Direzione Centrale Prestazioni
a Sostegno del Reddito
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Ai
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Dirigenti
centrali e periferici
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Ai
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Direttori
delle Agenzie
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Ai
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Coordinatori
generali, centrali e
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Roma, 11/01/2010
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periferici
dei Rami professionali
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Al
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Coordinatore
generale Medico legale e
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Dirigenti
Medici
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Circolare
n. 2
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e,
per conoscenza,
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Al
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Commissario
Straordinario
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Al
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Presidente
e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
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Al
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Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
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Al
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Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
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Ai
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Presidenti
dei Comitati amministratori
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di
fondi, gestioni e casse
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Al
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Presidente
della Commissione centrale
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per
l’accertamento e la riscossione
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dei
contributi agricoli unificati
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Ai
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Presidenti
dei Comitati regionali
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Allegati
n. 4
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Ai
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Presidenti
dei Comitati provinciali
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OGGETTO:
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Assegni
familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2010.
I)
Tabelle dei
limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione
della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione di pensione.
II)
Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del
riconoscimento del diritto
agli assegni familiari.
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SOMMARIO:
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Dal 1° gennaio
2010 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle
quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per
l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
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Le presenti
disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla
normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori
diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua
ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la
normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei
predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente
l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti
disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di
altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa
connessi.
Inoltre, ad ogni
buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
-
Euro
8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli
coltivatori diretti per i figli;
-
Euro
10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi per il coniuge e i figli.
I) TABELLE DEI
LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE
DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI
PENSIONE PER L'ANNO 2010
Ai fini della
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle
quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito
familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso
d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le
precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione
programmato per il 2009 è stata pari all’1,5 % per cento.
Con riferimento a
quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da
applicare a decorrere dal 1° gennaio 2010 nei confronti dei soggetti esclusi
dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
***
Le procedure di
calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di
reddito.
II) LIMITI DI
REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI
ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2010
In applicazione
delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal
1° gennaio 2010 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 460,97.
In relazione a tale
trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini
dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del
riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per
tutto l'anno 2010:
- Euro 649,19 per il
coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1136,08 per
due genitori.
I nuovi limiti di
reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese
note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti
(indice unitario di mantenimento).
Le Sedi sono invitate
a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori
interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle
Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.
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Il Direttore Generale
Nori
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Allegato
1
TABELLA
PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI
LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI
DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2010
Da
applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli
indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.
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Nucleo
Familiare
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Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati (*)
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Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
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1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
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- euro 8.570,36
- euro 14.221,56
- euro 18.286,24
- euro 21.838,31
- euro 25.393,40
- euro 28.778,83
- euro 32.163,65
|
-
- euro 17.031,82
- euro 21.896,08
- euro 26.152,66
- euro 30.409,26
- euro 34.464,36
- euro 38.518,78
|
(*) Per
l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli
adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i
fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano
equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la
matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto
(sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi
riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare
Allegato
2
TABELLA PER LA
CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI
LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI
DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL
1° GENNAIO 2010
Da applicare ai
soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione
di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione
di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o
nubile.
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Nucleo
familiare
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Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati (*)
(+10 per cento)
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Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per
cento)
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1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
|
- euro 9.427,10
- euro 15.645,64
- euro 20.113,42
- euro 24.023,47
- euro 27.931,14
- euro 31.656,46
- euro 35.378,83
|
-
- euro 18.734,45
- euro 24.084,85
- euro 28.767,99
- euro 33.451,16
- euro 37.910,51
- euro 42.369,88
|
(*) Per
l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli
adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i
fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano
equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la
matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto
(sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi
riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare.
Allegato
3
TABELLA PER LA
CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI
LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI
DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL
1° GENNAIO 2010
Da applicare ai
soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono
attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
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Nucleo
Familiare
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati(*)
(+50 per cento)
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Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per
cento)
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1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
|
- euro 12.852,22
- euro 21.330,53
- euro 27.425,13
- euro 32.757,48
- euro 38.086,80
- euro 43.165,23
- euro 48.244,29
|
-
- euro 25.545,03
- euro 32.843,51
- euro 39.226,91
- euro 45.612,72
- euro 51.693,49
- euro 57.774,86
|
(*) Per
l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli
adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i
fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano
equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la
matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto
(sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi
riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare.
Allegato
4
TABELLA PER LA
CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI
AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE
GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL
1° GENNAIO 2010
Da applicare ai
soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione
per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a,
divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel
cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i
trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
|
Nucleo
Familiare
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati(*)
(+ 60 per cento)
|
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
(+ 60 per cento)
|
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1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
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- euro 13.710,17
- euro 22.752,80
- euro 29.253,53
- euro 34.939,62
- euro 40.625,72
- euro 46.044,09
- euro 51.458,86
|
-
- euro 27.247,65
- euro 35.031,68
- euro 41.843,45
- euro 48.652,80
- euro 55.137,88
- euro 61.626,56
|
(*) Per
l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli
adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i
fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano
equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la
matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto
(sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L'ipotesi
riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il
nucleo familiare.