Premessa
Con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, è
stato emanato il regolamento di attuazione in materia di
risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di
permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Nel caso di accertata
permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2,
l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento
da emanarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate, per il personale delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli
enti pubblici non economici:
la procedura da adottare per la verifica dell’inidoneità al servizio, anche ad iniziativa dell’amministrazione;
la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per
l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli
altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di
sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della
visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del
dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di
lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di
sottoporsi alla visita di idoneità”.
1. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.
Il regolamento citato disciplina la procedura, gli effetti ed il
trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della
permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, ivi compresi i
dirigenti, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
delle università, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
1.1 Definizione di “inidoneità psicofisica”.
Il regolamento in parola, all’art. 2, definisce il concetto di
“inidoneità psicofisica”, operando la distinzione tra “inidoneità
psicofisica permanente assoluta” e “inidoneità psicofisica
permanente relativa”.
In particolare, per “inidoneità psicofisica permanente assoluta”
si intende lo stato del dipendente che, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre per
“inidoneità psicofisica permanente relativa” si intende lo stato
del dipendente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
risulti impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte
le mansioni dell’area, categoria o qualifica di
inquadramento.
1.2 Organi di accertamento sanitario.
Ai fini dell’accertamento dell’inidoneità psicofisica, il dipendente
deve essere sottoposto a visita “dagli organi medici competenti,
in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 461 del 2001”.
Con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 12 febbraio 2004,
emanato in attuazione dell’art. 6, comma 13, del citato D.P.R. n.
461/01, sono stati fissati i criteri organizzativi per l’assegnazione
delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art.9
del predetto D.P.R. n. 461/01 ed approvati i modelli di verbale
utilizzabili, anche per la trasmissione in via telematica, con le
specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e
sulle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni mediche.
L’art. 3, comma 2, del su citato decreto ministeriale stabilisce che
“Nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali,
regionali e locali, gli accertamenti sanitari di cui al regolamento
sono effettuati dalla Commissione medica ASL territorialmente
competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente
o se, collocati in quiescenza, dalla stessa Commissione operante presso
l’Azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo di
residenza dei pensionati. Quest’ultima Commissione si pronuncia anche
sulle infermità o lesioni nei confronti dei dipendenti deceduti”.
2. Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio.
La procedura di verifica per l’accertamento dell’idoneità al servizio può essere attivata:
¨ ad istanza del dipendente
¨ d’ufficio
2.1 Avvio della procedura di verifica ad istanza del dipendente.
Il dipendente interessato all’accertamento presenta apposita istanza al
Direttore regionale, per il tramite del Responsabile della struttura
cui è assegnato, corredandola di idonea documentazione sanitaria
(refertazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche,
presidi privati convenzionati con il S.S.N. ovvero strutture sanitarie
private), contenuta in plico chiuso recante la dicitura “contiene
documentazione sanitaria riservata”.
Il dipendente assegnato pressola Direzionegenerale presenta l’istanza
al Direttore centrale risorse umane per il tramite del Responsabile
della struttura di appartenenza, con le modalità di cui sopra.
L’istanza deve essere trasmessa, senza indugio, a cura del
Direttore regionale e del Direttore centrale risorse umane, alla
Commissione medica della ASL territorialmente competente in relazione
alla sede di servizio dell’interessato, unitamente alla documentazione
sanitaria da quest’ultimo prodotta, inserita in busta chiusa recante la
dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”.
L’istanza di cui trattasi non può, in ogni caso, essere presentata dal
dipendente interessato prima del superamento del periodo di prova.
Nel caso in cui il dipendente interessato all’ accertamento
dell’idoneità presti temporaneamente servizio in
Amministrazione diversa, come, per esempio, nel caso di comando, il
procedimento in parola, è attivato dall’Istituto, su segnalazione
dell’Amministrazione ove il dipendente medesimo presta servizio.
In tal caso, il dipendente presenterà l’istanza all’Amministrazione
presso la quale presta servizio che provvederà ad inoltrarla
all’Istituto.
2.2 Avvio della procedura di verifica d’ufficio.
L’attivazione d’ufficio della procedura può avvenire, successivamente
al superamento del periodo di prova del dipendente interessato, in
presenza dei seguenti presupposti:
superamento del primo periodo di conservazione del posto di lavoro del
dipendente assente per malattia, di cui all’art. 21 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale degli Enti
pubblici non economici, quadriennio normativo 94-97 e biennio economico
94-95;
disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno
fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente
assoluta o relativa al servizio del dipendente;
condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente o relativa al servizio del dipendente.
Nell’ ipotesi di cui al punto a), il dipendente può presentare
istanza per la concessione dell’ulteriore periodo di conservazione del
posto, ai sensi dell’ art. 21, comma 2, del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del comparto del personale degli Enti pubblici non
economici, quadriennio normativo 94-97 e biennio economico 94-95.
L’istanza suddetta è trasmessa, per il tramite del Responsabile della
struttura di appartenenza dell’interessato, al Direttore regionale, il
quale, qualora intenda accogliere la richiesta, prima di adottare
il relativo provvedimento, avvia la procedura di accertamento dello
stato di salute del dipendente, interessandola Commissione medica della
ASL territorialmente competente sulla base della sede di servizio del
dipendente medesimo.
Per il personale della Direzione generale, il Responsabile della
struttura di appartenenza del dipendente interessato trasmette
l’istanza del dipendente al Direttore centrale risorse umane, il
quale, qualora intenda accogliere la richiesta, procede analogamente a
quanto sopra.
Dell’avvio della procedura viene data preventiva comunicazione all’interessato.
Si sottolinea che l’avvio della procedura di accertamento
dell’idoneità al servizio deve precedereil provvedimento di concessione
del secondo periodo di conservazione del posto.
Si precisa, altresì, che nel caso in cuila Commissionemedica esprima
un giudizio di inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro,
l’Istituto procede alla risoluzione del rapporto di lavoro nei termini
indicati al successivo punto 5.
Nel caso in cui, invece,la Commissionemedica esprima un giudizio di
idoneità o di inidoneità permanente relativa, il dipendente deve
rientrare in servizio prima della scadenza del secondo periodo di
conservazione del posto.
Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c), il Responsabile della struttura
cui è assegnato il dipendente, inoltra al Direttore regionale apposita,
dettagliata relazione, corredata di eventuale documentazione da
allegarsi in busta chiusa, che evidenzi i disturbi del
comportamento gravi, evidenti e ripetuti o le condizioni fisiche che
fanno presumere, rispettivamente, l’inidoneità psichica o fisica al
servizio del dipendente stesso.
Il Direttore regionale, sulla base della relazione predisposta dal
Responsabile della struttura e della eventuale documentazione allegata,
valuta se dare avvio alla procedura volta a verificare l’ inidoneità
relativa o assoluta del dipendente.
In presenza di documentazione sanitaria, il Direttore regionale può
avvalersi della consulenza del Coordinatore regionale medico legale. E’
esclusa, in ogni caso, la possibilità di sottoporre il dipendente a
visita medica da parte dei medici dell’Istituto.
Qualora intenda dare avvio alla procedura di accertamento sanitario,
il Direttore regionale invia apposita richiesta alla Commissione medica
Asl territorialmente competente in relazione alla sede di
servizio del dipendente, unitamente alla eventuale documentazione
sanitaria da quest’ultimo prodotta, inserita in busta chiusa recante la
dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”
Per il personale della Direzione generale, il Responsabile
della struttura ove è assegnato l’interessato, analogamente a quanto
sopra illustrato, predispone apposita dettagliata relazione, unitamente
all’eventuale documentazione a supporto, da trasmettere al Direttore
centrale risorse umane, il quale, se valuta di dare avvio alla
procedura, procede con le modalità sopra riportate.
In presenza di documentazione sanitaria, il Direttore centrale risorse
umane può avvalersi della consulenza del Coordinatore generale medico
legale. E’ esclusa, in ogni caso, la possibilità di sottoporre il
dipendente a visita medica da parte dei medici dell’Istituto.
Anche nei casi di cui ai punti b) e c) è data preventiva comunicazione all’interessato dell’avvio della procedura.
3. Sospensione cautelare dal servizio.
3.1 Fattispecie e procedura.
L’Istituto può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti fattispecie:
evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza
dell’inidoneità psichica, laddove gli stessi generano pericolo per la
sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri
dipendenti o dell’utenza;
sussistenza di condizioni fisiche che facciano presumere
l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando
le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del
dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza.
Nelle ipotesi di cui sopra, il Responsabile della struttura comunica al
Direttore regionale il nominativo del dipendente, assegnato alla
medesima struttura, nei cui confronti propone di adottare il
provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, motivando, con
apposita, dettagliata relazione riservata, le ragioni che rendono
opportuna l’eventuale adozione del provvedimento stesso.
Relativamente ai dipendenti assegnati alla Direzione generale, la
comunicazione di cui sopra, corredata dalla citata relazione riservata,
è inoltrata, a cura del Responsabile della struttura di sede centrale
ove presta servizio il dipendente, al Direttore centrale risorse umane.
Qualora i Direttori regionali o il Direttore centrale risorse umane
intendano adottare il provvedimento di sospensione cautelare dal
servizio, devono preventivamente darne comunicazione scritta
all’interessato, il quale, entro i successivi cinque giorni dal
ricevimento, ha facoltà di presentare memorie e documenti che devono
essere obbligatoriamente valutati; di tale valutazione deve darsi conto
nell’ambito della motivazione dell’eventuale provvedimento di
sospensione.
E’ possibile prescindere dalla comunicazione preventiva solo per
situazioni di emergenza, da motivarsi espressamente nel provvedimento
di sospensione cautelare.
Il provvedimento di sospensione cautelare è disposto con atto motivato
e deve essere immediatamente notificato all’interessato a cura dei
Direttori in parola, che provvedono, altresì, ad avviare senza indugio,
dopo la notifica, la procedura per l’accertamento dell’inidoneità
psicofisica.
La sospensione cautelare dal servizio può essere disposta anche nella seguente terza fattispecie:
C) mancata presentazione a visita, per l’accertamento dell’ idoneità’ al servizio, del dipendente, senza giustificato motivo.
In tale fattispecie, operano le stesse regole già illustrate nelle
ipotesi sub a) e b), sia con riferimento agli obblighi di comunicazione
preventiva, sia riguardo alle modalità di adozione e di notifica del
provvedimento di sospensione cautelare.
A seguito dell’adozione del provvedimento di sospensione cautelare, il
Direttore centrale risorse umane, per il personale assegnato alla
Direzione generale, e i Direttori regionali, per il personale assegnato
alle strutture territoriali, dispongono un nuovo accertamento.
In caso di rifiuto ingiustificato del dipendente di sottoporsi alla
visita medica, reiterato per due volte, l’Amministrazione
risolve il rapporto di lavoro con preavviso, a conclusione del
procedimento di cui all’art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
In ogni caso, l’efficacia della sospensione cautelare dal servizio
cessa, con effetto immediato, a seguito della ricezione del verbale
medico contenente giudizio di idoneità allo svolgimento dell’attività
lavorativa ovvero di inidoneità permanente relativa. In tale ultimo
caso, si avvia la procedura di cui al successivo paragrafo 4.
La sospensione cautelare dal servizio non può avere una durata
superiore a 180 giorni, salvo rinnovo o proroga in presenza di
giustificati motivi.
3.2 Effetti economici e giuridici
Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio, nelle ipotesi
sub A) e B) di cui al precedente punto 3.1, compete un’indennità
pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per
malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio, nell’ipotesi
sub C) di cui al precedente punto 3.1, compete l’indennità pari al
trattamento previsto in caso di sospensione cautelare dal servizio in
corso di procedimento penale.
Il periodo di sospensione cautelare è valutabile ai fini dell’anzianità di servizio.
Il dipendente, già sospeso cautelarmente dal servizio per le
suddette ipotesi sub A) e B), che a seguito della visita medica viene
giudicato pienamente idoneo al servizio, ha diritto alla corresponsione
delle somme decurtate.
4. Inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza.
Nel caso in cui il dipendente, a conclusione degli
accertamenti sanitari, sia giudicato dalla competente Commissione
medica inidoneo allo svolgimento delle mansioni del profilo
professionale di appartenenza, l’Istituto pone in essere ogni tentativo
di recupero del medesimo al servizio nelle strutture organizzative di
settore, adibendolo “anche in mansioni equivalenti o di altro profilo
professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando
l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito
dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando
eventualmente un percorso di riqualificazione”.
Nella ipotesi in cui il dipendente venga giudicato dalla Commissione
medica non idoneo a svolgere mansioni proprie del profilo di
inquadramento o mansioni equivalenti, l’Amministrazione può adibire
l’interessato a mansioni proprie di altro profilo appartenente a
diversa area professionale o a mansioni inferiori, se giustificate e
coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti,
con conseguente inquadramento nell’area contrattuale di riferimento
(assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione).
Se nella dotazione organica non risultano disponibili posti
corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata al
dipendente in base alle risultanze dell’accertamento medico, il
dipendente stesso viene collocato in soprannumero.
Il posto occupato dal dipendente in soprannumero resta
indisponibile, dal punto di vista finanziario, sino a successivo
riassorbimento.
Se non è possibile adibire in soprannumero il dipendente a causa di
carenza di disponibilità in organico, l’Istituto avvia una procedura di
consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni
aventi sede nell’ambito territoriale della provincia ai fini della
ricollocazione del dipendente interessato.
Se all’esito della procedura di consultazione, da concludersi entro
90 giorni dall’avvio, non emergono disponibilità, si applica l’art. 33,
comma 7, del decreto legislativo 165/01.
Il dipendente adibito a mansioni inferiori ha diritto alla
conservazione del trattamento economico fisso e continuativo
corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza,
mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con
ogni successivo miglioramento economico.
Nel caso in cui l’inidoneità psicofisica permanente relativa
riguardi personale dipendente con incarico di funzione
dirigenziale, l’Istituto, previo contraddittorio con
l’interessato, revoca l’incarico e, tenuto conto delle risultanze della
visita medica della competente Commissione sanitaria:
conferisce all’interessato un incarico dirigenziale, tra quelli
eventualmente disponibili, diverso e compatibile con le risultanze
della visita medica, assicurando, se del caso ,un adeguato percorso di
formazione;
nel caso di indisponibilità di posti nella dotazione organica
dirigenziale, colloca il dirigente a disposizione nei ruoli di cui
all’art. 23 del decreto legislativo n. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, senza incarico.
Nel caso di conferimento al dirigente di incarico di valore
economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e
continuativo corrispondente all’incarico di provenienza sino alla
prevista scadenza, mediante la corresponsione di un assegno ad personam
riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
Se l’inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con
incarico dirigenziale, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001, e l’inidoneità risulta incompatibile con lo
svolgimento dell’incarico stesso, l’Istituto previa revoca, dispone la
restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il
rientro presso l’amministrazione di appartenenza nella posizione
lavorativa precedentemente ricoperta.
5. Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente assoluta.
L’Istituto, previa comunicazione all’interessato, entro trenta giorni
dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto
di lavoro con provvedimento del Direttore generale e corrisponde
all’interessato l’indennità di mancato preavviso.
6. Trattamento dei dati ai fini del procedimento.
I dati personali e sensibili dei dipendenti interessati al procedimento
di accertamento dell’idoneità al servizio o di sospensione cautelare
dal servizio devono essere trattati dagli uffici competenti
secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 11 e 22 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In particolare, si rammenta che tutta la documentazione sanitaria
afferente i dipendenti nei cui confronti sono attivate le procedure di
cui alla presente circolare devono essere trasmesse, inplico chiuso
recante la dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”, alla
Commissione medica operativa pressola Azienda sanitaria locale
territorialmente competente in base alla struttura di servizio del
dipendente.
7. Disposizioni finali.
Le disposizioni di cui all’art. 55-octies del decreto legislativo n.
165/01, come attuato dal decreto legislativo n. 171/01, hanno carattere
imperativo e si applicano in via automatica, ai sensi dell’art. 2 comma
3-bis del medesimo decreto legislativo n. 165/01.
Restano ferme:
le disposizioni vigenti in materia di trattamenti pensionistici
d’inabilità, ivi compresa la disciplina di cui alla legge 8 agosto
1995, n. 335 e al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
le disposizioni introdotte con D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 nonché
quelle contenute nel D.P.R. n. 1124/1965 e nel decreto
legislativo n. 38/2000 in materia di infortuni sul lavoro.
le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,
in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla legge n.
68/99 (disabilità acquisite dai lavoratori per infortunio sul
lavoro o malattia professionale).
Infine, è fatta salva la disciplina di maggior favore per le
situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di
alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del
dipendente.
Il Direttore Generale
Nori