INPS
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Circolare 9.3.2010 n.
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Assegno di maternità
di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già
art 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli
di soggiorno validi per la concessione dell’assegno.
1. Premessa
E’ noto che,
secondo quanto disposto dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, comma
1, l’assegno di maternità dei Comuni è concesso
alle cittadine non comunitarie residenti in Italia a condizione che
le stesse, all’atto della presentazione della domanda,
risultino in possesso della “carta di soggiorno” di cui
all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998.
E’ noto, altresì,
che la domanda di assegno dev’essere presentata nel termine
perentorio di sei mesi dall’evento (parto o ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del
diritto, e che, all’atto della presentazione della domanda
stessa, la richiedente è tenuta a comprovare il possesso dei
requisiti utili ai fini della concessione dell’assegno (art. 13
del D.P.C.M. 452/2000).
Tanto premesso, fermo
restando quanto previsto dalla circolare Inps n. 179 del 20.09.1999
circa la concessione dell’assegno da parte dei Comuni e la
susseguente erogazione da parte dell’Inps, si forniscono le
seguenti indicazioni alla luce delle novità normative
introdotte in materia di titoli di soggiorno con i decreti
legislativi n. 3/2007 e n. 30/2007 nonché alla luce delle
indicazioni che, sulla base del mutato quadro normativo, sono state
concordate con il Dipartimento delle Politiche della Famiglia presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Interni,
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anci. Le
indicazioni concordate sono state recepite in apposito verbale
d’incontro del 1 dicembre 2009.
2. Permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e carta di soggiorno
per familiare di cittadino italiano o comunitario
Con l’entrata in
vigore del D.Lgs. 3/2007, la “carta di soggiorno” di cui
all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal
“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”
(in avanti semplicemente “permesso di soggiorno CE”),
rilasciato a tempo indeterminato; pertanto, le cittadine non
comunitarie in possesso del citato permesso hanno diritto, in
presenza degli altri requisiti di legge, all’assegno di
maternità in questione. Rimane fermo che l’assegno
continuerà ad essere concesso alle cittadine non comunitarie
in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la
stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda
di assegno.
Al fine di evitare la
decadenza dal beneficio, nei casi in cui la cittadina non comunitaria
non riesca ad ottenere nei tempi previsti il rilascio del titolo di
soggiorno, è stata concordata la seguente procedura.
La cittadina non
comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno
CE, può presentare, entro sei mesi dall’evento, la
domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta
comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale
domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione
del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte
dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine
dei sei mesi. I Comuni procederanno in tal senso anche riguardo a
quelle domande di assegno presentate nei termini, già tenute
in sospeso in vista del loro possibile perfezionamento.
Deve ritenersi, pertanto,
superato l’orientamento in precedenza emerso in base al quale
le domande di assegno non perfezionate entro il termine di sei mesi
non potevano essere accolte. Si sottolinea, comunque, che il possesso
del titolo di soggiorno rimane requisito fondamentale ai fini della
concessione dell’assegno e che, pertanto, in ogni caso, solo a
seguito della presentazione del titolo il Comune procederà a
trasmettere all’Inps i dati relativi alle domande sospese ai
fini del pagamento dell’assegno.
In forza delle soluzioni
concordate, si precisa infine che sono ammesse a beneficiare
dell’assegno di maternità anche le cittadine non
comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di
cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale,
nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno
permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs.vo n. 30/2007. Si
rammenta che per “familiare” devono intendersi: il
coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a
carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli
del coniuge (art. 2 del D.Lgs. 30/2007 e circolare n. 19 del 6 aprile
2007 del Ministero degli Interni, punto 2).
I Comuni che, nel
frattempo, hanno tenuto in sospeso le domande di assegno presentate
da cittadine non comunitarie titolari di una delle suddette carte di
soggiorno possono quindi procedere, sempre secondo le istruzioni a
suo tempo fornite con circolare Inps n. 179 del 20.09.1999, alla
trasmissione dei relativi dati all’Inps ai fini del pagamento
dell’assegno.
Per quanto non
espressamente modificato dalla presente circolare, rimangono ferme le
istruzioni contenute in precedenti circolari e messaggi.
Il Direttore Generale
Nori