|
1.
Premessa
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata
pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme
di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l’equità e
la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale” che ha, tra l’altro,
apportato alcune modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Nella
fattispecie in oggetto ci si riferisce, in particolare, alle
modifiche contenute nell’articolo 1, comma 2, punto 3,
lettere d) ed e) della legge 24 dicembre 2007, n, 247, che
recitano, rispettivamente:
“Le
disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000
lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianità entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223»;
“il
comma 19 è così modificato:
1)
le parole: «10.000 domande di pensione» sono
sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»; 2)
le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis”.
Destinatari
Per
effetto delle disposizioni appena citate la salvaguardia della
disciplina vigente al 31 dicembre 2007 si applica nei limiti di
10.000 unità ai lavoratori:
·
collocati in mobilità ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223 e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianità entro il
periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di
cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
e
·
ai lavoratori destinatari dei fondi di
solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già
intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi
sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.”
Inoltre,
nei limiti di ulteriori 5.000 unità la medesima
salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità
ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007
da aziende ubicate sull’intero territorio nazionale.
Ripartizione
del plafond
A
parere del Ministero del lavoro, opportunamente interpellato,
sulla scorta dell’articolazione del comma 18, rafforzata
dall’introduzione dell’ulteriore contingente di 5000
unità, la salvaguardia prevista dal citato articolo 1,
comma 18, della legge n. 243 del 2004, deve intendersi così
ripartita:
4.
Monitoraggio
dei lavoratori in mobilità
Il
comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004, come
modificato dalla legge n. 247 del 2007 prevede che la verifica del
numero dei beneficiari di cui ai citati commi 18 e 18 bis sia
effettuata dall’INPS attraverso un’azione di
monitoraggio.
In materia è intervenuto,
peraltro, l’articolo 7-quaterdecies della legge n. 43 del
2005, norma di interpretazione autentica del citato comma 19,
stabilendo che l’attività di monitoraggio effettuata
dall’INPS deve essere riferita al momento della cessazione
del rapporto di lavoro.
Sulla scorta di tale
orientamento e limitatamente al solo comma 18, le Direzioni
Centrali delle Prestazioni e delle Prestazioni a sostegno del
reddito hanno provveduto ad effettuare la ricognizione circa i
potenziali fruitori della deroga in argomento in base alla data di
cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori ammessi alla
mobilità ordinaria, ovvero di decorrenza dell’assegno
straordinario (cfr. messaggio
n. 15774 del 18 aprile 2005).Dal monitoraggio
effettuato dalle sedi dell'Istituto e comunicato al Ministero del
lavoro, relativo all’individuazione dei potenziali
destinatari della norma in argomento, è risultato che il
numero dei 10.000 soggetti che potevano usufruire, a decorrere dal
1 gennaio 2008, della normativa previgente la riforma per
l’accesso al pensionamento di anzianità, era da
considerarsi esaurito.
L’introduzione del comma
18 bis ha reso necessario effettuare un ulteriore monitoraggio per
individuare i soggetti ammessi alla mobilità ordinaria per
effetto di accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007 che
possono accedere, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alla
pensione di anzianità con la disciplina vigente fino al 31
dicembre 2007.
Con successiva comunicazione
saranno inviati ad ogni Sede Regionale i files contenenti le
posizioni di rispettiva competenza territoriale di tali soggetti.
Sarà cura di tali Sedi effettuare con la massima urgenza le
verifiche propedeutiche alla certificazione del diritto e
comunicarle alla D.C. Prestazioni attraverso la specifica
procedura che sarà rilasciata con successivo messaggio.
A conclusione della predetta
fase istruttoria la Direzione provvederà ad inviare la
certificazione ai soggetti che rientrano nei plafond di 5.000
unità previsti, rispettivamente, dai predetti commi 18 e 18
bis dell’articolo 1 della legge n. 243 del 2004.
Al riguardo, come previsto dal
citato articolo 7-quaterdecies della legge n. 43 del 2005,
l’ordine di accesso al suddetto plafond viene determinato in
relazione alla cessazione del rapporto di lavoro cui ha fatto
seguito l’accesso alla mobilità ordinaria.
Nella certificazione sarà
indicato il diritto a poter conseguire la pensione di anzianità
secondo la disciplina in vigore al 31 dicembre 2007, la data di
perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità e la prima finestra utile per l’accesso al
pensionamento.
Si ribadisce, peraltro, che la
norma in esame prevede espressamente che possano beneficiare della
salvaguardia in parola i lavoratori collocati in mobilità
ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n.223 e successive modificazioni e che maturino
i predetti requisiti pensionistici “…entro il periodo
di fruizione…” della relativa indennità.
Nella medesima certificazione
verrà, altresì, specificato che l’avvio di
attività lavorativa che comporti la sospensione o la
perdita del diritto all’indennità di mobilità
ordinaria produrrà l’esclusione del soggetto dai
benefici della salvaguardia in esame.
Il Direttore generale
Crecco
|