INPS
DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE
Circolare 1.3.2010 n. 27
Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio 2010 pubblicato il
19/01/2010 ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Approvazione dello schema di certificazione
unica “CUD 2010
Precisazioni sulle
modalità di compilazione del riquadro relativo ai dati
previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione CUD 2010.
Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento
Premessa
L’Agenzia delle
Entrate, con il provvedimento direttoriale n 166436 del 15 Gennaio
2010, ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD
2010, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare
ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli
articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
e successive modificazioni (di seguito: ”TUIR”),
corrisposti nell’anno 2009 ed assoggettati a tassazione
ordinaria o separata – arretrati di anni precedenti, indennità
di fine rapporto, compresi i relativi acconti ed anticipazioni,
erogati nell’anno 2009 a seguito di cessazioni avvenute dal
1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate in forma di
capitale – o redditi corrisposti nell’anno 2009
assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta – prestazioni
pensionistiche erogate a qualsiasi titolo di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - delle relative ritenute di
acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali
ed assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta
all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.
Certificazioni relative
ai contributi INPS
La certificazione CUD
2010, per la parte relativa ai dati previdenziali ed assistenziali
relativi all’INPS, deve essere compilata anche dai datori di
lavoro non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi
Internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani
all’estero assicurati in Italia), già tenuti alla
presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del decreto-legge 6
luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del
modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
Devono, inoltre, essere
certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2009 ai
soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2
comma 26 della L.335/95 il cui reddito è assimilato a quello
di lavoro dipendente. La certificazione CUD 2010, rilasciata dal
datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato
all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.
Termine di rilascio
La certificazione unica
dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati va
consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e
dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici,
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono i contributi certificati ovvero entro 12 giorni dalla
richiesta dell’interessato in caso di cessazione del rapporto
di lavoro.
CUD 2010: Parte
Previdenziale
La parte C del CUD 2010
“Dati previdenziali ed assistenziali INPS” (all. Mod CUD
2010) non ha subito variazioni nel tracciato rispetto a quella del
CUD 2009.
L’istituzione
dell’obbligo di presentazione delle denunce retributive mensili
EMens, prevista dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n.
269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, non ha fatto
venir meno l’obbligo della certificazione CUD anche ai fini
previdenziali, obbligo previsto dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
art. 4, co. 6 ter.
Casi Particolari
Operai Agricoli a tempo
determinato ed indeterminato
Per gli operai agricoli a
tempo determinato e indeterminato, l’obbligo della
certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto
dall’INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro
tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il
datore di lavoro è, quindi, esentato dal certificare i dati
previdenziali ed assistenziali già dichiarati, che saranno
certificati dall’INPS. Tali lavoratori sono altresì
esclusi dalla denuncia EMens.
Per gli operai agricoli a
tempo indeterminato dipendenti dalle Cooperative previste dalla
legge n. 240 del 1984, non dovranno essere certificati i dati
previdenziali relativi alle forme assicurative CIG, CIGS, Mobilità
e ANF, versate con il sistema DM10 (posizioni inquadrate con CSC
1.01.06). Per tali lavoratori è invece prevista la denuncia
EMens, al fine di consentire l’allineamento tra DM10 ed EMens.
Lavoratori autonomi dello
spettacolo
Per i lavoratori autonomi
dello spettacolo, per effetto della qualificazione autonoma del
reddito, non è previsto il rilascio del mod. CUD. Rimane,
tuttavia, necessaria la presentazione della denuncia EMens per i
motivi sopra precisati.
Lavoratori chiamati a
svolgere funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o
provinciali
Il datore di lavoro, per
il lavoratore che ha svolto nell’intero anno funzioni
pubbliche elettive o ha ricoperto cariche sindacali nazionali o
provinciali in relazione alle quali è stato collocato in
aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300, non è tenuto alla compilazione del CUD
2010.
Per tali lavoratori le
informazioni relative all’aspettativa, saranno riportate nella
denuncia EMens.
Il CUD 2010, per i dati
previdenziali, deve essere compilato anche per i seguenti casi
particolari:
- Contribuzione
“aggiuntiva” versata facoltativamente dagli organismi
sindacali ai sensi dell’art. 3, co. 5 e 6, del decreto
legislativo n. 564 del 1996 e successive modificazioni.
- Contribuzione
“figurativa” correlata ai periodi di erogazione
dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi
aziende del credito) versata ai sensi dell’art. 6, co.3, dei
decreti ministeriali 28 aprile 2000, n. 157 e n. 158.
- Contribuzione
dovuta ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267
(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali),
per gli amministratori locali.
Modalità di
compilazione
Per le modalità di
compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ( all. CUD Istr.
2010).
Per la compilazione del
riquadro dei dati previdenziali ed assistenziali INPS, si forniscono
alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.
Dati previdenziali ed
assistenziali INPS
La parte C dei Dati
previdenziali ed assistenziali INPS è suddivisa in due
sezioni:
Sezione 1: Lavoratori
subordinati
Sezione 2: Collaboratori
coordinati e continuativi
Sezione 1
Punto 1 – Matricola
azienda –
Deve essere indicato il
numero di matricola -attribuito dall’INPS al datore di lavoro-
con il quale sono stati denunciati e versati i contributi per il
lavoratore cui viene rilasciato il CUD.
Punto 2 – Ente
Pensionistico INPS –
Deve essere barrato
quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS (FPLD,
ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto; ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’ENEL
e delle Aziende elettriche private; ex Fondo speciale di previdenza
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in
concessione; Fondo speciale di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea; Fondo speciale di
previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato; Fondo di
previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di
consumo (dazieri); Gestione speciale ex enti pubblici creditizi).
Nelle “Annotazioni”
potrà essere specificata l’iscrizione al Fondo di
appartenenza.
Punto 3 – Altro
Ente pensionistico –
Deve essere barrato per i
lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi
dall’INPS, per i quali sono dovute all’INPS le
contribuzioni minori.
Punto 4 –
Imponibile previdenziale –
Deve essere indicato
l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute
nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base,
contingenza, competenze accessorie, ecc) nonché l’importo
complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni
precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti
ultra-mensili come la 13° o 14° mensilità ed altre
gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività
non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a
premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato,
utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Per i lavoratori
per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni
convenzionali, devono essere indicate le predette contribuzioni
convenzionali.
Nel caso in cui le forme
contributive sono versate su basi imponibili diverse come per i
lavoratori occupati all’estero in paesi con i quali vigono
convenzioni parziali, per i lavoratori soggetti al massimale di cui
all’art. 2, co.18, della legge 335/1995 (fissato per l’anno
2009 in euro 91.507,00), la retribuzione da indicare in tale punto
deve essere quella assoggettata al contributo IVS.
Per i premi di risultato,
in relazione alla nuova disciplina introdotta dall’anno 2008
dalla L. 247/2008 e dal D.M. 7 maggio 2008 (vedi circolare n. 110 del
12 dicembre 2008), deve essere indicato l’intero premio od
erogazione compresa la parte soggetta al particolare sgravio (25
punti datore di lavoro e quota totale lavoratore).
L’indennità
sostitutiva del preavviso va indicata in tale campo e, ai fini
dell’accreditamento contributivo, il periodo di riferimento
viene specificato nell’elemento “preavviso”
dell’EMens.
Gli arretrati di
retribuzione da includere in tale punto sono unicamente quelli
spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetti
retroattivo, corrisposti nell’anno 2009. Sono, invece, esclusi
gli arretrati corrisposti nell’anno 2009 ma riferiti ad anni
precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o
sentenza, che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando
il DM10/V e imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza attraverso la
compilazione dei modelli previsti per le regolarizzazioni: O1/M-vig,
SA/vig, e per i periodi da 01.2005 l’EMens. Per questa
tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore
una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella
eventualmente già emessa (O1/M-vig o CUD sostitutivo).
Nel caso di lavoratori
iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall’INPS (Fondo
esattoriale, GAS e Porto di Genova e Trieste) nel modello CUD dovrà
essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione dovuta
al F.P.L.D.
Nelle “Annotazioni”
potrà essere esposta la circostanza di iscrizione anche ai
predetti Fondi.
Per quanto riguarda
l’imponibile relativo alla contribuzione “Aggiuntiva”
art. 3, co.5 e 6 D.Lgs.564/96 (sindacalisti), dato il più
ampio termine di versamento (30 settembre dell’anno successivo
a quello di riferimento), nel CUD 2010 dovrà essere indicato
l’imponibile assoggettato a contribuzione nell’anno 2009,
ancorché riferito alla competenza 2008. Il periodo di
riferimento, ai fini della implementazione della posizione
individuale, viene specificato nell’elemento “contribuzione
aggiuntiva” dell’EMens. Nelle “Annotazioni”
del CUD 2010 potrà essere riportata la precisazione che
trattasi d’imponibile di competenza 2008.
Per l’imponibile
relativo alla contribuzione “figurativa” art. 6, co.3, DM
28 aprile 2000, n. 157 (credito cooperativo) e n. 158 (credito), nei
periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata
all’assegno a sostegno del reddito, va indicato l’importo
complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui
nell’anno 2009 siano state corrisposte competenze riferite a
periodi antecedenti all’atto della risoluzione del rapporto di
lavoro, le stesse devono essere aggiunte all’imponibile stesso.
Dall’EMens sono
desumibili le informazioni sulla collocazione temporale dei suddetti
imponibili. In tale caso per il mese in cui è stata versata
oltre alla contribuzione “figurativa” anche quella
ordinaria, dovrà essere prodotta un’unica denuncia EMens
composta di due sezioni “DatiRetributivi” una con il tipo
lavoratore “CR” o “CF”(per la contribuzione
figurativa), l’altra caratterizzata dall’assenza del tipo
lavoratore (per l’ordinaria contribuzione).
Operai dell’edilizia
Le norme contrattuali del
settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie,
riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall’impresa
con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli
elementi della retribuzione.
Le stesse norme
stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi
locali, prevedere l’assolvimento di detto obbligo mediante
versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito
contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima
dell’onere della corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda
l’evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto
presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:
• i periodi di ferie
godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo
alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo
assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie
(maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla
Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma
mutualistica) deve essere incluso in tale punto;
• i periodi di
riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui
sopra vanno del pari considerati retribuiti. L’importo
assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta
al dipendente o contributo versato alla Cassa edile in caso di
assolvimento dell’onere in forma mutualistica) deve essere
incluso in tale campo;
• l’importo
assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia
(maggiorazione corrisposta al dipendente o contributo versato alla
Cassa edile in caso di assolvimento dell’onere in forma
mutualistica) deve essere incluso in tale campo.
In tale campo va,
altresì, compreso il 15 per cento delle somme da versare alle
Casse Edili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, diverse
da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
soggette a contribuzione di previdenza ed assistenza (contribuzione
istituzionale, contributo scuole edili, contributo per l’anzianità
professionale edile ed ogni altra contribuzione con esclusione delle
quote di adesione contrattuale).
Lavoranti a domicilio
I contratti collettivi di
categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a
contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle
ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali.
I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità
previste per l’analoga situazione dei lavoratori del settore
edile; in particolare, il datore di lavoro deve indicare in tale
campo:
• l’importo di
maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica
natalizia
• indicare gli
importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di
ferie annuali e delle festività infrasettimanali.
Variabili Retributive
Nel modello Cud 2010
l’imponibile riferito al 2009 dovrà essere rettificato:
§ degli
importi pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2009 ma
riferiti a dicembre 2008 (tali importi avranno rettificato le
certificazioni e le dichiarazioni del 2008)
§ degli importi
pagati o recuperati nel mese di gennaio o febbraio 2010, ma riferiti
a dicembre 2009.
Analogamente, nella
denuncia Emens del mese di gennaio o febbraio 2009, sono stati
utilizzati, l’elemento <VarRetributive> con attributo
anno 2008 e gli elementi <AumentoImponibile> o, in alternativa,
<DiminuzioneImponibile>. Tali elementi hanno così
rettificato le certificazioni e le dichiarazioni dell’anno
2008. Nella denuncia UNIEMENS del mese di gennaio o febbraio 2010
sarà utilizzato l’elemento <VarRetributive> con
attributo anno 2009 e gli elementi <AumImp> o, in alternativa,
<DimImp>.Tali elementi devono rettificare le certificazioni e
le dichiarazioni dell’anno 2009.
Punti da 5 a 7 –
Contributi dovuti –
Tali punti riguardano
l’attestazione del versamento intero o parziale ovvero il
mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la
quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del
lavoratore dipendente, scaduti all’atto della consegna della
certificazione.
Qualora i contributi non
siano stati versati in tutto o in parte (ad esempio per calamità
naturali) nelle annotazioni potrà essere indicato il motivo
dell’omesso versamento.
L’art. 37, commi 32
e 33 del decreto Bersani (D.L. 233/2006, convertito con modificazioni
dalla legge n. 248/2006) ha previsto delle novità in materia
di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione
dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei
periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi
deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono
sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la
deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di
legge. Ovviamente è stabilito che tali contributi non possono
essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di
imposta in cui sono effettivamente versarti. La circostanza che i
contributi sospesi sono stati detratti fiscalmente potrà
essere evidenziata nelle “Annotazioni”.
Punto 8 –
Contributi a carico del lavoratore trattenuti –
Deve essere indicato il
solo importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore.
In tale punto non deve
essere indicata né la trattenuta per i pensionati che
lavorano, né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie,
non dovute all’INPS (es: contributi INPDAP, ecc.).
Di norma devono essere
indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:
• 9,19 % (IVS) o
diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
• 0,30% (CIGS);
• 0,125% (contributo
lavoratori aziende del credito cooperativo, D.M. n. 157 del 2000);
per i lavoratori delle aziende del credito - relativamente al 2008 -
il contributo già previsto dal D.M. 158/2000 è stato
sospeso con msg. 1909 del 24/01/2008
• 1% (IVS) sulla
parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
• contributo
integrativo per i lavoratori in miniera;
• contributo di
solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi
integrativi INPS.
Le ritenute previdenziali
ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione
(D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi
vengono assolti nel mese di gennaio dell’anno successivo, non
devono essere riportate nel campo in questione.
Punti 10 e 11 –
Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens –
La compilazione di tale
campo è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, per il
lavoratore cui si riferisce il CUD, sono state trasmesse le denunce
retributive individuali con il flusso telematico EMens.
Punto 10 – Tutti -
deve essere barrata la casella qualora in tutti i mesi dell’anno
solare di riferimento sia stata presentata la denuncia dei lavoratori
EMens.
Punto 11 - Tutti con
l’esclusione di – devono essere barrate le caselle
relative ai singoli mesi dell’anno solare in cui non è
stata presentata la denuncia EMens.
Nel caso in cui, alla
data del rilascio del CUD non siano stati ancora trasmessi i flussi
telematici per uno o più mesi, nelle “Annotazioni”,
è possibile dare comunicazione al lavoratore della situazione.
Sezione 2:
Collaborazioni coordinate e continuative.
In questa sezione si
certificano i compensi corrisposti, durante l’anno 2009, ai
collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori
a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata
INPS, di cui all’art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n. 335, il
cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Il modello CUD, quindi,
non va presentato per le seguenti tipologie di iscritti alla gestione
separata:
-lavoratori autonomi
occasionali
-titolari borse di studio
e dottorati di ricerca MIUR
-associati in
partecipazione
- medici in formazione
specialistica di cui all’art. 37 del D.Lgs. 368/99.
Punto 12 – Compensi
corrisposti al collaboratore –
Deve essere indicato il
totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del
massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, co. 18, della
legge n. 335/1995 (fissato per l’anno 2009 in euro 91.507,00).
Si devono considerare
erogate nel 2009 anche le somme corrisposte entro il 12 del mese di
gennaio 2010, ma relative all’anno 2009 (art.51, co.1, DPR
n.917/1986).
Punto 13 –
Contributi dovuti – deve essere indicato il totale dei
contributi dovuti all’INPS in base alle aliquote vigenti nella
Gestione Separata nell’anno 2009.
Punto 14 –
Contributi a carico del collaboratore – deve essere indicato il
totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo
carico (un terzo dei contributi dovuti).
Punto 15 –
Contributi versati –
Deve essere indicato il
totale dei contributi effettivamente versati dal committente.
Punti 16 e 17 –
Mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens –
Tale campo riguarda le denunce retributive dei collaboratori
trasmesse con il flusso telematico EMens, a partire dai compensi
corrisposti nel mese di gennaio 2005 (art.44, D.L. n.269/2003
convertito con la legge n. 326/2003 – circ. INPS n. 152/2004).
Il punto 16 deve essere
barrato qualora in tutti i mesi dell’anno solare di riferimento
sia stata presentata la denuncia EMens.
Nel Punto 17, alternativo
al punto 16, devono essere barrate le caselle relative ai singoli
mesi dell’anno solare in cui non è stata presentata la
denuncia EMens.
Il Direttore Generale
Nori
Gli allegati sono
disponibili sul sito Inps