INPS
Direzione Centrale Entrate
Messaggio 2.2.2010 n.
3247
Fondi
interprofessionali per la formazione continua e operazioni
societarie. Riflessi sulle attività gestionali. Ulteriori
precisazioni.
Con circolare n. 54
dell’8/04/2009 sono stati indicati alcuni adempimenti che le
aziende e le sedi devono osservare in caso di operazioni societarie
per assicurare la corretta imputazione ai Fondi in oggetto delle
quote di pertinenza.
Si richiama in proposito
l’attenzione sulla necessità di velocizzare tali
adempimenti, curando in particolare gli aspetti connessi alla
decorrenza dei Fondi, al fine di evitare parentesi che - in assenza
di continuità nelle adesioni - producono effetti
sull’attribuzione delle risorse finanziarie che vengono
trasferite al Fondo di rotazione.
Dette interruzioni
comportano interventi successivi di sistemazione “manuale”,
con conseguente dilatazione dei tempi e svolgimento di complesse
operazioni di gestione, di seguito sintetizzate:
· riesame delle
denunce contributive;
·
quantificazione dell’ammontare delle quote di spettanza;
· recupero degli
importi diversamente destinati;
· attribuzione
di dette somme al Fondo indicato dal datore di lavoro.
Nel quadro di riferimento
generale, appare, invece, sempre più pressante l’esigenza
di ottimizzare compiti e attività gestionali per agevolare
l’accesso alle risorse economiche destinate alla formazione,
in un’ottica complessiva di miglioramento dei rapporti con i
Fondi e con le aziende e, soprattutto, in linea con le recenti
innovazioni introdotte dalla legge 2/2009 (1).
Le nuove disposizioni, in
particolare, incidono sulla disciplina che regola il funzionamento
dei Fondi interprofessionali sotto il profilo delle adesioni/revoche
e degli effetti finanziari che ne scaturiscono - anche in termini di
“mobilità” tra gli stessi - e producono notevoli
cambiamenti, organizzativi e procedurali, che sono stati oggetto di
approfondimenti con la recente circolare n. 107 dell’1/10/2009.
In particolare è
stata introdotta, per le aziende interessate, la "portabilità",
ovvero la possibilità - nel rispetto delle condizioni di
legge - di trasferire ad un nuovo Fondo il 70 per cento del totale
delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza
scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato
per il finanziamento dei propri piani formativi.
Anche in tal caso si
rende necessario che le aziende interessate alla mobilità
inseriscano, nella denuncia contributiva, il codice di revoca “REVO”
e/o “REDI” del Fondo precedente scelto e -
contestualmente - includano il codice del nuovo Fondo al quale
vogliono aderire.
Si conferma che non
possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di
adesioni a Fondi non accompagnate da espresse e contestuali
indicazioni di revoca.
Il Direttore generale
Nori
Note:
(1). La
legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 19, comma 7-bis, ha
modificato l’impianto normativo previsto, in materia di Fondi
interprofessionali per la formazione continua, dall’articolo
118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e
integrazioni. La legge 9 aprile 2009, n. 33, all’art. 7-ter, c.
10, ha recato variazioni al testo della legge n. 2.