenzionali stabiliti anno per anno per le singole province, ma
sulla base del salario medio convenzionale giornaliero valido per la
determinazione della misura delle pensioni (art. 2, comma 153, della
Legge 23 dicembre 2009, n.191- Legge finanziaria per l’anno
2010).
Il salario applicabile
per l’anno 2010 ai fini dell’erogazione delle prestazioni
di maternità sarà tempestivamente reso noto: nel
frattempo sarà utilizzato, in via temporanea e salvo
conguaglio, il salario valido per l’anno 2009, pari a euro
48,98 (v. circ. n. 84 del 6/7/2009).
4) LAVORATORI
ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI
(malattia, maternità e tubercolosi).
Con Decreto
Interministeriale 21 gennaio 2010 il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (G.U. n. 24/2010), di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha determinato le retribuzioni
convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti
per l’anno 2010 a favore dei lavoratori italiani operanti
all’estero, in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni
obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza
sociale.
Le predette retribuzioni,
utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche
di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a
riferimento le retribuzioni relative all’anno 2010, sono
riportate nella circolare n. 21 del 16.02.2010.
5) LAVORATORI
ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
(maternità/paternità).
Ai fini del calcolo
dell’indennità per congedo di maternità/paternità,
il cui inizio si colloca nel 2010, devono essere utilizzate le
seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. circ. n. 11 del
28.01.2010):
- euro 6,40 per le
retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22;
- euro 7,22 per le
retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino ad euro
8,81;
- euro 8,81 per le
retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81;
- euro 4,65 per i
rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) LAVORATRICI
AUTONOME:ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE,
MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).
L’indennità
per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi
successivi alla stessa data, l’indennità per congedo
parentale nonché quella per interruzione della gravidanza
devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi:
coltivatrici dirette,
colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 38,69,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata
per l’anno 2009 (tab. A allegata alla circolare n. 14/2009),
con riferimento alle nascite avvenute nel 2010 (anche quando il
periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2009);
artigiane: euro 38,99,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata
per l’anno 2010 per la qualifica di impiegato dell’artigianato
(tab. A allegata alla circolare n. 16/2010), con riferimento agli
eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010;
commercianti: euro 34,17,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata
per l’anno 2010 per la qualifica di impiegato del commercio
(tab. A allegata alla circolare n. 16/2010), con riferimento agli
eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2010.
B) IMPORTI DI
RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI.
1) LAVORATORI
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA
LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).
Generalità
La legge 24 dicembre
2007, n. 247, all’art. 1, comma 79, ha stabilito, a partire dal
1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale delle
aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli
iscritti alla Gestione Separata. In particolare, per l’anno
2010, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti
alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme
previdenziali obbligatorie è pari al 26% (v. circolare n.
13/2010). Peraltro, l’aliquota contributiva aggiuntiva,
istituita dall’art. 59 della Legge 449/1997 e successive
modificazioni, ai fini dell’erogazione dell’indennità
di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del
trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita
nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7.11.07, allo
0,72% (messaggio n. 27090 del 9.11.07). Pertanto, l’aliquota
contributiva complessiva, dovuta per i soggetti non assicurati presso
altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al 26,72%.
Il contributo mensile
utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si
ottiene, quindi, per l’anno 2010, applicando l’aliquota
del 26,72% sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3,
della Legge n. 233/90 che è pari, per il suddetto anno, a euro
14.334,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è
pari ad euro 319,17.
Per gli eventi insorti
nel 2010, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione
dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità
di malattia corrisponde ad euro 64.054,90 (= 70% del massimale
2009, pari ad euro 91.507,00).
Indennità di
malattia a favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate
(art. 1, comma 788, Legge 296/2006)
La misura della
prestazione è pari al 50 % dell’importo corrisposto a
titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei
lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l’indennità
di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del
4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di
contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento -
assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per
365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18,
della Legge n. 335/1995, valido per l’anno di inizio della
malattia stessa.
Conseguentemente, per le
malattie iniziate nell’anno 2010, anno nel quale il massimale
contributivo suddetto è risultato pari a euro 92.147,00,
l’indennità sarà calcolata su euro 252,46 (euro
92.147,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata
indennizzabile, a:
· euro 10,10
(4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate
da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
· euro 15,15
(6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate
da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
· euro 20,20
(8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate
da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
Come è noto,
secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001),
l’indennità in questione va calcolata –con
percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione
attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo
che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero)
di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n.
335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le
degenze iniziate nell’anno 2010, l’indennità,
calcolata su euro 252,46, corrisponderà, per ogni giornata
indennizzabile, a:
euro 20,20, in caso di
accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
euro 30,29, in caso di
accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
euro 40,39 in caso di
accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
2) ASSEGNI DI
MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto con
circolare n. 28 dell’1.3.2010, la variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
da applicarsi per l’anno 2010, è pari allo 0,7%.
Pertanto, gli importi dell’assegno di maternità del
Comune e dei requisiti reddituali, di cui all’art. 74 del D.
Lgs. n. 151 del 26.3.2001, valevoli per nascite, affidamenti
preadottivi e adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1.1.2010 al
31.12.2010, sono i seguenti:
- assegno di maternità
(in misura piena) = euro 311,27 mensili per complessivi euro
1.556,35;
- indicatore della
situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con
tre componenti = euro 32.448,22.
3) ASSEGNI DI
MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.
L’importo
dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art.
75 del D. Lgs. n. 151/2001, per le nascite avvenute nel 2010, per gli
affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in
famiglia sia avvenuto nel 2010, è pari a euro 1.916,22 (misura
intera), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da
applicarsi per il 2010 è, come detto al paragrafo precedente,
pari allo 0,7 per cento (2).
4) LIMITI DI REDDITO
PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI
PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001.
In base al decreto
ministeriale del 19.11.2009 (G.U. n. 280 del 01.12.2009), che
stabilisce nella misura dello 0,7% la percentuale di variazione per
il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire
in via previsionale per l’anno 2010, il valore provvisorio
dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il
2010 è pari a euro 5.992,61 (v. tabella B della circ.
132/2009) .
Tale importo, come è
noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità
per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art.
34 del D. Lgs. n. 151/2001 (v.circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n.
16/2008), nel senso che il genitore che nel 2010 chiede periodi di
congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla relativa
indennità nella misura del 30% se il proprio reddito
individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo
annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2010 il valore
provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 14.981,52
( = 5.992,61 x 2,5).
Si fa riserva di
comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il
2010, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello
provvisorio sopra indicato.
5) ART. 42, COMMA 5,
D. LGS. N. 151/2001- INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO
FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO STRAORDINARIO RICONOSCIUTI IN
FAVORE DEI FAMILIARI DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’
GRAVE. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2010.
Come è noto (v.
circolare n. 14 del 15.1.2007), l’importo di 70 milioni di lire
(pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a
partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve
rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell’onere
relativo al beneficio di cui all’art.42, comma 5, del D. Lgs.
n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica ed
accredito figurativo.
L’ammontare delle
due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a
riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e
l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno
nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra
l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta
operazione costituirà il costo massimo della copertura
figurativa annua.
Considerato il limite
complessivo di spesa ed il costo della copertura figurativa,
l’importo della retribuzione figurativa da accreditare
rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere
l’importo massimo dell’indennità economica.
In attuazione di quanto
precede, vengono riportati, per l’anno 2010, sulla base della
variazione dell’indice Istat dello 0,7%, il tetto massimo
complessivo dell’indennità per congedo straordinario e
del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità
economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto
dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli
importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili
a copertura dei periodi di congedo straordinario fruiti nell’anno
in corso.
Il Direttore Generale
NORI