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Con circolare n.76
del 16 aprile 2007, sono state impartite disposizioni per l‘attuazione
dell’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria
2007) inerenti la liquidazione dell’indennità giornaliera di malattia in
favore dei collaboratori e categorie assimilate, richiamati in oggetto.
Ai fini
dell’applicazione delle predette direttive, come pure per le prestazioni
inerenti la Maternità e l’Assegno per il nucleo familiare, gli operatori di
Sede hanno segnalato difficoltà a volte incontrate nel reperimento, negli
archivi della Gestione separata, della contribuzione versata in favore dei
richiedenti la prestazione in argomento.
É noto che in
assenza di contribuzione non è possibile erogare le prestazioni previste per
gli iscritti alla Gestione separata, atteso che nei confronti degli iscritti
alle Gestioni dei lavoratorti autonomi non è applicabile il principio dell’
automaticità delle prestazioni.
Pertanto, si
forniscono alcune utili indicazioni operative, affinchè gli inconvenienti
sopra detti non siano causa di ritardi o di dinieghi all’erogazione delle
prestazioni in argomento.
In merito, nel
richiamare l’attenzione sui dati e sulle comunicazioni che i committenti
trasmettono all’INPS tramite la nuova procedura infomatica E-mens, e in
attesa dell’imminente abbinamento tra le somme versate a titolo di
contribuzione e le denunce individuali inviate all’Istituto, gli operatori possono
visualizzare tali dati, utilizzando nella predetta procedura le “maschere”
che compaiono in ambiente Intranet per gli utenti abilitati in modalità “DMA
xx”, come di seguito indicato:
1.
Ricerca denuncia collaboratori – Archivio nazionale: inserire Codice Fiscale
del collaboratore e per il periodo di comptenza “tutti”, “tutti”;
2.
Elenco denunce collaboratori (GLA/CM), selezionare “dettaglio” per la
visualizzazione denunce;
3.
Selezionare ”dettaglio denuncia GLA/RM per entrare nella “Visualizzazione
Denuncia Committente (GLA/RM)” nella quale sono raccolte le informazioni
necessarie all’abbinamento e che quindi possono già in anteprima
rappresentare la situazione contributiva (debito/credito) del committente
interessato.
L’utilizzo degli
strumenti sopra descritti si rende necessario per evitare la richiesta al
collaboratore di documentazione spesso di difficile reperibilità da parte del
medesimo, se non attraverso la richiesta al proprio committente.
Per l’attuazione di
quanto sopra occorre che il Direttore della struttura periferica abiliti
un’utenza in ambiente DMA in favore di un operatore del processo per
l’erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito, affinchè il medesimo
possa visualizzare in procedura “Gestione separata” i compensi erogati e il
versamento dei relativi contributi.
Il citato operatore
delle prestazioni, allorchè visualizzi dei contributi non ancora abbinati,
darà corso - ove dovuto - all’erogazione delle prestazioni richieste, e dovrà
segnalare per il seguito di competenza al Processo lavoratori autonomi,
l’avvenuta liquidazione delle prestazioni in presenza di contribuzione non
abbinata.
Destinatari:
Quanto sopra
premesso, si precisa infine che i collaboratori a progetto e categorie
assimilate destinatari delle prestazioni temporanee economiche di cui alla
circolare n.76/2007 sopra citata, secondo l’interpretazione letterale della
legge, sono i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori “a
progetto”.
Esclusi:
Si rammenta che sono
esclusi dalle prestazioni economiche in argomento i soggetti che svolgono “prestazioni
occasionali” (cioé inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con
un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente).
Sono altresì escluse
le categorie “tipiche” quali quelle di:
amministratore,
sindaco, revisore di società, associazioi e altri enti con o senza
personalità giuridica, liquidatore di società, nonché i professionisti, i
titolari di rapporti di “lavoro autonomo occasionale” di cui all’articolo
2222 del codice civile, i venditori “porta a porta” e gli associati in
partecipazione.
Direttore
Centrale
Direttore Centrale
Entrate
contributive
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Luigi
Ziccheddu
Ruggero Golino
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