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Circolare 3.3.2010 n.
30
Pagamento diretto
delle indennità di malattia e maternità per lavoratori
dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo parziale
orizzontale, verticale o misto: utilizzo delle informazioni integrate
contenute nelle denunce retributive mensili (uniemens).
1. Premessa
2. Contratto di lavoro
part time di tipo orizzontale
3. Contratto di lavoro
part time di tipo verticale o misto
4. Innovazioni
procedurali e istruzioni operative
1. Premessa
A seguito
dell’integrazione delle informazioni contenute nel flusso delle
denunce retributive mensili (già e-mens), sono state fornite
nuove istruzioni per il pagamento diretto delle indennità di
malattia e maternità in favore dei lavoratori dipendenti a
tempo pieno non agricoli (vedi circolare n. 94 del 22.07.2009).
Ad integrazione delle
predette istruzioni, ferme restando le indicazioni fornite con
circolare 41/2006, con la presente circolare si indicano le modalità
di liquidazione delle citate indennità, a pagamento diretto,
in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di
lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) mediante
l’utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso
delle denunce mensili (UNIEMENS) tenendo presente che, ai fini della
liquidazione delle prestazioni economiche in esame, la “retribuzione
teorica” contenuta nel predetto flusso va, in taluni casi,
riproporzionata.
Analogamente a quanto
previsto nella menzionata circolare 94/2009, dalla data di
pubblicazione delle istruzioni di cui alla presente circolare,
saranno eliminati con effetto immediato i modelli ind. mal 1 ed ind.
mal 2 che, conseguentemente, non dovranno essere più richiesti
ai datori di lavoro ai fini della liquidazione delle prestazioni
economiche in esame.
2. CONTRATTO DI LAVORO
PART TIME DI TIPO ORIZZONTALE
Come noto, il contratto
di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue,
rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione
dell’orario giornaliero di lavoro.
Pertanto, la retribuzione
corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per
il calcolo delle indennità di malattia e maternità
risulta già di per sé ridotta. Nell’ipotesi in
esame, quindi, troveranno applicazione i criteri di calcolo adottati
per i lavoratori full time con circolare 94/2009, di seguito comunque
richiamati.
2.1 Indennità di
malattia e congedo di maternità
Ai fini della
liquidazione delle indennità di malattia e di congedo di
maternità obbligatorio (ordinario, anticipato o posticipato),
va presa a riferimento la retribuzione teorica del mese
immediatamente precedente a quello di inizio del periodo
indennizzabile; in caso di cessazione o sospensione del rapporto di
lavoro, la retribuzione di riferimento è quella del mese
precedente la data di cessazione o sospensione (o, comunque,
dell’ultimo periodo di paga mensile scaduto ed immediatamente
precedente la data di inizio del periodo indennizzabile)[1].
Una volta individuata la
retribuzione teorica mensile di riferimento, occorre ricavare la
retribuzione media globale giornaliera (RMGG) seguendo i procedimenti
di calcolo già descritti nella circolare 94/2009, par. 3,
lett. A., distinti a seconda della qualifica rivestita dal lavoratore
interessato (operaio o impiegato).
2.2 Congedo
parentale
Anche in tale ipotesi, va
presa a riferimento la retribuzione teorica (già ridotta) del
mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo di
congedo parentale; si rinvia al procedimento di calcolo descritto
nella circolare 94/2009, par. 3, lett. B.
3. CONTRATTO DI LAVORO
PART TIME DI TIPO VERTICALE O MISTO
In caso di part time di
tipo verticale (ossia in caso di attività lavorativa svolta a
tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell’anno) e nel caso di part time
di tipo misto (ossia nel caso in cui l’orario ridotto si
alterna all’orario pieno in alcuni periodi della settimana, del
mese o dell’anno), ai fini del calcolo delle indennità
giornaliere di malattia e maternità, potrebbe essere
necessario riproporzionare la retribuzione teorica di riferimento
come indicato nei paragrafi successivi.
3.1 Indennità
relativa ad un periodo di malattia o al congedo di maternità
iniziato durante la fase lavorativa oppure entro i 60 giorni
dall’ultimo giorno lavorato.
Nel caso di operai, per
individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è
necessario:
1. per il
riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12
mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di
malattia o del congedo di maternità e dividere l’importo
ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile)[2];
2. moltiplicare
l’importo di cui al punto 1 per il numero delle mensilità
annue (espresso in millesimi) e dividere per il quoziente 12.000;
3. dividere l’importo
ottenuto al punto 2 per il numero delle giornate indennizzabili in
via convenzionale nel mese, ossia 26.
Esempio:
- Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
- Somma delle
retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009
pari a 7.200 euro
- Numero mensilità
annue: 13
Pertanto:
1. 7200 euro : 12
mesi = 600 euro
2. (600 euro X
13.000) : 12.000 = 650 euro
3. 650 : 26 = 25
euro (RMGG)
In caso di impiegati, per
individuare la retribuzione media globale giornaliera (RMGG), è
necessario:
1. per il
riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12
mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di
malattia o del congedo di maternità e dividere l’importo
così ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile)[3];
2. moltiplicare
l’importo così ottenuto per il numero delle mensilità
annue (espresso in millesimi) e dividere per 12.000;
3. dividere l’importo
ottenuto al punto 2 per le giornate indennizzabili in via
convenzionale nel mese, ossia 30.
Esempio:
- Inizio del periodo
indennizzabile: 15.03.2009
- Somma delle
retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009
pari a 9.000 euro
- Numero mensilità
annue: 14
Pertanto:
1. 9.000 euro: 12
mesi = 750 euro
2. (750 euro X
14.000): 12.000 = 875 euro
3. 875 : 30 =
29,16 euro (RMGG)
3.2 Congedo parentale
In caso di part time
verticale o misto, il congedo è fruibile per le sole giornate
di lavoro contrattualmente previste, ed è indennizzabile nella
misura del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore
avrebbe percepito ove non si fosse astenuto (senza riproporzionamenti
- vedi circ. 41/2006).
Ai fini della
individuazione della retribuzione giornaliera – non comprensiva
dei ratei di mensilità aggiuntive - occorre dividere la
retribuzione teorica relativa al mese di fruizione del congedo
parentale per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite
comprese nel mese considerato.
L’indennità
di congedo parentale, nella misura del 30% della retribuzione
giornaliera (come sopra individuata), andrà corrisposta per
le sole giornate di lavoro contrattualmente previste, con esclusione
quindi delle eventuali giornate di pausa contrattuale, in coincidenza
delle quali, come noto, non è esercitabile il diritto in
questione.
4. Innovazioni
procedurali e istruzioni operative
La procedura è in
corso di modifica e il suo rilascio verrà comunicato con uno
specifico messaggio della Direzione competente.
Al fine di garantire
omogeneità e tempestività di servizio su tutto il
territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra
perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, le sedi, in
attesa dell’aggiornamento della procedura informatica, dovranno
utilizzare esclusivamente i dati già presenti in UNIEMENS -
secondo i distinti criteri di calcolo indicati nei precedenti
paragrafi - per la liquidazione delle prestazioni di malattia,
maternità, congedo parentale a pagamento diretto in favore dei
lavoratori dipendenti non agricoli con contratto di lavoro a tempo
parziale orizzontale, verticale o misto.
Nel solo caso in cui, al
momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato
utilizzo del flusso UNIEMENS da parte del datore di lavoro, si dovrà
richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni
indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con le
stesse modalità indicate, per quanto attiene alla liquidazione
delle prestazioni di DS e mobilità, nella circolare 28/2007
(autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste
paga, ecc.).
Il Direttore Generale
Nori
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[1] A) Data
inizio evento: 25 maggio; data cessazione contratto: 15 aprile;
periodo di paga mensile scaduto da prendere a riferimento: marzo. B)
Data inizio evento: 25 maggio; data cessazione contratto: 30 aprile;
periodo di paga mensile scaduto da prendere a riferimento: aprile.
[2] Nel caso
in cui, alla data di inizio dell’evento indennizzabile, il
lavoratore non abbia ancora svolto 12 mesi di lavoro, il
riproporzionamento (in dodicesimi) andrà effettuato prendendo
a riferimento la retribuzione complessiva teorica prevista dal
contratto per i primi 12 mesi (es. contratto di durata pari a due
anni, ossia dal 01 febbraio 2008 al 31 gennaio 2010: inizio evento
indennizzabile 31 marzo 2008; la retribuzione di riferimento
complessiva da considerare ai fini del riproporzionamento sarà
quella prevista da febbraio 2008 a gennaio 2009).
Qualora,
invece, il contratto preveda una durata inferiore ai 12 mesi, la
retribuzione teorica mensile andrà ricavata prendendo a
riferimento la retribuzione teorica complessivamente prevista per i
mesi solari interi compresi nella durata del contratto e dividendo
tale retribuzione per il numero dei mesi stessi (es. contratto dal 20
marzo 2009 al 10 novembre 2009: i mesi solari interi compresi in tale
periodo sono pari a 7, cioè compresi da aprile a ottobre; la
retribuzione complessiva da considerare è quella dovuta al
lavoratore per tali mesi; tale retribuzione va poi suddivisa per il
numero dei mesi considerati ossia, nell’esempio, per 7).
[3] Vedi
nota 2