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Il presente messaggio chiarisce
alcuni dubbi interpretativi sollevati da parte di alcune sedi dell’Istituto,
concernenti la possibilità dell’ instaurazione di un valido rapporto di
lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il Presidente della
medesima .
Prima dell’entrata in vigore della
legge 142/2001, l’attività lavorativa svolta dai soci di cooperativa, volta
al perseguimento di fini istituzionali della società, non si riteneva
assimilabile ad un rapporto di lavoro, ma solo ad un rapporto meramente
associativo.
La giurisprudenza in mancanza di una
chiara legislazione di riferimento, ha provveduto all’estensione ai soci
lavoratori di cooperativa di alcune specifiche tutele del lavoro subordinato
che in caso contrario non avrebbero trovato applicazione.
Per quanto riguarda la tutela
previdenziale, le norme relative ai lavoratori subordinati in base alla
previsione dell’art. 2 del RD 28.08.1924, n.1422 e successive modifiche DPR
30.04.1970, n.602, sono state sempre applicate dall’Istituto, oltre che nei
confronti dei soci addetti ad attività amministrativa, alle condizioni e nei
limiti specificati dall’art. 2 lettera e) del DPR n. 602/70, anche nei
confronti dei Presidenti di cooperative sulla base di direttive impartite dal
Ministero del Lavoro (Cfr. Cir. n.179 del 08.08.1989 e Cir. n.89 del
15.04.1999).
La legge 142/2001 all’articolo 1,
comma 3, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo concetto di mutualità,
che discende dalla separazione dello status di lavoratore da quello di socio,
infatti la prestazione di lavoro è oggetto di un rapporto giuridico
totalmente autonomo da quello mutualistico.
Le recenti abrogazioni apportate
dalla legge 30/2003 non contribuiscono ad eliminare la predetta distinzione,
in quanto la prestazione di lavoro non può essere identificata nella
prestazione mutualistica, la prima è strumentale al raggiungimento della
mutualità medesima.
Pertanto la progressiva estensione da
parte del legislatore della disciplina sul lavoro subordinato al socio
lavoratore di cooperativa, comporta l’applicazione anche nei confronti di
questi ultimi della regola generale dell’incompatibilità di prestazione
d’attività lavorativa subordinata contemplata nella circolare 179/89 per i
Presidenti del C.d.A., gli Amministratori unici e i Consiglieri delegati.
Il Direttore Centrale
Ziccheduu
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