|
Il
diritto all’assegno per il nucleo familiare, nell’ipotesi
di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, era
riconosciuto finora solamente al genitore convivente con i figli,
titolare di una propria posizione tutelata (v.
circolare n. 48 del 19 febbraio 1992).
A
seguito di approfondimenti con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, in linea con l’ordinamento esistente, è
stata ricercata una soluzione atta a fornire tutela a quei
nuclei che a tutt’oggi ne risultano privi perché il
genitore naturale convivente con i figli non è titolare di
una propria posizione.
Si
forniscono pertanto le istruzioni relative alle modalità di
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare
nell’ipotesi di cui trattasi.
E’
stato riconosciuto, alla stregua di provvedimenti
giudiziari in tal senso, che il diritto all’assegno
per il nucleo familiare ha un radicamento nel soggetto
lavoratore dipendente a prescindere dall’esistenza o meno di
un rapporto di coniugio tra i genitori.
Ciò
non di meno appare in linea con l’ordinamento
esistente consentire che, in caso di figli naturali riconosciuti
da entrambi i genitori, il genitore naturale convivente con la
prole possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare
in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore
non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in
considerazione per l’erogazione della prestazione è
quello di detto genitore convivente.
Ne
consegue che il genitore naturale lavoratore dipendente o titolare
di posizione tutelata, non convivente con i figli, ha titolo a
presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti, e,
tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al
genitore convivente.
In sede
di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel
quadro relativo all’indicazione dei dati reddituali
dell’apposito modello di domanda, non dovrà indicare
l’ammontare e la natura dei propri redditi , ma
dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione
reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale
convivente con i figli.
Il
modello ANF/FN è pubblicato nella banca dati della
modulistica on-line.
Poichè
la prestazione dovrà essere determinata in base ai redditi
di tale genitore convivente con l’applicazione delle
disposizioni vigenti in materia, il medesimo dovrà
dichiarare l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo
al proprio nucleo da lui formato con i figli del lavoratore
richiedente e dovrà inoltre fornire indicazione circa
i dati necessari al pagamento della prestazione.
Il
soggetto competente al pagamento, secondo la disciplina
dell’assegno per il nucleo familiare (datore di lavoro per i
pagamenti a conguaglio, Inps per i pagamenti diretti),al quale è
stata presentata la domanda, provvederà ad erogare la
prestazione al genitore naturale convivente con i figli non
titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno,
secondo le modalità indicate dallo stesso.
Tale
criterio troverà applicazione nei limiti della prescrizione
quinquennale.
Il
Direttore generale
Crecco
|