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Prestazioni a Sostegno del Reddito
Circolare 28/12/2009
n. 131
Art. 20 del D.L.
n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge
102 del 3 agosto 2009 – Nuovo processo dell’
Invalidità Civile – Aspetti organizzativi e prime
istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti
Sommario
Con l’articolo 20
del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
nella legge
3 agosto 2009, n. 102 (allegato 1), il legislatore ha introdotto
importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità, con l’obiettivo di
realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e
sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di
attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.
Con la presente
circolare, viene illustrato il flusso organizzativo e procedurale di
attuazione dei principi contenuti nel disposto normativo del suddetto
articolo 20, oggetto della determinazione commissariale n. 189 del
20/10/2009 su "Il nuovo processo dell’ Invalidità
Civile alla luce dell’art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito
nella Legge
102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali
del nuovo sistema".
PREMESSA. 3
1. Effetti della nuova
disciplina e nuovi compiti dell’istituto. 3
2. Il Nuovo processo
dell’ Invalidità Civile. 5
3. Descrizione dell’iter
procedurale. 6
3.1 Compilazione
telematica del certificato medico. 6
3.2 Compilazione della
domanda, inoltro all’Inps e ricevuta. 7
3.3 La convocazione a
visita. 9
4. Le Commissioni Mediche
Integrate. 11
5. Gestione calendario
visite. 11
6. La visita medica da
parte della Commissione Medica Integrata. 12
7. L’esito della
visita medica. 13
A. Giudizio
medico-legale espresso all’unanimità dei componenti
della Commissione. 13
B. Giudizio
medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della
Commissione. 14
8. Commissione Medica
Superiore. 14
9. Trasmissione del
verbale. 15
10. Verifica
straordinaria della permanenza dello stato invalidante di cui
all’articolo 20 comma 2 della legge 102/2009. 16
11. Sinergie INPS-REGIONI
16
12. Convenzionamento
medici esterni 17
13. Monitoraggio. 18
14. Gestione delle
domande cartacee presentate entro il 31.12.2009 alle ASL e delle
visite mediche di revisione. 18
14.1 Gestione delle
domande cartacee presentate entro il 31.12.2009 18
14.2 Visite mediche di
revisione. 19
15. Contenzioso
Giudiziario. 20
16. Istruzioni contabili
21
PREMESSA
Con l’articolo 20
del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (allegato 1), il legislatore ha
introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei
benefici in materia di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità, con
l’obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi
amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione
dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle
prestazioni.
In attuazione dei
principi contenuti nel disposto normativo del suddetto articolo 20
del DL n. 78/2009, il Commissario Straordinario dell’Istituto
ha assunto lo scorso 20 ottobre la determinazione n. 189 su "Il
nuovo processo dell’ Invalidità Civile alla luce
dell’art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito nella Legge
102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali
del nuovo sistema".
Il nuovo flusso
organizzativo e procedurale, illustrato nella presente circolare, è
ispirato ai seguenti principi:
- trasparenza
del procedimento;
- rilascio sul
sito internet dell’Istituto dell’applicativo per la
presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti e per
la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche
delle ASL;
- archiviazione
elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali
registrati informaticamente;
- tempestiva
disponibilità degli atti, grazie all’utilizzo della sola
modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte
delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini
dell’erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in
giudizio.
L’applicativo
gestionale conterrà i modelli in formato elettronico che
saranno utilizzati per la presentazione delle domande, la
compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari.
1. Effetti della
nuova disciplina e nuovi compiti dell’istituto
Per le domande presentate
a decorrere dal 1° gennaio 2010, il processo dell’invalidità
civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:
1. La
“certificazione medica” è compilata on line dal
medico certificatore, di fatto attivando l’input per una nuova
domanda di riconoscimento dello stato invalidante.
2. La “domanda”
è compilata on line e deve essere abbinata al certificato
medico precedentemente acquisito.
3. Completato
l’abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il
sistema consente l’inoltro della domanda all’INPS
attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l’avviso
di avvenuta ricezione, successivamente gli estremi del protocollo
informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a
visita (luogo, data e orario).
4. In fase di
accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un
medico dell’INPS.
5. I verbali
sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli
uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici
adempimenti. La trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici
diversi è garantita dall’applicativo gestionale, che
governa in modalità integrata l’intero processo.
6. Gli accertamenti
sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica,
previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente
competente, allorché comportino il riconoscimento di una
prestazione economica, danno luogo all’immediata verifica dei
requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di
concessione.
7. Gli accertamenti
sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione
Medica, comportano la sospensione della procedura, l’esame
della documentazione sanitaria in atti e l’eventuale
disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, sarà
cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le
azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti
la documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del
flusso procedurale tende a contenere i tempi dell’eventuale
concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di
presentazione della domanda.
8. Per ogni verbale
chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario
elettronico
9. La Commissione
Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e
ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a
ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova
visita) anche successivamente all’invio del verbale al
cittadino.
10. L’Istituto
diventa unico legittimato passivo nell’ambito del contenzioso
giudiziario. Al riguardo si richiamano tutte le disposizioni già
impartite con la circolare n. 93 del 20 luglio 2009, avente ad
oggetto “Controversie in materia di invalidità civile –
articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, numero 78, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009”.
2. Il Nuovo
processo dell’ Invalidità Civile.
A decorrere dal 1°
gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordità
civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione
medica attestante la natura delle infermità invalidanti,
dovranno essere inoltrate all’INPS esclusivamente per via
telematica.
A tal fine è stata
realizzata un’applicazione (“Invalidità Civile
2010” - InvCiv2010), disponibile sul sito internet
dell’Istituto (www.inps.it). L’accesso all’applicazione
è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal
Identification Number), le cui modalità di assegnazione sono
descritte nello stesso sito dell’Inps e, di seguito,
riepilogate:
Modalità di
assegnazione del codice di identificazione personale (PIN)
Per il medico
certificatore:
- scaricare e
stampare il modulo di richiesta del PIN disponibile sul sito INPS e
presso le sedi dell’Istituto;
- recarsi
personalmente presso una qualunque Agenzia dell’Inps, munito di
un documento d’identità;
- consegnare il
modulo di richiesta del PIN, debitamente compilato e sottoscritto,
che verrà conservato agli atti della sede;
L’operatore INPS
provvederà alla registrazione dei dati anagrafici ed
all’attribuzione di un codice PIN iniziale di accesso, che
consegnerà in busta chiusa numerata al medico.
Al primo accesso, il
medico dovrà modificare il PIN iniziale seguendo la procedura
guidata.
Per le successive
eventuali comunicazioni con l’Istituto, il medico fornirà
l’indirizzo della sua casella PEC (Posta Elettronica
Certificata), prevista dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L’elenco dei medici
certificatori accreditati in possesso del PIN sarà pubblicato
sul sito internet dell’Istituto. Sull’argomento si vedano
anche i messaggi n. 29389 del 16/12/09 e n. 029596 del 18/12/2009.
Per il cittadino
- inoltrare la
richiesta direttamente dal sito dell’Inps, sezione dei Servizi
on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto
caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà
successivamente recapitata per posta ordinaria);
- in
alternativa, tramite il Contact Center INPS (803164).
I cittadini ancora non
censiti in ARCA, ai quali non può essere rilasciato il PIN
attraverso le modalità sopradescritte, devono richiederlo
direttamente agli uffici INPS, esibendo un documento d’identità
valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.
Per i minori non ancora
in possesso del documento d’identità è
sufficiente esibire il codice fiscale o la tessera sanitaria.
I soggetti interessati
all’utilizzo della procedura InvCiv2010, con diversi livelli di
autorizzazione all’accesso, sono i seguenti:
i cittadini richiedenti
e/o i soggetti da questi autorizzati;
i medici certificatori;
gli Enti di patronato;
le Associazioni di
categoria dei disabili ;
i Presidenti delle
commissioni mediche ASL ed il personale amministrativo delle ASL
specificatamente individuato dai Responsabili delle ASL;
i medici dei CML
dell’INPS;
i dirigenti delle sedi
INPS:
i dipendenti delle unità
organizzative INPS interessate dalle attività di connesse
all’invalidità civile.
3. Descrizione
dell’iter procedurale.
3.1 Compilazione
telematica del certificato medico.
Il cittadino che intende
presentare domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità
civile, cecità civile, sordità, disabilità e
handicap, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione
telematica del certificato medico introduttivo che attesti le
infermità invalidanti.
Nel caso di sola domanda
di collocamento mirato ex lege 68/99, non è richiesto il
certificato medico di cui al punto precedente, in quanto la domanda
può essere presentata esclusivamente da cittadini ai quali la
condizione di invalidità è già stata
riconosciuta con una percentuale superiore al 45%, ovvero sia stata
riconosciuta la condizione di cieco civile o sordi.
Il verbale dell’avvenuto
riconoscimento dovrà essere esibito dal cittadino all’atto
della visita da parte della Commissione medica integrata.
La trasmissione on line
dei certificati medici è consentita solo ai medici abilitati,
al termine di un procedimento di autenticazione basato sul codice
fiscale e sul codice di identificazione personale (PIN) attribuito
dall’Inps (v. sopra, punto 2).
I dati necessari per la
completezza del certificato medico sono i seguenti:
- dati anagrafici
del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera
sanitaria;
- dati clinici
(anamnesi, obiettività)
- diagnosi, con
codifica ICD-9;
- indicazione
dell’impossibilità di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore o della impossibilità di
compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in
caso di richiesta di indennità di accompagnamento);
- indicazione di
eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle
previsioni della legge n. 80/2006);
- indicazione di
eventuali patologie gravi previste nell'allegato al DM 2.8.2007 (al
fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni);
- indicazione della
finalità del certificato (per invalidità civile /
cecità / sordità / handicap - Legge 104/92 / disabilità
– Legge 68/99).
Completata l’acquisizione
del certificato medico introduttivo, la procedura genera una ricevuta
che il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente.
La ricevuta reca anche il
numero di certificato che il cittadino dovrà riportare nella
domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Si ricorda che, ai fini
dell’abbinamento, il certificato ha una validità massima
di trenta giorni dalla data di rilascio.
Il medico provvede,
altresì, alla stampa e al rilascio del certificato
introduttivo firmato in originale, che il cittadino dovrà
esibire all’atto della visita.
Si precisa che il
certificato medico in formato digitale può essere riferito a
differenti richieste di benefici e/o prestazioni.
Successive ristampe dei
certificati e delle relative ricevute potranno essere sempre eseguite
dal medico certificatore, limitatamente ai certificati da egli stesso
emessi.
3.2 Compilazione
della domanda, inoltro all’Inps e ricevuta.
La domanda può
essere presentata:
- dai cittadini in
possesso del PIN rilasciato dall’Istituto e/o da soggetti da
questi autorizzati;
- dagli Enti di
patronato
- dalle Associazioni
di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS)
Il cittadino può
acquisire direttamente la propria domanda on line, accedendo alla
procedura disponibile sul sito dell’Istituto.
Per gli Enti di
patronato, già muniti di PIN, sono previste le seguenti
modalità di acquisizione della domanda:
▫ attraverso uno
specifico applicativo di acquisizione off line, in grado di gestire
trasmissioni multiple in modalità differita;
▫ in modalità
di cooperazione applicativa.
In ogni caso, i soggetti
che hanno titolo all’acquisizione devono compilare i campi
previsti dal modello di domanda, abbinando il numero di certificato
entro il tempo massimo di trenta giorni dal rilascio del certificato
stesso; superato tale termine, il numero di certificato impresso
sulla ricevuta non sarà più utilizzabile per l’inoltro
telematico delle domande.
E’ consentito
l’abbinamento di più certificati medici ad una stessa
domanda, purché facciano riferimento a prestazioni/benefici
diversi. In presenza di più certificati per lo stesso tipo di
prestazione/beneficio, l’interessato avrà cura di
abbinare alla domanda solo quello che ritiene più completo.
La domanda per il
collocamento mirato ex legge 68/99 può essere presentata
unitamente a quella per lo stato d’invalidità civile,
cecità e sordità civile, selezionando le relative
caselle sul modello di domanda. Qualora il richiedente sia già
stato riconosciuto invalido civile oltre il 45% o cieco civile o
sordo, la domanda deve essere compilata sull’apposito modello
per il quale non è previsto l’abbinamento con il
certificato medico telematico, come in precedenza precisato. Il
cittadino dovrà presentare copia di tale verbale all’atto
della visita.
Nella domanda il
cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito
temporaneo al fine di ottenere l’assegnazione di una visita
presso un’Azienda sanitaria diversa da quella corrispondente
alla residenza.
Il cittadino dovrà
inoltre precisare se le comunicazioni previste dalla procedura
andranno inviate alla residenza effettiva oppure presso altro
indirizzo, e potrà segnalare un numero telefonico e un
indirizzo di posta elettronica (eventualmente della casella di PEC
rilasciata dall’Istituto) che consenta l’inoltro in tempo
reale di tutte le comunicazioni generate dal flusso procedurale. In
ogni caso, anche le comunicazioni già inviate in formato
digitale saranno recapitate in forma cartacea.
La procedura consente
l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti. A
seguito dell’invio telematico della domanda, la procedura
consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa.
La ricevuta, oltre ai
dati relativi all’interessato, contiene i seguenti elementi:
- protocollo della
domanda (PIU)
- data di
presentazione della domanda.
La gestione telematica
delle domande consente, infine, la tracciabilità delle stesse
durante tutte le fasi del procedimento, con possibilità di
monitorare lo stato della propria pratica tramite collegamento al
sito dell’Istituto con le proprie credenziali di accesso (PIN).
Per ogni domanda
inoltrata in via telematica, l’applicazione esegue controlli di
completezza e congruità dei dati immessi, quindi verifica
l’assenza di condizioni di irricevibilità. La domanda è
irricevibile nel caso in cui esistano precedenti domande non ancora
definite, ovvero ricorsi amministrativi o giudiziari pendenti.
Se la domanda è
completa in tutte le sue parti, la procedura guida l’utente
alla chiusura dell’acquisizione; quindi, a seguito dell’invio
telematico, consente la stampa della relativa ricevuta.
3.3 La convocazione a
visita
Contestualmente alla
conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda
degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di
residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).
Il cittadino, anche per
il tramite dei soggetti abilitati, potrà indicare una data di
visita diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date
indicate dal sistema, e comunque:
- entro i 30 giorni
dalla data di presentazione della domanda, per l’effettuazione
delle visite ordinarie,
- entro i 15 giorni
dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia
oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per
patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007.
Qualora non sia possibile
fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa
dell’indisponibilità di date nell’agenda, la
procedura può attribuire date successive al predetto limite,
oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la
prenotazione della visita. In quest’ultimo caso, l’invito
a visita (descritto di seguito) sarà sostituito dall’avviso
di prenotazione.
Una volta definita la
data di convocazione, l’invito a visita sarà reso
visibile nella procedura e sarà comunicato con lettera
raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella domanda e alla
mail eventualmente comunicata.
Al fine di consentire la
definizione delle date di visita contestualmente alla presentazione
della domanda grazie alla gestione di una agenda appuntamenti, l’INPS
metterà a disposizione delle ASL un sistema di invito a visita
contenente una funzione per la calendarizzazione delle visite.
Tale funzione permette
inoltre la predisposizione di lettere di invito a visita complete dei
riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle
avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto
della visita (documento di identità valido; stampa originale
del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione
sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di
impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che
possono derivare dalla eventuale assenza alla visita .
Nello schema di lettera
di invito a visita sono riportate, in particolare, le seguenti
informazioni:
- il cittadino può
farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia;
- in caso di
impedimento, può chiedere una nuova data di visita
collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio on line
con il proprio codice di identificazione personale;
- se assente alla
visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata
presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a
tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di
efficacia della stessa;
qualora sussistano le
condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato
a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare
(sempre per via telematica, collegandosi al sito dell’Inps) il
certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni
prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. La
ricevuta relativa alla richiesta di visita domiciliare conterrà
l’avviso che il Presidente della Commissione medica dovrà
pronunciarsi entro i cinque giorni successivi alla ricezione della
richiesta. Il Presidente della Commissione medica valuta il merito
della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso
di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e
dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà
indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali
comunicazioni saranno notificate con le consuete modalità
(visualizzazione sul sito Internet, eventuale invio per posta
elettronica, lettera raccomandata).
La funzione di
prenotazione visita:
- determina la ASL
di competenza in base al CAP/Comune di residenza del richiedente,
ovvero di domicilio indicato in caso di ricovero
- valuta se deve
essere applicata la trattazione d’urgenza con l’assegnazione
di un codice rosso (visita entro 15 giorni) ovvero la trattazione
ordinaria con l’assegnazione di un codice verde (visita entro
30 giorni)
L’interessato potrà
visionare la convocazione a visita nel sistema di tracciabilità
della pratica (avviso tramite posta elettronica qualora indicata).
In ogni caso, la stessa
convocazione verrà inoltrata con raccomandata A/R alla
residenza o ad altro indirizzo segnalato nella domanda.
Si fa presente che, in
base all’art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel
caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla
Commissione Medica lo stesso sarà convocato a visita entro i
successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest’ultima
la domanda perderà efficacia e l’interessato dovrà
presentare una nuova istanza.
4. Le Commissioni
Mediche Integrate
Le Commissioni mediche
ASL sono integrate dal medico INPS quale componente effettivo. Il
medico INPS che partecipa alle Commissioni è designato di
volta in volta, a rotazione, fra quelli in servizio presso il Centro
Medico Legale territorialmente competente. La programmazione
dell’attività è affidata al Responsabile del CML,
che avrà cura di limitare le partecipazioni di ciascun
sanitario entro il numero massimo di dieci sedute consecutive nella
stessa Commissione Medica Integrata.
La composizione delle
Commissioni Mediche Integrate, ovviamente, varia in funzione della
domanda presentata dal cittadino, a seconda che sia volta al
riconoscimento dell’invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, disabilità o handicap.
Nel quadro
dell’integrazione e della collaborazione tra amministrazioni
pubbliche, ove richiesto, l’Istituto potrà mettere a
disposizione delle ASL interessate i propri Centri medici legali per
l’effettuazione delle visite.
5. Gestione
calendario visite
Per ogni Commissione
Medica Integrata è previsto un calendario di visite con
l’indicazione del luogo di effettuazione delle stesse e della
tipologia della commissione medica.
Relativamente alle visite
ordinarie la ASL, d’intesa con l’INPS, comunica
periodicamente il calendario delle disponibilità della
Commissione per i 90 giorni successivi, al fine di consentire la
creazione dell’agenda delle visite.
Il Presidente della
Commissione Medica indicherà nella procedura informatica le
date utili che saranno rese disponibili per l’effettuazione
delle visite.
La procedura consente di
impostare vari criteri per il calendario visite di ogni Commissione
medica:
- i giorni e gli
orari di visita
- la durata di ogni
visita
- gli eventuali
giorni festivi (per esigenze locali - santo patrono, ecc.).
E’ possibile anche
indicare le sedute per ogni specifica tipologia di domanda (cecità
civile, sordità, handicap e disabilità, visite
domiciliari)
Devono essere, inoltre,
inserite ed aggiornate costantemente in procedura tutte le
informazioni relative a:
- ambulatori di
visita (competenza territoriale e indirizzo)
- anagrafica dei
medici dell’ASL
- anagrafica dei
medici del CML interni ed esterni
- composizione delle
Commissioni di visita
E’ assolutamente
necessario, per l’assegnazione automatica del luogo e della
data della visita, che tali dati siano gestiti correttamente in
procedura in stretto raccordo tra il Presidente della Commissione
medica ASL ed il Responsabile del CML dell’INPS.
L’Inps nel rispetto
di quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, della legge n.
102/2009, provvederà a trasmettere alle ASL le domande
ricevute, attraverso:
- l’accesso
diretto, tramite internet, all’applicazione di presentazione
delle domande;
- la trasmissione
dei dati in cooperazione applicativa secondo gli standard definiti
con i protocolli operativi;
- lo scambio dati
secondo modalità definite con le singole convenzioni.
6. La visita medica da
parte della Commissione Medica Integrata
La Commissione medica
all’atto della visita accede, attraverso la rete internet o
mediante cooperazione applicativa, al fascicolo elettronico
dell’interessato contenente la domanda telematica completa del
certificato medico.
A tal fine le ASL
dovranno segnalare all’INPS i nominativi dei medici e dei
funzionari da abilitare all’accesso e alla compilazione dei
verbali, nonché tutte le variazioni che interverranno al
riguardo.
La Commissione, dopo aver
effettuato la visita, redige il verbale medico in formato
elettronico, nel quale troverà precompilati i campi relativi
alla sezione anagrafica.
Nel verbale saranno
registrati tutti i dati della visita:
- dati
identificativi della Commissione;
- dati anagrafici;
- estremi del
documento di riconoscimento;
- antecedenti
lavorativi;
- tipologia della
domanda (invalidità civile, cecità, sordità);
- tipologia
dell'accertamento (ambulatoriale, domiciliare, primo accertamento,
aggravamento, revisione);
- documentazione
sanitaria esibita;
- anamnesi;
- obiettività;
- richiesta di
ulteriore documentazione / ulteriori accertamenti;
- diagnosi con
indicazione della codifica DM 5.2.1992 e ICD-9 e adozione della
procedura next-mate in caso di valutazioni percentualistiche;
- valutazione, con
riferimento alla tipologia della domanda ed all'età
dell'istante;
- eventuale
indicazione di una revisione programmata;
- eventuale
indicazione della ricorrenze degli estremi del DM 2.8.2007 e della
relativa voce dell'allegato;
- gruppo firma
informatizzato, con registrazione per ognuno dei componenti del
giudizio "favorevole" o "contrario" al fine di
selezionare automaticamente i verbali definiti all'unanimità o
a maggioranza.
La documentazione
sanitaria presentata all’atto della visita da parte del
cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e potrà essere
richiesta dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS
in caso di necessità.
Per le domande di
disabilità la Commissione medica integrata redige una
relazione in cui è formulata la diagnosi funzionale sulle
capacità lavorative del richiedente per il collocamento
mirato. La relazione, dopo il giudizio definitivo da parte dell’INPS,
deve essere trasmessa alla Commissione Provinciale per le Politiche
del Lavoro.
Tutti i verbali definiti
devono essere stampati in duplice copia e firmati in originale da
parte dei componenti la Commissione Integrata e devono essere
conservati agli atti dalla ASL e dall’INPS.
A conclusione della
seduta, inoltre, ciascuna Commissione dovrà stampare un
verbale riepilogativo delle visite effettuate con i relativi esiti,
indicando la formulazione unanime o a maggioranza del giudizio
finale.
Tale verbale di seduta
dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione e conservato agli atti della ASL e dell’INPS.
7. L’esito della
visita medica
L’accertamento
sanitario potrà concludersi con:
A. giudizio
medico-legale espresso all’unanimità dei componenti
della Commissione integrata dal medico INPS;
B. giudizio
medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della
Commissione.
Poiché il nuovo
processo dell’invalidità civile prevede che
l’accertamento definitivo sia di competenza dell’INPS,
queste due fattispecie seguiranno un’operatività
differente di seguito descritta.
A. Giudizio
medico-legale espresso all’unanimità dei componenti
della Commissione
Fermo restando che, ai
sensi del comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 102/09,
l’accertamento definitivo è in ogni caso effettuato
dall’INPS, il verbale deve essere sottoposto, con la massima
tempestività, alla valutazione del Responsabile del Centro
Medico Legale territorialmente competente o di altro medico
dell’istituto da lui all’uopo delegato.
Qualora il Responsabile
del CML dovesse riscontrare elementi tali da non consentire
l’immediata validazione del verbale, l’iter successivo
sarà identico a quello previsto al punto B per i verbali con
giudizio medico-legale espresso a maggioranza.
Nell’ambito della
validazione il responsabile del Centro Medico Legale, anche
successivamente all’invio del verbale, segnala posizioni da
sottoporre ad ulteriori accertamenti alla Commissione Medica
Superiore che effettua il monitoraggio complessivo sui verbali.
A seguito della
validazione, il verbale sarà trasmesso da parte dell’INPS,
al domicilio del cittadino richiedente e, laddove dal riconoscimento
possa derivare un beneficio economico, sarà contestualmente
attivato il flusso amministrativo per l’erogazione dello
stesso.
L’invio del verbale
al domicilio del cittadino è effettuato dall’Istituto.
B. Giudizio
medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione
In questi casi l’INPS
sospende l’invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla
ASL la documentazione sanitaria.
Il Responsabile del
Centro Medico Legale territorialmente competente potrà, entro
dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure
disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi venti
giorni.
La visita sarà
effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico INPS,
indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della
Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale
compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle
associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) e dall’operatore
sociale nei casi previsti dalla legge.
La Commissione medica
potrà avvalersi della consulenza di un medico specialista
della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere
effettuate da medici specialisti INPS o da medici già
convenzionati con l’Istituto.
8. Commissione Medica
Superiore
Resta salva la
possibilità, previa indicazione della Commissione Medica
Superiore che effettua il monitoraggio complessivo dei verbali, di
estrarre posizioni da sottoporre ad ulteriori accertamenti, anche
successivamente all’invio del verbale al cittadino.
L’accertamento
potrà consistere nell’esame della documentazione agli
atti o in una visita diretta.
La Commissione Medica
Superiore può ricevere da parte del Responsabile del Centro
Medico Legale segnalazioni di posizioni da sottoporre ad ulteriori
accertamenti, anche successivamente all’invio del verbale al
cittadino.
Inoltre, al fine di
realizzare obiettivi di omogeneizzazione valutativa, la Commissione
Medica Superiore cura l’effettuazione dell’attività
di verifica campionaria, da realizzare in una percentuale variabile
tra il 2 ed il 5% dei verbali, indipendentemente dal loro esito,
attraverso un controllo sulla base degli atti da parte di Centri
Medico Legali dislocati in Regioni diverse da quelle in cui è
avvenuto l’accertamento.
La Commissione Medica
Superiore è nominata dal Coordinatore Generale Medico Legale,
su delega del Direttore Generale, tenendo conto prioritariamente
della rappresentanza territoriale.
9. Trasmissione del
verbale
A conclusione dell’iter
sanitario la procedura provvede all’inoltro del verbale
all’interessato con lettera a firma del Direttore della
struttura territoriale INPS competente. Il verbale inviato è
in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati
sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un
eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.
L’invio del verbale
di invalidità civile, cecità o sordità, attiva
il processo amministrativo nel caso in cui il riconoscimento preveda
un beneficio economico.
L’iter procedurale
differisce tra le regioni dove l’INPS ha la titolarità
della concessione e quelle dove tale titolarità è
ancora di competenza di Enti diversi.
Nel primo caso la
comunicazione a cui è allegato il verbale sanitario contiene
anche la richiesta dei dati necessari all’accertamento dei
requisiti socio economici, nonché delle certificazioni da
esibire alla sede INPS territorialmente competente.
E’ possibile,
accedendo alla procedura, completare on line i dati relativi
all’accertamento dei requisiti socio-economici e quelli
relativi al pagamento delle prestazioni. Sul sito è
disponibile in stampa la modulistica necessaria.
In ogni caso, il
cittadino potrà provvedere all’inserimento dei dati in
questione in anticipo rispetto alla ricezione del verbale, seguendo
le indicazioni presenti nel sistema di tracciabilità della
pratica.
L’unità
organizzativa della struttura territoriale INPS competente effettua
tutti i controlli amministrativi e reddituali e avvia i successivi
adempimenti per la concessione e la liquidazione della prestazione.
In procedura potranno essere consultati solo i dati non sensibili.
Al termine delle
operazioni di accertamento dei requisiti amministrativi viene inviato
il provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento ovvero
il provvedimento di rigetto amministrativo, a firma del responsabile
dell’unità organizzativa della struttura territoriale
INPS.
Nel caso in cui la
concessione sia di competenza di Enti diversi dall’INPS,
l’Istituto, in attesa dell’implementazione della
procedura informatica relativa alla consultazione, invia all’ente
concessore, attraverso posta massiva, la comunicazione e il verbale
con il solo giudizio finale. Anche all’interessato vengono
inviati per posta il verbale e la comunicazione che contiene l’elenco
dei dati necessari all’accertamento dei requisiti socio
economici, nonché le certificazioni da consegnare all’ente
concessore.
Ciascuna Direzione
Regionale avrà cura di tenere aggiornati gli indirizzi degli
Enti concessori (Comuni, Asl, Regioni) cui dovrà essere
inviata la suddetta documentazione, con le stesse modalità già
attivate per le precedenti comunicazioni effettuate alla DCSIT.
10. Verifica
straordinaria della permanenza dello stato invalidante di cui
all’articolo 20 comma 2 della legge 102/2009
Le verifiche della
permanenza dello stato invalidante (cosiddette verifiche
straordinarie), saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute
nel Piano delle attività annualmente riportato nella Nota
Preliminare al bilancio preventivo, secondo criteri che di volta in
volta saranno definiti dal CGML sulla base delle indicazioni del
Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento a eventuali
disposizioni normative in materia.
11. Sinergie
INPS-REGIONI
L’organizzazione
del nuovo processo dell’invalidità civile si basa
essenzialmente sulla collaborazione tra l’Istituto e gli Enti
fino ad oggi interessati al processo stesso.
In relazione a quanto
sopra l’INPS opererà a stretto contatto con le Regioni
(in particolare le Aziende Sanitarie Locali, ed i Comuni già
titolari del potere concessorio) e con le rispettive articolazioni
territoriali e si attiverà per rendere compatibili i flussi
informatici delle domande d’invalidità civile con i
sistemi attualmente in uso presso le ASL stesse, anche ai fini della
concessione da parte degli enti competenti di altri benefici
socio-sanitari connessi allo stato di invalidità civile.
I flussi comunicativi tra
Istituto e Regioni saranno strettamente coordinati e monitorati a
livello centrale.
Al fine di garantire la
massima facilità di accesso per i cittadini alle procedure
informatiche di presentazione e trasmissione all’INPS delle
domande stesse, in sede di prima attuazione delle procedure di
trasmissione telematica delle domande di invalidità civile ai
sensi dell’articolo 20 comma 3 della legge n.102/2009, a
partire dall’1.1.2010 con riferimento agli accordi che saranno
raggiunti tra le Direzioni regionali INPS e le Regioni, le ASL, o
altro ente locale già responsabile dell’accettazione
delle domande di invalidità civile, potranno accettare le
domande procedendo tempestivamente all’acquisizione delle stese
nella procedura di presentazione.
Atteso quanto definito al
punto 3.2 della circolare in ordine alla compilazione della domanda
ed al rilascio della ricevuta, la decorrenza delle domande sarà
quella indicata nella ricevuta rilasciata dal sistema informativo
dell’Istituto.
Le modalità per
l’attribuzione delle credenziali di accesso alla procedura
informatica dell’Istituto, per la trasmissione delle domande,
verranno definite negli accordi stessi, secondo le specifiche
tecniche indicate dall’INPS.
I Direttori regionali,
d’intesa con le strutture centrali competenti, in attesa della
sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni
per la disciplina delle modalità di affidamento all’Inps
delle attività relative all’esercizio delle funzioni
concessorie nei procedimenti di invalidità civile di cui al
citato articolo 20 della legge 102/09, e della stipula delle
specifiche convenzioni necessarie per regolare gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi per la gestione del
procedimento per l’erogazione dei trattamenti collegati alla
stessa invalidità civile, si dovranno attivare con
immediatezza per costituire tavoli tecnici - tra INPS e Regioni - per
la realizzazione di un costante e continuo confronto diretto ad
individuare le soluzioni più idonee per l’applicazione
dell’articolo 20 della legge 102/09, al fine di garantire la
qualità del servizio erogato ai cittadini.
12. Convenzionamento
medici esterni
Il Coordinatore Generale
medico legale, su delega del Direttore Generale, nomina i medici
esterni, indicando i criteri seguiti per la loro individuazione.
Nel contratto, oltre agli
aspetti economici, saranno disciplinati i casi di incompatibilità
con l’attività da svolgere, al verificarsi dei quali si
procederà alla risoluzione immediata del contratto stesso
fatta salva l’attivazione delle ulteriori azioni necessarie a
tutela dell’Istituto.
L’attività
oggetto del contratto è attività professionale libera e
in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro
svolto alle dipendenze dell’Inps.
La sottoscrizione dei
contratti sarà a cura dei Direttori regionali su delega del
Direttore generale.
Una copia dell’atto
sottoscritto dovrà essere restituita al Coordinamento Generale
medico legale e alla Direzione Centrale Risorse strumentali.
Il Direttore Regionale
dovrà segnalare al Coordinamento Generale l’eventuale
mancata accettazione dell’incarico da parte dei medici nominati
nonché tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto.
Il pagamento dei compensi
ai medici esterni avverrà a cura della Direzione regionale.
13. Monitoraggio
L’insieme di tutte
le attività connesse all’invalidità civile sarà
sottoposto a costante monitoraggio sia sotto l’aspetto della
funzionalità del sistema sia sotto l’aspetto del
controllo dei tempi di lavorazione. La procedura informatica,
attraverso un’apposita funzione, monitora tutte le fasi del
processo, compresa l’attività delle Commissioni Mediche
Integrate, al fine di rispettare l’obiettivo di 120 giorni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda entro cui devono
essere liquidate le prestazioni.
14. Gestione delle
domande cartacee presentate entro il 31.12.2009 alle ASL e delle
visite mediche di revisione.
14.1 Gestione delle
domande cartacee presentate entro il 31.12.2009
Con riferimento alle
domande presentate fino al 31/12/2009 presso le ASL, si evidenziano
due percorsi differenti a seconda che la visita sia stata effettuata
entro il 31/12/2009 oppure sia stata calendarizzata a far data dal
01/01/2010:
a. le
domande con visite effettuate dalle Commissioni ASL entro il 31
dicembre 2009, non entrano nella nuova procedura e continuano ad
essere gestite secondo l’iter attualmente in essere con la
procedura INVCIVNEW.
Poiché
dall’1/1/2010, per quanto previsto dall’art. 20, comma 1,
del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge
3 agosto 2009, n. 102, l’accertamento definitivo spetta
all’INPS, i verbali relativi all’accertamento effettuato
dalle Commissioni Mediche delle ASL, dovranno essere sottoposti
all’esame di una Commissione medica costituita da:
- un medico INPS,
indicato dal Responsabile del CML con funzioni di presidente, al
quale compete il giudizio definitivo, .da un medico rappresentante
delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) e
dall’operatore sociale nei casi previsti dalla legge.
L’accertamento
potrà consistere nell’esame della documentazione agli
atti o nella programmazione di una nuova visita.
b. i verbali
relativi alle domande presentate entro il 31/12/2009, con visite
effettuate dalle Commissioni Mediche Integrate dal 01/01/2010, devono
essere gestite con le modalità in essere (procedura
INVCIVNEW).
Sui verbali dovrà
essere evidenziato se il giudizio medico legale sia stato espresso
al’unanimità o a maggioranza della Commissione medica
integrata.
Poiché ai sensi
del comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 102/09,
l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS,
il processo di validazione dovrà essere quello descritto al
punto 7. della presente circolare.
Gli operatori INPS,
laddove non siano in essere le cooperazioni applicative ASL-INPS,
dovranno continuare ad acquisire le domande in procedura INVCIVNEW
per consentire al CML la lavorazione informatica del verbale, ai fini
di validare o meno il giudizio medico legale già espresso,
ottemperando così a quanto previsto dall’art. 20, comma
1, L. 102/2009.
Il verbale cartaceo
trasmesso dall’ASL dovrà essere acquisito entro 48 ore
dalla sua ricezione e per tale attività saranno predisposti
appositi indicatori di misura e di risultato.
14.2 Visite mediche di
revisione.
Le visite mediche di
revisione programmate dalle ASL prima del 31.12.2009, seguiranno lo
stesso iter previsto al punto precedente per le domande cartacee non
ancora definite.
Si precisa che le
prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi
dell’Istituto le date di scadenza, verranno caricate in
automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere
gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione
dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata
dall’ASL.
Atteso che dalle
procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 2/8/2007,
il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di
esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL
relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel
citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.
15. Contenzioso
Giudiziario
Con riferimento alla
gestione del contenzioso giudiziario, le nuove previsioni normative
hanno reso necessari alcuni interventi organizzativi di notevole
spessore richiamati con la circolare n. 93 del 20/07/2009.
Viene in rilievo in primo
luogo l’art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102
disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2009 “Nei procedimenti
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali
ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente
tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente,
su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente
nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita
comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS
competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel
secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile.
Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a
far data dal 1 aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e
delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle
spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale
provvede comunque l'INPS”.
Per effetto della
suddetta norma, il Consulente Tecnico d’Ufficio, eventualmente
nominato dal Giudice, è tenuto a notificare, a pena di nullità
delle operazioni peritali, l’inizio delle stesse al Direttore
di Struttura INPS territorialmente competente .
Conseguentemente, il
giorno d’inizio delle operazioni peritali, il Consulente
Tecnico di Parte, medico INPS, parteciperà alle stesse avendo
a disposizione il fascicolo sanitario del periziando, contribuendo
fattivamente alla esaustiva valutazione medico legale del caso e
integrando le funzioni già previste con la circolare n. 92 del
17/07/2009.
Per ciò che
concerne gli aspetti strettamente procedurali, è stato
previsto l’inserimento dei suddetti dati nella procedura
“CoGiSan” collegata attraverso link diretto al Fascicolo
Sanitario Elettronico Personale Previdenziale-Assistenziale
“FaSEPrAss”.
Pertanto, al fine di
garantire l’integrale applicazione di quanto disposto dalla
normativa con riferimento al contenzioso in materia di invalidità
civile, si rinvia a quanto disposto con le circolari n. 93 del 20
luglio 2009, e la circolare n. 106 del 9 settembre 2009.
16. Istruzioni
contabili
Ai fini dell’imputazione
dei compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche (medici,
rappresentanti delle associazioni di categoria, operatori sociali nei
casi previsti dalla legge) per gli accertamenti sanitari in materia
di invalidità civile ai sensi dell’art. 20 della legge
n. 102/2009 è stata istituita, nell’ambito del capitolo
5U1104064, a decorrere dall’esercizio 2010, la seguente voce di
spesa:
03 – Compensi
ai componenti esterni delle Commissioni per accertamenti sanitari ex
art. 20 legge n. 102/2009
A tale voce di spesa
vanno imputati anche i compensi a favore dei componenti esterni per
gli accertamenti derivanti dalle domande cartacee presentate entro il
31 dicembre 2009 e per quelli conseguenti alle visite mediche di
revisione programmate dalle ASL prima del 31 dicembre 2009 di cui,
rispettivamente, ai precedenti punti 14.1 e 14.2.
Alle due voci di spesa
esistenti 01 e 02 continuano ad essere imputati i compensi ai
componenti esterni, rispettivamente, delle CMVP e delle
sottocommissioni della CMS per verifiche straordinarie ex art. 80
legge n. 133/2008 afferenti esclusivamente ad accertamenti effettuati
entro il 31 dicembre 2009.
In relazione a quanto
sopra il capitolo di spesa 5U1104064 assume la seguente
denominazione: “Compensi ai componenti esterni delle
Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità
civile, delle situazioni di handicap e di disabilità”.
Conseguentemente anche ai
conti GPA 31/140 e GPA 28/140 è stata adeguata la
denominazione come da allegato n. 1.
Il Direttore generale
f.f.
Nori
Allegato
n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
V
Codice conto
GPA 31/140
Denominazione completa
Spese generali di
amministrazione – Compensi ai componenti esterni delle
Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità
civile, delle situazioni di handicap e di disabilità
Denominazione abbreviata
SP.AMM/NE-COMPENSI
COMP.ESTERNI COMMISS.INV.CIV.
Tipo variazione
V
Codice conto
GPA 28/140
Denominazione completa
Residui insussistenti
per spese correnti – Compensi ai componenti esterni delle
Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità
civile, delle situazioni di handicap e di disabilità
Denominazione abbreviata
RES.INS.SP.CORR.COMPENSI
COMP.EST.COMMISS.INV.CIV.