INPS
Circolare 3.2.2010 n.
17
Lavoro occasionale di
tipo accessorio. Legge Finanziaria 2010. Modifiche art. 70, decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. Premessa: nuovo
quadro normativo
La legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2010) introduce
importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo
accessorio.
L’articolo 2, commi
148 e 149 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, apporta le seguenti
modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276:
a) alla lettera b) del
comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono
aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente
sia un ente locale»;
b) la lettera e) del
comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi
settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le
università, il sabato e la domenica e durante i periodi di
vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età
se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università»;
c) alla lettera g) del
comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e
ai servizi» sono soppresse;
d) alla lettera h-bis)
del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono
inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;
e) dopo la lettera h-bis)
del comma 1 è aggiunta la seguente: «h-ter) di attività
di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;
f) al comma 1 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale
per l’anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si
intendono anche le attività lavorative di natura occasionale
rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di
prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo
parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i
buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a
tempo parziale»;
g) al comma 1-bis, le
parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in
tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «,
compresi gli enti locali,».
Dopo il comma 2-bis
dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, è aggiunto il seguente: «2-ter. Il ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico
e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli
previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle
spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità
interno».
In allegato si riporta il
testo innovato dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 (all.1).
Il nuovo dettato
normativo amplia, quindi, l’ambito di utilizzo dei “buoni
lavoro”, inserendo ulteriori attività e nuovi
committenti.
Di seguito si indicano le
specifiche innovazioni normative apportate dalla Legge Finanziaria
relative alle tipologie di prestatori e committenti e all’ambito
di attività.
1. Prestatori
a) studenti
Le nuove disposizioni
ribadiscono quanto già previsto per gli studenti con meno di
25 anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti
scolastici di ogni ordine e grado (art. 70, comma 1, lettera e), i
quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il
sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza,
compatibilmente con gli impegni scolastici.
Restano ferme le
indicazione contenute nella Circolare dell’INPS n. 104 del 1
dicembre 2008, per l’individuazione dei “periodi di
vacanza”, secondo la quale si considerano:
a) “vacanze
natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze
pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al
martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive”
i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Per quanto riguarda gli
studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l’università e con meno di venticinque anni di età
la nuova formulazione della lett. e) dell’articolo 70 del
decreto legislativo n. 276 prevede che questi possano svolgere lavoro
occasionale in qualunque periodo dell’anno.
Gli studenti possano
essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per svolgere attività
di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di qualsiasi
settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le
università.
b) pensionati
Con riferimento ai
pensionati (art. 70, comma 1, h-bis) la disposizione, oltre a
ribadire che tale categoria può svolgere attività di
natura occasionale in qualsiasi settore produttivo, prevede il loro
l’impiego anche in favore degli enti locali, per la cui
definizione si rinvia al punto 3 della presente circolare.
c) lavoratori part-time
In via sperimentale per
l’anno 2010, la lett. f) del comma 148 della legge 23 dicembre
2009, n. 191 prevede la possibilità di impiegare, nell’ambito
di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale
accessorio, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo
parziale.
Unica eccezione è
rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare
i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a
tempo parziale, ciò al fine di tutelare l’occupazione
regolare con contratto part-time e evitare possibili forme elusive
della relativa disciplina.
d) percettori di
prestazioni a sostegno del reddito
L’impiego in
prestazioni di lavoro occasionale accessorio di percettori di
prestazioni integrative a sostegno del reddito viene prorogato, in
via sperimentale, a tutto il 2010 (art. 70, comma 1-bis), e si
conferma che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di tali
lavoratori possono essere svolte in tutti i settori produttivi.
La medesima disposizione,
come modificata dal comma 148, lett. g) della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, specifica altresì, per i lavoratori compresi nella
categoria in esame la possibilità di svolgere prestazioni di
lavoro accessorio, stabilendo possano svolgersi anche in favore degli
enti locali.
Gli enti locali potranno
pertanto affiancare le politiche a sostegno del reddito con
iniziative di politica attiva del lavoro a favore degli stessi
percettori di ammortizzatori sociali.
Le categorie di
destinazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell’art.
70 del d.lgs. 276 possono essere individuate nei:
- percettori di
prestazioni di integrazione salariale;
- percettori di
prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione
ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione
edili).
In tali casi la norma
prevede che il limite massimo dei compensi derivanti dallo
svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è,
per singolo percettore, di complessivi 3.000 euro per anno solare,
limite, quindi, diverso e inferiore rispetto a quello di 5.000 euro
per anno solare per singolo committente stabilito in via generale ai
fini dell’individuazione delle prestazioni occasionali.
Si ricorda come già
specificato nella circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 che tali
soggetti possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale
accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto
stabilito dall’art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia
di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia
di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.
Per quanto riguarda gli
aspetti relativi alla cumulabilità per i compensi superiori ai
3.000 euro si rinvia alla citata circolare n. 88 del 9 luglio 2009.
2. Attività
a) impresa familiare
La legge finanziaria per
il 2010 modifica la lett. g) dell’art. 70 del d.lgs. 276/2003,
eliminando il riferimento ai settori del commercio, turismo e
servizi. L’impresa familiare quindi può ricorrere
all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori
produttivi.
Si fa presente, come già
precisato nella circolare INPS n. 76 del 16 maggio 2009, che per
impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Dell’impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i
familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la
loro attività nell’impresa in modo continuativo e
prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il
3° grado e gli affini entro il 2° grado).
La disciplina
dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c.
prevede che, ove non sia instaurato un rapporto di tipo diverso tra i
componenti del nucleo, il familiare abbia diritto al mantenimento,
alla ripartizione degli utili, a una quota dei beni acquisiti con gli
utili, a una quota proporzionale degli incrementi dell’azienda.
Allorquando, invece, il familiare coadiutore partecipi all’attività
con carattere di abitualità e prevalenza e non sia
configurabile un rapporto di lavoro dipendente, discende l’obbligo,
per i suddetti “familiari”, dell’iscrizione nelle
gestioni di appartenenza con il conseguente versamento dei relativi
contributi.
Il comma 2-bis
dell’articolo 70 del d.lgs. 276/2003 dispone, ancora, che le
imprese familiari possano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio
per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno
fiscale, a 10.000 euro.
Ai sensi del comma 4-bis
dell’articolo 72 del citato d.lgs. 276/2003 con riferimento
all’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1,
lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato.
Si ribadisce che l’ambito
di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio
considera le imprese familiari nella qualità di “datori
di lavoro” nei riguardi di soggetti estranei all’imprenditore
e all’impresa familiare stessa.
Pertanto nel caso di
specie con riferimento all’impiego dei buoni lavoro da parte
delle imprese familiari si confermano le due seguenti situazioni:
A) qualora l’impresa
familiare utilizzi prestatori all’interno dell’attività
normalmente esercitata nel campo delle proprie attività
specifiche ai sensi della lettera g), dell’articolo 70 potrà
ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il
regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato (comma
4-bis art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). In
questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità
dell’attività esercitata, salvo il fatto che essa sia
svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa
familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l’impresa familiare
appare in veste di “datrice di lavoro”, con esclusione,
pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei
collaboratori autonomi o delle altre figure residuali dell’articolo
230-bis;
B) nei casi, invece, in
cui l’impresa familiare intenda avvalersi del lavoro
occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività
previste dalle restanti lettere del comma 1 dell’articolo 70,
potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime
contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la
contribuzione pari al 13 per cento da versare alla gestione separata,
come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese.
In entrambi i casi, sia
per le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti
dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis per le
proprie attività specifiche sia nel caso di impresa familiare
che si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi delle
altre tipologie del comma 1 dell’articolo 70, in qualsiasi
settore resta fermo il limite stabilito al comma 2 -bis dell’articolo
70 dell’importo complessivo dei compensi per singola impresa
familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila
euro.
Per quanto non
espressamente richiamato, circa le modalità di utilizzo da
parte delle imprese familiari e le relative regole sulla
contribuzione si fa riferimento ai contenuti della circolare INPS n.
76 del 16 maggio 2009.
b) maneggi e scuderie
La nuova lettera h-ter)
del comma 1 dell’art. 70 inserisce tra le prestazione di lavoro
accessorio anche tutte quelle prestazioni lavorative di natura
occasionale rese nell’ambito di “attività di
lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie”.
3. Committenti - enti
locali
Per quanto riguarda i
committenti che possono ricorrere ai buoni lavoro, la legge
finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in particolare:
- per le attività
di cui alla lett. b) dell’art. 70 (lavori di giardinaggio,
pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti);
- con riferimento a
singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti
con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il
2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito
ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.
Pertanto nel caso di
specie le attività concernenti i “lavori di
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti”, di cui alla lett. b) dell’art. 70, come
modificato dalla finanziaria 2010, sono circoscritte, nell’ambito
del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi
i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché
i consorzi cui partecipano enti locali (ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Per quanto riguarda
invece le altre attività previste dall’art. 70 del
decreto legislativo n. 276, si richiama la disposizione dell’art.
1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, il quale stabilisce che, salvo
contraria disposizione il decreto stesso “non trova
applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro
personale”.
Fanno eccezione, come già
ricordato nella circolare INPS 88 del 2009, le attività che
rientrano nei settori di cui alla lett. d) dell’art. 70
(manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di
lavori di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere
prestate a favore di qualsiasi committente pubblico.
In tal senso è
intervenuto il comma 26 dell’art. 17 del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha
modificato l’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
inserendo il lavoro accessorio di cui alla lett. d), del comma 1,
dell’art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni ed integrazioni, tra le ipotesi di “lavoro
flessibile” previste nella pubblica amministrazione dal Testo
unico del pubblico impiego. Tale inserimento, data la caratteristica
del lavoro accessorio che non è regolamentato dai contratti
collettivi e non è riconducibile ad una forma contrattuale
specifica, assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi a
disposizione del datore di lavoro e quindi anche del lavoro
accessorio. Né è possibile applicare le esigenze di cui
al comma 2 dell’art. 36, temporanee ed eccezionali, a
fattispecie come il lavoro accessorio che viene previsto già
limitatamente per gli ambiti specifici di cui al comma 1 dell’art.
70 del d.lgs. 276/2003, lettere b), d) e h-bis), nonché di cui
al comma 1-bis del richiamato art. 70.
Per “committente
pubblico”, ai sensi dell’art. 1 comma 2, del d.lgs. n.
165/2001, vanno intese “tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali,regionali e locali, le
Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
Per quanto riguarda,
invece, il profilo concernente i prestatori di lavoro che, senza
particolari limitazioni, possono svolgere attività di lavoro
accessorio anche a favore degli enti locali, si ribadisce che questi
sono:
- gli studenti, i
quali potranno altresì ottenere “buoni lavoro”
anche da scuole e università;
- i pensionati;
- i percettori di
prestazioni integrative a sostegno del reddito;
- i titolari di
contratto di lavoro a tempo parziale,
di cui, rispettivamente,
ai punti a), b), c) e d) della prima parte della presente circolare.
Infine, il comma 149
della citata legge finanziaria aggiunge dopo il comma 2-bis
dell’articolo 70 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il comma
2-ter il quale stabilisce che “il ricorso a prestazioni di
lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti
locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e ove previsto dal patto di stabilità interno”.
4. Modalità di
applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di
tipo accessorio
Considerata la nuova
estensione del campo di applicazione del lavoro occasionale
accessorio, introdotta dall’art. 2, commi 148 e 149 della legge
finanziaria 2010, si fornisce in allegato (all. 2) un nuovo quadro
riepilogativo delle modalità applicative del sistema di
regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio con riferimento
alle diverse tipologie di attività e prestatori interessati.
Si ribadisce che per
prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi
attività lavorative di natura meramente occasionale e
accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di
lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele
minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme
di lavoro nero e irregolare. Inoltre la natura di accessorietà
comporta che le attività disciplinate dall’articolo 70
del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte
direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione,
senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è
dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore
finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una
cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire
lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso
dell’appalto o della somministrazione.
Si ricorda inoltre che
per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo
delle erogazioni fissato dall’articolo 70 del d.lgs. n.
276/2003, in un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un
anno solare con riferimento al medesimo committente.
Il limite del compenso
erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore
come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il
committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti
per prestatore.
Per i percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il
limite di importo, per anno solare, è di 3.000 euro netti
complessivi, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 euro
lordi.
Per quanto riguarda le
imprese familiari, invece, il legislatore, al comma 2-bis dell’art.
70 del d.lgs. 276/2003, ha previsto che esse possano utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non
superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.
Si precisa che anche
questo limite economico è da considerarsi come netto,
corrispondente ad un importo lordo di 13.333 euro.
Per quanto riguarda le
caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali del
sistema dei voucher, si rinvia alle indicazioni contenute nelle
circolari emanate dall’Istituto per l’applicazione del
lavoro occasionale di tipo accessorio (circolare n. 81 del 31 luglio
2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1°
dicembre 2008, circolare n. 44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del
26 maggio 2009, circolare n. 88 del 9 luglio 2009), nonché
alle indicazioni disponibili sul sito www.inps.it, nella sezione
Informazioni - Prestazioni Occasionali di tipo accessorio oppure
utilizzando l’apposita icona presente nella home page del sito.
Il Direttore Generale
Nori