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Circolare 9/3/2010 n.
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Art.2, comma 130,
Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010). Istituto
sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e
continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche.
Istruzioni procedurali. Variazioni al piano dei conti.
Premessa
La Legge Finanziaria 2010
(L.n.191/09) ha disciplinato lo strumento di tutela del reddito a
favore dei collaboratori coordinati e continuativi - introdotto in
via sperimentale con l’art. 19, comma 2, del D.L. n.185/08,
convertito in L.2/09, con le integrazioni dell’art.7 ter della
L.33/09 - ampliandone per l’anno 2010 i requisiti e la misura.
1) Quadro normativo
L’art.2, comma 130,
legge n. 191/09, nel riformulare l’art.19,comma 2 del citato
D.L. n.185/08, prevede testualmente:
«2. In via
sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui
al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo
restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e'
riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30
per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non
superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di
cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso
l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma
212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di
monocommittenza;
b) abbiano conseguito
l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non
inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all'anno
di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza
contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate
nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995.
Restano fermi i requisiti
di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31
dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale
data».
A tale riguardo, fermo
restando il contenuto della circolare n. 74 del 2009 per i
collaboratori coordinati e continuativi per i quali l’evento
“fine lavoro” si è verificato entro il 31.12.2009,
si forniscono per l’anno 2010 le seguenti disposizioni:
1.1) Beneficiari
I destinatari sono i
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61,
comma 1, D.Lgs n.276/03, cioè i collaboratori a progetto
iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota
25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) che siano in possesso dei requisiti
e delle condizioni previste dalla normativa.
1.2) Requisiti e
Condizioni
L’erogazione di
tale indennità è ammissibile nei soli casi del
verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile
dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto
ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno
di riferimento) gli interessati devono presentare domanda secondo le
modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di
qualificazione professionale così come prevista dal comma 10
dell’art. 19 della L. 2/09.
Per aver diritto
all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le
seguenti condizioni:
monocommitenza: i
collaboratori devono svolgere la propria attività
esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve
essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per
il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro”
(rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
dato reddituale riferito
all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il
reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto
collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all’art.2,comma
26, L 335/95,comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
accredito contributivo
nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la
gestione separata nell’anno di riferimento almeno una
mensilità;
assenza contratto di
lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro
da almeno due mesi;
accredito contributivo
nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno
precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
Restano salvi i requisiti
di accesso e la misura del trattamento vigente alla data del 31
dicembre 2009 per coloro che abbiano maturato il diritto entro tale
data.
1.3) Domanda
La domanda, ricorrendone
i presupposti, deve essere presentata dall’interessato, alla
sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato
(all.1), nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui
risultano essersi verificate le condizioni di cui al punto 1.2.
1.4) Prestazione
La prestazione consiste
nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al
30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non
superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.
1.5) Decadenza
Ai sensi
dell’art.19,comma 10, della L.n.2/2009, richiamato nel comma
130 della L.191/09 “ Il diritto a percepire qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione
vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso
di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal
decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la
dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero, una volta
sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi
dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti
di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di
carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di
lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati”.
2) Finanziamento e
Monitoraggio
L’erogazione della
prestazione è prevista nei limiti di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010-2011 delle risorse assegnate a gravare sulle
risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’art.1,
comma 7 del D.L. 148/93 convertito nella L. 236/93.
Il monitoraggio della
spesa sarà effettuato in base alle richieste dei Ministeri
Vigilanti.
3) Istruzioni procedurali
Per la gestione delle
domande in argomento è in corso di modifica la specifica
procedura automatizzata il cui rilascio verrà reso noto dalla
competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.
4) Variazioni al piano
dei conti
In considerazione del
fatto che per la copertura dell’indennità di che
trattasi è previsto un finanziamento da parte dello Stato
distinto da quello relativo alla copertura dell’indennità
di cui all’art. 19, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2,
si pone l’esigenza di evidenziarne gli oneri separatamente da
quelli derivanti dall’erogazione di tale ultima indennità.
A tal fine è
istituito, nell’ambito della Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, il conto GAU
30/143.
Eventuali riaccrediti
devono essere rilevati al conto GPA 10/031 ed evidenziati,
nell’ambito del relativo partitario, con il codice di bilancio
di nuova istituzione “03085 – Indennità fine
lavoro parasubordinati – Art.2, comma 130, L. n. 191/2009”.
La rilevazione contabile
di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei
relativi crediti deve essere effettuata ai conti GAU 24/143 e GAU
00/030.
L’imputazione al
suddetto conto GAU 00/030 viene effettuata, ovviamente, al termine
dell’esercizio sulla base della ripartizione del saldo del
conto GPA 00/032 eseguita dalla vigente procedura “recupero
crediti per prestazioni” che verrà opportunamente
aggiornata.
A tal fine, le partite in
questione sono contraddistinte dal codice di bilancio di nuova
istituzione: “01105 – Recupero indennità fine
lavoro parasubordinati art.2, comma 130, L. n. 191/2009”.
Tale codice di bilancio,
con la denominazione di seguito riportata, deve essere utilizzato
anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA
00/069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: “01105
– Indennità fine lavoro parasubordinati indebite art.2,
comma 130, L. n. 191/2009”.
Naturalmente, per le
indennità di fine lavoro erogate ai lavoratori coordinati e
continuativi secondo i requisiti di accesso e la misura del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 continuano ad
applicarsi le istruzioni contabili contenute nel messaggio n. 2742
del 28/01/2010.
Nell’allegato n. 2
vengono riportati i citati conti GAU 30/143 e GAU 24/143, di nuova
istituzione.
Il Direttore Generale
Nori
* Allegati disponibili
sul sito Inps