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1. Premessa.
Con direttiva 80/987/CEE del 20 ottobre 1980 il
Consiglio delle Comunità Europee ha voluto garantire ai
lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del
datore di lavoro.
La tutela riguarda non solo i crediti di
lavoro[1], ma anche la posizione di previdenza complementare.
L’art. 8 della citata Direttiva (all.1),
infatti, obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie
a garantire “gli interessi dei lavoratori subordinati”
per quanto riguarda i “diritti maturati ed in corso di
maturazione” in materia di prestazioni di vecchiaia previste
dai regimi complementari di previdenza.
Lo Stato Italiano ha dato attuazione a questa
direttiva con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80,
pubblicato nella G.U.R.I. del 13 febbraio 1992, n. 36 S.O. ed
entrato in vigore il 28 febbraio successivo.
2. Il Fondo di garanzia.
L’art. 5 del d.lgs. 80/92 (all.2) ha
previsto l’istituzione presso l’INPS di un apposito
Fondo di garanzia contro il rischio derivante dall’omesso o
insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro
insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.
La norma prevede che tale fondo sia finanziato da
una quota del contributo di solidarietà di cui al comma 2
dell’art. 9-bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 convertito,
con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166,(all.3)
pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza
complementare.
3. I soggetti assicurati.
Possono richiedere l’intervento del Fondo
di garanzia i lavoratori subordinati che, al momento della
presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme
pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte
nell’apposito albo tenuto dalla COVIP o ad una forma
pensionistica complementare individuale attuata mediante stipula
di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di
assicurazioni autorizzate dall’ISVAP, così come
previsto dall’art. 13, comma 1 lett. b) del d.lgs. 252/05
(all.4).
In caso di morte dell’assicurato prima
della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la
domanda potrà essere presentata esclusivamente dai soggetti
aventi titolo nell’AGO alla pensione indiretta, sempreché
siano stati indicati quali beneficiari nel contratto di adesione
al fondo complementare.
Nel caso di morte del titolare di una prestazione
pensionistica, la domanda potrà essere presentata
esclusivamente dai soggetti aventi diritto nell’Assicurazione
generale obbligatoria alla pensione di reversibilità, a
condizione che lo schema di adesione al fondo preveda, in caso di
morte del beneficiario, la restituzione del montante residuo o
l’erogazione di una rendita ai superstiti e che tali
soggetti siano gli effettivi beneficiari di tali prestazioni.
Le forme pensionistiche complementari non possono
in nessun caso richiedere direttamente al Fondo di garanzia
l’integrazione dei contributi.
4. Le prestazioni
Considerato che l’art. 5 del d.lgs. 80/92
rinvia all’art. 9 bis del D.L. 29 marzo 1991, n. 103
convertito con L. 1.6.1991, n. 166 il quale fa generico
riferimento alle contribuzioni ed alle somme versate o accantonate
alla previdenza complementare, sono garantiti dal Fondo:
a) il contributo del datore di lavoro;
b) il contributo del lavoratore che il datore di
lavoro abbia trattenuto e non versato;
c) la quota di TFR conferita al fondo che il
datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. Tale quota
pertanto, divenuta contribuzione alla previdenza complementare,
non potrà più esser richiesta al Fondo di garanzia
per il TFR di cui all’art. 2 della L. 297/82 (all. 5).
Al fine di assicurare pienamente la posizione
previdenziale complementare dei lavoratori, il Fondo provvederà
a rivalutare i contributi versati utilizzando, per ciascun anno,
l’indice di rendimento del TFR.
E’ esclusa la corresponsione di interessi
di mora eventualmente previsti dal regolamento dei singoli fondi
ed ogni altro onere accessorio.
E’ altresì esclusa la corresponsione
direttamente al lavoratore delle prestazioni erogate dal Fondo di
garanzia.
Si precisa che i contributi coperti dal Fondo
sono esclusivamente quelli dovuti a forme di previdenza
complementare per l’erogazione di prestazioni di vecchiaia e
superstiti, restando esclusi i contributi eventualmente dovuti per
l’anzianità, l’invalidità, l’inabilità
e per ogni altra forma di assistenza integrativa.
5. Procedure che danno titolo
all’intervento.
In virtù del rinvio dell’art. 5,
comma 1 del d.lgs. 80/92 alle procedure previste dall’art. 1
dello stesso decreto, danno titolo all’intervento del Fondo
le seguenti procedure concorsuali: fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione
straordinaria (art. 1, comma 1 d.lgs. 80/92 - all.6); inoltre,
qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 1 della L.F.(all.7), il Fondo
potrà intervenire previo esperimento da parte del
lavoratore di una procedura esecutiva individuale a seguito della
quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia
rimasto in tutto o in parte insoddisfatto (art. 1, comma 2, d.lgs.
80/92).
Con riferimento al concordato preventivo si
precisa che sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima
del decreto di apertura della procedura (art. 184 L.F.- all.8) e
pertanto il Fondo potrà corrispondere esclusivamente i
contributi alla previdenza complementare relativi a periodi
precedenti la data del citato decreto.
6. Presupposti per l’intervento
del Fondo
Analogamente a quanto avviene nel Fondo di
garanzia istituito dall’art. 2 della L. 297/82, le modalità
di intervento del Fondo differiscono a seconda che il datore di
lavoro sia assoggettabile o meno ad una delle procedure
concorsuali citate al paragrafo precedente.
Per l’individuazione dei criteri distintivi
tra le due categorie si rinvia al par. 3.1. della circolare 7
marzo 2007 n. 53.
6.1.
In caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura
concorsuale, i presupposti per l’intervento del Fondo sono:
a) iscrizione ad un fondo di
previdenza complementare al momento della presentazione della
domanda;
b) cessazione del rapporto di
lavoro;
c) insolvenza del datore
di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedure
concorsuali previste dall’art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta
in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
d) accertamento dell'esistenza
di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per
le quali si chiede l’intervento del Fondo.
a) iscrizione ad un fondo di
previdenza complementare.
L’iscrizione ad un fondo di previdenza
complementare, in primo luogo, è un requisito
indispensabile al fine di individuare il soggetto a cui versare i
contributi omessi (che non possono mai essere corrisposti
direttamente al lavoratore); in secondo luogo, soddisfa il
requisito, espressamente previsto dall’art. 5, comma 2 del
d.lgs. 80/92, che dall’omessa o insufficiente contribuzione
possa derivare la perdita, anche parziale, della prestazione
complementare.
Il lavoratore che chiede l’intervento del
Fondo deve essere iscritto ad una delle forme di previdenza
complementare regolamentate dal d.lgs. 252/05[2].
Il Fondo di garanzia può intervenire anche
per le forme di previdenza complementari istituite prima
dell’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
purché esse abbiano ottenuto l’iscrizione
all’apposito albo tenuto dalla COVIP.
Il fondo di previdenza complementare presso il
quale il Fondo di garanzia è chiamato ad integrare i
contributi omessi può essere diverso da quello in cui si è
verificata l’omissione contributiva nel caso in cui il
lavoratore abbia ottenuto il trasferimento della propria
posizione.
b) cessazione del rapporto di
lavoro subordinato.
La domanda di intervento del Fondo potrà
essere presentata dopo la cessazione del rapporto con il datore di
lavoro insolvente.
Si rinvia al par. 3.1.1 lett. a) della circolare
7 marzo 2007, n. 53 per gli ulteriori chiarimenti.
c) insolvenza del datore
di lavoro, accertata mediante apertura di una delle procedura
concorsuali previste dall’art. 1 del d.lgs. 80/92 o aperta
in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Si rinvia alle disposizioni impartite al par.
3.1.1 lett. b) della circolare 7 marzo 2007, n. 53.
d) accertamento dell'esistenza
di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per
le quali si chiede l’intervento del Fondo.
L’art. 5, comma 2 del d.lgs. 80/92 prevede
che il lavoratore possa chiedere l’intervento del Fondo,
qualora il suo credito sia rimasto in tutto o in parte
insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale; ne consegue
che, in via generale l’accertamento del credito del
lavoratore, in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e
liquidazione coatta amministrativa, avverrà con
l’ammissione del credito nello stato passivo della
procedura.
Di conseguenza, analogamente a quanto avviene nel
Fondo di garanzia istituito dalla L. 297/82, è escluso
l’intervento del Fondo quando la tardiva ammissione del
credito sia impedita dall’avvenuta chiusura della procedura
concorsuale o dal decorso dei termini previsti dal 1° comma
dell’art. 101 L.F..(all.9)
Invece, diversamente da quanto previsto per il
Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, il Fondo potrà
intervenire anche quando il Tribunale disponga di non procedere
all’accertamento del passivo a causa della previsione di
insufficiente realizzo (art. 102 L.F.- all.10) purché il
credito sia stato in ogni caso accertato giudizialmente ed il
lavoratore produca copia autentica del decreto di chiusura del
fallimento per insufficienza dell’attivo.
Sempre con riferimento all’accertamento del
credito si precisa che qualora l’importo dei contributi
omessi non sia evidenziato nello stato passivo distintamente dagli
altri crediti di lavoro, il lavoratore dovrà produrre copia
dell’istanza di ammissione al passivo completa dei conteggi
al fine di chiarire l’effettiva entità degli stessi.
6.2.
In caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura
concorsuale, i presupposti per l’intervento del Fondo sono:
a) iscrizione ad un fondo di
previdenza complementare al momento della presentazione della
domanda.
Si rinvia al par.
6.1 lett. a).
b) cessazione del rapporto di
lavoro.
Si rinvia al par.
6.1 lett. b).
c) accertamento
giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza
complementare.
Si rinvia al par.
3.1.2. lett. d) della circolare 7 marzo 2007, n. 53.
d) inapplicabilità al
datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei
requisiti soggettivi di cui all’art. 1 L.F..
Si rinvia al par.
3.1.2. lett. b) della circolare 7 marzo 2007, n. 53.
e) insufficienza delle garanzie
patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento
dell’esecuzione forzata.
Si rinvia al par. 3.1.2.
lett. c) della circolare 7 marzo 2007, n. 53.
7. Domanda
La domanda di intervento del Fondo deve essere
presentata alla Sede dell'INPS nella cui competenza territoriale
l'assicurato ha la propria residenza; se avanzata ad una Sede
diversa essa verrà trasferita d'ufficio a quella
territorialmente competente.
Qualora il lavoratore sia residente all'estero,
la sede competente sarà quella dell'ultima residenza in
Italia dell'assicurato oppure quella in cui l’assicurato
stesso elegge domicilio.
La domanda può essere presentata sul
modello appositamente predisposto (PPC/D) oppure in carta semplice
purché vengano riportate tutte le informazioni contenute
nel citato modello.
Se la domanda non è firmata davanti al
funzionario addetto alla ricezione, ad essa dovrà essere
allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore.
La domanda può essere presentata a partire
dalle date di seguito indicate:
a) in caso di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione
straordinaria, dal 31° giorno successivo al deposito dello
stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della
L.F. (all.11 e 12);
b) nel caso in cui siano state
proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del
lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza che decide su di esse;
c) in caso di concordato
preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza di omologa (ora del decreto di omologazione), ovvero
della sentenza (ora del decreto) che decide di eventuali
opposizioni o impugnazioni;
d) in caso di insinuazione
tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno
successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza
che decide dell’eventuale contestazione;
e) in caso di esecuzione
individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di
pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o
in parte positivo, dal giorno successivo alla data del
provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato
dell’esecuzione.
In assenza della previsione di uno specifico
termine di prescrizione, il diritto a chiedere l’intervento
del Fondo è soggetto al termine ordinario di prescrizione
decennale previsto dall’art. 2946 c.c. (all. 13) decorrente
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
8. I documenti a corredo della
domanda
8.1.
Fallimento, Liquidazione coatta amministrativa e Amministrazione
straordinaria
·
copia di un documento di identità personale (se la domanda
non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
·
modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal responsabile della
procedura ;
·
modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante
del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore
desidera versare i contributi;
·
copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) oppure,
in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di
ammissione tardiva allo stato passivo;
·
attestazione della cancelleria del tribunale che il credito del
lavoratore non e’ stato oggetto di opposizione o di
impugnazione ai sensi del 2° e 3° comma art. 98
L.F.(all.14) (sostituibile con analoga dichiarazione del
responsabile della procedura concorsuale);
·
copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi
(se nello stato passivo l’importo dei contributi omessi non
è evidenziato distintamente dagli altri crediti);
8.2.
Concordato preventivo
·
copia di un documento di identità personale (se la domanda
non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
·
modello PPC/CUR timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale
e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con
cessione di beni;
·
modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante
del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore
desidera versare i contributi;
·
copia autentica della sentenza (ora decreto) di omologazione;
8.3.
Procedura concorsuale aperta in un altro Stato membro dell’Unione
Europea
·
copia di un documento di identità personale (se la domanda
non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
·
copia autentica dello Stato Passivo munita di traduzione legale
(da cui si deve evincere, in maniera inequivocabile, che le somme
sono dovute a titolo di contribuzione alla previdenza
complementare);
·
dichiarazione del Tribunale (o del responsabile della procedura)
munita di traduzione legale che attesti che lo stato passivo è
definitivo ovvero non è soggetto, per quanto riguarda il
credito del lavoratore, a modifiche;
·
mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del
lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà;
·
modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante
del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore
desidera versare i contributi;
8.4.
Esecuzione individuale
·
copia di un documento di identità personale (se la domanda
non è firmata in presenza di un funzionario dell’Istituto);
·
mod. PPC/CUR SOST da compilare e sottoscrivere a cura del
lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà;
·
modello PPC/FOND timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante
del fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore
desidera versare i contributi;
·
decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di
fallimento in quanto non ricorrono le condizioni di cui all’art.
1 della L.F.;
·
originale del titolo esecutivo in base al quale è stata
esperita l’esecuzione forzata;
·
copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il
titolo esecutivo, completo di allegati ed in particolare dei
conteggi;
·
copia autentica del verbale di pignoramento negativo, come
precisato al paragrafo 3.1.2. lett. c) della circolare 7 marzo
2007, n. 53;
·
visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari
dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
·
certificato di residenza del datore di lavoro;
9. Decorrenza della garanzia
Per espressa previsione normativa (art. 5, comma
4 del d.lgs. 80/92) la garanzia del Fondo opera esclusivamente per
le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992,
data di entrata in vigore del decreto.
In caso di datore di lavoro assoggettato a
procedura concorsuale in un altro Stato dell’Unione Europea,
la garanzia del fondo decorre dal 6 ottobre 2005 (data di entrata
in vigore del d.lgs. 186/05).
Resta inteso che le domande potranno trovare
accoglimento nei limiti della prescrizione indicata al par. 7.
10.Istruzioni operative provvisorie
Le domande presentate prima dell’entrata in
vigore del d.lgs. 252/05 ed attualmente giacenti presso la D.C.
Prestazioni a Sostegno del reddito, verranno trasferite alle Sedi
territorialmente competenti per l’istruttoria e la
successiva liquidazione.
Qualora nel corso dell’istruttoria dovesse
emergere che la procedura concorsuale è stata chiusa:
a) se il fallimento è
stato chiuso a seguito della compiuta ripartizione dell’attivo,
il lavoratore dovrà produrre: copia autentica del piano di
riparto finale ed attestazione della cancelleria Tribunale che non
vi sono stati riparti parziali, in caso contrario copia
autentica anche dei riparti parziali;
b) se il fallimento è
stato chiuso per totale insufficienza di attivo, il lavoratore
dovrà produrre copia autentica del decreto di chiusura
(solo per le procedure aperte prima del 16.7.2006, data di entrata
in vigore della riforma del diritto fallimentare);
c) per i fallimenti
aperti dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto
fallimentare, se il decreto di chiusura del fallimento interviene
senza che si sia proceduto alla verifica dello stato passivo
(previsione insufficiente realizzo – art. 102 L.F.) il
lavoratore oltre al decreto di chiusura dovrà dimostrare
che il credito per i contributi omessi alla previdenza
complementare è stato accertato giudizialmente.
Il Direttore Generale
Crecco
Gli allegati sono disponibili sul sito Inps
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