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Sono pervenute dalle Sedi diverse richieste di chiarimenti
riguardo al “Programma di assistenza” previsto dalla Circolare n.90 del 23
maggio 2007.
Al riguardo occorre, innanzitutto, premettere che tale
programma deve essere prodotto esclusivamente dai lavoratori che ricadono
nella fattispecie prevista dal punto 4 della circolare suddetta e precisamente:
i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui
risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità , ma
che, comunque, prestano al portatore di handicap un’assistenza
sistematica ed adeguata.
Ciò premesso, le Sedi richiederanno, di norma, il
programma in questione , quando il tempo normalmente necessario per
coprire tale distanza superi i sessanta minuti.
A tal proposito si specifica che il “Programma di assistenza”
consiste in una sostanziale pianificazione motivata delle modalità con cui
il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità.
Si tratta, quindi, di una dichiarazione congiunta, del
lavoratore e del portatore di handicap – rinnovata annualmente in occasione
della richiesta dei permessi - dalla quale si evincono:
·
le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in
Italia e all’Estero, sostituzione programmata di personale badante,
sostituzione di altro familiare nell’assistenza, ecc.);
·
il piano mensile di utilizzo dei permessi.
Ove intervengano variazioni significative (annullamento
del programma, ricovero a tempo pieno della persona disabile, slittamento di
date, ecc.), il fruitore dei permessi dovrà informare con
ogni tempestività sia il datore di lavoro sia la Sede INPS competente, mediante riproposta preventiva del programma.
IL
COORDINATORE
GENERALE
IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
MEDICO LEGALE
A SOSTEGNO DEL REDDITO
PICCIONI
GOLINO
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